Riecco la titolarità dei prof su sede Ma l’operazione è solo a metà

da ItaliaOggi

Riecco la titolarità dei prof su sede Ma l’operazione è solo a metà

Serve modificare la brunetta per evitare affossamenti

Marco Nobilio

Il trasferimento su sede potrà essere chiesto anche dai docenti titolari sull’ambito. E con una sola domanda si potrà chiedere anche il trasferimento in altra provincia. In tutto, sempre con un’unica domanda, si potranno esprimere non più di 15 preferenze. In tali preferenze dovranno essere comprese non più di 5 sedi scolastiche e, per le rimanenti, si potrà scegliere di indicare, indifferentemente, ambiti o province. Sono queste le novità principali concordate tra il ministero dell’istruzione e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Snals (la Gilda non ha firmato l’intesa perché contraria agli ambiti) con la firma dell’intesa del 29 dicembre scorso. Dunque, la principale novità riguarda la possibilità per tutti i docenti, di indicare nella domanda di mobilità almeno 5 sedi scolastiche e di assumerne la titolarità in caso di accoglimento dell’istanza. In tal senso, si sta lavorando a una bozza di contratto in vista di un vertice ancora da fissare per la prossima settimana.

Il tutto in deroga alle previsioni contenute nella legge 107/2015, che cancella il diritto alla titolarità della sede per tutti i docenti che chiedano e ottengano un provvedimento di mobilità. Secondo il comma 73 dell’articolo 1 della legge, infatti, Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conserva la titolarità della cattedra solo fino a quando rimane nella scuola di appartenenza. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, invece, sono già stati assegnati agli ambiti e sono stati assoggettati al nuovo sistema della chiamata diretta. Lo stesso trattamento è previsto dalla legge per il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017. E infine, sempre il comma 73 prevede che «dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali».

La legge, dunque, non prevede aperture di alcun genere. E soprattutto, anche in osservanza di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 15/2009, vieta tassativamente alla contrattazione collettiva di introdurre deroghe al nuovo sistema. Il comma 196 dell’articolo 1 della legge 107, infatti, dispone che «sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge». Va detto subito, peraltro, che l’intesa del 29 dicembre è un accordo di massima che fissa il punto di partenza da cui le parti dovranno muovere in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità. In pratica non si tratta di un atto normativo, ma di una semplice dichiarazione di intenti. Che nella migliore delle ipotesi può essere qualificata alla stregua di obbligazione naturale: un obbligo morale e sociale che non ha valore giuridico, il cui inadempimento non può essere fatto valere davanti al giudice. Ma si tratta, comunque, di un impegno assunto direttamente dal ministro dell’istruzione con i vertici delle federazioni sindacali di comparto. E oltre tutto si ricollega ad un’altra intesa, sottoscritta il 30 novembre a palazzo Vidoni, tra il ministro della funzione pubblica, Marianna Madia, e le confederazioni sindacali. Intesa che impegna il governo a promuovere il varo di un provvedimento legislativo che dovrebbe ripristinare la supremazia del contratto rispetto alla legge. In pratica un vero e proprio colpo di spugna sul pilastro portante della riforma Brunetta: la inderogabilità delle norme di legge da parte della contrattazione collettiva e la sostituzione automatica delle clausole contrattuali difformi con le norme di legge con cui contrastano.

Colpo di spugna che ancora non c’è stato e dunque, se il legislatore non provvederà tempestivamente a dare attuazione alle pattuizioni contenute nell’intesa del 30 novembre, le deroghe che saranno introdotte nei contratti collettivi, anche per effetto dell’intesa del 29 dicembre, alla prova dei fatti, potrebbero sciogliersi come neve al sole.

Prima fra tutte la possibilità, per i docenti titolari su sede, di chiedere e ottenere la titolarità presso una nuova sede, ubicata in altro ambito, richiesta nella domanda con priorità, rispetto alla chiamata diretta di un docente titolare nello stesso ambito della sede richiesta nell’istanza. L’eventuale stipula di nuovi contratti collettivi contenenti deroghe alle norme di legge attualmente vigenti, dunque, se non supportate da provvedimenti legislativi legittimanti tali deroghe, potrebbero scatenare un forte contenzioso con probabile soccombenza seriale in giudizio da parte dell’amministrazione e forti esborsi per l’erario dovuti alle inevitabili condanne al pagamento delle spese legali.

La riforma del codice di procedura civile, infatti, ha vincolato la concessione della compensazione delle spese (ognuna delle parti paga solo il proprio avvocato) alla sussistenza di gravi ed eccezionali motivi da specificare nella motivazione della sentenza. Vale a dire a presupposti di fatto che resistano alle obiezioni (gravi) e che facciano riferimento ad ipotesi assolutamente residuali (eccezionali)