Verifica conclusiva del primo ciclo, cancellate le prove Invalsi

da Il Sole 24 Ore 

Verifica conclusiva del primo ciclo, cancellate le prove Invalsi

di Alessandra Silvestri

Cambiano gli esami di Stato conclusivi del I ciclo due le novità: via i test Invalsi dalle prove d’esame, il presidente della commissione, che prima era un dirigente scolastico di un altro istituto, sarà il dirigente della scuola stessa.
Esami conclusivi del I ciclo d’Istruzione: com’erano e come saranno
La normativa vigente (Dpr 122/2009) prevede per gli esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione quattro prove scritte, definite a livello di singola istituzione scolastica (italiano, matematica, inglese, seconda lingua straniera oltre ad una prova scritta a carattere nazionale di italiano e matematica predisposta dall’Invalsi) ed infine un colloquio pluridisciplinare. La valutazione di ciascuna prova è espressa dalla commissione in decimi. La valutazione della prova nazionale Invalsi è invece definita sulla base di una griglia valutativa predisposta dall’Istituto nazionale di valutazione stesso. Il voto finale scaturisce dalla media aritmetica tra i voti conseguiti nelle singole prove e quello di ammissione all’esame. Il governo, con l’atto 384 del 15 gennaio scorso “Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” emana uno schema di Dlgs che recepisce una delle nove deleghe della legge 107/2015. Esso semplificherebbe notevolmente gli esami conclusivi del I ciclo riducendo le prove scritte da quattro a tre (italiano, matematica e lingue, prova divisa in due sottosezioni – I e II lingua) e da un colloquio. Il voto finale è espresso dalla Commissione non più come media aritmetica, ma tenendo conto delle prove d’esame e del percorso valutativo dello studente. Resta fermo il non superamento dell’esame per gli alunni che conseguono una valutazione finale complessiva inferiore a sei decimi.
Le prove Invalsi
Le tanto temute prove Invalsi, più volte segnalate dai presidenti di commissione come un grave appesantimento dell’esame per gli studenti e per i componenti delle commissioni, data la distanza con i programmi svolti e la macchinosità della correzione, escono dalla porta, ma “rientrano dalla finestra”, assumendo un valore ben più importante che nel passato: verranno sostenute ad aprile, non faranno media con il voto finale, ma costituiranno requisito imprescindibile per l’accesso all’esame di Stato conclusivo del I ciclo. L’esito delle stesse sarà riportato in un’apposita sezione del documento di attestazione delle competenze che accompagnerà il diploma. Varia, inoltre, il numero delle prove, a Italiano e Matematica si aggiunge, infatti, il test d’Inglese. Se da un lato gli studenti possono tirare un sospiro di sollievo perché l’esito dei test Invalsi non farà media, dall’altro non avranno scampo: dovranno comunque sostenere le prove (anche se in un momento diverso dall’esame) e l’esito delle stesse li accompagnerà lungo tutto il percorso formativo, essendo lo stesso riportato nell’attestazione delle competenze.
Non più ’’certificazione’’ ma ’’attestazione’’ delle competenze del I primo ciclo
Il bagaglio con cui gli studenti che escono dalla scuola secondaria di I grado e fanno il loro ingresso alla secondaria di II grado, conterrà, oltre al sudato Diploma, anche il documento di attestazione delle competenze. Il termine ’’attestazione’’ manda in soffitta il vecchio ’’certificazione’’, atteso che una vera e propria certificazione sia rilasciata da un ente esterno, mentre, in questo caso, è la commissione interna a documentare le competenze acquisite dagli studenti. Il modello per l’attestazione scaturisce da una sperimentazione del 2014/15 che ha coinvolto circa 3.000 scuole del I ciclo. Tale sperimentazione era, appunto, volta a elaborare un modello nazionale per l’attestazione delle competenze trasversali e delle competenze-chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado.
La commissione e il presidente
Resta immutata la composizione delle Commissioni d’esame, articolate in sottocommissioni, costituite dai docenti delle classi terze dell’istituzione scolastica. Le funzioni di presidente, invece, sono svolte, per ogni istituzione scolastica, dal dirigente scolastico della scuola stessa o, in caso di reggenza , assenza o impedimento, da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma S, del decreto legislativo 30 marzo 200 l n. 165.