Convenzione 12 dicembre 2016, AOODGOSV 14322

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

CONVENZIONE

Tra

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) con sede in Roma – Viale Trastevere 76/A codice fiscale 80185250588, rappresentato per la stipula dalla Dott.ssa Carmela Palumbo in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
e

la Prof.ssa Adalgisa Maurizio in qualità di rappresentante legale del CPIA 3 di Roma con sede Corso Vittorio Emanuele II, 21 cap.00186 Roma – codice fiscale 97846580583;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, in attuazione dell’art. 28 – comma 2 – lett. d – e comma 3 del D.M 663 del 1.9.2016, deve realizzare delle azioni previste dal Protocollo di intesa tra il MIUR e il Ministero della Giustizia (prot. n. 17 del 26 maggio 2016);

VISTO l’art.4 del Bando prot. 11350 del 12/10/2016, che cita tra l’altro “La Direzione Generale si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida purché in regola con le condizioni di questo documento”;

VISTO l’art.4 del succitato Bando, con il quale è stata avviata una procedura di affidamento economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, per l’acquisizione di beni e servizi;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. 1056 del 18 ottobre 2016 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;

VISTA l’offerta presentata dal CPIA3 di Roma entro i termini previsti dal bando stesso;

VISTO il verbale del 29/11/2016

Si conviene quanto segue

Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Oggetto e Modalità di espletamento dell’incarico
Oggetto della presente convenzione è la realizzazione, ai sensi all’art. 28 – comma 2 – lett. d – e comma 3 del D.M 663 del 1.9.2016, delle azioni previste dal Protocollo di intesa tra il MIUR e il Ministero della Giustizia siglato nel maggio 2016.

Art. 3 – Importo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore della presente convenzione viene determinato, giusta offerta presentata in €176.900,00 (centosettantaseimilanovento/00) IVA inclusa.
Il servizio/fornitura oggetto della presente convenzione è finanziato dal pertinente capitolo di spesa relativo al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritto sul bilancio di previsione del Miur.

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
• primo acconto del 50% dell’importo complessivo aggiudicato dopo la stipula della convenzione;
• il restante 50% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di un rendiconto completo e di tutte le fatture o altri documenti contabili inviati in originale e trasmessi via mail, in formato PDF firmato digitalmente all’indirizzo pec: dgosv@postacert.istruzione.it
per il saldo attenersi al seguente paragrafo:
La rendicontazione dovrà essere opportunamente vistata dai Revisori dei Conti e contenere la seguente dicitura: “si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto del presente documento. Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste dal progetto commissionato”.

Art.4 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. n. 136, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
L’aggiudicatario si impegna a:
• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
• comunicare alla direzione generale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 5 Obblighi dell’esecutore della convenzione
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dalla presente convenzione, come da invito, offerta e piano di lavoro approvato , secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 3.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata della presente convenzione.
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente convenzione le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente la direzione generale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione alla presente convenzione.
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione della convenzione, un costante raccordo con la direzione generale.

Art. 6 Proprietà dei prodotti e servizi forniti
La direzione generale acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito della presente convenzione. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiali.
L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto alla direzione generale per l’utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. La direzione generale, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l’utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell’affidatario del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 7 Controllo e garanzia
La direzione generale si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nell’invito, nell’offerta tecnica e nella presente convenzione fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme.
Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, la Direzione Generale avrà la facoltà di risolvere la convenzione per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo convenuto, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere la convenzione senza che l’affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 8 Durata
La presente convenzione vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione.
La presente convenzione ha la durata necessaria all’espletamento dell’oggetto e comunque non oltre dicembre 2017.

Art. 9 Condizioni finali
Nel caso di nuove disposizioni di legge che intervengano su quanto disciplinato dalla presente Convenzione, gli istituti convenzionati si impegnano a modificare quelle parti che sarà necessario adeguare alle nuove norme.
L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e dall’Ente accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall’Amministrazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

MIUR – D.G.O.S.V
Il Direttore General
Carmela Palumbo

CPIA3 di Roma
Il legale rappresentante
Adalgisa Maurizio