Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244

Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244
(GU n.304 del 30-12-2016 )

Proroga e definizione di termini. (16G00260)

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga e definizione di termini di  prossima  scadenza  al  fine  di
garantire la  continuita',  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data
di entrata in vigore  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle
assunzioni, e' prorogata al  31  dicembre  2017,  ferma  restando  la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori  e,
per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior   durata   della
graduatoria ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  5-ter  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  Le  graduatorie  dei  concorsi   banditi   dall'Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012,  sono  prorogate
sino al 31 dicembre 2017. 
  3. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  5. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «31 dicembre  2016»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e  nell'anno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2013,  2014  e  2015»  e  le
parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  8.  All'articolo  2,  comma  4,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per
l'anno 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  obiettivi  di
finanza pubblica per l'anno 2016». 
  10. All'articolo 1, comma 543, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «entro  il  31  dicembre  2016,  e
concludere,  entro  il  31  dicembre  2017»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre  2017,  e  concludere,  entro  il  31
dicembre 2018»; 
  b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2017». 
  11. Il termine di cui all'articolo 1,  comma  6,  del  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione  del  15  aprile  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017. 
  12. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»; 
  b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017». 
  13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per  l'anno
2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino  al  31  dicembre  2017,  non  si  applica  la
sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.»; 
  b) al quinto e al settimo periodo, le  parole:  «Per  l'anno  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017». 
  14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000  euro  per  l'anno
2017 e a  150.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciale»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni in materia  di  editoria  e  di  durata  in  carica  del
  Consiglio  nazionale  e  dei  Consigli  regionali  dell'Ordine  dei
  giornalisti 
 
  1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30  dicembre  2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2017». 
  2. Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico  sostenuti
sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate  per  tale
finalita'  dal  medesimo  comma  1,  come  integrate  dal  comma  335
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e  successive  modificazioni,  e'
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017. 
  4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate  postali  ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.
46, per  le  spedizioni  dei  prodotti  editoriali  effettuate  dalle
imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli
operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri  e
dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli  allegati
B, D ed E del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010
al   fine   della   determinazione   dell'entita'   dell'agevolazione
tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto  decreto-legge  n.  353
del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali  di  stampe
promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla  raccolta  di
fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle  associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro  individuate  dall'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge n. 353  del  2003,  e  dalle  associazioni
d'arma  e   combattentistiche,   si   conferma   l'applicazione   del
trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a  favore
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n. 353 del 2003, dal decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  13
novembre 2002, recante:  «Prezzi  per  la  spedizione  di  stampe  in
abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e
non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. 
  5.  Per  quanto  stabilito  dal  comma  4,  il   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri provvede al  rimborso  a  Poste  italiane  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353  del  2003,
nei limiti delle  risorse,  appositamente  stanziate,  disponibili  a
legislazione vigente. 
  6. I commi 5 e 6 dell'articolo  10  del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge  29  novembre
2007, n. 222 sono abrogati. 
                               Art. 3 
 
 
     Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali 
 
  1. All'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2016»,  sono
inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»; 
  b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo:  «All'onere
derivante dal primo periodo si provvede, quanto  a  216  milioni  per
l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 16, comma  7,  del  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo  43,  comma  5,  e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui.»; 
  c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere
le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017». 
  2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fino ai 12 mesi». 
  3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «gennaio  2016»;  sono  sostituite
dalla seguente: «gennaio»; 
  b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «anno 2018». 
                               Art. 4 
 
 
 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2017».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  2. Il termine di adeguamento alla  normativa  antincendio  per  gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per  i  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  non  si  sia  ancora
provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017. 
  3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o  2013»
sono soppresse. 
  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020». 
  5. Il termine del 31 dicembre 2016 di  cui  all'articolo  1,  comma
215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo  alle  previsioni
di cui all'articolo 6, comma 6-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.  All'onere  finanziario
derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad  euro  9  milioni,  a
valere  sulle  economie  di  cui  all'articolo  58,  comma   5,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e,  quanto  ad  euro  6  milioni,
attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 199 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione  di  soluzioni
normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. 
                               Art. 5 
 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno 
 
  1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2007,
n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   41-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  6.  I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2017. 
  7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017». 
  8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, e successive modificazioni, le parole: «31  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018». 
  9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  10. All'articolo 4, comma  6-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, al primo e al terzo  periodo,  le  parole:  «Per  l'anno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017». 
  11. Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito
al  31  marzo  2017.  Conseguentemente  e'  abrogato  il  comma   454
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
                               Art. 6 
 
