Legge Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 30

Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30

“SISTEMA INTEGRATO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA (S.I.A.P.)”

Bollettino Ufficiale n. 31 del 14 agosto 2015

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 5 marzo 2016, n.5.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e campo di applicazione

  1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione, disciplina la programmazione e l’attuazione delle politiche della Regione Basilicata in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, con particolare riferimento al sostegno all’insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui. Il complesso di tali azioni definisce il sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, finalizzato a realizzare lo sviluppo della cittadinanza consapevole, l’inclusione sociale, la promozione dell’occupabilità ed il sostegno all’occupazione.
  2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
  3. Per transizioni fondamentali si intendono i passaggi – all’interno e fra i sistemi educativi, formativi e del lavoro – che l’individuo si trova ad affrontare nel corso della propria vita, con particolare ma non esclusivo riferimento a:

    a) la scelta, al termine della scuola secondaria di primo grado, del percorso scolastico del secondo ciclo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

    b) i passaggi fra sistema scolastico, di istruzione e formazione, nell’ambito dell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell’acquisizione di una qualifica professionale e della prosecuzione degli studi nell’istruzione superiore e terziaria;

    c) la ricerca attiva di una occupazione, inclusa la realizzazione di esperienze non lavorative di apprendimento in contesto professionale attraverso la pratica di tirocini curricolari ed extracurricolari e la creazione di opportunità di lavoro autonomo ed imprenditoriale;

    d) la prima acquisizione di una condizione professionale, incluso l’esercizio del contratto di apprendistato;

    e) l’adattamento al cambiamento, attraverso l’anticipazione e la gestione efficace dell’adeguamento e dell’evoluzione delle competenze professionali e di cittadinanza attiva;

    f) la mobilità professionale, anche nella dimensione transnazionale, attraverso l’esercizio di opzioni individuali o a seguito di perdita del posto di lavoro;

    g) il passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, per gli aspetti relativi alla trasmissione dell’esperienza professionale, in una logica di supporto all’invecchiamento attivo.

  4. Attraverso la gestione integrata delle transizioni, il sistema regionale per l’apprendimento lungo il corso della vita concorre a rendere effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro, assicurando lo sviluppo dell’identità personale e sociale. Il sistema è rivolto alla promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione ed alla formazione di qualità  nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica – inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione – il contrasto alla dispersione scolastica e formativa ed il miglioramento della partecipazione e dei tassi di riuscita, nel quadro del diritto allo studio.
  5. Nel quadro degli orientamenti programmatici e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, necessari ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti, la Regione riconosce il pluralismo culturale degli approcci metodologici e delle modalità di sviluppo delle attività, purché rispettosi della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità.
  6. Le azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale, valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati nel corso della vita, supporto alla ricerca attiva del lavoro, alla creazione di impresa ed all’inclusione sociale costituiscono servizio di interesse pubblico. Esse si pongono come funzione della programmazione socio-economica e favoriscono l’orientamento libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell’occupazione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alla dimensione di genere, alle esigenze dei soggetti portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro.

Art. 2

Sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita

  1. La Regione Basilicata promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita attraverso:

    a) azioni, anche a carattere individualizzato e contestuale, rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese, nei seguenti ambiti, disciplinati al Titolo II della presente legge:

    1. orientamento alle transizioni della vita attiva, anche mediante il ricorso allo strumento del tirocinio;

    2. valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati, rivolti alla loro spendita nei contesti di studio, lavoro e partecipazione attiva alla società civile;

    3. assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione;

    4. partecipazione all’istruzione superiore e terziaria;

    5. accesso all’occupazione, anche attraverso programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, con particolare riferimento ai destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione;

    6. aggiornamento e sviluppo delle competenze attraverso la formazione continua e permanente;

    7. supporto alla ricerca attiva del lavoro, allo sviluppo di attività autonome, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale, incluso quanto nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (AspI);

    8. supporto all’invecchiamento attivo, nella transizione dal lavoro alla quiescenza;

    9. supporto all’inclusione sociale attraverso interventi integrati di sostegno, attivazione ed apprendimento;

    10. informazione e comunicazione sociale, rimozione di ostacoli all’accesso ed alla fruizione delle attività, volte a rendere effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro anche attraverso trasporti adeguati, qualificata edilizia scolastica e strumenti innovativi di formazione a distanza;

    b) il rafforzamento e la razionalizzazione dei sistemi e degli strumenti delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale e lavoro disciplinati al Titolo III della presente legge, attraverso azioni rivolte al loro sviluppo organizzativo e professionale, all’istituzione di modalità stabili ed accessibili di valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati nel corso della vita, al rafforzamento della trasparenza delle qualificazioni e dei sistemi informativi di supporto. Ciò con particolare riferimento alle reti territoriali per l’apprendimento permanente ed ai poli formativi e tecnico-professionali.

  2. Al fine di garantire l’integrazione interna al sistema per l’apprendimento lungo l’arco della vita la Giunta regionale predispone un piano triennale di indirizzo, coordinato con le misure rivolte al diritto allo studio e con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico, delle politiche sociali e delle politiche per il lavoro. Il piano è disciplinato dall’art. 18 della presente legge ed è predisposto attraverso esercizio del dialogo sociale, in logica partenariale.

Art. 3

Destinatari degli interventi e modalità di accesso

  1. Le azioni del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sono rivolte ai cittadini dell’Unione Europea (UE), nonché agli stranieri ed agli apolidi muniti di regolare permesso di soggiorno. La Regione si impegna a garantire l’uguaglianza sostanziale delle opportunità di accesso e fruizione ai servizi, combattendo le discriminazioni legate a genere, etnia, nazionalità, religione, condizione personale, economica e sociale.
  2. La Regione definisce ed attua misure volte alla promozione dell’equità di accesso e di partecipazione, anche attraverso il ricorso a forme di sostegno individualizzato ed attività di mediazione interculturale.
  3. I destinatari delle azioni del sistema regionale integrato hanno diritto, nei limiti della normativa nazionale vigente, di:

    a)  esercitare i diritti in ordine alla tutela della dignità e della libertà del cittadino;

    b) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle istituzioni scolastiche relative ai mezzi di trasporto;

    c) essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

  4. Sulla base delle caratteristiche delle singole azioni e delle tipologie di destinatari a cui le stesse sono rivolte, la Giunta regionale definisce, in sede di programmazione esecutiva, le specifiche modalità di accesso e fruizione, in esse inclusi l’eventuale ricorso alla distribuzione di titoli di servizio individuali, a copertura anche parziale dei costi delle attività.

Titolo II

POLITICHE PER L’APPRENDIMENTO ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA

Art. 4

Transizioni nella scuola pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado

  1. Nel rispetto dell’autonomia scolastica ed in stretto coordinamento con le politiche di diritto allo studio e  di inclusione sociale attiva la Regione definisce misure a supporto delle transizioni nell’ambito dell’istruzione pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado, rivolte a contrastare in modo anticipato l’abbandono scolastico ed a rafforzare le condizioni per il successo formativo.
  2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 ed al dimensionamento scolastico, le tipologie e le modalità di intervento.

Art. 5

Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione

  1. La Regione programma l’offerta formativa rivolta, nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): i) all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ii) all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta di IeFP è articolata in percorsi di durata triennale rivolti al conseguimento di una qualifica professionale ed in percorsi di durata quadriennale rivolti al conseguimento del diploma professionale, fra loro integrati. I percorsi sono rivolti all’acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21.
  2. La Regione adotta azioni rivolte a favorire i passaggi fra il sistema dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado ed il sistema dell’istruzione e formazione professionale. Sono in particolare oggetto di intervento:

    a) la definizione, in logica partenariale, di specifiche modalità di riconoscimento degli apprendimenti maturati anche in percorsi inconclusi, ad applicazione di quanto disposto dall’art. 22;

    b) la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;

    c) lo sviluppo dei sistemi informativi;

    d) la rimozione degli ostacoli alla partecipazione ed il supporto alle persone deboli,  anche mediante strumenti di sostegno individualizzato;

    e) il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

  3. La Regione promuove l’attivazione di percorsi rivolti ai possessori di diploma professionale quadriennale finalizzati all’accesso all’esame di stato valido ai fini del passaggio all’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore o universitaria, mediante il pieno coinvolgimento delle reti territoriali di cui al successivo articolo 19.
  4. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni:

    a) le qualificazioni ed i diplomi conseguibili;

    b) il dimensionamento dell’offerta;

    c) i livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, e le modalità di monitoraggio e controllo;

    d) le modalità di valutazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Art. 6

Prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e formativo

  1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico e formativo la Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 un insieme organico di misure relative a:

    a) l’orientamento nelle transizioni fra sistema scolastico e sistema di istruzione e formazione professionale, rivolte all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, del diritto-dovere di istruzione e formazione ed all’acquisizione di un titolo di istruzione;

    b) il supporto all’accesso ed alla partecipazione ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, attraverso azioni nell’ambito del diritto allo studio;

    c) il supporto al recupero di deficit di apprendimento, anche attraverso azioni individualizzate compensative;

    d) il supporto al rientro in percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale, ai fini dell’acquisizione di un titolo di studio, di una qualifica o di un diploma professionale, anche attraverso gli istituti dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca.

  2. La strategia regionale in materia di prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e formativo è definita sulla base dell’osservazione sistematica dei fenomeni in oggetto, secondo un approccio sistemico, partenariale e coerente con i principi e le Raccomandazioni europee applicabili.

Art. 7

Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni

  1. La Regione promuove interventi che concorrono alla formazione integrale della persona attraverso il rafforzamento delle competenze di base, lo sviluppo dei saperi nei diversi ambiti di esperienza, l’acquisizione dei saperi e dei linguaggi della modernità.
  2. Gli interventi accompagnano le transizioni all’età adulta e si sviluppano anche nel quadro dell’offerta formativa integrata, attraverso il progressivo raccordo tra organismi di orientamento e formazione, istituti scolastici, università, organizzazioni educative culturali, sociali e professionali, imprese, centri di ricerca. Gli interventi possono essere rivolti alle famiglie dei ragazzi a rischio di abbandono.
  3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le tipologie e le modalità di intervento.

Art. 8

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

  1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni e con riferimento ai Poli formativi tecnico-professionali ed agli Istituti Tecnici Superiori di cui all’art. 20, programma l’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore, articolata: i) in corsi rivolti all’acquisizione di diploma di tecnico superiore presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e ii) in percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rivolti all’acquisizione di certificato di specializzazione tecnica superiore. I percorsi sono sviluppati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21.
  2. L’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore è integrata e coordinata con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al rafforzamento dell’attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri, con gli schemi di intervento finalizzati all’integrazione con le imprese ed i centri di ricerca, con la creazione di nuova impresa.
  3. La Regione adotta azioni rivolte a promuovere la partecipazione all’offerta dell’istruzione e formazione tecnica superiore, anche con riferimento alle transizioni professionali in età adulta.
  4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 nel rispetto dell’autonomia scolastica, delle leggi dello Stato e degli specifici Accordi Stato-Regioni:

    a) il dimensionamento dell’offerta, le certificazioni e i diplomi conseguibili previsti dall’ordinamento scolastico in tale ambito;     (1)

    b) le modalità di monitoraggio e controllo e gli standard qualitativi che a livello territoriale si intendono garantire;      (1)

    [c) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio e controllo;]    (1)

    d) le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, ove necessario;

    e) le modalità di certificazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;    (2)

    f) le modalità rivolte a favorire l’accesso all’offerta, anche in termini di riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali e rimozione degli ostacoli alla partecipazione;

    g) gli schemi di supporto all’occupazione ed alla creazione di impresa e di lavoro autonomo, in esito all’acquisizione delle certificazioni e dei diplomi tecnici superiori.

Art. 9

Promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria

  1. La Regione favorisce la partecipazione all’istruzione superiore universitaria, inclusi i master ed i dottorati di ricerca, all’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) ed all’offerta degli istituti a fini speciali riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
  2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria, anche attraverso misure a carattere individuale di diritto allo studio, con particolare riferimento all’accesso dei soggetti sottorappresentati, a basso reddito e degli adulti, occupati e non, interessati alla ripresa o alla prosecuzione degli studi; attenzione alla riduzione dei tassi di abbandono ed al miglioramento delle performance di completamento dei percorsi; supporto alla mobilità geografica, anche transnazionale, degli studenti, in integrazione con gli specifici programmi europei.
  3. Le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria sono integrate e coordinate con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al rafforzamento dell’attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri, con gli schemi di intervento finalizzati all’integrazione fra università, imprese e centri di ricerca, con la creazione di nuova impresa.

Art. 10

Servizi di politica attiva rivolti all’accesso all’occupazione, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale

  1. La Regione programma gli interventi di politica attiva del lavoro rivolti a favorire l’accesso all’occupazione  per le persone in cerca di lavoro, inattive o interessate da esigenze di mobilità professionale, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità, valorizzazione delle caratteristiche individuali e sviluppo dell’autonomia e delle capacità di azione dei destinatari.
  2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le caratteristiche degli interventi di politica attiva a contenuto formativo e non formativo, le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate, i correlativi obblighi di partecipazione, gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà, i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione; gli eventuali incentivi all’assunzione nel quadro delle politiche attive del lavoro, le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l’impiego. Possono essere, in particolare, oggetto di programmazione:

    a) interventi rivolti a favorire il primo ingresso nel mercato del lavoro, anche sotto forma di percorsi rivolti all’acquisizione di apprendimenti significativi, riconoscibili come crediti formativi e/o competenze certificate;

    b) interventi rivolti a destinatari a maggior profilo di rischio – fra cui quelli caratterizzati da basse qualificazioni, appartenenza a gruppi sottorappresentati, condizioni di precarietà, discriminazione, povertà e bisogni di inclusione sociale – rivolti ad accrescere le opportunità di riconoscimento del valore degli apprendimenti comunque maturati, formulazione di piani individualizzati di sviluppo, accesso al mercato del lavoro;

    c) interventi specifici rivolti a destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione, finalizzati alla ripresa di un ruolo attivo, attraverso la partecipazione a percorsi di apprendimento, anche in alternanza, con priorità per le fasce giovanili di popolazione;

    d) interventi di supporto alla mobilità professionale ed alla ricollocazione nel mercato del lavoro, a seguito di crisi aziendale e nell’ambito degli strumenti di cui alla Assicurazione Sociale per l’Impiego (AspI);

    e) interventi a supporto a progetti di mobilità professionale volontaria;

    f) interventi a supporto della mobilità professionale transnazionale, incluso il supporto alla trasparenza delle qualificazioni acquisite a fini di loro più agevole riconoscimento;

    g) interventi a supporto della creazione di impresa e di opportunità di lavoro autonomo.

Art. 11

Tirocini finalizzati all’orientamento ed all’inserimento lavorativo

  1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione in contesto lavorativo svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro. Rientra in tale fattispecie qualsiasi altra misura, comunque denominata, avente medesimo oggetto.
  2. I tirocini si distinguono in:

    a) curriculari, cioè esperienze previste all’interno di percorsi formali di istruzione o formazione;

    b) extracurriculari, cioè esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all’orientamento delle scelte occupazionali ed all’inserimento/reinserimento lavorativo, anche specificamente a favore dei disabili.

  3. La Giunta Regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e di contrastarne l’uso distorto, definisce con proprio atto i criteri e le modalità per l’attuazione dei tirocini, stabilendo in particolare:

    a) la loro durata, in relazione anche alle specificità del tirocinante;

    b) le modalità di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite;

    c) i requisiti che i soggetti, pubblici o privati, promotori e attuatori dei tirocini devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;

    d) i soggetti pubblici o privati promotori e attuatori dei tirocini;

    e) il sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politica attiva del lavoro.

  4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le modalità di programmazione dell’offerta di tirocini, in modo integrato con le altre componenti del sistema delle politiche per l’apprendimento, anche favorendo il rientro nei percorsi di istruzione per l’acquisizione di un titolo di studio superiore.

Art. 12

Formazione continua

  1. La Regione, previo confronto con le parti sociali,  sostiene la crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, programmando interventi volti all’adattamento ed allo sviluppo delle competenze professionali. Gli interventi di formazione continua rispondono a necessità espresse dalle imprese per l’adeguamento della proprie professionalità o a bisogni personali di crescita professionale espressi da lavoratori, anche in forma singola, indipendentemente dalle strutture produttive di appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi, dai liberi professionisti singoli e associati e dagli imprenditori. Gli interventi di formazione continua di cui all’istituto dell’apprendistato sono oggetto di specifica normazione.
  2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18:

    a) le caratteristiche degli interventi di formazione continua funzionali alla realizzazione delle politiche regionali di sviluppo economico, con attenzione: i) alle specificità settoriali e dei sistemi produttivi locali, ii) alle forme di organizzazione a rete delle imprese e degli altri agenti produttivi, iii) alle sinergie con l’intervento dei fondi strutturali a sostegno degli investimenti tecnologici, di sviluppo organizzativo e dei mercati; iv) alla anticipazione dei cambiamenti in contesti potenzialmente interessati da dinamiche di crisi;

    b) le modalità di risposta ai bisogni espressi dai potenziali destinatari, ispirate ai princìpi della semplificazione amministrativa, della tempestività di risposta ed attuazione, della priorità di accesso alle risorse sulla base del valore aggiunto complessivamente apportato al contesto regionale.

  3. Gli interventi si sviluppano sulla base di progetti aziendali o interaziendali, nonché attraverso la partecipazione alle attività formative su richiesta individuale degli interessati, con riferimento primario al catalogo regionale dell’offerta di cui all’art. 25.
  4. Al fine di accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi, la Regione sostiene, altresì, l’azione delle parti sociali comparativamente più rappresentative, nonché dei pertinenti organismi che rappresentano la società civile, al fine di favorire l’inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione, per l’informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l’analisi dei bisogni formativi, in modo integrato con le modalità di manutenzione del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21. La Regione assume, inoltre, le opportune iniziative al fine di raccordare la programmazione regionale con quella dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui alla normativa vigente.
  5. Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.

Art. 13

Formazione permanente

  1. Al fine di assicurare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la Regione programma l’offerta di formazione permanente e ricorrente rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
  2. Gli interventi di formazione permanente sono caratterizzati da percorsi di breve durata, finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze legate prevalentemente allo sviluppo dei saperi della modernità e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa.
  3. Al fine di rendere effettivo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita la Giunta sviluppa, nel quadro della programmazione formativa integrata, azioni rivolte al progressivo raccordo con le iniziative educative presenti sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze formative dei piccoli Comuni.

Art. 14

Politiche dell’apprendimento rivolte a favorire l’invecchiamento attivo

  1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire la trasmissione dell’esperienza professionale nel passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, come componente della più generale azione a favore dell’invecchiamento attivo ed in buona salute.
  2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le tipologie di intervento anche a carattere sperimentale, i loro contenuti, le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, gli schemi di integrazione con l’esercizio dell’apprendistato e con i servizi di politica attiva del lavoro, le modalità di monitoraggio e valutazione.
  3. Nei piccoli Comuni potranno essere utilizzate le istituzioni scolastiche presenti al fine di consentire l’acquisizione di competenze culturali specifiche per la cittadinanza attiva, utili a favorire il contrasto dell’analfabetismo di ritorno, l’uso dei nuovi strumenti conoscitivi di comunicazione ed il corretto rapporto generazionale.

Art. 15

Azioni rivolte all’inclusione sociale attiva attraverso l’apprendimento

  1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire l’inclusione sociale attiva attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili, in condizione di svantaggio, emarginazione o a rischio di vulnerabilità mediante:

    a) sostegno all’integrazione nelle attività di apprendimento;

    b) orientamento, formazione, azioni di inserimento in contesti produttivi rivolti a distinti gruppi di destinatari;

    c) azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro;

    d) azioni finalizzate alla acquisizione ed al rafforzamento dei saperi alla base dell’esercizio della cittadinanza attiva, al contrasto della violenza, allo sfruttamento ed al rischio di discriminazione, anche con riferimento ai oggetti presi in carico dai servizi sociali.

  2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali, istituzionali e sociali, della responsabilità sociale di impresa, dell’impresa cooperativa e dell’economia sociale per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l’accesso alle opportunità di apprendimento e lavoro.
  3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art.18:

    a) le caratteristiche degli interventi;

    b) le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate;

    c) gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva, rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà;

    d) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione;

    e) gli eventuali incentivi all’assunzione, nel quadro delle politiche attive del lavoro;

    f) le caratteristiche dei soggetti impegnati nell’erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l’impiego.

Art. 16

Servizi di orientamento alle transizioni

  1. Al fine di supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva di cui all’art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l’offerta integrata dei servizi di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative. Le attività orientative sono finalizzate a sostenere la definizione dei percorsi personali attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.Al fine di supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva di cui all’art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l’offerta integrata dei servizi di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative. Le attività orientative sono finalizzate a sostenere la definizione dei percorsi personali attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.
  2. La Regione promuove il rafforzamento del sistema regionale di orientamento sostenendo la ricerca e l’innovazione delle pratiche orientative, lo sviluppo dell’orientamento a distanza, la sperimentazione e la formazione degli operatori e degli insegnanti, ai sensi della normativa ministeriale vigente in materia di orientamento scolastico.
  3. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, la programmazione dell’offerta dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio, controllo e valutazione, le modalità di integrazione con i servizi di validazione degli apprendimenti di cui all’art. 17.

Art. 17

Servizi di validazione degli apprendimenti e libretto formativo del cittadino

  1. Al fine di valorizzare l’insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui nel corso della propria vita, la Regione sviluppa l’offerta di servizi finalizzati alla loro validazione in termini di:

    a) crediti formativi riconosciuti, rivolti a rafforzare le opportunità di accesso ad ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione;

    b) qualificazioni spendibili sul mercato del lavoro e verso i sistemi di istruzione e formazione, in esse incluse le certificazioni di competenza.

  2. La validazione degli apprendimenti è svolta, nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni, sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli ed ai sistemi di referenziazione dell’Unione europea, in modo da assicurare, anche a garanzia dell’equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale. La validazione costituisce componente essenziale delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale, lavoro. I procedimenti di validazione sono integrati con la gestione del libretto formativo del cittadino.
  3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le caratteristiche del libretto formativo del cittadino e le modalità di  rilascio ed aggiornamento anche con riferimento al sistema di valutazione scolastico.
  4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 ed alle caratteristiche del sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti di cui all’art. 22, la programmazione dell’offerta dei servizi, le modalità di accesso, i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio e controllo e valutazione. La programmazione risponde ai principi di interesse pubblico, efficacia, significatività degli impatti e sostenibilità dei servizi offerti.

Titolo III

SISTEMI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

Art. 18

Programmazione integrata

  1. Le politiche regionali in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva sono oggetto di specifico piano triennale, che costituisce indirizzo per la definizione e l’attuazione dei singoli interventi.
  2. Il piano definisce:

    a) la cornice di coordinamento e integrazione fra le politiche educative, di istruzione, formazione e lavoro e le politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata, rivolta alla qualificazione degli obiettivi, all’uso efficiente delle risorse ed alla maggiore efficacia degli impatti;

    b) le linee guida relative ai contenuti ed alle modalità attuative dei servizi di cui al Titolo II della presente legge, così come disposto dai relativi articoli.

  3. Il piano è definito in attuazione dei seguenti principi:

    a) convergenza delle politiche di istruzione, formazione e lavoro a sostegno, anche anticipato, delle strategie di sviluppo economico della Regione, rivolta ad una coerente qualificazione ed innovazione del capitale umano;

    b) indirizzo e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche sociali, rivolti all’adeguamento ed allo sviluppo delle capacità di esercizio della cittadinanza attiva, l’inclusione, la lotta alle diverse forme di discriminazione ed alla povertà;

    c) integrazione fra politiche educative, formative e del lavoro, al fine di garantire la continuità delle transizioni lungo il corso della vita, nel rispetto delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari;

    d) articolazione della programmazione con riferimento alle reti territoriali per l’apprendimento permanente, ai poli formativi e tecnico-professionali ed all’offerta ITS di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge e nel rispetto delle relative linee guida regionali;

    e) presa in conto degli esiti della valutazione ex-post delle azioni programmate e della valutazione ex-ante relativa al triennio di vigenza.

  4. Sono contenuti del piano:

    a) le caratteristiche quantitative dell’offerta dei servizi, sulla base delle priorità di intervento e delle risorse disponibili, anche con riferimento all’esecuzione dei programmi operativi dei fondi strutturali;

    b) la definizione degli indirizzi relativi ai contenuti ed agli standard qualitativi di cui al Titolo II della presente legge, anche per gli aspetti di individualizzazione;          (3)

    c) le misure per lo sviluppo delle risorse comuni, con particolare riferimento al Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, al Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti, alle reti territoriali per l’apprendimento permanente, ai Poli tecnico-professionali ed all’offerta ITS;

    d) la definizione di modalità gestionali rivolte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all’integrazione fra politiche.

  5. Il Piano contribuisce all’attuazione della strategia di specializzazione intelligente regionale ed alla definizione e realizzazione delle misure rivolte all’innovazione sociale.
  6. Il Piano ha valenza triennale ed è aggiornato in itinere sulla base dell’evoluzione del contesto e della valutazione degli impatti. Responsabile della predisposizione del piano è il Dipartimento competente in materia di politiche di istruzione, formazione e lavoro. Partecipano alla definizione del piano, secondo una modalità di programmazione basata sull’esercizio della governance multilivello:

    a) il Dipartimento regionale della Programmazione ed i Dipartimenti regionali competenti per materia;

    b) le istituzioni territoriali dotate di competenze nelle materie oggetto di programmazione;

    c) le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;

    d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

    Il piano, adottato con atto di Giunta, viene trasmesso alle Commissioni consiliari competenti per l’acquisizione del parere, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, il parere si intende positivamente espresso. Esso è successivamente approvato dal Consiglio regionale.

Art. 19

Reti territoriali per l’apprendimento permanente

  1. Nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce l’articolazione e le norme di funzionamento delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, comprendenti l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare e le politiche di inclusione sociale, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva. Le reti costituiscono riferimento per la programmazione esecutiva dell’offerta di servizi relativi alle transizioni di cui all’art. 1 comma 3 della presente legge.
  2. Le reti territoriali comprendono l’insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione, lavoro attivi sul territorio, inclusi i poli formativi e tecnico-professionali e le fondazioni ITS. Le reti territoriali agiscono in modo integrato con l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26.
  3. Concorrono alle reti territoriali, costituendone risorsa strategica, nel rispetto delle relative autonomie:

    a) le Università, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle proprie strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata;

    b) i Centri Territoriali Permanenti (CTP), le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale e, dalla loro costituzione, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);

    c) i poli tecnico professionali che come modalità organizzativa favoriscono l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro;

    d) i servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

    e) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

    f) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio che comprendono la formazione, l’apprendimento e la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone;

    g) le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca;

    h) gli organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale, degli enti pubblici e privati di natura ecclesiale.

  4. La Giunta regionale definisce nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione delle reti territoriali.

Art. 20

Poli formativi e tecnico-professionali e Istituti Tecnici Superiori

  1. Ai fini dell’attuazione dell’offerta di apprendimento caratterizzata da organica integrazione fra istituzioni scolastiche, organismi formativi ed imprese la Regione definisce, nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali ed i compiti ad essi attribuiti nel rispetto della normativa nazionale.
  2. I poli formativi e tecnico-professionali, parte delle reti territoriali di cui all’art. 19, si configurano come strutture stabili costituite da istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati ed imprese, potendo inoltre esserne parte le università ed i centri di ricerca.
  3. Nel rispetto della normativa nazionale, la Regione definisce, nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, con riferimento agli ambiti settoriali ed alle aree tecnologiche rilevanti ai fini dello sviluppo economico e professionale della Basilicata.
  4. La Giunta regionale definisce nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali, nonché degli Istituti Tecnici Superiori.

Art. 21

Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione

  1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è l’insieme organico dei riferimenti alla base della garanzia di qualità e rispondenza dell’offerta di servizi nell’ambito del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva.
  2. Il sistema è articolato in repertori, costituenti il riferimento regionale per il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Gli standard in essi contenuti costituiscono livello essenziale delle prestazioni dei servizi a cui sono riferibili.
  3. La definizione degli standard mediante concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
  4. La Giunta regionale, nell’ambito del Piano di cui all’art. 18, cura il mantenimento e l’aggiornamento dei repertori, agendo in modo integrato con le politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata.

Art. 22

Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti

  1. La Regione Basilicata è l’ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di validazione, di certificazione delle competenze, con riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, alle politiche attive del lavoro ed alle attività e professioni regolamentate su cui ha competenza diretta ai sensi delle vigenti leggi.
  2. Ai fini della valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai cittadini nel corso della propria vita la Giunta regionale definisce il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, denominato DRIVE – Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze.
  3. Il dispositivo è costituito da:

    a) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi al riconoscimento dei crediti formativi spendibili nel sistema regionale della formazione professionale;

    b) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi all‘individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche a fini di acquisizione di qualifica e di specializzazione professionale, nell’ambito del sistema nazionale di certificazione;

    c) i princìpi, le norme e gli strumenti comuni di procedimento.

  4. Nel rispetto degli standard applicabili ed in attuazione dei princìpi della semplificazione amministrativa, il dispositivo è rivolto all’integrazione informativa dei procedimenti, anche ai fini del rilascio e dell’aggiornamento del libretto formativo del cittadino, ed allo sviluppo delle competenze tecniche ad essi comuni.
  5. Il dispositivo è integrato con il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all’art. 21, costituenti complessivamente risorse di procedimento.
  6. La Regione Basilicata identifica l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui al successivo art. 26 quale ente titolato ad erogare i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.
  7. In qualità di ente titolare, la Regione Basilicata provvede, con atti di Giunta, alla definizione dei requisiti professionali minimi obbligatori ai fini dell’erogazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.

Art. 23

Sistema regionale di accreditamento dei soggetti erogatori

  1. Gli interventi attuativi delle politiche per l’apprendimento ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva di cui al Titolo II della presente legge, ove finanziati con risorse pubbliche, inseriti nell’ambito di strumenti pubblici di offerta o in ogni caso rivolti al rilascio di titoli ed attestazioni riconosciute dalla Regione sono realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di specifici requisiti autorizzativi o di accreditamento.
  2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ed i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, definisce, sulla base delle diverse tipologie di servizi erogati, i requisiti e le modalità autorizzative e di accreditamento, nel rispetto dei livelli minimi essenziali definiti a livello nazionale.

Art. 24

Sistema regionale di orientamento

  1. Nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce le modalità di organizzazione del sistema di orientamento di propria competenza istituzionale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 16 della presente legge.
  2. La Giunta regionale, definisce, nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge, le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione del sistema regionale di orientamento.

Art. 25

Sistema regionale dell’offerta formativa

  1. L’offerta formativa è programmata secondo modalità pubbliche trasparenti, rivolte a garantire il rispetto dei principi di contendibilità, efficienza e qualità nei confronti dei soggetti proponenti, dei beneficiari e dei destinatari finali.
  2. Al fine della maggior riconoscibilità e spendibilità delle qualificazioni, l’articolazione ed i contenuti dell’offerta formativa devono essere conformi, nel rispetto della normativa applicabile, a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all’art. 21.
  3. Ai fini della migliore individualizzazione dell’accesso, l’offerta formativa a contenuto ricorrente, nonché riferita alle attività riconosciute ma non finanziate, è programmata attraverso lo strumento del catalogo unico regionale.

Art. 26

Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva

  1. Al fine della promozione e del supporto all’esercizio dei diritti dell’apprendimento la Regione predispone specifica proposta di legge volta ad istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica, definendone, nei limiti della normativa vigente e nel quadro del complessivo riassetto delle funzioni in materia di politiche del lavoro e servizi integrati per l’impiego di cui alla  legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, integrata con legge regionale 2 febbraio 2000, n. 8, ed in materia di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le attribuzioni, l’ordinamento, la dotazione organica e le modalità di passaggio del personale necessario dai ruoli delle province di Potenza e di Matera.
  2. L’Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della formazione, dell’istruzione e del lavoro, nei limiti stabiliti dalla Regione all’atto dell’istituzione, con il compito di eseguire, nel quadro delle politiche di cui al precedente Titolo II e dei sistemi di cui agli articoli 21, 22 e 24 della presente legge, le operazioni ed i programmi assegnati dalla Regione Basilicata.
  3. L‘Agenzia opera in modo integrato nell’ambito delle reti territoriali per l’apprendimento di cui all’art. 19, anche attraverso lo sviluppo di forme partenariali pubblico-private.

Art. 27

Azioni di rafforzamento, razionalizzazione, sviluppo ed innovazione

  1. Nell’ambito del Piano triennale di cui all’art. 18 la Giunta regionale definisce gli indirizzi e le azioni di rafforzamento, innovazione e sviluppo del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, con riferimento a:

    a) lo sviluppo delle risorse dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26, ivi incluso il rafforzamento professionale del personale dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 13 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 e delle Agenzie di cui all’art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;

    b) l’adeguatezza delle risorse strumentali e didattiche, con particolare attenzione al ricorso alle tecnologie digitali;

    c) lo sviluppo professionale degli operatori dei soggetti pubblici e privati;

    d) l’articolazione ed il funzionamento delle reti territoriali e dei poli tecnico-professionali;

    e) la sperimentazione di modalità innovative di intervento;

    f) la partecipazione a programmi nazionali, europei ed internazionali;

    g) gli scambi e l’integrazione transregionale e transnazionale.

  2. Le azioni rivolte all’innovazione sociale nell’ambito del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva possono essere realizzate anche attraverso il ricorso allo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP).

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Norme transitorie

  1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all’adozione del Piano di implementazione della legge regionale SIAP-Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, indicando in esso le azioni, le risorse ed i tempi di attuazione.
  2. Nelle more del riassetto delle competenze istituzionali, la Giunta regionale previa intesa con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) comparativamente più rappresentative provvede con proprio atto a garantire la continuità programmatoria e realizzativa:

    a) delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione ed orientamento professionale conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;

    b) delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Province ai sensi della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29.

Art. 29

Norme finali

  1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli di cui ai Titoli I, II, IV, V e VI della legge regionale 11 dicembre 2003, n.33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16.
  2. Gli articoli della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 di cui al Titolo III – Riparto delle funzioni amministrative, restano in vigore fino al riassetto delle relative competenze istituzionali.

Art. 30

Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
  2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE

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(1) le attuali lettere a) e b) sostituiscono le originali lettere a), b) e c), per effetto dell’art.2, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(2) lettera modificata dall’art. 2, comma 2, L.R., 4 marzo 2016, n. 5;
(3) lettera modificata dall’art. 2, comma 3, L.R., 4 marzo 2016, n. 5.