Milleproroghe alla Camera

Il 23 febbraio, l’Aula della Camera, approva in via definitiva il disegno di legge C. 4304 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative (Approvato dal Senato), su cui il 22 febbraio è stata votata la questione di fiducia posta dal Governo.

Il 21 febbraio la 7a Commissione della Camera esprime parere favorevole sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Il 16 febbraio l’Aula del Senato, con 153 voti favorevoli e 99 contrari, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

La Commissione Affari costituzionali esamina il ddl di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Il 17 e 18 gennaio la 7a Commissione del Senato esamina il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630 (7a Commissione senato, 18.1.17)

            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che vi sono parti di competenza anche all’articolo 1, con particolare riguardo:

–            al comma 5, che proroga al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, tra cui anche le università;

–            al comma 11, che proroga al 28 febbraio 2017 del termine entro il quale avrebbe dovuto concludersi la procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquecento funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

–            al comma 15, che proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006;

valutate le norme inerenti la scuola e l’università, contenute nell’articolo 4, in base al quale:

–          al comma 1, si proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica;

–          al comma 2, si proroga dallo stesso 31 dicembre 2016 alla medesima data del 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto;

–          al comma 3, si autorizzano le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di “tipo b”, in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale (2012, 2013 o attuale);

–          al comma 4, si differisce all’anno scolastico 2019-2020 il termine a decorrere dal quale l’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione, anche in considerazione della riforma sulle modalità di accesso all’insegnamento per la scuola secondaria in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015;

–          al comma 5, si prorogano al 31 dicembre 2017 i rapporti convenzionali in essere attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti, e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. Inoltre, il comma 5 differisce (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2017 il termine per l’individuazione di soluzioni normative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali;

considerate le disposizioni relative ai beni culturali, recate all’articolo 11, secondo cui:

–          si prorogano alcune norme concernenti la realizzazione del Grande Progetto Pompei, nell’ottica di assicurare continuità (comma 1);

–          si proroga dal 31 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 il termine previsto per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della Card cultura introdotta dalla legge di stabilità 2016 (comma 2);

–          si proroga dal 30 gennaio 2017 al 1° aprile 2017 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e si assegnano alle stesse ulteriori 10 milioni di euro per il 2017 (comma 3);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1.             in merito all’articolo 4, comma 2, si sollecita l’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, non più procrastinabile;

2.             in merito all’articolo 4, comma 3, che novella l’articolo 1, comma 10-octies del decreto-legge n. 210 del 2015, si evidenzia la necessità di abrogare anche il comma 10-septies del predetto decreto-legge n. 210, onde evitare dubbi interpretativi;

3.             quanto al settore universitario, si rende necessario prorogare oltre il termine originariamente previsto la possibilità per ciascun ateneo di utilizzare la procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 per la chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’ateneo medesimo e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN), anche in considerazione del prolungamento della durata della stessa ASN: pertanto, all’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, occorre sostituire le parole: “sesto anno” con le seguenti: “decimo anno”;

4.             in merito all’articolo 4, comma 5, si sollecita la definitiva soluzione ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali;

5.             in merito all’articolo 11, comma 2, si segnala l’esigenza di includere anche i prodotti dell’editoria audiovisiva tra gli ambiti di destinazione della Card cultura, estendendo le disposizioni di cui al comma 626 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, ai predetti prodotti.