Perdenti posti, mobilità old style

da ItaliaOggi

Perdenti posti, mobilità old style

Carlo Forte

I docenti che diventeranno soprannumerari non andranno a finire negli ambiti. Lo prevede l’intesa stipulata il 29 dicembre scorso tra i vertici dell’amministrazione scolastica a i sindacati. Dunque, chi perderà il posto, per effetto di contrazioni del numero delle classi nella propria scuola di titolarità, potrà continuare a far valere il proprio diritto a partecipare alla mobilità a domanda oppure potrà presentare la cosiddetta domanda condizionata: un’istanza con la quale il docente chiede di essere trasferito ad altra sede scolastica solo nel caso in cui la propria situazione di soprannumerarietà permanga anche in organico di fatto. E se la domanda (ordinaria o condizionata) non sarà soddisfatta, sarà assoggettato al trattamento d’ufficio. Ma in ogni caso l’ufficio provvederà ad assegnare all’interessato una nuova sede attribuendogli la titolarità della medesima. L’unica novità prevista dall’intesa è una rivisitazione dei punteggi da assegnare al servizio pre-ruolo o di ruolo, ma prestato in ruolo diverso dall’attuale, se svolto nella scuola statale. Fermo restando, però, che l’individuazione dei docenti soprannumerari avverrà applicando le attuali tabelle di valutazione dei titoli. Pertanto, in sede di formazione della graduatoria di istituto, i docenti saranno graduati valutando il servizio secondo le vecchie regole. Vale a dire: 6 punti per ogni anno di servizio svolto nel ruolo di appartenenza, 3 punti per i primi 4 anno di servizio pre-ruolo e 2 punti per gli ulteriori eventuali anni di servizio pre-ruolo. Dopo di che, il docente della classe di concorso dove dovesse verificarsi la cessazione di una cattedra, collocato all’ultimo posto della graduatoria, sarà dichiarato soprannumerario. L’insorgenza di tale situazione comporterà il diritto a beneficiare della riapertura dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento (ordinaria o condizionata) per un periodo di 5 giorni a partire dalla notifica della soprannumerarietà. Ai fini del trasferimento a domanda o del trattamento d’ufficio l’amministrazione applicherà le nuove tabelle dei punteggi. Che dovrebbero contenere l’equiparazione del punteggio pre-ruolo rispetto al punteggio di ruolo, se prestato in scuole statali. Va detto subito che l’intesa non prevede l’equiparazione, ma la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che la ipovalutazione del servizio pre-ruolo rispetto a quello di ruolo sia contraria alle disposizioni comunitarie. E’ probabile, dunque, che le parti si conformeranno a questo orientamento.