Una nostra sintesi degli 8 decreti applicativi della legge 107

da La Tecnica della Scuola

Una nostra sintesi degli 8 decreti applicativi della legge 107

Il Consiglio dei Ministri svolto nella giornata di sabato ha approvato otto decreti su nove previsti dai comma 180 della legge 107 del 2015.  Proponiamo ai nostri lettori un’ampia sintesi dei provvedimenti in questione.

Riordino,  adeguamento  e  semplificazione  del  sistema   di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di  docente  nella  scuola secondaria.

Il decreto:

  1. delinea l’articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente:
    – della scuola secondaria,
    – dell’insegnamento tecnico-pratico,
  2. elenca i criteri e le metodologie da adottare al fine di realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli.
  3. prevede l’emanazione con cadenza triennale del bando di concorso sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili.

Promozione  dell’inclusione  scolastica  degli  studenti  con disabilità  e   riconoscimento   delle   differenti   modalità   di comunicazione attraverso.

Il decreto:

  1.  aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia di inclusione scolastica.
  2. chiarisce chi sono i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili.
  3. prevede che, le classi con la presenza di bambini con disabilità certificate non abbiano più di ventidue alunni, fermo restando il numero minimo di alunni e studenti per classe previsto dalla normativa vigente;

Revisione  dei  percorsi  dell’istruzione  professionale,  nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale.

Il decreto:

  1.  supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica
  2.  supera la sovrapposizione dei percorsi dell’istruzione professionale con quelli di formazione professionale (Ie FP) di competenza delle Regioni,
  3. prevede il raccordo tra l’istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato.
  4. riconosce alle scuole la possibilità di ampliare l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale.
  5.  potenzia gli indirizzi di studio quinquennali dell’istruzione professionale
  6. prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di “Scuole professionali”;

Istituzione  del  sistema  integrato  di  educazione   e   di istruzione dalla nascita fino a  sei  anni,  costituito  dai  servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole  dell’infanzia,  al  fine  di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di  educazione, istruzione, cura,  relazione  e  gioco,  superando  disuguaglianze  e barriere territoriali, economiche, etniche e  culturali,  nonché  ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di  lavoro  dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta  educativa  e della continuità tra i vari servizi  educativi  e  scolastici  e  la partecipazione delle famiglie.

Il decreto:

  1. valorizza l’esperienza educativa dalla nascita a sei anni,
  2. elimina la cesura tra i due periodi dell’infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità.

Garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni  in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali  delle prestazioni,  sia  in  relazione  ai  servizi   alla   persona,   con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in  relazione ai servizi strumentali; potenziamento  della  Carta  dello  studente, tenuto conto del sistema  pubblico  per  la  gestione  dell’identità digitale, al fine di attestare attraverso  la  stessa  lo  status  di studente e rendere possibile l’accesso a programmi relativi a beni  e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità  nazionale  e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio  e  per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità  aggiuntive  per  strumenti  di  pagamento   attraverso borsellino elettronico.

Il decreto:

  1. Nel voler garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti iscritti e frequentanti le scuole statali e paritarie:
    – riorganizza le prestazioni, per il sostegno allo studio.
    – definisce le modalità per l’individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazional
    – individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente;

Promozione   e   diffusione   della   cultura    umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno  della  creatività connessa alla sfera estetica.

Il decreto:

  1. prevede che il MIUR, L’INDIRE, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, L’AFAM, gli ITS e gli ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL’ESTERO concorrano a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica;

Revisione, riordino e adeguamento della normativa  in  materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero  al  fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e   il Ministero dell’istruzione, dell’università  e  della  ricerca  nella gestione della  rete  scolastica  e  della  promozione  della  lingua italiana all’estero.

 

Il decreto:

  1. aggiorna gli ordinamenti
  2. rafforza la missione di promozione della cultura italiana all’estero
  3. razionalizza le norme sul personale all’estero

Adeguamento  della  normativa  in  materia  di  valutazione  e certificazione delle competenze degli studenti, nonché  degli  esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente  in  materia  di certificazione delle competenze.


Il decreto:
  1. riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di:
  • non bocciatura degli alunni del primo ciclo;
  • semplificazione del numero di prove scritte agli esami conclusivi del primo ciclo
  • semplificazione nell’attribuzione della valutazione finale.
  • presidenza delle commissioni d’esame attribuita al dirigente scolastico;
  • esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con la riduzione a due delle
  • prove scritte, l’eliminazione della prova multidisciplinare predisposta dalla commissione
  • potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro;
  • eliminazione della prova scritta a carattere nazionale della prova invalsi dall’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
  • effettuazione della prova  in un altro momento dell’anno scolastico e con la sola funzione di  requisito obbligatorio di ammissione all’esame.
  • integrazione delle prove di italiano e matematica con una ulteriore sezione per la rilevazione dell’apprendimento della lingua inglese;
  • definizione mediante apposito decreto ministeriale di un modello di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado;
  • istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, a cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale
  • previsione di un’apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione.