Disegno di Legge (7a Camera, 10.10.12)

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Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. (Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro).

TESTO UNIFICATO ELABORATO IN SEDE LEGISLATIVA

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA IL 10 OTTOBRE 2012

Capo I.

AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1.

(L’autonomia scolastica e le autonomie territoriali).

1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente sancita, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.
3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione.
4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.
5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
   a) il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
   b) il dialogo costante tra l’espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
   c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni didattico educative secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
   a) il consiglio dell’autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
   b) il dirigente scolastico, di cui all’articolo 5, con funzioni di gestione;
   c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all’articolo 6;
   d) il nucleo di autovalutazione di cui all’articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3.

(Consiglio dell’autonomia).

1. Il consiglio dell’autonomia ha compiti di indirizzo generale dell’attività scolastica. In particolare:
   a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
   b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
   c) adotta il piano dell’offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
   d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
   e) approva il conto consuntivo;
   f) delibera il regolamento di istituto;
   g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all’articolo 8;
   h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all’articolo 10;
   i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;
l)
promuove la conferenza di rendicontazione di cui all’articolo 9.

2. Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
3. Il consiglio dell’autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
4. Lo statuto deliberato dal consiglio dell’autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell’organismo istituzionalmente competente.
5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell’autonomia, l’organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4.

(Composizione del Consiglio dell’autonomia).

1. Il Consiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3. Il Consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell’autonomia e ne fissa l’ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.
4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell’autonomia senza diritto di voto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell’autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.
6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell’autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo all’approvazione dello Statuto.

Art. 5.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico nell’ambito delle proprie funzioni di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.
1-bis. Al comma 2, dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell’autonomia e del Consiglio dei docenti».

Art. 6.

(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).

1. Al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni disciplinano l’attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
2. La la progettazione dell’attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
3. L’attività didattica di ogni classe è progettata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.
4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
5. I docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell’anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.
5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.

Art. 7.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8.

(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell’istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell’istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell’autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.
2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.
2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 9.

(Conferenza di rendicontazione).

1. Sulle attività realizzate nell’ambito del piano dell’offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all’articolo 1 comma 2, nonché sulle procedure e gli esiti dell’autovalutazione di istituto, il consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all’Ufficio scolastico regionale.

Art. 10.

(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell’autonomia scolastica).

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e per l’innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell’istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all’articolo 11 della presente legge.
2. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell’ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l’obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II.

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11.

(Consiglio delle autonomie scolastiche).

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell’INVALSI.
2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l’autonomia dell’intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.
2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.
3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell’articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell’organizzazione e nella gestione dell’offerta formativa regionale con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, in integrazione con i servizi educativi per l’infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d’indirizzo e di programmazione in materia di:
   a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
   b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
   c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell’offerta formativa, anche in relazione a percorsi d’integrazione tra istruzione e formazione professionale;
   d) educazione permanente;
   e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
   f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.
6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio.
7. Le Regioni, d’intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l’amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell’impresa.
8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione dell’offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell’istruzione, sull’integrazione degli alunni diversamente abili, sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione.

Art. 11-bis.

(Commissione di monitoraggio)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge, presentando alle Commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 12.

(Abrogazioni).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all’articolo 11 della presente legge.

Art. 12-bis.

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Art. 13.

(Norma transitoria).

1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l’Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all’articolo 3, commi 5 e 6.
1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l’insediamento del consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
1-ter. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio dell’autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

Art. 14.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.