 
 Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione 
 
  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017.». 
  2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'   autorizzato   a
prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro  di
produzione Spa ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  della  legge  11
luglio 1998, n. 224. A tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per  il  medesimo
anno, si provvede: quanto a 2.180.000  euro  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico; quanto  a  5.000.000  di  euro
mediante utilizzo dei  risparmi  di  spesa  derivanti  dalla  proroga
dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle  entrate
degli enti locali prevista dall'articolo 13,  comma  4  del  presente
provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, le  parole:  «novanta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni». 
  4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo
istituzionale e societario attribuito, sono differiti al  1°  gennaio
2018 gli effetti nei  confronti  della  Rai  Radiotelevisione  S.p.a.
delle norme finalizzate  al  contenimento  di  spesa  in  materia  di
gestione,  organizzazione,  contabilita',  finanza,  investimenti   e
disinvestimenti, previste dalla legislazione  vigente  a  carico  dei
soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei
servizi di  media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. 
  5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di  cui
all'allegato  1  annesso  allo  stesso  regolamento,  come  prorogati
dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli  ambiti
nei  quali  sono  presenti  i  comuni  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per  consentire  alle  stazioni
appaltanti di determinare i piani  di  ricostruzione  delle  reti  di
distribuzione da includere nel bando di gara. 
  6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 46, comma 2, le  parole:  «1°  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»; 
  b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in  vigore  del
regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle  seguenti:
«del 1° luglio 2017»; 
  c) all'articolo 52, comma 7, le parole:  «Decorsi  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  6»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le
parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse. 
  7. All'articolo 14, comma 1, lettera a),  n.  2),  della  legge  29
luglio 2015, n. 115, le parole: «1°  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalla seguenti: «1° luglio 2017». 
  8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio
su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle  procedure
di  assegnazione,  nel  rispetto  dei  principi   di   tutela   della
concorrenza, il termine delle concessioni  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e' prorogato  al  31  dicembre
2018. 
  9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016,
n.  21,  le  parole:  «con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2018».
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili
degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia  elettrica
prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. 
  10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
  b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017». 
                               Art. 7 
 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: «1°  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2018». 
                               Art. 8 
 
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa 
 
  1. Al  comma  1  dell'articolo  2248  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  le
parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Sino
all'anno 2017». 
  2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016,  n.  21,  le  parole:  «sono  prorogati  all'anno  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017». 
  3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «e'  prorogato  al  bilancio  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al bilancio 2017»; 
  b) al secondo periodo, le parole:  «e'  prorogato  al  31  dicembre
2016» sono sostitute dalle seguenti: «e'  prorogato  al  31  dicembre
2017». 
  4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Fino  al  30
giugno  2017,  gli  uffici  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
Carabinieri, assicurano la  gestione  stralcio  delle  operazioni  di
chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale  dello  Stato,
con il coordinamento, ai sensi del comma 16  del  presente  articolo,
del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016  in  qualita'
di Capo del Corpo forestale dello Stato,  avvalendosi  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali  gia'  disponibili,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
  b) al comma 16, le parole: «primo  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2017». 
  5. All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino  al  31
dicembre 2017 al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che
transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e
che matura il diritto al collocamento  in  quiescenza,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a
quello  previsto  dal  comma  1  dell'articolo   1914   del   decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non  si  applica  l'iscrizione
obbligatoria alla Cassa di  previdenza  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.». 
                               Art. 9 
 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal 2012 al 2017». 
  2.  L'entrata  in   vigore   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al
31 dicembre 2017. Conseguentemente, le  autorizzazioni  all'esercizio
di attivita' di formazione e concessione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro  il  31  dicembre
2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017. 
  3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  4.  All'articolo  216,  comma  11,  terzo  periodo,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino  al  31  dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di  entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4». 
  5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno
1974, n. 298,  e'  prorogato,  limitatamente  all'anno  2017,  al  28
febbraio 2017. 
  6. Fermo restando il divieto di cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 5 giugno 2015,  n.  81,  in  attesa  dell'emanazione  dei
provvedimenti di autorizzazione  per  l'assunzione  di  ispettori  di
volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)
di  assumere,  in   via   transitoria,   non   oltre   venti   piloti
professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018. 
  7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e  2018,
l'ENAC  provvede  con  risorse  proprie.   Alla   compensazione   dei
conseguenti effetti finanziari in  termini  di  indebitamento  netto,
pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189 e successive modificazioni. 
  8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui  all'articolo
1, comma 807, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  qualora  il
procedimento di progettazione e realizzazione delle opere  sia  stato
avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e
che al 31 dicembre  2016  abbia  conseguito  l'adozione  di  variante
urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.
Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente  comma,
i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma
808, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  rispettivamente
prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017. 
  9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,
n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
                               Art. 10 
 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «28  febbraio  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017». 
  2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». 
                               Art. 11 
 
 
     Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite  dalle
seguenti: «trentasei mesi»; 
  b) al comma 5-ter: 
  1) al primo periodo, le parole:  «l'attivita'  della  struttura  di
supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le  attivita'
dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore  generale  vicario  e
della struttura di supporto ivi  previste,»  e  le  parole:  «pari  a
500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»; 
  2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  2. Il termine di cui all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n.  187,  e'
prorogato al 30 giugno 2017. 
  3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: «entro trenta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro novanta giorni». Conseguentemente, per le  medesime  finalita'
di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del  2016,
e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di  euro  per  l'anno
2017.  Alla  copertura  dell'onere  derivante   dall'attuazione   del
presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
                               Art. 12 
 
 
              Proroga di termini in materia di ambiente 
 
  1. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al  31  dicembre
2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data  del  subentro
nella gestione del servizio da parte del  concessionario  individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Fino
alla data del subentro nella  gestione  del  servizio  da  parte  del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2017,  le  sanzioni  di   cui
all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»; 
  b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le  parole:  «al
31 dicembre 2016» con le seguenti:  «alla  data  del  subentro  nella
gestione del servizio da parte del concessionario individuato con  le
procedure di cui al presente  comma,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo,  dopo  le  parole:  «10
milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel
limite massimo di 10  milioni  di  euro,  in  ragione  dell'effettivo
espletamento del servizio  svolto  nel  corso  dell'anno  2017.»;  al
quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,». 
  2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
                               Art. 13 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «Sino al 31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017». 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge  1°
dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. 
  5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del  decreto  legislativo
di recepimento della direttiva 2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,  relativa  ai  mercati  degli
strumenti finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,  sui  mercati
degli strumenti finanziari e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017». 
  6. L'articolo 34, comma 6, lettera  b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni si applica  alle  variazioni
di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016. 
                               Art. 14 
 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e' premessa la seguente lettera: 
    «0a) investimenti dei comuni, individuati  dal  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  nonche'  di  quelli  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122,   e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali  eventi  sismici  e  la
ricostruzione,  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione   o   da
operazioni di indebitamento, per  i  quali  gli  enti  dispongono  di
progetti esecutivi redatti e validati  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa;». 
  2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato   di   ulteriori   6   mesi,
limitatamente ai soggetti danneggiati che  dichiarino  l'inagibilita'
del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  trasmissione  agli  enti
competenti; la proroga  e'  concessa  con  le  modalita'  di  cui  al
medesimo articolo 48, comma 2. 
  3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del  decreto-  legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15  dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato  al  31  dicembre   2017
limitatamente  alle  istanze  presentate  in  relazione  agli  eventi
sismici di cui all'articolo 1 del citato  decreto-legge  n.  189  del
2016. 
  5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17,  del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di  sospensione  del
31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente  alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati  per
i  mutui  relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
distrutta. 
  7. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»  sono  aggiunte
le  seguenti:  «e  per  l'anno  2017  e'  assegnato   un   contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»; 
  b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le
seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari  a  2,0
milioni di euro,». 
  8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  per
l'anno 2017 e' assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati  1
e 2 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
modificazioni in legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  un  contributo
straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate
per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite  tra  i
Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2,  comma  2
del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a
32  milioni  di  euro  per  l'anno   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, le parole:  «al  31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri,  pari  a  600.000
euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito  e  nei  limiti  delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo  2,  comma
1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma si provvede con le  risorse  gia'  previste  per  la  copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  65
del 19 marzo 2010. 
  12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle  disposizioni  di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3554
del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  288  del
12  dicembre  2006,  stabilito  dall'articolo   5,   comma   5,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e  successive
modificazioni e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
                               Art. 15 
 
 
                       Variazioni di bilancio 
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche  in  conto  residui,  connesse  all'attuazione   del   presente
provvedimento. 
                               Art. 16 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando