FAQ Handicap e Scuola – 60

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv.
Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca


Elenco FAQ

 

Sono mamma di una bimba con disabilità grave e che necessità per questo di essere assistita in tutte le sue attività quotidiane.
Il problema che ad oggi mi si presenta è quello della somministrazione dei pasti a scuola.
E’ una bambina con problemi di disfagia ma alla quale non è particolarmente complicato dare il pasto.
L’insegnante di sostegno si è da subito resa disponibile nel farlo ma le è stato riferito che non può per legge. E’ vero? Ci sono riferimenti normativi ai quali far riferimento?

Non è compito dei docenti imboccare i bambini durante i pasti; tale compito è affidato ai collaboratori scolastici (riferimento: CCNL, art. 47, tab. A). Nella Tabella A del Contratto, infatti, è riportato che i compiti dei collaboratori scolastici riguardano: la “vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche”.
Al Dirigente Scolastico spetta il compito di assegnare l’incarico a uno dei suoi collaboratori scolastici, richiedendo, come nel caso descritto, di assistere durante i pasti l’alunno e, quindi, di imboccarlo; a tal fine, al collaboratore o alla collaboratrice sarà consentito frequentare un corso di aggiornamento fruendo, di conseguenza, di un aumento stipendiale.

Sono la mamma di un ragazzino di 12 anni, autistico. Quest’anno deve iniziare le scuole medie ma si rifiuta di frequentare la scuola,mentre frequenta un centro specializzato con molta serenità e facendo progressi. Vorrei sapere se fosse possibile frequentare il centro al posto della scuola dell’obbligo.

Suo figlio rientra nell’obbligo scolastico, pertanto dovrà iniziare a frequentare la scuola. Non avendo ancora iniziato a frequentare la scuola, non è dato sapere se anche nel contesto scolastico egli sperimenterà vissuti di serenità, facendo altrettanti progressi. Peraltro le attività che egli sperimenta al centro potrà continuare a viverle, ma nelle ore extrascolastiche, mentre è importante che egli frequenti anche la scuola con i suoi compagni e che apprenda quanto per lui previsto nel percorso scolastico.  Le suggeriamo di chiedere la convocazione urgente del GLHO, al fine di individuare, insieme ai docenti della classe e agli specialisti, sia le strategie che possano favorire la permanenza di suo figlio, insieme ai suoi compagni, in classe, sia le attività che maggiormente possano sostenere la motivazione e l’interesse nei confronti della proposta scolastica.

Mio fratello ha frequentato l’istituto agrario seguendo il pei. Ha svolto l’esame di stato e mi hanno sempre detto che non sarebbe stato rilasciato un vero e proprio diploma di maturità ma bensì un ‘attestato di frequenza’. Adesso però mi sorge un dubbio.. con questo titolo potrà sostenere eventuali concorsi che richiedono appunto dei titoli di studio?

Potrà partecipare a quei concorsi per i quali possiede il titolo di studio, ovvero, immaginiamo, il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media).

Sono la mamma di una ragazza disabile art. 3 comma 3 diagnosi a d h d tranquilla anche troppo.. si rifiuta di andare a scuola , dice che nn se la sente è in classe non parla.. dall’inizio dell’anno ci è andata pochissimo… a casa studia con un insegnante… cosa si può fare?

Inoltri richiesta alla scuola per la convocazione urgente del GLHO: in quella sede affrontate la situazione insieme agli insegnanti e agli specialisti, al fine di individuare sia le modalità per favorire la permanenza, insieme ai suoi compagni, in classe, sia le strategie che la aiutino a ritrovare motivazione e interesse nei confronti della proposta scolastica.

Sono operatore socio sanitario, con esperienza di almeno dieci anni.E’ possibile sapere come e dove bisogna rivolgersi per entrare nelle scuole?

Nella scuola, per gli alunni e gli studenti con disabilità, viene richiesta l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale. Le suggeriamo di rivolgersi alle singole cooperative che, tramite il Comune o altri Enti, impiegano il loro personale, in questo caso come “assistenti ad personam”, nelle scuole; potrà essere accettato dalla cooperativa come dipendente oppure come socio lavoratore.
Tali cooperative, in genere, per svolgere l’attività presso la scuola primaria o secondaria di primo grado, sono convenzionate con i comuni, mentre per le scuole secondarie di secondo grado con le Regioni, le province o i comuni o gli ambiti territoriali, a seconda delle singole norme regionali.

Sono docente sostegno T.I. lavoro 3° classe primaria 22h con un bimbo disprassico verbale che l’anno scorso ha svolto programmazione ob.vi minimi classe x matematica e personalizzata lingua italiana. (non solo semplificazione contenuti ma proposte differenziate).
La mamma questo anno ha richiesto FS Disabilità un incontro docenti team al più presto x definizione PEI. Purtroppo noi docenti fino a metà ottobre siamo impegnati in riunioni collegiali e pertanto non possiamo riceverla. Ma io mi chiedo a parte le modalità e i tempi normativa ,durante l’incontro calendarizzato con la mamma dobbiamo presentare PEI articolato nei obiettivi dettagliati o negli obiettivi generalie con metodologie didattiche di intervento? La definizione PEI l’anno scorso l’abbiamo svolta durante il GLHO con la famiglia e i genitori.

La programmazione per “obiettivi minimi” non è prevista da alcuna norma che riguarda il percorso formativo degli alunni con disabilità; per loro, infatti, è necessario adottare, come previsto dalla normativa vigente, un percorso “individualizzato”, costruito specificamente sulla base delle capacità e delle potenzialità possedute da ciascun alunno.
A differenza della secondaria di secondo grado (che prevede oltre a quella semplificata l’eventuale programmazione differenziata), nella scuola primaria la programmazione dovrà essere semplificata o la stessa della classe frequentata.
In relazione al PEI: La richiesta da parte dei genitori per la definizione del PEI è legittima. Nel corso dell’incontro che, immaginiamo, sarà calendarizzato a breve, i docenti della classe devono presentare una bozza di programmazione da condividere con il gruppo di lavoro. La programmazione, come normalmente avviene, si articola nella definizione degli obiettivi individualizzati (comprensivi di obiettivi generali, trasversali, metodologie didattiche, modalità di svolgimento delle verifiche e criteri di valutazione), coerentemente collegati con quelli della classe (i cui riferimenti sono ripresi dal Curricolo adottato dall’Istituzione scolastica).
Il PEI va concordato congiuntamente dai componenti del gruppo di lavoro (famiglia, specialisti e docenti della classe), pur restando di specifica pertinenza della scuola la programmazione curricolare, e, sempre congiuntamente, tale documento viene firmato da tutti nel corso di tale incontro.

Sono un’insegnante di scuola elementare, ho accettato una nomina da gae. Non sono abilitata sul sostegno ma avendo accettato un posto su sostegno mi è stato affidato un caso difficile, un bambino con gravi problemi psicofisici. Ho parlato con il DS dicendo che non sono capace a gestire il bambino anche perché sono già finita in ospedale a causa sua con una prognosi di 10 giorni. Nessuno sembra voglia ascoltarmi. Cosa devo fare? A chi mi devo rivolgere?

I docenti, seppur privi di specializzazione sul sostegno, possono essere incaricati su posto di sostegno, come il caso da lei descritto. Per quanto riguarda la sua richiesta, le suggeriamo di chiedere la convocazione urgente del GLHO, gruppo di lavoro, al quale partecipano, di diritto, tutti gli insegnanti della classe (insista sulla partecipazione di tutti), la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale, gli specialisti dell’ASL e chieda anche che a questo incontro partecipi personalmente il Dirigente scolastico.
In quella sede dovrete analizzare la situazione e concordare le strategie necessarie; tenga presente che l’alunno non è solamente “suo” e che tutti i docenti della classe sono “suoi” insegnanti e quindi devono partecipare al processo formativo.
Verbalizzate quanto stabilito, avendo cura di specificare i compiti di ciascuno, al fine di assicurare un positivo e proficuo percorso scolastico all’alunno.

Ho una amica che è un insegnante di sostegno e gli è stato affidato un bambino di 6 anni che ancora frequenta la scuola elementare… naturalmente questo bambino è una persona che ha dei problemi comportamentali.. la domanda è….. lei è una ragazza di bassa statura e questo bambino è molto aggressivo e lei non può contenerlo, può chiedere alla preside di cambiare bambino e la preside può rifiutarsi..

L’azione di intervento educativo-didattico non è compito esclusivo del docente di sostegno, ma di tutti gli insegnanti della classe, proprio perché il docente di sostegno è assegnata ad una classe, mentre il bambino (ogni bambino della classe) è affidato a tutti gli insegnanti che lavorano in quella classe.
Se il GLHO ritiene necessaria la presenza di un assistente ad personam, lo stesso gruppo può inserirlo nel PEI dell’anno successivo, anche se tale figura non è indicata nella Diagnosi funzionale; l’art. 13 comma 3 della legge n. 104/92, infatti, prevede la possibilità che l’assistente per l’autonomia venga nominato dal Comune (eventualmente in convenzione con una cooperativa), al quale deve essere inoltrata formale richiesta da parte della scuola, in fase di attivazione di risorse sulla base di quanto specificato nel singolo PEI.

Dove si presenta la domanda per far parte delle cooperative che assistono i diversamente abili nelle scuole?

Le richieste vanno rivolte alle singole cooperative per essere accettati come soci lavoratori o come semplici dipendenti. Se si tratta di lavorare presso scuole dell’infanzia, scuole primarie o scuole secondarie di primo grado, le cooperative, normalmente, sono convenzionate con i comuni; per le scuole secondarie di secondo grado, possono occuparsi di ciò le Regioni, le province o i comuni o gli ambiti territoriali, a seconda delle singole norme regionali.

Sono la madre di un bambino autistico iscritto all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.
Mio figlio non parla e scrive ma solo in mia presenza. Gli piace molto studiare e quando gli si chiede da grande cosa immagina di fare, lui risponde che, conscio che non sia un lavoro, vorrebbe, appunto, continuare a studiare.
Da quando ha tre anni legge, studia, disegna con me. Se accompagnato da altri la sua interazione si riduce ai minimi termini: scrive solo qualche parola e soprattutto urla disperato.
Ha conoscenze e competenze coerenti con la sua età. Non usa sussidi di alcun tipo, ma pretende che io sia con lui.
Il comportamento no: si agita tanto che la mia presenza è resa indispensabile dal fatto che in momenti di stress tende a farsi del male.
Pertanto pare che non potrà sostenere l’esame di terza media. Io non potrò presenziare agli scritti ed è prevedibile che lui sarà così disperato da farsi molto male. Davvero non c’è modo che possa sostenere l’esame in forma diversa che preveda la mia presenza? La presenza di uno o più testimoni che controllino che io non gli suggerisca nulla non è un problema.

Favorire l’autonomia e l’indipendenza sono compiti molto importanti che la scuola, in alleanza con la famiglia, persegue, oltre a quelli indicati dalla legge 104/92. Essere tanto presenti da diventare insostituibili, creando una forma di dipendenza, potrebbe giovare ben poco ad una persona, anche a suo figlio.
Le suggeriamo di iniziare una graduale e progressiva azione di distacco, in modo da far sì che suo figlio possa autodeterminarsi ed effettuare le sue personali e libere scelte. Acquisita l’autonomia, non si porrà la questione dell’esame di stato.

Sono un insegnante di sostegno della secondaria di secondo grado. Con l’educatore con cui collaboro vorremmo predisporre un progetto che prevede delle uscite in orario curricolare con un’allieva per fare piccole attività quotidiane (spesa, autobus, etc…). Premesso che in questo caso sarebbe più opportuno che l’uscita fosse fatta insieme all’insegnante e all’educatore, mi è stato detto che per legge l’educatore non può fare tali uscite da solo ma deve sempre essere insieme al docente di sostegno. Vorrei sapere se questo corrisponde al vero e quali sono i riferimenti normativi.

Gli alunni sono affidati dalla famiglia agli insegnanti della classe, che ne sono responsabili, mentre l’assistente è assegnato a uno specifico alunno, ma la responsabilità è dei docenti della classe in servizio (così come per gli altri alunni della classe). Pertanto l’uscita dalla scuola deve prevedere sempre la presenza di un docente.

In caso di alunno con handicap grave iscritto ad un liceo, chi deve provvedere al cambio del pannolino?

La nota ministeriale Prot. 3390/01 stabilisce che è compito dei collaboratori l’assistenza igienica totale degli alunni con disabilità, compito peraltro previsto dal contratto.
Infatti gli artt. 47 e 48 e l’allegata tab. A del CCNL del 2003 (e i successivi) stabiliscono che, per l’attività di assistenza igienica, il DS deve attribuire l’incarico a un collaboratore scolastico (o a una collaboratrice), il quale acquisisce il diritto a seguire un corso di aggiornamento e un aumento stipendiale.

Sono un insegnante di ruolo nella scuola dell’infanzia. Quest’anno è arrivato un bambino non vedente e gli sono state date 25 ore, il massimo. Nella stessa scuola è presente anche un bambino affetto da autismo che frequenta l’ultimo anno ed ha solo 12,30 di assistenza.
Il mio dirigente vuole che io faccio 12,30 su questo bimbo e 12,30 sul bambino non vedente.
Tra l’altro quest’ultimo ha per ore 9 la settimana un’assistente mandata dall’Unione ciechi a fare un progetto e che lo segue anche due volte la settimana, il pomeriggio.
Vorrei sapere se è una cosa regolare che il dirigente divida la cattedra di 25 ore sopratutto in presenza di un bambino con una certa gravità??
Il dirigente lo spiega dicendo che i bambini si devono abituare a diverse figure.

Le ore assegnate ad un alunno non possono essere ridotte arbitrariamente in corso d’anno. Provi a contattare il referente dell’Ufficio scolastico regionale, sperando che convinca il Dirigente scolastico a ritirare la sua riduzione arbitraria. In caso di risposta negativa, non resta che un intervento della famiglia, che deve chiedere l’applicazione di quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017. In ultima istanza non resta che presentare ricorso facendo riferimento al PEI o alla Diagnosi Funzionale, richiamando in questo caso non solo la sentenza citata, ma anche la Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, che stabilisce il rapporto 1:1 per gli alunni certificati in base all’articolo 3 comma 3 della legge 104/92 (in questo caso 25 ore settimanali) e la Sentenza, sempre della Corte Costituzionale n. 275/2016.

Sono la mamma di una bambina di quasi 4 anni con sindrome di Down, siamo al secondo anno di asilo e per fortuna ci è stata assegnata la stessa insegnante di sostegno dell’anno scorso con 25h.Stamattina mi informano pero che il dirigente ha deciso di smezzare le sue ore per coprire un altro bambino, la mia domanda è, è possibile farlo? c è una legge che glielo consente? …ed io oltre al ricorso al Tar x il quale sappiamo ci vorrà tempo, cosa potrei fare nell’immediato per far sì che le ore restino quelle decise dal provveditorato?

È abbastanza insolito che il Dirigente modifichi le ore assegnate dopo l’avvio dell’anno scolastico. Le ore assegnate ad un alunno non possono essere ridotte arbitrariamente, neppure per sostenere altri alunni. Provi a contattare il referente dell’Ufficio scolastico regionale, sperando che convinca il Dirigente scolastico a ritirare la sua riduzione arbitraria, inoltrando contestualmente la richiesta di ulteriori ore (per gli altri alunni).
Nel caso questo intervento non andasse a buon fine, non resta che inoltrare ricorso, facendo riferimento al PEI e alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, e chiedendo di applicare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017.

Sono la mamma di una bambina di 9 anni, inserita nella scuola primaria del mio paese. Mia figlia ha una certificazione di handicap legge 104, art 3 comma 3.
Tre volte la settimana è seguita in un centro di riabilitazione motoria dove effettua logopedia.
Ogni anno la scuola fa richiesta dell’assistente specialistica (educatore).
Purtroppo però ogni anno a settembre …mi trovo a lottare con i mulini a vento.
L’ente comunale eroga il servizio dopo lunghissimo tempo rispetto all’inizio della scuola …anche gennaio.
Cosa posso fare? Come muovermi?
È possibile poter fruire dell’educatore anche a casa ma sempre pagato dal comune? Come?

Dovete insistere, parlando anche col Prefetto, affinché il comune assegni l’educatore oppure attribuisca i fondi o alla scuola (che provvede a trovarlo) o alla famiglia (che deve dare una ricevuta, ottenendo l’autorizzazione della scuola al suo ingresso).
Il comune di solito paga o l’assistente a scuola o a casa.

SONO UNA DSGA DI UN CIRCOLO DIDATTICO. IN QUESTA ISA CI SONO ALCUNI BAMBINI CHE HANNO BISOGNO DEL CAMBIO DEL
PANNOLINO. CHIEDO SE IL COLLABORATORE SCOLASTICO E’ TENUTO A SVOLGERE QUESTO COMPITO.

Dovrebbe fornirci maggiori indicazioni: il suo quesito riguarda gli alunni con disabilità?
La normativa in materia di integrazione scolastica prevede che l’assistenza di base a favore degli alunni con disabilità sia espletata dai collaboratori scolastici,
Già la nota ministeriale Prot. 3390/01 stabilisce che è compito dei collaboratori l’assistenza igienica totale degli alunni con disabilità, compito peraltro previsto dal contratto.
IL CCNL del 2003 e successivi, infatti, agli artt. 47 e 48 e all’allegata tab. A, stabiliscono che, per l’attività di assistenza igienica, il DS deve dare l’incarico ad un collaboratore scolastico, il quale, in questo caso, acquisisce il diritto a seguire un corso di aggiornamento e un aumento stipendiale.
A fronte di rifiuto di eseguire l’ordine di servizio del DS (anche se ancora non ha frequentato il corso di aggiornamento), la Cassazione recentemente ha condannato due collaboratrici scolastiche per inosservanza dei doveri di ufficio, condannandole anche al risarcimento dei danni.

Nella nostra scuola una nostra alunna maggiorenne frequenta il quinto anno.
La ragazza, seguita dai servizi sociali e vissuta per un periodo in casa famiglia, ha perso ogni diritto di assistenza compiuti i diciotto anni. La revisione della 104 (art. 3 comma 1) non è andata a buon fine, pertanto la ragazza, da quest’anno, non ha più diritto al sostegno scolastico, né all’assistenza specialistica.
Non essendo più seguita dal servizio disabili adulti, nessuno può concederle un CIS, con il quale, almeno, si potrebbero richiedere alcune ore di sostegno scolastico.
La ragazza, con importanti problemi familiari e disturbi dell’alimentazione, un lieve ritardo cognitivo e difficoltà di apprendimento, ha sempre frequentato la scuola con un orario ridotto ed è stato adottato per lei, fin dal primo anno delle superiori, un PEI differenziato e non è assolutamente in grado di superare il quinto anno con un piano educativo didattico riferibile agli obiettivi minimi.
Qualora il Consiglio di classe considerasse l’alunna con BES, come potremmo giustificare comunque una programmazione differenziata per assicurarle un attestato di frequenza con la regolare certificazione delle competenze acquisite? Come superare questo ostacolo senza un insegnante di sostegno?

Da quanto scrivete, la studentessa è stata sottoposta a visita: non viene specificato, ma da quanto scrivete pare che sia già stato ufficializzato l’esito della nuova visita. Pertanto, sulla base della valutazione sanitaria, la studentessa non è stata più certificata come alunna con disabilità.
Questo significa che la documentazione agli atti risulta decaduta, pertanto la studentessa non può più essere considerata come “alunna non con disabilità” e valutata come vengono valutati i compagni. Anche le vostre affermazioni risultano non proprie, in quanto voi affermate che la studentessa presenza una “disabilità intellettiva lieve”; se così fosse ciò risulterebbe dalla documentazione.
Potreste, come consiglio di classe, ipotizzare di individuare l’alunna come alunna con BES, ma sicuramente non è ipotizzabile un curricolo differenziato e neppure l’assegnazione alla classe del docente specializzato per il sostegno.

Sono la mamma di una bambina certificata alunna disabile art 3 coma 1 dalla commissione asl ed anche riconosciuta disabile art 3 coma 3 da commissione INPS.
Gli specialisti che seguono mia figlia hanno richiesto la certificazione per poterla aiutare in classe con un educatore ed un minimo sostegno alla didattica (6 ore educatore e 4 ore didattica- soffre di disturbo d ansia reattiva e dsa).
Ieri durante l’incontro con equipe specialistica, il direttore della scuola (e’ una scuola parificata) e la maestra, il direttore si e’rifiutato di accettare la certificazione alunno disabile volendo egli fare un osservazione sulla bambina e dicendo che il compito educativo e’della maestra e non vuole quindi aggiungere un’altra figura in classe che aiuti la bambina.
Può il direttore fare questo?
Come mi devo comportare come madre?

La scuola non può rifiutare la certificazione di alunno con disabilità, peraltro rilasciata dall’ASL. Pertanto, se necessario per il percorso formativo dell’alunno e quindi indicato nella diagnosi funzionale, il docente di sostegno (così come l’eventuale educatore) deve essere assicurato, in conformità a quanto prevede la normativa vigente in tema di integrazione scolastica.
Occorre tuttavia sapere che se trattasi di una scuola paritaria, ma non anche elementare parificata, lo Stato non paga il docente per il sostegno. CI sono sentenze della Cassazione che impongono alla scuola di pagare il docente per il sostegno. Però dovreste fare causa alla scuola.

Sono un’educatrice che lavora presso una comunità terapeutica per disabili psichici, accompagnando una delle nostre utenti a scuola sono venuta a conoscenza dell’esistenza della figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. Vorrei chiedere se si tratta di un educatrice laureata e se sono alla dipendenza della scuola o del DSM.

L’assistente per l’autonomia e la comunicazione non dipende dalla scuola bensì, seppur non in maniera diretta, dal Comune per la scuola del primo ciclo e, per la nomina per le scuole di secondo grado, dalla Regione o altro ente, cui essa abbia dato la delega. In base all’art. 13 della legge 104/92 questa figura professionale provvede all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale dell’alunno con disabilità, al quale viene assegnata. Al momento non esiste un profilo professionale nazionale e quindi il curricolo e la nomina variano da Ente locale a Ente locale; è l’Ente locale che dà in appalto questa figura alle cooperative.
Si informi nella sua zona come si procede.

Sono il padre di un bimbo diabetico di 4 anni. Lorenzo ha una certificazione di invalidità (legge 104/92 art.3 comma 3) redatta dalla commissione per l’invalidità civile.
So che la legge 104 prevede, anche per i minorati fisici, l’insegnante di sostegno e l’assistente per l’autonomia a scuola.
A quale ente devo rivolgermi per avere una certificazione valida per la scuola? La neuropsichiatria dell’ Asl mi ha risposto che non devo rivolgermi a loro perchè non si occupano di diabete e comunque visto che mio figlio non ha un ritardo mentale non ha diritto al sostegno.
È dunque sufficiente la certificazione di invalidità che è già in mio possesso o a chi devo rivolgermi per ottenere il certificato corretto da presentare a scuola?

Per alunni con diabete non è prevista la presenza del docente per il sostegno che non servirebbe, bastando i docenti della classe. Anche l’assistente per l’autonomia non pare sia necessario, essendo lo studente autonomo.
Occorre solo concordare con la scuola l’eventuale somministrazione dei farmaci prescritti in orario scolastico, che si basa sulla nota interministeriale Istruzione-Salute n. Prot 2312 del 2005.

Sono il padre di un bambino autistico di quasi quattro anni iscritto al secondo anno della scuola dell’infanzia. In seguito alla visita Inps del Gennaio 2017, il bambino è stato dichiarato con handicap ex art. 3, comma 3, l. 104/92. Abbiamo provveduto ad eseguire la diagnosi funzionale e a richiedere per l’anno scolastico 2017-2018 il sostegno per il minore. Solo ieri, in seguito a colloquio con la dirigente scolastica, abbiamo appreso che la medesima ha nominato una sola insegnante per due bambini, entrambi con la stessa patologia. Inutile rappresentarLe che il bambino da mesi segue una terapia cognitivo comportamentale secondo il metodo ABA, che l’Analista del Comportamento ha predisposto per lui programmi serrati e personalizzati, che il bambino in soli sei mesi ha fatto passi da gigante. In seguito alle mie rimostranze, la DS ha addiritturato osato affermare che il rapporto 1 a 1 ad oggi E’ VIETATO PER LEGGE! Come avrà capito sono intenzionato fermamente a ricorrere al Tar e a tutelare i diritti di mio figlio. La mia domanda è di natura procedurale. Non avendo ancora il PEI, ad oggi sarebbe piu opportuno diffidare da subito la scuola e il Miur a garantire il rapporto 1a1 oppure fare richiesta di accesso agli atti, ottenere il Pei e ricorrere al Tar.

Per quanto riguarda il PEI, formalmente, non può essere richiesto, perché deve ancora essere elaborato, subito dopo il Profilo Dinamico Funzionale, dal gruppo di lavoro composto dai docenti della classe, dai genitori e dagli specialisti dell’ASL.
Se le ore di sostegno riconosciute risultassero non sufficienti rispetto a quanto indicato nella Diagnosi Funzionale (rilasciata dall’equipe disciplinare alla famiglia), si può fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, che riconosce, per gli alunni con disabilità certificata art. 3 comma 3, il rapporto 1:1 (nel caso specifico pari a 25 ore settimanali). Peraltro appare scorretta l’affermazione che non si può più dare una cattedra a un solo alunno, poiché nessuna norma in tal senso esiste; se l’amministrazione scolastica non volesse assegnare la cattedra intera, limitandosi ad attribuire il rapporto 1:2 (mezza cattedra), anche in questo caso è possibile inoltrare ricorso in violazione della sentenza della Corte costituzionale.

Sono una mamma di una bimba disabile certificata da poco. Vorrei sapere se posso pretendere dalla scuola dell’infanzia paritaria la maestra di sostegno.

Le scuole paritarie devono garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità; nel caso specifico, trattandosi di scuola dell’infanzia, spetta alla famiglia intervenire economicamente per retribuire il docente di sostegno. In realtà una recente sentenza della V Cassazione, n. 21122/13, ha stabilito che il sostegno debba essere riconosciuto e che la scuola paritaria non possa chiedere ai genitori tale retta, in quanto essa è posta in carico allo Stato.

Può un ragazzo affetto da sindrome di down già diplomato presso un istituto d’istruzione secondario superiore e re-iscritto presso un istituto alberghiero, vista la sua passione per la cucina, usufruire di un educatore che possa accompagnarlo nel processo di apprendimento a scuola? Ci può essere un aiuto pubblico in tal senso?

Se lo studente necessita di qualcuno che lo accompagni nel processo di apprendimento, allora si dovrebbe pensare ad un docente; ma avendo già frequentato la scuola secondaria di secondo grado, fino al diploma, non è più possibile richiedere il docente per il sostegno. Al riguardo si aggiunge il parere del Consiglio di Stato che vieta le reiterazione di scuola secondaria di secondo grado.
In questo secondo percorso di scuola secondaria di secondo grado, pertanto, lo studente sarà accompagnato dai docenti della sua classe.

Sono la mamma di una studentessa disabile di 16 anni, a cui è stato assegnato un insegnante di sostegno dalla scuola secondaria di primo grado. Al termine dell’anno scolastico 2016/17 abbiamo deciso di far cambiare scuola a nostra figlia. Per accedere a questa nuova scuola, a settembre mia figlia dovra’ sostenere, come privatista, cinque esami integrativi. Pensavamo che potesse essere assistita da un insegnante di sostegno durante gli esami, ma in questi giorni ci è stato detto che poiché nostra figlia è formalmente ancora iscritta nella precedente scuola, ciò non è possibile. Alla nostra richiesta di essere almeno affiancata dall’assistente ad personam, che le è stata già assegnata per quest’anno scolastico (peraltro la stessa educatrice che l’ha seguita negli ultimi due anni anche nell’altra scuola e che già lavora nella stessa scuola dove mia figlia sosterrà gli esami), ci è stato detto che non era possibile nemmeno questo perché mia figlia, come privatista, non ha diritto all’assistenza di un docente della nuova scuola. Mi chiedo se ciò sia corretto, visto che l’assistente ad personam non è un docente della scuola, ma un facilitatore della comunicazione il cui lavoro dovrebbe proprio essere quello di “facilitare” il percorso anche scolastico del disabile a lui assegnato.

Per tutelare il diritto allo studio, la normativa per l’inclusione prevede che, ove necessario, siano riconosciute risorse per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale a favore degli alunni con disabilità. Inoltre per questa ragazza va applicato il Decreto sui criteri degli esami dei privatisti con disabilità; quindi la scuola deve assegnarle un docente che l’assiste durante le prove.
Ne consegue che, seppur nella condizione di privatista, sua figlia ha diritto a tali risorse, al fine di affrontare adeguatamente le prove di ammissione, che devono essere strutturate, in base all’art. 16 della legge 104/92, in base al PEI.

Sono un docente di scuola media e, riconosciuto invalido grave, mi avvalgo della legge 104 per permessi mensili; sulla mia invalidità si avvale anche di permessi per 104 mia moglie, dipendente comunale. Da diversi anni svolgo lavoro continuato come consulente psicologo presso la ASL. A scuola, quest’anno mi stanno ponendo il problema della incompatibilità tra la funzione docente e il mio rapporto con la ASL, anche facendo riferimento al mio avvalermi della 104. Posso ricevere chiarimenti per comportarmi di conseguenza?

A tutti i docenti lo stato giuridico consente l’esercizio di una professione autonoma, ma non un rapporto di lavoro dipendente da altro ente. È sufficiente chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico che non può negarla se l’attività professionale esterna non interferisce con l’orario dell’attività di insegnamento.
Se il DS comunque si oppone, senza ragionevole e comprovata motivazione, lei può rivolgersi all’Ufficio Scolastico Regionale.
Il fatto che lei sia persona con disabilità non le impedisce di svolgere contemporaneamente attività di insegnamento e professionale.

Una studentessa di un istituto superiore in situazione di handicap (art 3 comma 1) ha frequentato i primi 4 anni supportata da un docente di sostegno seguendo un percorso B viste le notevoli difficoltà cognitive.
Arrivata allla classe 5 i genitori vorrebbero toglierle il sostegno. Credo che sia necessaria una richiesta scritta e credo anche che sia importante che il consiglio di classe si tuteli verbalizzando il loro parere contrario a tale passaggio.
I genitori si dichiarano anche pronti ad una eventuale bocciatura pur di evitare l’assegnazione di un docente di sostegno.
Le chiedo conferma sulla regolarità di tale iter.

La presenza del docente per il sostegno è un diritto non un obbligo: i genitori, se vogliono, possono chiedere la rinuncia al docente per il sostegno. In questo caso occorre verbalizzare la decisione.
Per quanto riguarda l’alunno, se la famiglia si limita a rinunciare al solo docente e non ritira la documentazione, deve essere considerato come studente con disabilità a tutti gli effetti. Al Consiglio di classe, pertanto, spetta il compito di programmare il percorso educativo-didattico, definendo modalità di valutazione, criteri di valutazione, eventuali utilizzi di ausilio e quanto previsto dalla norma in materia.
Occorre tuttavia far presente alla famiglia che, anche con il docente per il sostegno, lo studente ha diritto, se supera l’esame di stato, al diploma e non compare nulla sul diploma circa la presenza del docente per il sostegno.

Scrivo da una ASL per l’inserimento in una scuola dell’infanzia di un bimbo affetto da grave disabilità.
Al bimbo, già inserito nella scuola da due anni, a seguito di aggravamento delle condizioni cliniche, è stata impiantata una PEG per la somministazione del cibo.
La pompa di cui dispone è stata tarata a piccole dosi continue, per cui il pasto ha la durata di circa 3 ore.
Non riesco a trovare la normativa che regola la materia: di chi è la competenza per l’attacco della pompa? chi può fare sorveglianza affinchè, se subentrano problemi siano messi in atto modalità di intervento per la gestione dell’emergenza?

Poiché non si tratta di sola somministrazione di cibo, per cui potreste chiedere al Dirigente scolastico (il quale, applicando, per analogia, la normativa sulla somministrazione dei farmaci, valuta la disponibilità di personale scolastico, debitamente formato per assolvere il compito richiesto, previo consenso della famiglia), ma sono previste azioni per la gestione dell’emergenza, la responsabilità resta in carico a personale sanitario specializzato, che voi, come ASL, dovete fornire alla scuola per il tempo necessario.

Sono la madre di un ragazzo di 14 anni che sta per iniziare la scuola superiore
Ha una certificazione di disabilità con diagnosi di Sindrome di Asperger rilasciata dalla ASL competente.
Ha inoltre una certificazione di disgrafia (dsa).
La diagnosi funzionale prevede per lui, stante le sue difficoltà di socializzazione e comunicazione, la figura dell’educatore ma non quella dell’insegnante di sostegno dato il suo livello intellettivo nella norma.
La scuola media per i tre anni ha redatto il PEI, per definire le aree di intervento dell’educatore ma anche degli insegnanti curricolari.
La scuola superiore invece non intende redigere il PEI perché afferma che lo stesso e’ previsto solo in presenza dell’insegnante di sostegno.
L’unica cosa che si può redigere secondo loro è un PDP, dove si inserisca anche il ruolo dell’educatore.
La cosa mi sembra assurda perché, come del resto ha fatto la scuola media, si tratta di definire un intervento educativo (che comprende sia l’area didattica che sociale) a fronte di una sindrome che corrisponde ad una disabilità certificata (seppure con il comma 1 e non comma 3 di gravità).

Da quanto scrive a suo figlio sono state riconosciute due condizioni fra loro contrastanti; la diagnosi di DSA, infatti, non può essere posta a fronte di una disabilità (si vedano al riguardo l’art. 1 della L. 170/10, il decreto applicativo, il documento della Consensus Conference).
Ora, la scuola non può predisporre un PEI e contestualmente un PDP.
Dato che lei scrive che la diagnosi di Sindrome di Asperger è stata rilasciata dall’ASL competente, e le è stata rilasciata la Diagnosi Funzionale, procederemo facendo riferimento alla condizione di disabilità.
In base alla normativa vigente, dato che lei ha presentato alla scuola documentazione attestante la disabilità (Diagnosi Funzionale), per lo studente deve essere predisposto un PEI da parte di tutti i docenti della classe insieme a voi, famiglia, e con la collaborazione degli specialisti e, ovviamente, dell’assistente assegnato allo studente.
Può fare riferimento alla normativa in materia di disabilità (L. 104/92, decreto applicativo DPR 24 febbraio 1994, Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009), diversamente si registrerebbe una omissione di atti di ufficio.

Sono un docente di scuola secondaria superiore in un Liceo, a cui hanno assegnato tre ore settimanali con un ragazzo con disabilità intellettiva grave che l’anno prossimo frequentera’ l’ultimo anno di scuola superiore. Seguo questo alunno da tre anni insieme ad altri due docenti, quest’anno addirittura quattro più l’educatrice comunale. L’allievo ha compiuto 21 anni a febbraio, quindi ha ampiamente assunto l’obbligo scolastico. Presenta un disturbo generalizzato dello sviluppo che lo fa sembrare un bambino di circa undici anni. Non parla, non scrive né utilizza alcuno strumento didattico. Non ci sono state fornite più indicazioni su nuove strategie da adottare o nuovi metodi tant’è che l’allievo non mostra più interesse alcuno per queste attività. È stata abbandonata anche la CAA iconica perché troppo difficile. Comunica attraverso lo sguardo e la prossemica. Qualsiasi oggetto gli venga dato viene portato in bocca, che è anche una sua frequente stereotipia, o gettato per terra. È stato sfortunato perché durante la sua crescita è stato seguito e poi abbandonato da diverse strutture e centri, anche a pagamento. Dopo un primo entusiasmo iniziale ci si rendeva conto della gravita’ del caso e a seguito di numerosi tentativi di recupero, tali centri si dileguavano. Noi docenti ci trovamo in un vicolo cieco. L’anno prossimo sarò solo io di continuità perché un collega di ruolo si è traseferito mentre gli altri due erano precari. Quest’anno l’alunno è molto peggiorato, non rispondeva più alle richieste, tendeva a lasciarsi scivolare per terra o ad accasciarsi sugli scalini durante la salita o la discesa. Ha mostrato spesso disagio e nervosismo, con crisi di pianto. In classe è praticamente impossibile tenerlo perché si agita, cammina per l’aula, fa puzzette e cerca, giustamente l’attenzione dei compagni. Non è autonomo al bagno e sovente necessità di essere portato ai servizi ivi anche due volte al giorno per espletare i bisogni più lunghi.
Ora, con tutto l’affetto e la comprensione del mondo che senso ha imporgli ancora questo supplizio? La mia coordinatrice afferma che andando in quinta dovrebbe fare una prova davanti alla commissione a fine anno ma a mio modesto parere rischierebbe di diventare una pantomima. I genitori sono in attesa che venga accettato in un CDD e vorrebbero continuare a fargli frequentare la scuola per sedici ore settimanali. Il ragazzo, secondo me, dovrebbe al massimo frequentare la scuola due volte a settimana perche di più non reggerrebbe il carico orario. La scelta oraria è stata più che altro dettata dalle esigenze lavorative dei genitori più che da quelle del ragazzo; i restanti giorni bisognerebbe fare pressione sul centro affinché lo prenda in carico al più presto.
Mi scuso per lo sfogo ma davvero vorrei il meglio per questo alunno.

In base alla loro formazione, gli insegnanti posseggono quelle competenze psico-pedagogico-didattiche necessarie alla professione, confermate dal CCNL (art. 27, profilo professionale docente: “Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.”) È dunque compito di ciascun docente individuare le strategie, le metodologie e le attività didattiche finalizzate alla realizzazione del successo formativo dello studente con disabilità. In sintesi: la sinergia con gli esperti non comporta che questi “offrano indicazioni” di carattere metodologico-didattico, in quanto tali competenze sono proprie della professione docente.
Occorre dunque elaborare un PEI, comprensivo di programmazione curricolare individualizzata, sulla base del quale saranno poi strutturate le prove d’esame che, anche per lo studente con disabilità (indipendentemente dalla gravità), deve essere predisposto.
Al Consiglio di classe compete, dunque, programmare il tempo-scuola in modo che risulti proficuo per lo studente e per i suoi compagni, nella prospettiva di una migliore qualità della vita, partendo dalle sue capacità e potenzialità. dai suoi interessi e da ciò che maggiormente lo sollecita o che riesca a stimolare la sua partecipazione. È possibile programmare attività pratiche, che aiutino lo studente, attraverso compiti autentici, ad affrontare la quotidianità (ad esempio l’uso del denaro, leggere cartelloni o segnali), avvalendosi di una didattica laboratoriale, con i compagni, oppure creando situazioni di role playing(sempre con i compagni).
Comprendiamo il suo scoramento, ma fatichiamo a capire quel senso di “sconfitta anticipata”, che lei attribuisce, da quanto leggiamo, ad una mancata collaborazione con gli specialisti; ma poiché gli esperti, in ambito scolastico, sono per l’appunto gli insegnanti, sta a voi programmare le attività scolastiche e attuarle.
Per quanto riguarda la frequenza di un CDD, è possibile progettarla purché avvenga nel pomeriggio, senza cioè danneggiare o ridurre la frequenza mattutina della scuola con i compagni. Il ragazzo ha diritto al suo percorso scolastico e a trascorrere, con i compagni, il tempo-scuola: a tutti i docenti, ovvero ai componenti del Consiglio di classe, il compito di favorire al massimo “apprendimenti, socializzazione, relazione, comunicazione”, anche trovando forme alternative o mediate di CAA.

Mio figlio disabile con 104, sordo, iscritto quest’anno per la prima volta ad una classe terza di un istituto tecnico tecnologico, si ritrova in una classe di 27 alunni. Qual è il numero di alunni massimo previsto per classe in presenza di un disabile? Ho trovato solo riferimento alla formazione delle prime classi… faccio presente che questa è la prima classe del triennio (indirizzo di specializzazione) e che ne è stata fatta una sola per questo indirizzo mentre a mio parere andava sdoppiata. Ho bisogno cortesemente di una risposta in tempi brevi per potermi muovere adeguatamente.

Essendo questa terza la classe iniziale del triennio, potete far valere le norme sulle prime classi di cui all’art. 4 e all’art. 5, comma 2, del DPR n. 81/09.
Diffidate quindi a formare la classe con non più di 22 alunni, minacciando ricorso al TAR.

In un Asilo Nido Aziendale a chi competono i costi extra di una educatrice in caso di frequenza di bambino con handicap grave?

Trattandosi di struttura privata, salvo diverse indicazioni, ovvero in base alle vostre leggi regionali, i costi dell’educatrice (in aggiunta all’organico) sono in carico alla famiglia.
Si ricorda, quale utile riferimento, il recente Decreto Legislativo n. 65/2017 sul sistema integrato degli asili nido e delle scuole dell’infanzia (nello specifico si rimanda all’art. 9).

Sono la mamma di una bambina di 8 anni, alla quale è stata riconosciuta la legge 104 con art.3 comma 3. La bambina non ha nessun disturbo cognitivo, ha esclusivamente limitazioni motorie poiché è costretta a muoversi con le stampelle, pertanto ho richiesto l’aiuto delle maestre per portare in classe lo zaino della bambina e l’utilizzo dell’ascensore per poter usufruire del servizio mensa, situato al piano terra della scuola. Per quanto riguarda l’uso dell ascensore mi è stato negato, motivando il rifiuto dicendomi di avvalermi di un operatore per svolgere la funzione di accompagnare la bambina su e giù dall’ascensore; invece per quanto riguarda l’aiuto con lo zaino, a fine anno mi è stato richiesto un biglietto di ringraziamento dalle maestre per aver svolto questa facilitazione non sapendo se fosse necessaria o meno e ribadendomi che avrei dovuto richiedere un operatore per adempiere a queste mansioni.
Recentemente mi sono rivolta al dirigente scolastico per segnalare questi episodi, ottenedo dallo stesso la medesima risposta, dicendomi di richiedere un operatore per trasportare lo zaino della bambina e per portarla su e giu in ascensore i due giorni della mensa.
Il dirigente mi ha detto inoltre di essere costretto per legge a richiedere un operatore.
E’ giusto richiedere un operatore per una bambina autosufficiente con delle limitazioni motorie temporanee legate alla sua malattia solamente per trasportare uno zaino? o ci si può avvalere del personale scolastico?

ll CCNL (Contratto collettivo Nazionale di lavoro), in vigore fin dal 2003, agli articoli 47 e 48, compresa la tab. A, stabilisce che i collaboratori e le collaboratrici scolastiche hanno il compito di accompagnare gli alunni con disabilità nei locali della scuola, quindi, a nostro avviso, anche di accompagnarli in ascensore e di portare il loro zainetto.
Quindi scriva pure due righe di ringraziamento alle maestre per la disponibilità mostrata. Per il resto, invece, faccia presente al Dirigente Scolastico quanto sopra riportato.

Sono un assistente specialistica e lavoro ormai da tanti anni nelle scuole, le insegnanti mi fanno uscire spesso con l’alunno disabile, vorrei sapere se posso uscire fuori dalla classe e andare in una stanza strutturata apposta e stare sola con l’alunno.

Gli alunni, tutti gli alunni, sono affidati ai docenti. Gli assistenti specialistici sono, invece, assegnati ad uno specifico alunno, con compiti di “assistenza all’autonomia e alla comunicazione”, svolgendo tali compiti all’interno dell’aula, in presenza del docente in servizio.
Pertanto durante le ore in cui lei è in servizio in qualità di assistente, se viene invitata dal docente in servizio a uscire e portare l’alunno con disabilità “nell’aula di sostegno” (aula strutturata), cioè fuori dalla classe, dica semplicemente “no” e svolga il suo lavoro in aula. Non può e non deve essere snaturato il diritto costituzionale all’inclusione nella classe e coi compagni.

Sono un’insegnante di scuola primaria. La mia classe era formata da 25 alunni con un alunno con certificato di disabilità. Alla fine di quest’anno una bimba si è trasferita in un’altra scuola.
Ora il dirigente ci ha comunicato di aver accolto, al suo posto, l’iscrizione nella nostra classe di un alunno con un grave grado di disabilità: disturbi emotivi e della condotta.
Perciò da settembre p.v la mia classe sarà formata di nuovo da 25 alunni, di cui due disabili e uno di questi dichiarato grave dalla certificazione.
È stata corretta la scelta del dirigente?
Personalmente credo che la gestione della classe risulterà molto impegnativa, considerato anche il tipo di handicap del nuovo alunno. A tutto discapito della qualità della nostra azione didattico – educativa.
Inoltre, credo di aver capito che la normativa preveda un tetto massimo addirittura di 20 alunni con un disabile grave.

Il DPR n. 81/09, all’art 5 comma 2, stabilisce che “di norma” le classi con alunni con disabilità sono costituite da non più di 20 alunni, mentre l’art. 4, dello stesso DPR, prevede che eccezionalmente tale tetto possa essere aumentato del 10% (quindi massimo 22 alunni). Quindi qualunque famiglia della classe può invitare il Dirigente Scolastico a non accogliere in questa classe questo nuovo alunno, pena ricorso al TAR che potrebbe anche ridurre la classe a 22 alunni.

Sono un’insegnante di sostegno appena trasferita in una piccola scuola… solo oggi ho saputo che il posto libero è in classe di mia figlia… sono disperata e imbarazzata di questo. Le chiedo può il dirigente (visto che ci sono altri due posti) non tener conto della continuità e assegnarmi un caso diverso?

Se necessario ne parli con il referente regtionale per l’inclusione scolastica operante presso il Suo USR. A fronte di assenza di ulteriori posti presso l’I.C. al quale è stata assegnata e senza dover interrompere la continuità, potrebbe chiedere al D.S. di spostare sua figlia in una classe parallela.

Mia moglie Insegna in una scuola media ed ha una invalidità del 75 ℅ per seri problemi di deambulazione. La scuola è strutturata su più piani, uno (aula magna) è situato al dì sotto del piano dove ci sono le classi. La scuola è sprovvista di ascensore. Spesso nell’aula magna si tengono incontri o consigli di classe, ecc..
Per mia moglie risulta complicato raggiungere l’aula magna.
Volevo chiedere se esiste una legge per chiedere la messa a norma della scuola con l’installazione di un ascensore.

Le norme di riferimento sono il DPR n. 603/1996, tutti i riferimenti contenuti nella Legge n. 104/92 e nella Convenzione ONU, ratificata dall’Italia dalla Legge n. 18/09.
In attesa dell’ascensore, si può intanto chiedere l’acquisto di un montascale, detto, in gergo, “lo scoiattolo”. Si tratta di una piattaforma su cingoli a batterie, su cui viene collocata la sedia a ruote, che “sale da sola le scale”, purché guidata da un collaboratore scolastico che la orienta in salita senza alcuno sforzo.

Siamo i genitori di un bambino di 4 anni a cui è stata appena riconosciuta la condizione di gravità ai fini dell’integrazione scolastica ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma con indicazione “necessita della presenza dell’operatore sociosanitario e dell’insegnante di sostegno” che frequenta una scuola materna privata (non paritaria) che si rifiuta di pagare l’insegnante di sostegno e ritiene che sia a carico dei genitori. E’ così?

Nella scuola privata, come in quella paritaria, il docente per il sostegno viene scelto e pagato dalla famiglia.

Sono una docente di sostegno di una scuola secondaria di secondo grado. Vorrei sapere, se possibile, i riferimenti normativi relativi alle responsabilità del docente di sostegno nei confronti degli alunni disabili affidati durante i viaggi di istruzione di alcuni giorni. In particolare vorrei chiederle se un alunno con art. 3 comma 3 ha diritto durante il viaggio ad un rapporto 1:1 con il docente di sostegno. Considerando che sono tanti i ragazzi disabili in tale situazione, potrebbe indicarmi i riferimenti di legge che disciplinano la questione? In tutte le scuole in cui ho lavorato mi è capitato di incontrare dei genitori che chiedono tale rapporto ma le scuole si organizzano diversamente. Cosa rispondere a tali genitori?

La Circolare Ministeriale n. 291/92 stabilisce che l’accompagnatore non deve essere solo il docente per il sostegno ma qualunque membro della comunità scolastica.
Le modalità di svolgimento delle visite di istruzione per gli alunni con disabilità debbono essere concordate per tempo, durante il GLHO: in quella sede i docenti, in dialogo con la famiglia e con gli operatori socio-sanitari che seguono lo studente, concordano chi debba essere accompagnatore e come debba seguire l’alunno. Non ha senso qui il concetto del rapporto uno ad uno, perché esso è stato coniato in previsione delle ore di frequenza scolastica; e la responsabilità degli alunni, durante un viaggio di istruzione o un’uscita didattica, è di tutti i docenti incaricati in qualità di accompagnatori, mentre a scuola tale responsabilità riguarda tutti i docenti della classe.
Per le uscite si può prevedere che, in casi particolarmente complessi, l’accompagnatore, che come detto può essere un qualunque docente della classe, venga aiutato da personale addetto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione (assistente ad personam) e/o che venga assistito da un collaboratore scolastico o da una collaboratrice scolastica, se l’alunno necessita di assistenza igienica.
Nei casi meno complessi, ad es. un alunno cieco o sordo senza altre disabilità, se trattasi di visita di ultimo anno, la prassi offre esempi di alunni assistiti dai compagni di classe maggiorenni, senza bisogno di aggiungere altro docente o altro assistente.
Ciò che è fondamentale è che tutto venga concordato e chiarito all’interno del GLHO.

Sono un dipendente del comparto scuola, vi scrivo per avere informazione sui permessi L.104, nel mio caso posso dire che la persona disabile in questione e’ mia suocera che vive con me e mia moglie che e’ casalinga quindi una non lavoratrice e proprio per questo motivo che il mio dirigente ha rifiutato di concedermi i permessi della legge in questione. A questo punto io vi chiedo se posso avere dei chiarimenti in merito a tutto questo.

La normativa prevede che chi assiste debba essere l’unica persona in grado di farlo. Ecco perché, avendo Lei sua moglie casalinga, non riceve i permessi per assistenza. Solo se si dimostrasse che sua moglie, a causa di una malattia, fosse impossibilitata a prestare assistenza alla madrre, solo allora il diritto di permesso passerebbe a Lei che diverrebbe così l’unica persona a poter assistere.

Sono la mamma di una bimba disabile in stato di gravità, riconosciuta,con legge 104, nata a fine ottobre….a settembre di questo anno devo riprendere a lavorare ma il nido comunale non la prende, perché dicono che non sono obbligati a dare un assistente visto che non è età scolare. Dicono che se voglio posso portarla se mi fermo io con lei. Realmente la mia bimba non ha diritto al nido?

Sua figlia non ha solo la possibilità di andare all’asilo-nido, ma addirittura ha il diritto di andarvi anche se non è scuola dell’obbligo; ciò è previsto dall’art 12 commi 1 e 2 della legge n. 104/92. Anzi, se è in situazione di gravità (art 3 comma 3 della legge n. 104/92) ha diritto di precedenza su tutti gli altri compagnetti.
Il diritto agli asili-nido è stato riaffermato dal recente Decreto Legislativo 65/2017 sul “Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6” anni, decreto applicativo della legge 107/15.
Pertanto fate un invito diffida a prendere vostro figlio con precedenza assoluta per l’anno prossimo e, se non vi dànno una risposta positiva entro una settimana, dite che sarete costretti a fare ricorso al TAR per violazione di legge chiedendo i danni.

Sono una docente di sostegno. Quest’anno un allievo con una pregrammazione differenzaita termina il percorso scolastico. Abbiamo deciso di fargli svolgere gli esami di maturità con prove differnziate. Cosa dobbiamo rilasciare all’allievo? La segreteria didattica rilascia un attestato di frequenza. La commissione di esami? eventualmente possiamo rilasciare una certificazione di competenze? a quale normativa posso fare riferimento? esiste un modello tipo format da utilizzare?

Per gli studenti con disabilità per i quali è stata adottata una valutazione “differenziata”, le prove d’esame sono strutturate coerentemente con il percorso di studi effettivamente svolto (prove differenziate); a questi studenti è rilasciato, al superamento dell’esame di Stato, un “Attestato” di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323 del 1998, in cui viene fatto riferimento alle prove differenziate (mentre nei tabelloni all’albo dell’Istituto, come precisa l’OM 257/2017 “non va inserito alcun riferimento alle prove differenziate”).
Per la certificazione delle competenze, occorre attendere il D. L.vo n. 62/2017 le cui disposizioni, anche in relazione al certificato delle competenze, saranno attuative a partire dal 1 settembre 2018.

Sono la mamma di un bimbo autistico art.3 comma 3, quest’anno ha finito la scuola primaria e a settembre inizierà la scuola secondaria I grado.
E’ possibile usufruire della stessa insegnate di sostegno avuta alla scuola primaria, dietro richiesta nominativa da parte dei genitori, anche se non parliamo di istituto comprensivo?

La possibilità che un docente della scuola Primaria possa insegnare in una scuola secondaria di primo grado è ipotizzabile se il docente in questione possiede i requisiti (ovvero i titoli), se lo richiede e se vi sono posti disponibili. La richiesta scritta della famiglia non è requisito sufficiente.

Sono una docente di sostegno scuola sec di 1° grado. I genitori di un alunno appena licenziato in sede di GLH hanno firmato la rinuncia all’insegnante di sostegno per le scuole superiori. Mi chiedo se nel passaggio dei fascicoli personali degli alunni agli istituti superiori la segreteria debba comunque inviare anche tutta la documentazione pregressa relativa all’handicap.

Da quanto scrive, i genitori hanno rinunciato al docente per il sostegno. Se non hanno ritirato tutta la documentazione, per quanto riguarda la condizione di disabilità, i docenti devono provvedere secondo quando previsto dalla normativa in materia (predisporre il PEI, aggiornare il PDF, adottare una programmazione individualizzata, ecc.): in questo caso la scuola di primo grado deve inoltrare alla scuola accogliente la relativa documentazione.
Se la famiglia non porta la documentazione o vieta che venga trasmessa, la nuova scuola non può considerare l’alunno come studente con disabilità, con grave rischio a causa della perdita dei diritti a suo favore previsti dalla normativa vigente. Occorre precisare ai genitori che l’alunno con certificazione se svolge positivamente un PEI semplificato ha diritto al diploma; questo, infatti, è il motivo per il quale molte famiglie alla scuola secondaria di secondo grado non vogliono il sostegno o addirittura la certificazione.

Un alunno disabile con tratti autistici di sedici anni a cui verrà rilasciato alla fine dell’esame di licenza media soltanto l’attestato di frequenza non si è presentato o meglio non ha svolto il colloquio orale. Cosa può comportare? Gli si può rilasciare comunque l’attestato?

Attualmente, avendo l’alunno partecipato ad alcune prove e non ad altre, si potrebbe dargli un debito per la parte orale non sostenuta e se a settembre non si ripresenta, allora, pensiamo si potrebbe dargli direttamente l’attestato.
Il prossimo anno, in base all’art 11 del decreto legislativo n. 62/17, la procedura coinciderà con quanto da voi descritto.

Vorrei avere dei chiarimenti in merito ad un alunno affetto da gravi problemi di salute per cui é necessaria a scuola una figura sanitaria che non c’è. Le docenti di tale alunno vogliono relazionare il caso e ciò che hanno fatto durante l’anno a livello sanitario per l’alunno chiedendo al collegio di redigere un documento, per evitare di ricominciare l’anno prossimo con le stesse problematiche sanitarie che le docenti sono state chiamate ad affrontare. Il collegio può redigere un documento in cui si afferma che all’alunno viene garantito il diritto allo studio tramite videoscuola e istruzione domiciliare, ma che non può frequentare senza la presenza di un sanitario a scuola o richiedere per l’alunno una riduzione dell’ orario scolastico laddove si trovassero i fondi per un sanitario? (il sanitario non ci viene dato perché secondo l’ASL la famiglia riceve già tutti i finanziamenti per la patologia del figlio). Il dirigente afferma che non può dire alla famiglia di non far frequentare la scuola al figlio e nemmeno di ridurre l’orario scolastico. Ma con la videoscuola e l’istruzione domiciare si nega il diritto allo studio?

Il Dirigente ha ragione: l’orario di frequenza scolastica non può essere arbitrariamente ridotto dalla scuola. Il Collegio docenti non ha titolo per deliberare quanto da voi richiesto.
Per quanto riguarda il servizio di Istruzione domiciliare, esso è possibile unicamente previa richiesta scritta da parte della famiglia (il servizio di istruzione domiciliare prevede la presenza di un docente presso il domicilio e non soltanto il collegamento in video-conferenza), dopo che l’ASL le ha rilasciato la prognosi di impossibilità a frequenza per almeno 30 giorni, anche non consecutivi, a causa di “gravi motivi di salute dell’alunno”.
Se invece il problema è posto dalla necessità di presenza o meno di un medico o di un paramedico a scuola, allora si deve applicare per analogia il principio delle Linee guida sulla somministrazione dei farmaci a scuola: deve, cioè, essere il medico curante a scrivere nel certificato medico se l’alunno necessita a scuola della presenza costante o temporanea, magari a orari fissi, di una figura medica o paramedica; in questa ipotesi il Dirigente scolastico deve prendere contatti col direttore amministrativo dell’ASL al fine di ottenere la presenza di questa figura a scuola; se l’ASL risultasse inadempiente, allora la famiglia (e teoricamente anche la scuola) potrebbe fare ricorso per ottenere dal Tribunale civile, in via d’urgenza, la presenza di questa figura a scuola a spese dell’ASL.

Se uno studente all’esame del primo ciclo consegue l’attestato di credito formativo sul tabellone degli scrutini oltre alla dicitura “esito positivo” va indicato anche il voto attribuito in base al PEI?

Certamente sì, come per tutti gli altri alunni con esito positivo. L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo della scuola sede della commissione. L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che conseguono l’attestato (C.M. 48/2012).
Solamente nel verbale di scrutinio occorre precisare che la valutazione è relativa al PEI.

Sono una docente referente per l’inclusione e funzione strumentale – inclusione e benessere, e lavoro presso una scuola primaria.  In chiusura d’anno ho incontrato una difficoltà:  dover compilare la scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria  per un alunno con sindrome di down e grave deficit cognitivo. Vorrei sapere se esiste una normativa che chiarisca come si deve comportare un team docente in questi casi, o se la decisione di non sottoporre l’alunno in situazione di gravità a questo tipo di valutazione, può essere deliberata dal collegio dei docenti.

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo, fornendo informazioni utili in senso qualitativo, in quanto descrive i risultati del processo formativo; il documento “certificato delle competenze” deve essere compilato per ciascun alunno della scuola; questo, ovviamente, se la scuola ha aderito, anche per l’anno scolastico 2016-2017, alla sperimentazione del “Modello di certificazione”.
Nel caso in cui la vostra scuola aderisse a tale sperimentazione, potete utilizzare il modello sperimentale indicato dalla Nota 23 febbraio 2017, Prot. n. 2000, opportunamente adattato: infatti, in base alle Linee Guida, allegate alla Nota 2000/17, per gli alunni con disabilità il documento di certificazione delle competenze, che è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta ed è firmato dal DS, deve essere compilato coerentemente con gli obiettivi previsti nel Piano educativo individualizzato (PEI) dell’alunno.

Sono una docente di sostegno della scuola superiore di II grado. Vorrei chiedere conforto riguardo ad una situazione dell’alunno che ho seguito. Affetto da gravi problemi di salute, costretto su una sedia a rotelle e con una limitatissima mobilità anche degli arti superiori che non gli consentono di scrivere. Fin dal primo anno ha seguito una programmazione per obiettivi minimi in quanto non ha nessun deficit cognitivo, ma ha accumulato un notevole ritardo nell’apprendimento.
Per i primi tre anni la frequenza è stata tutto sommato regolare, il quarto anno invece ha frequentato quasi niente a causa di gravissimi problemi di salute.
Quest’anno era iscritto al quinto anno ma si è ritirato prima del 15 marzo (peraltro è venuto a scuola solo pochissimi giorni ad inizio anno) e ha fatto domanda da esterno per gli esami di maturità.
All’inizio dell’anno in sede di programmazione il Consiglio di classe ha ritenuto di proporre alla famiglia una programmazioine differenziata in quanto riteneva che l’alunno non fodde in grado di affrontare l’esame con gli obiettivi minimi; inviata la lettera alla famiglia non abbiamo avuto nessuna risposta.
La mia domanda adesso è questa: essendo un candidato esterno (che ha regolarmente effettuato gli esami preliminari di ammissione all’esame di Stato), ha diritto all’insegnante di sostegno e all’assistente igienico-personale di cui usufruiva in qualità di studente della scuola?

Pensiamo si debba applicare per analogia il decreto sugli esami di candidati privatisti con disabilità della scuola Secondaria di Primo grado (Decreto Ministeriale 10 dicembre 1984). Pertanto durante le prove allo studente spetta un assistente o un docente e, se fosse necessario, anche un collaboratore scolastico per l’assistenza igienica.

Mi sto accingendo a frequentare un corso serale nella mia città, nel mio gruppo classe formato da persone adulte, c’è una signora che presenta un oggettivo ritardo mentale,il vice preside della scuola prima le ha detto che può frequentare e poi la letteralmente cacciata. La suddetta ha fatto molti progressi e ora si sente inutile. Non c’è niente che noi possiamo fare?

Gli adulti con disabilità hanno diritto di frequentare il corso serale con gli stessi diritti previsti per coloro che frequentano al mattino.
Pertanto anche gli alunni con disabilità che frequentano il serale debbono avere ore di sostegno e tutto quanto è garantito a coloro che frequentano i corsi diurni; ciò in base al Decreto Ministeriale n 477/75, recepito dalla normativa recente sui centri per l’istruzione per gli adulti.

Sono un’insegnante della scuola primaria, vorrei sapere se i docenti sono obbligati a somministrare farmaci salvavita a scuola, visto che dal prossimo anno avremo a scuola bambini con diabete. La dirigente ci ha detto che siamo obbligati in base ad accordi tra il MIUR e la regione.

Premesso che fra i compiti del personale scolastico, quindi anche i docenti, non sono previsti vincoli o obblighi per la somministrazione di farmaci, non rientrando tali azioni nei loro compiti, il DS deve individuare fra il personale scolastico coloro che, essendo adeguatamente formati, manifestano la loro disponibilità; in ogni caso non può imporre obbligo alcuno ai docenti che non accettano tale incarico. Le Lineeguida interministeriali prot n. 2312/2005 stabiliscono che deve essere il medico specialista a scrivere nella diagnosi se la somministrazione può avvenire da parte di chiunque o deve essere avvenire solo da parte di una figura sanitaria.
Comunque, ripetiamo, non è previsto l’obbligo.
Per completezza, essendo questo quesito particolarmente ripetuto, riteniamo opportuno fare una breve lettura della documentazione indicata, citando, nello specifico, il Protocollo Toscana e, di seguito, le Raccomandazioni MIUR-Ministero della salute.

Protocollo Regione Toscana e USR Toscana del 30 marzo 2009
Il Protocollo per la somministrazione dei farmaci, frutto dell’accordo fra la Regione Toscana (Direzione generale della salute e politiche sociali) e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, detta le regole per la somministrazione dei farmaci a scuola, consentendo la conservazione degli stessi e la loro somministrazione in orario scolastico. “I farmaci a scuola – viene precisato nel Protocollo – devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, tramite documentazione recante la certificazione medica di stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile”; “l’autorizzazione – prosegue il Protocollo – viene rilasciata su richiesta dei genitori (o degli studenti se maggiorenni) che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso”.
Al Protocollo del 30 marzo 2009 (Toscana) è allegato un “Modulo di autorizzazione”, in cui devono essere precisati: il nome e cognome dello studente, il nome del farmaco, la descrizione dell’evento che richiede la somministrazione, il dosaggio, la modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco e la durata della terapia.
Procedura: il Dirigente, acquisiti la richiesta e il modulo di autorizzazione valuta la fattibilità, prevedendo anche l’eventuale formazione del personale scolastico, individuando fra gli operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo-assistenziale) colui o coloro che saranno incaricati della somministrazione del farmaco salvavita, acquisendo, contestualmente, la “disponibilità di operatori scolastici, adeguatamente formati, per la somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico”.
In caso di criticità rispetto alla messa in opera del Protocollo del 30 marzo 2009 (Toscana), nello stesso viene fatto esplicito richiamo (e il testo è riportato in calce) alle “Raccomandazioni sulla somministrazione dei farmaci” siglato tra MIUR e Ministero della salute in data 25 novembre 2005”.
Valgono pertanto, in via esclusiva, le condizioni che le stesse Raccomandazioni prevedono, peraltro richiamate dallo stesso Protocollo all’articolo 2 in cui è indicata, quale condizione, l’acquisizione del “consenso” da parte degli operatori scolastici, i quali, in caso di disponibilità, debbono comunque essere “adeguatamente formati” (così come contemplato nelle Raccomandazioni del 2005).

Le Raccomandazioni MIUR-Ministero della Salute del 25 novembre 2005, Prot. 2312
Si riporta di seguito la procedura che le Raccomandazioni del MIUR-Ministero della Salute Prot. 2312/2005 prevedono in caso di somministrazione di farmaci:
Articolo 4. Modalità di intervento
a) La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori che devono presentare la relativa certificazione medica con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
b) I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
– individuano luogo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
– concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
– verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati (gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94)
– in caso di mancata disponibilità da parte del personale i DS procedono all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
– Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
– In difetto delle condizioni sopra descritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Quando insegnavo alla scuola secondaria di secondo grado, in qualità di insegnante di sostegno, al momento degli esami di maturità, il presidente di turno, all’insediarsi della commissione, procedeva alla nomina degli insegnanti di sostegno aggregati alla commissione, ed io partecipavo solo nei giorni strettamente necessari e cioè agli scritti, all’orale dell’alunno ed alla ratifica. Ora mi chiedo la prassi è la stessa alla scuola secondaria di primo grado? Il presidente può obbligare il docente di sostegno a presiedere anche alla prova orale di tutti gli alunni normodotati?

Nella scuola secondaria di Primo grado, in sede di esame di Stato il docente specializzato per il sostegno è parte integrante della Commissione d’esame, pertanto partecipa, a pieno titolo, a tutte le operazioni previste.
Tenga presente inoltre che lei, in qualità di docente specializzato per il sostegno, è assegnato alla classe e, di conseguenza, lei è responsabile di tutti gli alunni di quella classe, siano essi con o senza disabilità, in quanto affidati anche a lei, quale componente del Consiglio di classe.

Vorrei chiedere un informazione riguardo ai titoli previsti per poter svolgere servizio di assistenza scolastica nelle scuole ai disabili.
Avendo appena partecipato ad un bando di assistenza scolastica alunni disabili ho visto  che occorre avere:
-titolo di educatore professionale
-alcune lauree magistrali tra cui la Laura L-50 in “Gestione e programmazione servizi educativi”.
Ma la laurea in educatore professionale socio culturale facoltà Scienze dell’ educazione  non è prevista . Io questo lo trovo assurdo perché è prevista la sua magistrale,  ma non la triennale
È possibile avere informazioni in più?

I requisiti sono fissati dall’Ente che ha pubblicato il bando e che, da quanto scrive, richiede la laurea “magistrale” (di conseguenza la laurea triennale non è considerata requisito sufficiente).
Per acquisire maggiori informazioni al riguardo, le suggeriamo di rivolgersi al Comune o alla Provincia o all’Ente che ha fissato nel bando i requisiti per l’esercizio della professione di assistenza scolastica ad alunni con disabilità.

Sono la mamma di un bambino sordo segnante. Nella scuola che frequesta mio figlio (primaria) non è possibile avere in compresenza l’insegnante di sostegno (che NON conosce la LIS) con l’educatrice che invece “parla” molto bene la lingua dei segni!!!
Volevo sapere a cosa posso appellarmi o a chi rivolgermi per cambiare questa situazione.

Deve assolutamnte pretendere la compresenza del docente per il sostegno e dell’assistente LIS; infatti senza di essa è totalmente inutile la presenza separata delle due figure.

Sono un’insegnante di sostegno a tempo indeterminato presso una scuola primaria, quest’anno ho seguito una bambina sorda in prima, dai trasferimenti appena usciti, vedo che hanno dato, nella mia scuola un posto di udito, quindi vi chiedo, il prossimo anno l’alunna da chi verrà seguita? Da me o dalla nuova insegnante? Non verrà presa in considerazione la continuità?

Se Lei rimane in quella scuola, è ovvio che per continuità didattica sarà assegnata alla stessa classe di quest’anno, dove è iscritta l’alunna che ha seguito, anche se Lei non ha la specializzazione specifica per sordi, ma quella polivalente.
Peraltro coloro che erano in possesso di specializzazione monovalente avrebbero dovuto convertirla in polivalente in base all’art. 27 dell’OM 72/1996.

Insegno italiano nella scuola secondaria di primo grado. In vista dei prossimi esami di licenza media sono a chiederle una indicazione, data la sua esperienza.
Ho una alunna che ha un deficit intellettivo gravissimo (età mentale 1 anno); non parla (dice solo il proprio nome, buongiorno, si o no…), spesso scappa, non sempre tiene in mano il colore e non sempre colora, non sempre sta seduta; con lei i docenti non hanno svolto una attività didattica ma una attività di integrazione sociale e di azione comunicativa. La famiglia sa che riceverà un attestato. L’alunno deve essere presente alle prove di esame previste? Oppure in plenaria si può dichiarare che lei riceverà l’attestato di frequenza della scuola media senza sostenere le prove (viste le sue caratteristiche)?

Gli alunni con disabilità non sono la loro “età mentale”, sono, come ciascuno di noi, persone: ciascuna con il proprio funzionamento. Ed è riferendosi alla persona, in quanto tale, che avrebbero dovuto essere programmate anche attività didattiche finalizzate agli apprendimenti, secondo un percorso individualizzato. Le prove d’esame, come stabilisce l’art. 16 della legge 104/92, devono essere coerenti con tale piano e se l’alunna dovesse anche non saper leggere e scrivere, nel momento in cui consegue gli obiettivi fissati nel piano, ha diritto al titolo di studio (e non un attestato).
Ciò premesso, la commissione d’esame dovrà predisporre prove d’esame coerenti con il PEI effettivamente svolto.
In relazione al quesito posto, se lo studente non partecipa a tutte le prove d’esame, la scuola rilascerà un attestato.

Sono un insegnante di sostegno presso una scuola media statale e seguo un alunno disabile che sarà fermato in terza media con il consenso del GLH e la esplicita richiesta dei genitori dell’alunno in questione. La scuola effettivamente può ancora offrire opportunità di crescita rispetto ai bisogni dell’alunno stesso. Vado alla domanda….. Può il cdc non ammetterlo con una votazione unanime di 6/10 considerando che la relazione finale giustifichi tali voti che vogliono premiare ed evidenziare l’impegno in un ragazzo con grosse difficoltà di apprendimento non avendo comunque raggiunto gli obiettivi del PEI? Oppure è necessario riportare in pagella dei 5/10 per doverlo trattenere in terza media? Non ho ancora trovato e, ammetto la mia ignoranza, una risposta convincente e una legge a tale proposito.

Anche a fronte di richiesta scritta da parte dei genitori o di eventuale condivisione in GLHO, la competenza di eventuale bocciatura è esclusivamente del Consiglio di classe, che deve assumersi la responsabilità delle sue decisioni.
Se lo studente non ha raggiunto gli obiettivi del suo PEI, è da chiedersi perché il documento, come prevede la normativa in materia, non sia stato modificato, dato che la programmazione deve essere coerente con le capacità e le potenzialità dello studente (Se per esempio gli obiettivi risultano troppo elevati o eccessivamente contenuti, si deve procedere modificando il PEI).
Lei afferma che la bocciatura è determinata dal fatto che “la scuola effettivamente può ancora offrire opportunità di crescita rispetto ai bisogni dell’alunno stesso”, ma dopo la scuola secondaria di primo grado, lo studente si iscriverà in una scuola del secondo grado! Quanto scritto non è motivo per “bocciare” uno studente.
Se peraltro intendete ammetterlo con votazione unanime di 6/10, state ammettendo di aver effettuato una scelta errata nei confronti dello studente. Peraltro, con tale votazione, lo studente non può che essere ammesso a sostenere l’esame di Stato con prove differenziate (CM 48/2012), predisposte dalla commissione d’esame, superate le quali potrà conseguire il titolo e proseguire il suo percorso di studio.

Ho due alunni, entrambi con programmazione differenziata, in quinta classe, dovranno sostenere entrambi gli esami di stato con prove differenziate, ma, poiché di sezioni diverse, risultano in due differenti commissioni. Potrebbero essere inseriti in una unica classe, di conseguenza Unica commissione?

Perché uno dei due studenti dovrebbe partecipare agli esami di Stato con un gruppo di compagni differente dal suo? Se lei è l’unico docente di sostegno (non ha precisato questo nella sua richiesta), durante le prove scritte opterà per uno dei due studenti, mentre per l’altro, se nel documento del 15 maggio è stata indicata la presenza di un supporto, potrà essere individuato uno degli insegnanti del Consiglio di classe dell’altro studente.

Sono un’insegnante di matematica, sul sostegno da 28 anni ed insegno in una scuola secondaria di primo grado. Il mio alunno di terza media non sosterrà la prova Invalsi mentre tutte le altre prove sì, anche se differenziate. Mi è stato detto che dovrò sia somministrare che correggere le prove Invalsi di un’altra terza. È legittimo?

Lo studente con disabilità è alunno di tutti i docenti del Consiglio di classe e lei, in quanto docente incaricato su posto di sostegno, è insegnante di tutti gli alunni della classe alla quale è stata assegnata; pertanto lei non ha “un solo alunno”, come erroneamente afferma.
Per quanto riguarda le prove d’esame, nello specifico: vi è un motivo per il quale lo studente non sostiene le prove INVALSI? Come lei sa, le prove devono essere predisposte dal Consiglio di classe, adattate secondo il PEI effettivamente svolto: è stata valutata questa evenienza?
Per la questione posta: va precisato che essendo lei docente della classe e componente, a pieno titolo, della commissione d’esame, non può sottrarsi agli obblighi derivanti dal suo ruolo.

Sono una docente di sostegno il mio alunno non sarà presente agli esami avrà comunque l’attestato di frequenza per le prove scritte io sono tenuta ad essere presente a tutte le prove scritte anche se l’alunno non sosterrà alcuna prova.

Per la scuola secondaria di secondo grado, il docente per il sostegno non è membro della commissione, mentre per gli esami di Stato della scuola Secondaria di Primo grado lo è.
In quanto componente del Consiglio di classe, lei è “membro effettivo” della commissione d’esame ed è chiamato a valutare tutti gli alunni, in quanto “suoi alunni”, e ciò anche se l’alunno con disabilità non si presenta agli esami.

Sono la mamma di un ragazzino di 13 anni ipovedente oltre che disabile motorio grave. Vorrei sapere se posso chiedere alla dirigente della scuole media di mio figlio di affiancargli un addetto alla comunicazione pagato da noi famigliari. Mio figlio ha già questa figura professionale mandata dalla provincia che lo segue a casa per poche ore e vorrei tenerla a livello domiciliare. Mi chiedevo se posso pretendere che a scuola accettino l’addetto che pagherei io. Mio figlio ha già insegnante di sostegno e addetto all’assistenza fisica ma non riescono a dargli a scuola un aiuto reale per quel che riguarda la comunicazione (e non solo… anche nella didattica lasciano a desiderare). Infatti lui non parla e non gli stanno dando nessuno strumento per comunicare. Pensavo anche solo di farlo affiancare da questa persona pagata da me per un periodo breve ad inizio anno scolastico per far capire ai suoi insegnanti come lui si esprime. Altrimenti continuano a credere che lui sia una tabula rasa e questo non lo posso più sopportare.

Pagare un assistente in una scuola pubblica non dovrebbe essere consentito. Sarebbe più semplice se lei spostasse l’attuale assistente domiciliare pagato dal Comune a scuola e trattenesse a casa l’assistente pagato da lei; se ciò non fosse possibile, provi a parlarne con il Dirigente scolastico, sperando che lo consenta.

Nel caso una famiglia decida di rinunciare all’insegnante di sostegno, può il dirigente scolastico rimettere la stessa insegnante nella classe con incarico di sostegno alla classe? considerando che la stessa classe ha una sola alunna con 104 art. 3 comma 3 e a lei assegnata !

Se la famiglia rinuncia all’insegnante di sostegno, lo stesso non può essere incaricato nella stessa classe, a meno che nella stessa non sia iscritto un altro alunno con disabilità.

Sono riuscito a realizzare un progetto che mi è costato anni di sacrifici inviando le insegnanti al centro di terapia dove si applica l’aba ed ippoterapia …peccato che nonostante la formazione gratuita le insegnanti si sono dimostrate disinteressate e sofferenti…anzi in alcune occasioni hanno fatto anche commenti fuori luogo. e proprio a seguito di questi comportamenti ho fatto rinuncia al sostegno. E’ possibile sapere come i docenti hanno speso i 500 E di bonus del ministero per la loro formazione?

No, non è possibile.

Posso chiedere al mio comune e alla mia asl la realizzazione del progetto individuale ( assistenza indiretta) secondo il combinato disposto legge 104/92 di cui agli artt.3-7-39?

Il progetto individuale, finalizzato a realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità, di cui all’art. 3 della L. 104/92, in ambito familiare e sociale, come pure nei percorsi di istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è richiesto dall’interessato al comune; il comune, d’intesa con l’ASL, predispone il progetto individuale.
Il progetto individuale, come indicato dal comma 2 dell’art. 14 della legge 328/2000, comprende:
a) La valutazione diagnostico-funzionale
b) Le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale
c) I servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale
d) Le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale
e) La definizione delle potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

In quale reato si configura un dirigente scolastico che da’ ORDINE al personale docente e non docente di non far entrare il genitore all’ingresso della scuola e alle insegnanti di non uscire per accogliere il disabile a scuola?

I docenti accolgono gli alunni nei locali della scuola o negli spazi scolastici adibiti all’accoglienza.

Può un dirigente inviare il docente di sostegno in un altra classe di un altro istituto durante l’assenza del disabile e sapendo che il disabile stà tornando a scuola per assenza terapeutica, lo stesso sostegno, deve restare al secondo incarico destinatogli?

Il docente assegnato su posto di sostegno, assegnato ad una determinata classe, può essere utilizzato per supplenze in caso di assenza dell’alunno con disabilità (prassi che personalmente non condivido, ma che viene applicata in ambito scolastico); nel momento in cui lo studente entra a scuola, in questo caso per un ritardo che i genitori avranno cura di giustificare, l’insegnante deve rientrare nella classe di titolarità in cui presta servizio; diversamente viene leso il diritto allo studio dell’alunno con disabilità.

Sono un’operatrice sociale, diplomata e specializzata nel settore infanzia. Mi chiedevo come fosse possibile riuscire a lavorare negli Istituti scolastici e similari come operatrice materiale.

Ai posti di collaboratrice scolastica si accede tramite le domande di supplenza indirizzata agli uffici scolastici regionali, ai Dirigenti scolastici delle singole Istituzioni scolastiche oppure tramite concorso.
Si rivolga, nel frattempo, ad una scuola o ad un sindacato di categoria (comparto scuola) per conoscere quando scadono le date delle tre possibilità sopra elencate.

Sono una tiflologa seguo un alunno non vedente la cui docente di sostegno utilizza un ora al giorno per il riposo di allattamento. Volevo sapere se un DS ha l’obbligo di nominare un docente di sostegno sul riposo per allattamento (5 ore settimanali) o può utilizzare le ore libere dei docenti curriculari.

Per una sola ora al giorno pensiamo che sia possibile utilizzare un docente dell’organico di potenziamento o colleghi anche non specializzati che siano a disposizione.

Vorrei chiedere se e come è possibile controllare se il proprio familiare, dipendente pubblico, usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92.
Nello specifico: essendo io persona con grave disabilità con certificazione legge 104/92 so per certo che un mio familiare ha presentato simile certificazione per le agevolazioni della legge stessa.
Ma raramente se non quasi mai in un mese questo familiare viene a trovarmi negli orari lavorativi (ed extra lavorativi) per questo mi sorge il dubbio se effettivamente lo stesso non richieda mai permessi per attaccamento a lavoro o se ne usufruisca per scopi personali non riguardanti le mie necessità.
Quindi esisterebbe la possibilità per il sottoscritto di verificare questo?

È sufficiente che lei scriva all’ufficio del suo familiare o chiedendo se usufruisce dei permessi e quando, oppure, se intende toglierli, può comunicare direttamente all’ufficio che intende non essere più assistito dallo stesso, dal momento che sino ad oggi non l’ha assistito che sporadicamente o che non lo ha assistito affatto.

Sono docente di una terza primaria. Ho un’alunna con diagnosi: oppositiva- provocatoria; ADHD; borderline. Ha diritto al sostegno ma i genitori si rifiutano di chiederlo, possono farlo?

Se la bambina è stata valutata e riconosciuta con disabilità ai sensi della legge 104/92 e i genitori, a fronte della certificazione, hanno deciso di non avvalersi del docente di sostegno, possono farlo: il sostegno è un diritto, non un obbligo.
Se la situazione in classe è di difficile gestione, potete chiedere di convocare il gruppo di lavoro (GLHO), chiedendo al Dirigente scolastico di partecipare all’incontro, e, in tale sede, affrontate la questione con i genitori e con gli specialisti, facendo presente le criticità emerse. Sicuramente nel PEI che voi docenti insieme ai genitori e agli specialisti avete predisposto saranno state indicate le modalità di intervento e le strategie più efficaci per rispondere ai bisogni formativi dell’alunna. In sede di incontro analizzate la validità di quanto fino ad oggi adottato concordando insieme in che modo affrontare la situazione.
Sarebbe, tuttavia, necessario indagare per quale motivo i genitori vogliono privare il figlio di tale diritto. Se lo fanno perché credono che col sostegno il figlio non potrà prendere il diploma, smentite questa loro falsa notizia. Probabilmente allora non insisteranno per la rinuncia al sostegno.

Sono un docente di sostegno scuola primaria. Attualmente visto che l’alunna che seguo entra tardi rispetto all’orario di entrata, nella prima parte della giornata, sono stata collocata su un caso con Bes non certificato.  Vorrei sapere se il Dirigente Scolastico può assegnarmi ad una classe con alunno con Bes non certificati. Qual è la normativa che regola tale materia? Corrisponde al vero che i docenti di sostegno possono essere collocati solo su casi con certificazione ai sensi della L.104/92?

Gli insegnanti per il sostegno sono assegnati alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità (L.104/92). In assenza di un progetto inclusivo, programmato per la classe alla quale è stata assegnata in assenza dell’alunno con disabilità il dirigente scolastico la utilizza in altre classi; tale utilizzo non riguarda, né può riguardare, uno studente specifico, bensì una classe.
Non ha pensato di modificare l’orario di servizio in modo da consentire all’alunna della sua classe di poter beneficiare della presenza del sostegno nelle ore di frequenza?

Sono la mamma di una ragazza di 2° media nonchè rappresentante di una classe con una ragazza con disabilità. I ragazzi sono tenuti ad accompagnare questa ragazza in bagno? nonostante nel plesso ci siano due operatrici scolastiche donne ed una professoressa di sostegno per questa ragazza. Alcuni professori quasi le obbligano a farlo.
Se questa ragazza involontariamente dovesse cadere, su chi ricade la colpa???
Prima di andare a parlare con la dirigente scolastica vorrei avere delle delucidazioni competenti in materia.

L’obbligo di accompagnare gli alunni ai servizi igienici è esclusivamente dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche ai quali il Dirigente scolastico deve dare un preciso incarico personale; ciò in base al CCNL del 2005 art 47,48 e tab-A.
Le compagne possono essere invitate (mai obbligate) ad accompagnare la compagna con disabilità, purché la stessa sia assistita dalla collaboratrice scolastica e debbono limitarsi a farle compagnia durante il tragitto, in senso di amicizia per sostenerla psicologicamente e comunque possono rifiutarsi.

Sono un’insegnante di sostegno e seguo per 12 ore a settimana un ragazzo disabile gravissimo non in grado di comunicare (né verbalmente, né con modalità alternative, in quanto manca totalmente un’intenzionalità e una consapevolezza). Ho perseguito quindi obiettivi principalmente tesi al benessere psicofisico dell’alunno, puntando ad attività di rilassamento, sensoriali, basate sulla musica e di integrazione nel gruppo classe, quando possibile dato che questo dipende anche dalla capacità di una reale programmazione inclusiva tra docenti di sostegno e curricolari. A mio avviso questa programmazione inclusiva di qualità è ben diversa da slanci di bontà o buonismo che a quanto pare però sono molto apprezzati perché comunque è già meglio di niente o di reazioni di rifiuto e non è pensabile che sia l’insegnante di sostegno da solo a portare avanti tutta la baracca.
Per quanto riguarda poi l’esame conclusivo del primo ciclo, vista la gravità della situazione non è possibile fargli sostenere delle prove scritte per quanto personalizzate possano essere. Io ho proposto per scritto di riproporre in sede di esame le attività col materiale strutturato che lui è abituato a fare (puzzle a sei incastri degli animali, mettere degli oggetti nelle scatole, battere il ritmo di una canzone ecc…). Anche rispetto a queste attività non sempre le esegue a richiesta e non sempre utilizza questo materiale per lo scopo previsto dall’attività. Magari prende un pezzetto del puzzle a incastro ma per giocherellarci con le mani o batterlo sul banco per un gradimento sonoro (penso…). In ogni caso, mi sembra sempre più dignitoso che non un compito cartaceo che anche se costruito per immagini prevede una finezza nella motricità e un livello cognitivo che, purtroppo, non è stato raggiunto nel suo sviluppo.

La normativa in materia di esame di Stato conclusivo del primo ciclo prevede che gli studenti con disabilità s svolgano “prove differenziate, ovvero “prove coerenti con gli interventi educativo-didattici” attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, come riportato cioè nel PEI (art. 16 della legge 104/92). Le prove permettono di valutare il progresso dello studente, rapportato alle sue capacità e potenzialità: il superamento delle prove per lui predisposte comporta il regolare conseguimento del diploma.

Vorrei sapere se si può passare da una programmazione per obiettivi minimi, conforme ai programmi ministeriali, a una differenziata (ovviamente previo consenso firmato dalla famiglia) anche in sede di scrutinio finale. Nell’O.M. n.90/01 non trovo alcun riferimento specifico.

La valutazione differenziata deve essere accettata dalla famiglia che, mediante consenso scritto firmato, approva la scelta di un percorso differenziato.
In assenza del consenso dei genitori, il Consiglio di classe non può arbitrariamente adottare una programmazione differenziata, e questo vale durante l’anno scolastico, mentre in sede di scrutinio è addirittura impensabile.
Riferimenti normativi: Ordinanza Ministeriale 90/2001.

Presso la nostra scuola è iscritto uno studente disabile di 15 anni. E’ affetto da ADHD con psicopatia grave in atto (curata con farmaci). Nei mesi precedenti si sono verificati degli episodi gravi a scuola che hanno richiesto le cure del pronto soccorso per diverse persone operanti a scuola. Da qui la decisione di far concludere l’anno scolastico presso una struttura onlus. Lo studente è seguito da un OSS e da due docenti di sostegno ed un educatore, per 7 ore settimanali. Le figure operano contemporaneamente. La scuola ha presentato un progetto formativo. Tuttavia l’ambiente non è nè idoneo (ci sono seghe, martelli, catene, cacciaviti,il tutto in locali aperti ed accessibili) nè salubre (topi). La domanda è la seguente: il docente di sostegno è obbligato a recarsi presso una struttura esterna visti anche i precedenti episodi?

Nel porci il quesito, omette il grado di scuola frequentato dallo studente. Tuttavia dall’età si può risalire alla frequenza della classe 2a della scuola secondaria di secondo grado. In questo caso, trattandosi di scuola dell’obbligo, spostare l’alunno fuori dalla classe, nello specifico in un centro diurno, per fargli scuola, ci sembra giuridicamente non legittimo.

Mia figlia frequenta il secondo anno di un liceo linguistico privato. È sorda e porta l’impianto cocleare dall’età di tre anni. Ha sempre avuto il verbale di invalidità, la 104 e, di conseguenza, l’insegnante di sostegno e il PEI in tutti i cicli scolastici, incluso l’attuale liceo.
Il suo programma scolastico e verifiche fino all’anno corrente è sempre stato equipollente e adeguato alla sua patologia. Ha sempre raggiunto gli obiettivi minimi con ottimi risultati, ha fatto enormi progressi e non ha mai perso un anno scolastico.
In recente colloquio insieme al Preside, alla coordinatrice di classe e all’insegnante di sostegno, il Preside mi ha evidenziato con incredibile freddezza e distacco il seguente problema:
. se mia figlia proseguirà con il programma individuale, con le verifiche equipollenti e le uscite dall’aula per lezioni individuali con l’insegnante di sostegno li dove ci fosse il bisogno, con raggiungimento minimo degli obbiettivi, non sarà preparata per l’esame di Stato e, di conseguenza, non potrà frequentare l’università;
. se non verrà promossa all’esame di Stato, dovrà accontentarsi del certificato di frequenza, il che ugualmente non le darà la possibilità di frequentare l’università.
Il Preside, anche assumendo la realtà, cioè, che il primo e il secondo liceo sono stati di grande progresso, che mia figlia non rischia alcun debito, tanto meno la bocciatura, ha “proposto” se al partire dal quarto anno non fosse il caso di trasferirla ad un istituto tecnico.
Altrimenti, al liceo attuale, dovendo eseguire le prove a parità degli alunni senza disabilità, dovendo seguire tutte le lezioni in classe e, per ciò, con pochi interventi dell’insegnante di sostegno che non la seguirà più in lezioni individuali li dove ci fosse bisogno, i docenti potrebbero prospettare una non-ammissione all’esame di Stato.
Ho avuto la triste e chiara impressione che, per la buona reputazione della scuola, la stessa stia “lavandosi le mani” della responsabilità di seguire fino all’esame di maturità un’alunna con difficoltà di apprendimento. Ed io che avevo scelto questo rinomato liceo perché credevo fosse in grado di guidare mia figlia all’esame di Stato!
Il Preside non ha minimamente tenuto conto degli enormi progressi scolastici, dell’avanzare della maturità intellettuale e, soprattutto, del trauma psicologico, emotivo e sociale che un cambiamento di scuola potrebbe causare a mia figlia. In effetti, questa è la prima scuola dove mia figlia non è stata rinnegata dai compagni per essere “diversa”, dove ha finalmente fatto amicizie che si prolungano fuori dell’orario scolastico, dove sta finalmente acquisendo autostima, perdendo l’insicurezza sentendosi accettata e “uguale”.
Per mia figlia per primo e per me di conseguenza, come madre, si pongono questi problemi:
. trasferirla in una scuola dove l’integrazione iniezierebbe da capo e senza garanzia di buoni risultati, è fuori questione;
. mia figlia non vuole accontentarsi del certificato di presenza, perché frequentare l’università è il suo obbiettivo maggiore. È cosciente delle difficoltà del triennio, del fatto che deve sempre partire in svantaggio in confronto ai coetanei, che probabilmente arriverà per ultimo, ma ci arriverà.
Io, come madre, sono cosciente delle sue difficoltà, ma anche dei suoi enormi progressi, della sua enorme forza di volontà e della grinta con la quale affronta la sua strada piena di ostacoli.
Non essendo la sordità una disabilità intellettiva, soprattutto perché mia figlia porta l’impianto cocleare, il quale le restituisce la facoltà di sentire e di comprendere, anche se l’impianto cocleare non sostituisce l’udito umano al 100% e lei avrà sempre difficoltà di comprensione e conseguente difficoltà di apprendimento, non considero valido questo impedimento che mi propone il Preside al proseguimento del liceo che frequenta da due anni con buoni risultati.
Detto tutto, vorrei sapere in termini di legge, in che modo la scuola debba seguire mia figlia con la responsabilità di portarla all’esame di Stato.
In sintesi:
. Dal triennio (a partire del prossimo Settembre), avrà diritto ad un PEI adeguato al raggiungimento dell’esame di Stato?
. Avrà diritto a lezioni individuali li dove ci fosse bisogno con l’insegnante di sostegno o deve per forza seguire tutte le lezioni insieme alla classe?
. Avrà diritto a prove adeguate alla sua disabilità uditiva senza che i docenti prospetassero o venissero influenzate dal Preside ad una non-ammissione all’esame di Stato?
. All’esame di maturità avrà diritto alla presenza dell’insegnante di sostegno che gli ha prestato assistenza, conforme l’art.6 comma 1 del DPR n.323/98?
Sempre dentro le leggi che garantiscono gli studi e l’integrazione degli alunni con disabilità o difficoltà di apprendimento, per il benessere psicologico, emotivo e sociale di mia figlia, ho bisogno di conoscere tutte le responsabilità e impegni che la scuola deve prendere per guidare mia figlia all’esame di Stato, senza creare un clima di conflitto tra il Preside, i docenti e mia figlia.

Dovrebbe far presente al Dirigente Scolastico che in Italia abbiamo molti “sordi oralisti” che si sono laureati in diversi tipi di facoltà, da quelle scientifiche a quelle umanistiche e che svolgono attività professionali che vanno dall’ingegnere all’informatico, dal regista cinematografico all’attore, per citarne solo alcune.
Nella scuola Secondaria di Secondo grado occorre però che gli alunni con sordità frequentino tutte le lezioni con la presenza del docente per il sostegno, il quale può aiutare, offrendo qualche piccolo chiarimento in classe e, in orario non di lezione e preventivamente concordato e riportato nel Piano Educativo Individualizzato, dare dei rinforzi. Per gli studenti con sordità, inoltre, la Provincia, deve fornire anche assistenti per la comunicazione a casa il pomeriggio in base alla legge n. 67/93.
La studentessa ha diritto a svolgere le prove scritte e le interrogazioni utilizzando “prove equipollenti”, la cui definizione si rinviene proprio nell’art 6 comma 1 da lei citato e nel quale è previsto il diritto ad essere seguiti durante gli esami da chi, durante l’anno, ha prestato assistenza e supporto.
Eviti però di recarsi fuori dall’aula col docente per il sostegno durante alcune ore di lezione, perché ciò può indurre i docenti curricolari interessati a farsi un cattivo giudizio sulla preparazione dell’alunna nelle loro discipline.

La famiglia di un alunno di una terza classe di una scuola secondaria di II grado, in sede di GLHO di maggio, con all’ordine del giorno verifica PEI, di fronte ad una possibile non ammissione all’anno successivo per il non raggiungimento degli obiettivi minimi concordati ad inizio anno, chiede il passaggio dalla programmazione con obiettivi minimi alla programmazione differenziata (ai sensi dell’O.M.90 art. 15 comma 4-5). Come deve comportarsi il Consiglio di Classe con le verifiche già sostenute dall’alunno, valutate e registrate sul registro elettronico? Si può procedere a partire dalla data attuale a nuove prove e quindi nuove valutazioni con criteri differenti? Ovviamente credo che sia necessario anche stilare un nuovo PEI. Per la famiglia è fondamentale che il ragazzo rimanga con l’attuale gruppo classe.

L’art 15 dell’O M n. 90/01, che prevede la possibilità di passaggio da un PEI semplificato a uno differenziato, non pone limiti di tempo.
Pertanto, come da Lei indicato, il GLHO deve immediatamente riunirsi, formulare un PEI differenziato su richiesta della famiglia, che deve risultare a verbale, e provvedere nei giorni restanti alla valutazione in base al nuovo PEI.
Ovviamente, se, come è prevedibile, lo studente volesse passare al PEI semplificato l’ultimo anno, qualora tale passaggio fosse deliberato dal Consiglio di classe non richiederebbe l’effettuazione di prove integrative relative all’anno o agli anni di pei differenziato da parte dello studente; qualora invece la richiesta della famiglia di passaggio dal differenziato al semplificato avvenga col parere contrario del Consiglio di classe, l’alunno dovrebbe prima sostenere le prove integrative e poi gli esami.

Sono la mamma di una bimba disabile con invalidita’ accertata del 100% (malattia rara genetica)
Volevo sapere se posso far ripetere la classe 5 elementare ancora per un anno o piu’.
Questo perche’ obiettivamente la bimba, a livello di apprendimento e interazione e’ piu’ vicina ai bambini delle elementari che non delle scuole medie.
La mia richiesta con la preside e’ quella di fermarla ancora almeno un anno in 5° Elementare (non parla e ha un ritardo cognitivo pesante) ma la preside mi ha detto che non e’ possibile per l’eta’ (oggi fa la 4° elementare ed ha 12 anni). Infatti avevo gia’ tenuto mia figlia due anni in piu’ alla scuola materna.
Volevo sapere se c’e’ una legge precisa che vieta questo o se e’ una decisione della preside.
Se c’e’ una dichiarazione del neuropsichiatra che certifica che la bimba e’ meglio fermarla alle elementari puo’ bastare?

La convinzione che gli alunni con disabilità è bene che ripetano una o più classi per meglio acquisire gli apprendimenti era normale nelle scuole speciali; essa, infatti, è stata abbandonata con la cultura dell’inclusione scolastica, secondo la quale la co-educazione di coetanei con e senza disabilità favorisce, in questi ultimi in particolare, la crescita in autonomia e negli apprendimenti.
Per questo ormai non si ricorre alla ripetenza per gli alunni con disabilità; anzi la normativa è chiara: nella scuola primaria per bocciare qualunque alunno è necessaria l’unanimità dei consensi dei docenti della classe e una valida motivazione.
La motivazione di fermarli per farli migliorare è superata dalle ricerche, dagli studi, dalle scelte culturali che sottendono la scuola dell’inclusione.
Quindi conviene preparare un buon ingresso nella scuola media; le suggeriamo di parlare di questo con la Dirigente scolastica, affinché nel passaggio delle consegne, che occorrerà fare d’intesa tra le due scuole verso giugno del prossimo anno scolastico, si provveda a richiedere tutto ciò che rende buona l’inclusione nella nuova scuola, fra cui: a) classe con un totale di 20 alunni, massimo 22 (in base agli articoli 4 e 5, comma 2, del DPR n. 81/09); b) ore di sostegno sulla base delle effettive necessità dell’alunna, risultanti dalla Diagnosi Funzionale e/o dal Piano Educativo Individualizzato, in conformità all’art. 1, comma 605 lettera b), della legge n. 297/2006 e dall’articolo 10, comma 5, della legge n. 122/2010); c) (eventuali) ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, come indicato dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92; d) trasporto gratuito a scuola a carico del comune (in base all’art. 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998); e) (eventuale) assistenza igienico-personale da parte dei collaboratori scolastici (ex-bidelli), in conformità agli artt. 47, 48 e alla tab. A del CCNL del 2005; f) aggiornamento del Consiglio di classe obbligatorio sulle didattiche inclusive (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 181, lettera c); e quanto altro possa essere ulteriormente necessario.

Sono un Docente di sostegno non specializzato e quest’anno ho seguito una ragazza (DSA) per 9 ore settimanali (Liceo linguistico, percorso DIFFERENZIATO, quinto anno). Scrivo per sapere se è possibile richiedere alla commissione d’esame la presenza dell’educatrice professionale che ha seguito l’alunna per i cinque anni del Liceo.
In particolare vorrei sapere:
1) È possibile richiedere la presenza all’esame della sola educatrice e non del docente di sostegno?
2) È possibile richiedere la presenza di entrambi all’esame?
3) Queste richieste devono essere formalizzate nel documento che contiene la relazione finale?
4) Potreste spedirmi o indicarmi con precisioni i decreti che possono servirmi per risolvere in modo chiaro i miei dubbi?

Da quanto scrive, la studentessa presenta un Disturbo dello Spettro Autistico (DSA). In merito al suo quesito, va premesso che l’art 6 comma 1 del regolamento per gli esami di Stato, approvato con DPR n. 323/1998 stabilisce che l’alunno può essere seguito durante gli esami da chi lo ha assistito durante l’anno.
È il Consiglio di classe che stabilisce se, durante le prove dell’esame di Stato, sia necessaria la presenza del docente oppure dell’assistente ad personam. La presenza di entrambi, salvo particolari e motivate situazioni, parrebbe eccessiva in quanto si tratta di studentessa per la quale è stato adottata una programmazione differenziata e in quanto la normativa prevede un compenso forfettario, per chi assiste, limitato ad una sola persona.
Se dunque il Consiglio di classe ritiene necessaria la presenza di una figura, è necessario che nel documento riservato, che dovrà essere allegato alla relazione del 15 maggio, sia indicata e motivata la richiesta dell’assistenza, unitamente al nominativo di colui che sarà impegnato per tale compito, oltre alle simulazioni d’esame, al Piano educativo individualizzato e alle altre indicazioni, compresi i criteri di valutazione, necessari per affrontare l’esame di Stato. Si ricorda che il documento riservato, concernente l’alunna e allegato alla relazione del 15 maggio, non viene pubblicata all’albo con tutto il resto della relazione, ma viene depositato in segreteria per motivi di privacy.

Sono una docente e avrei bisogno di un chiarimento in merito all’esame di terza media per alunni con disabilità intellettiva. Possono effettuare le prove, scritte e orali, in sole due giornate? È necessario che siano presenti a scuola  tutti i giorni d’esame? Gli alunni per i quali chiedo informazioni, pur in situazione di gravità, avranno il diploma.

Se ritenete che gli alunni possano conseguire il diploma, in quanto hanno raggiunto gli obiettivi indicati nel PEI predisposto per ciascuno di loro, sarebbe meglio che sostenessero le prove come tutti gli altri e negli stessi giorni.

In futuro vorrei diventare un’assistente educativo, quali requisiti bisogna raggiungere? Io sono una psicologa iscritta all’albo, posso svolgere questo tipo di lavoro?

Allo stato attuale, per quanto riguarda la figura educativa da lei richiesta, manca una norma nazionale sui requisiti unici di accesso alla professione; sono le cooperative o gli Enti, che si avvalgono degli assistenti ad personam, a definirne i criteri per l’affidamento dell’incarico. Pertanto occorre vedere i bandi emanati dai singoli comuni o delle singole regioni (unitamente alle richieste delle cooperative locali).
Per quanto riguarda la normativa, per questa figura educativa che opera in ambito scolastico e che si occupa dell’autonomia personale e della comunicazione dell’alunno con disabilità, si fa riferimento all’art. 13 comma 3 della legge 104/92.
Gli attuali decreti di “riforma in materia di disabilità”, recentemente approvati dal Governo, potrebbero introdurre un documento specifico, probabilmente un mansionario, e dare indicazioni rispetto al percorso formativo, con riferimento, si presuppone, alle competenze che la figura professionale deve acquisire per poter accedere alla professione di assistenza all’autonomia personale e alla comunicazione dell’alunno con disabilità. Si aggiunge, quale informazione, che attualmente è in discussione in Parlamento una Proposta di legge su questa figura professionale; ma ancora non è legge.

Sono una studentessa che a volte presta servizio per una cooperativa turistica. Facciamo visite guidate. La domanda riguarda la classificazione che usano ora le scuole per i bambini diversamente abili. Il mio problema/curiosità è questo: noi chiediamo alle insegnanti di indicarci il numero dei bambini disabili e capita spesso che ci indichino zero, poi quando arrivano si scopre lì per lì che ci sono 3-4 bambini “H”, qualunque cosa voglia dire, che hanno bisogno di più attenzione. Ora, sia per motivi organizzativi, logistici che di comprensione della situazione vorrei sapere questa H per cosa sta, e se c’è una classificazione precisa dove posso trovarla? Non c’è mai tempo di chiedere direttamente alle insegnanti, questo metodo ho notato che è molto usato e se può aiutarvi nella risposta ho notato che questa H non indica bambini fisicamente inabili o con particilari difficoltà mentali; per lo più si tratta di iperattività o di difficoltà nell’attenzione. Non è una diagnosi è solo la mia opinione. Se sapessi cosa significa questa classificazione potremmo agire più consapevolmente e precisamente nel servizio che offriamo alle scuole.

In genere con la lettera “H” la scuola fa riferimento, in modo generico e improprio, agli alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge 104/92. Per necessità di privacy normalmente le scuole indicano numericamente e non nominativamente tali alunni che debbono essere accompagnati da docenti della classe che li conoscono. Voi dovete pretendere dalla scuola il numero di tali alunni e chi sono i loro accompagnatori in modo da essere sicuri che ci sia un accompagnatore responsabile per ciascuno di loro.

Sono una docente di sostegno neoimmesssa in ruolo, in servizio in una classe seconda di scuola secondaria di primo grado dove seguo un’alunna con disabilità grave (L 104/92, art.3 co. 3). La ragazza ha in realtà 17 anni, non per ripetenza, ma perché è entrata a scuola in ritardo. Di conseguenza, l’anno prossimo, quando sosterrà l’esame di terza media, sarà già maggiorenne. Date le circostanze, la madre è preoccupata di non poter iscrivere la figlia alla scuola superiore quando verrà il momento.
Vorrei sapere se è in qualche modo sia possibile anticipare i tempi e iscrivere da privatista l’alunna ai prossimi esami di giugno, in modo da poterla inserire alla scuola superiore già a settembre e garantirle un percorso scolastico ancora per un quinquennio.

Sostenendo gli Esami di stato il prossimo anno, la studentessa potrà iscriversi ai corsi per adulti, in quanto diciottenne; per i corsi serali sono garantiti tutti i diritti previsti per la frequenza dei corsi diurni, ovvero docente per il sostegno, eventuale assistenza alla comunicazione e all’autonomia personale, trasporto, ecc.
Per quanto riguarda la possibilità da lei descritta di anticipare l’Esame di stato all’attuale anno scolastico, potreste provare a informarvi presso l’USR, in quanto non solo manca l’ammissione alla classe terza, ma non è stato presentato alla scuola entro il 30 settembre il piano di studi individualizzato, come previsto dalla normativa vigente (DM 10/12/94).

Vorrei parlarle di un bambino che frequenta l’ultimo anno di scuola materna in una situazione di handicap gravissimo (autismo) con insegnante di sostegno. Quest’anno purtroppo l’insegnante di sostegno assegnata che il bambino non conosceva ha iniziato a chiedere con estrema frequenza giorni di malattia tendenzialmente il lunedì presenta la richiesta di mutua per 5 giorni che ripete poi il lunedì successivo. Oramai è da gennaio che si va avanti così.
La dirigente l’ha sostituita di volta in volta sempre con persone diverse, che però non sono riuscita per il breve tempo a disposizione a organizzare il lavoro con il bambino. Lui ha bisogno di tempo per abituarsi a una figura di riferimento nuova. Come si può porre rimedio ad una situazione simile?

Per quanto riguarda la tutela del suo diritto allo studio, è bene tener presente che la “continuità” è garantita da tutti i docenti – compreso il docente per il sostegno – che sono stati assegnati alla sezione, in quanto ogni docente è insegnante dell’alunno con disabilità. I docenti della sezione sono infatti responsabili di ogni alunno loro affidato, compreso l’alunno con disabilità.
Ciò premesso, sulla base di quanto scrivete, viene da chiedersi se la scuola abbia provveduto o meno a inviare almeno una visita fiscale, se non altro per accertare le condizioni e valutare di conseguenza.
Appare quanto mai evidente che, in relazione alla situazione descritta, vi siano palesi gravi disagi, anche di tipo relazionale, per l’alunno con disabilità e non solo.
In forza dei principi sanciti nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 245/01, si può chiedere la sostituzione del docente per il sostegno “quando non sia stato possibile instaurare un valido rapporto educativo tra docente e alunno” e ciò indipendentemente dalla bravura del docente.

Siamo docenti di una scuola a cui verrà fatto il corso per il BLS pediatrico. Vorremmo sapere se dopo questo corso potremmo usare usare l’ ambu o altri strumenti per rianimare gli alunni o se invece ciò non spetta a noi

Un compito come quello indicato, che prevede, fra l’altro, l’utilizzo di strumentazione sanitaria, va riservato unicamente a personale sanitario. In caso di presenza di una crisi, il compito dei docenti è di allertare il 118, informando tempestivamente i genitori, oltre il Dirigente scolastico.

Mio figlio frequenta il primo anno della scuola media ed e’ certificato dalle elementare come disortografico e discalculico. Profilo cognitivo nella norma. Quest’anno e’ andato bene e ha raggiunto discreti risultati in tutte le materie, ma nonostante questo ci chiedono un sostegno al bambino. Eppure non ha insufficienze, e’ solo molto distratto a scuola. Io voglio fare di tutto perche’ non si senta diverso dagli altri, posso oppormi? Anche perche’ il sostegno essendo scuola privata e’ a nostro carico e oltre alla retta che e’ cara dobbiamo sostenere questo onere. Sono disperata mi può’ dare dei consigli? Non voglio che mio figlio venga certificato con l.104 perche’ risulta handicap.

La richiesta di riconoscimento di disabilità è inoltrata unicamente da parte dei genitori all’ASL; la scuola non può formulare diagnosi. Va inoltre aggiunto che in base alla normativa vigente e secondo quanto indicato dalla Consensus conference, la diagnosi di DSA prevede, fra i suoi criteri, l’esclusione della presenza di una condizione di disabilità intellettiva (cfr. Linee Guida).

Sono una docente di sostegno della scuola primaria, vorrei sapere se per un alunno con 104 in gravità e quindi con 22 ore di sostegno, si possa ridurre il numero di ore per volere della famiglia, o se il numero di ore deve rimanere invariato.

Se la famiglia ritiene di avvalersi di un minor numero di ore di sostegno, deve metterlo per iscritto, preferibilmente durante una riunione di GLHO, in modo che si possa verbalizzare anche il parere dei docenti; ciò onde evitare che poi la famiglia ci ripensi chiedendo nuovamente l’aumento delle ore che, dopo il rifiuto, andranno certamente a vantaggio di altri alunni, senza possibilità di ripristino per l’alunna.

Puo’ un alunno disabile con programmazione differenziata rispetto a quella della classe, per le numerose assenze a causa della sospensione del servizio di trasporto, non essere ammesso all ‘ esame di Stato? quale è la procedura corretta da seguire?

La risposta che segue è basata sul presupposto che la richiesta pervenuta riguardi la scuola secondaria di secondo grado, l’unico ordine e grado di scuola in cui si possibile adottare per gli studenti con disabilità un PEI differenziato..
Poiché lo studente, per il quale è stato adottato un PEI differenziato, è certificato con disabilità ai sensi della legge 104/92, occorre fare riferimento alla normativa in tema di integrazione scolastica; nello specifico, si tenga conto dell’art. 14, comma 7, del DPR n. 122/2009 in cui viene consentito di non tener conto delle assenze, purché i docenti dispongano di sufficienti elementi per la valutazione sulla base del PEI, in questo caso differenziato. Ne consegue che lo studente può essere ammesso a sostenere gli Esami di stato. Si tenga presente che le prove d’esame, che devono essere coerenti con il PEI programmato, possono essere fissate anche in un’unica giornata.
Chiedete alla famiglia che presenti un certificato medico sullo stato di salute dell’alunno e procedete con l’ammissione agli esami in modo che possa conseguire l’attestato.

Vi chiedo di erudirmi su una questione.
In una delle mie classi c’è un alunno, con PEI, seguito dall’insegnante di sostegno e dall’assistente educatore per gravi problemi comportamentali.
Durante le mie lezioni, e non solo le mie, l’assistente educatore lo porta sempre fuori dalla classe insieme a un altro alunno (quest’altro ha una certificazione per problemi di apprendimento, con un PDP, ma non ha il sostegno) nonostante i miei continui inviti a rimanere. Ne ho parlato più volte alla coordinatrice di classe e ad altri colleghi e da tutti ho sempre avuto la stessa risposta: così è stato deciso dal consiglio di classe (avendo, io, nove classi raramente sono stata inserita nelle riunioni di questo consiglio).
So che il docente di classe è responsabile degli alunni anche quando escono, a meno che escano con l’insegnante di sostegno. Ma qui si tratta di un assistente educatore…
Io sono rientrata lunedì scorso dopo una lunga malattia. In tal periodo l’alunno in questione ha combinato un fatto ritenuto grave ed è stato sospeso per una settimana su decisione del consiglio d’istituto che ha anche stilato un contratto formativo personalizzato con la famiglia per permettergli di essere ammesso agli esami di licenza media (in alternativa, sarebbe stato sospeso fino al termine delle lezioni).
Il cdc straordinario successivo ha stabilito per l’alunno un orario ridotto (no prima e ultima ora) e, durante alcune lezioni, compresa la mia, l’alunno deve continuare a uscire con l’assistente educatore mentre ciascun docente di tali materie deve dargli del lavoro da fare da valutare ogni volta.
Io chiedo: se l’alunno (anzi, gli alunni, perchè sono due, come ho scritto sopra) non segue le mie lezioni, che lavoro dovrei dargli? per verificare cosa? e, soprattutto: se succedesse qualche guaio fuori dalla classe, chi ne sarebbe responsabile? Io comunque? Io che sarei costretta ad accettare le decisioni dei colleghi che non condivido?

Il docente, durante le sue ore di servizio, è responsabile, dal punto di vista civile e penale, di tutti gli alunni della classe alla quale egli è stato assegnato, quindi anche dell’alunno con disabilità.
L’assistente ad personam o assistente educatore è assegnato ad un alunno e svolge la sua prestazione professionale in classe, sotto la guida del docente in servizio; la sua presenza è determinata dal bisogno di autonomia personale e di comunicazione dell’alunno con disabilità; l’assistente educatore non ha compiti afferenti la didattica e gli alunni della classe non sono affidati a lui.
Ne consegue che l’assistente non è autorizzato a condurre gli alunni fuori dall’aula; e ancor meno è legittimato a ricreare una “mini-classe differenziale di fatto” (come non lo sono, in questo caso, neppure i docenti). Quanto avviene nella sua classe è lesivo dei diritti degli alunni stessi ed è contrario alla normativa vigente in tema di inclusione scolastica e in tema di responsabilità civile e penale.
Pertanto quanto lei è in servizio non deve limitarsi a invitare l’assistente educatore a non uscire ma deve “proibirgli” di condurre gli alunni fuori dall’aula, in quanto in quel momento lei è responsabile di tutti gli alunni. E altrettanto devono fare i suoi colleghi.
Scriva una lettera al Dirigente Scolastico informandolo dei gravi comportamenti che si verificano nella sua classe e chieda che venga convocato un Cdc urgente al fine di ripristinare la condizione di legalità e di sicurezza, nonché di rispetto del diritto allo studio dell’alunno con disabilità, così come dell’altro studente, che devono frequentare le ore di lezione in classe, insieme ai compagni; in tale sede vanno analizzate più questioni: il ruolo dell’assistente educatore, che deve operare all’interno dell’aula sotto la guida dei docenti in servizio, e i suoi compiti, che riguardano unicamente l’alunno con disabilità, e l’orario dello studente con disabilità, che non può essere arbitrariamente ridotto.
Al tempo stesso chieda che venga urgentemente convocato un GLHO in cui si affrontino le questioni dette, puntualizzando correttamente e in linea con la normativa sull’inclusione scolastica i compiti delle figure professionali ritenute necessarie per consentire l’esercizio del diritto allo studio dell’alunno con disabilità; se la figura dell’assistente educatore impedisce l’esercizio del diritto allo studio è da valutarsi attentamente l’opportunità della sua presenza. Altrettanto dicasi per l’orario ridotto.
Infine informi di quanto avviene anche il referente regionale per l’inclusione scolastica operante presso l’USR della sua Regione.

Io ed alcune colleghe siamo state informate dai genitori di un alunno disabile che hanno intenzione di non volere più il docente di sostegno anche se l’ alunno ha una disabilita’ grave. Dobbiamo redigere ugualmente il PEi? Lo dobbiamo redigere senza il docente di sostegno? Come facciamo a portare avanti una programmazione per lui anche se a un buon livello cognitivo, fino ad ora con il docente di sostegno ha svolto anche attività personalizzate per recuperare alcune nozioni?

Il docente per il sostegno non sostituisce in alcun modo l’azione e gli interventi educativo-didattici dei colleghi, che coadiuva e con i quali collabora al fine di promuovere l’attuazione dell’inclusione scolastica a favore di tutti gli alunni della classe alla quale è assegnato.
Premesso che il sostegno è un diritto e non un dovere, se la famiglia decide di rinunciare al docente per il sostegno può farlo. In questo caso, il modulo (o consiglio di classe) è tenuto a elaborare congiuntamente con i genitori e con gli specialisti dell’Asl il Piano Educativo Individualizzato, così come previsto dalla normativa vigente (come pure lo stesso gruppo di lavoro è tenuto ad aggiornare periodicamente il Profilo dinamico funzionale).
L’alunno con disabilità, che partecipa alle attività della classe all’interno dell’aula, è alunno di tutti i docenti in servizio nella classe alla quale è iscritto, pertanto è vostro compito adottare le strategie necessarie affinché siano garantiti il diritto allo studio e il successo formativo.

Sono un’insegnante di sostegno, vorrei che mi togliesse un dubbio. L’educatore professionale può occuparsi di didattica collaborando con il docente di sostegno ma non prendendo decisioni per suo conto e nemmeno fare della didattica il suo esclusivo aspetto su cui lavorare…visto che c’è bisogno di altro . Mi spiega perché sempre più spesso invece di occuparsi agli aspetti relazionali, sociali, motivazionali e dell’ autonomia, gli educatori vogliono occuparsi di didattica?

Possono essere differenti le motivazioni e le situazioni che spingono una persona che ricopre il ruolo di assistente ad andare “oltre” le sue competenze, attribuendosi compiti non suoi: in parte perché, e lo sappiamo, esiste una implicita delega da parte dei docenti curricolari e di sostegno, oppure perché alcuni assistenti o educatori, che hanno compiuto studi universitari, ritengono di avere più competenze rispetto agli stessi docenti o, ancora, perché di fronte allo scarso impegno dei docenti essi intervengono, infine per una eccessiva invadenza da parte degli stessi assistenti o educatori.
A tutti gli educatori, comunque, va ricordato che essi sono assistenti per l’autonomia e la comunicazione, anche se laureati, e queste due mansioni debbono essere svolte da loro; solo se il docente in servizio, sia esso di sostegno o disciplinare, li invita a fare svolgere esercizi assegnati dagli stessi docenti, essi possono e devono procedere secondo le indicazioni e le direttive impartite dai docenti: azione, questa, che rientra nel supporto all’autonomia personale dell’alunno, compito che sostanzia la presenza degli educatori o assistenti (v. art. 13 c. 3 della legge 104/92).

Siamo alcune docenti della scuola primaria, vorremmo sapere se nel caso la famiglia rinunciasse a sostegno per disabile grave, sostenendo che l’ assistente ad personam (che nel nostro caso sarà un paramedico) dovrà aiutare l’ alunno nella didattica,usare strumenti quali computer, software e personalizzare là dove é necessario l’ attività, potremmo mettere a verbale del PEI che siamo contrarie alla rinuncia del docente di sostegno, perché riteniamo una figura fondamentale nel percorso formativo dell’ alunno e perché un assistente non può svolgere attività didattiche che prevedano l’ uso di strumenti e metodologie e di interventi di recupero che non sono di sua competenza.

Dovete farlo e potete provare a far comprendere alla famiglia che le due figure sono compatibili. Se la famiglia non vuole, non potete impedirle di poter scegliere se fruire o meno della presenza del docente per il sostegno, in quanto tale evenienza si prefigura come diritto e non come obbligo. La famiglia, infatti, può rinunciare al docente per il sostegno, assumendosene tutte le possibili eventuali conseguenze negative, nel caso dovessero accadere.
L’assistente per l’autonomia e per la comunicazione, come giustamente avete scritto, non può svolgere attività didattica, funzione di esclusiva competenza dei docenti; l’assistente ad personam, che lavora unicamente all’interno della classe, può, anzi, deve occuparsi, in accordo e sotto la guida del docente in servizio, di supportare l’autonomia dell’alunno nello svolgimento di esercizi o delle attività che il docente, unico responsabile della didattica, potrà indicargli di volta in volta.

Durante l’anno scolastico in corso i docenti di sostegno sono stati chiamati più volte a supplire colleghi di classe o di altre classi in presenza dell’alunno disabile, motivando che non ci sono docenti a disposizione. La referente di plesso sostiene che il foglio delle supplenze é un ordine di servizio della preside e che il collegio ha stabilito che l’insegnante di sostegno supplisce in caso di emergenza. L’emergenza però nella nostra scuola é tutto l’anno. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere un ordine di servizio firmato dalla preside? Non lediamo un diritto per chi ha la 104? Inoltre nella nostra scuola sono state garantite delle compresenze nelle classi, non si possono sfruttare per coprire i docenti assenti, invece di supplire con gli insegnanti di sostegno?

Rispondete per iscritto che ciò che viene presentato come “ordine di servizio”, ovvero il foglio delle supplenze, è illegittimo poiché contrastante con quanto stabilito nelle Linee guida ministeriali del 4 Agosto 2009 e nella circolare ministeriale che vieta la nomina di un supplente solo per il primo giorno di assenza.
Invitate la DS a farvi un espresso ordine di servizio personale per iscritto, al quale solo siete tenuti ad obbedire e violando il quale potete andare incontro a sanzioni disciplinari, comunque illegittime per quanto detto sopra; in ogni caso, per il primo ordine di servizio violato in tali circostanze non può scattare una sanzione disciplinare, come stabilito dalla Magistratura.

Sono un’insegnante di sostegno della scuola secondaria di Secondo Grado. Ho un quesito: qualora uno studente certificato con disabilità (su percorso con obiettivi minimi e prove equipollenti) durante le verifiche scritte non riesca a svolgerle perchè preso da attacchi d’ansia o crisi di pianto, come valutare la prova?
Si può farla svolgere in un altro giorno o questa verifica va comunque valutata?
Se questa situazioni di crisi di pianto e di rifiuto di stare in classe e svolgere il compito si dovesse presentare durante gli scritti degli esami di stato, cosa prevede la normativa?

Da quanto scrive il mancato svolgimento si determina a fronte di prove scritte, che naturalmente non andranno valutate. Occorre, invece, indagare quali condizioni determinano le crisi di pianto e gli attacchi di ansia: potrebbe essere la forma della prova (a risposta multipla piuttosto che a domande aperte o viceversa oppure vero-falso) oppure il non sapere su quali contenuti verte o il fatto stesso che sia richiesto un testo scritto. Premesso che, ovviamente, è possibile spostare la prova in date successive, anche più volte, si potrebbe provare a modificare le prove stesse, sostituendo la prova scritta con una orale equipollente o completando la prova scritta con una parte orale, per esempio, così come la forma (risposta multipla o vero-falso o domande aperte o quesiti accompagnati da illustrazioni o prove con clooze o riordino di frasi, per citare alcuni esempi) oppure anticipando i contenuti della prova e/o consentendo l’utilizzo di schemi o mappe. Se adottando questi o altri accorgimenti, lo studente riesce a gestire i suoi attacchi di ansia, il Consiglio di classe, dopo averli descritti nel PEI, in vista dell’Esame di stato li dovrà indicare in modo puntuale nella relazione allegata al documento del 15 maggio, affinché gli stessi accorgimenti vengano applicati per lo svolgimento delle prove d’esame. Se, nonostante le modalità adottate, in sede di esame lo studente dovesse ripresentare le stesse reazioni, si potrà spostare la prova nella sessione riservata agli studenti ammalati oppure la Commissione potrebbe rimandare lo svolgimento delle prove a settembre.

Sono un’insegnate di sostegno, ricopro anche il ruolo di FS inclusione, ho urgente bisogno di un supporto normativo.
Le espongo il problema: un docente curriculare senza specializzazione, con ore a disposizione, può rifiutarsi di fare supplenza su un bambino disabile grave (art.3 comma 3) adducendo la scusa che non è abilitato??
In che misura è in base a quale norma, un insegnante di classe può rifiutarsi di sostituire un collega di sostegno assente?

La specializzazione per il sostegno è titolo prioritario per essere assegnati su posto di sostegno; ma non costituisce titolo esclusivo di attività didattica con gli alunni con disabilità; infatti l’art. 13 comma 6 della legge n. 104/92 stabilisce che nessuna utilizzazione o incarico su posto di sostegno può essere attribuita a personale non specializzato fino a quando sono presenti e disponibili docenti specializzati.
Va inoltre aggiunto che il docente viene assegnato alla classe alla quale è iscritto l’alunno con disabilità, pertanto, avendo ore a disposizione, egli non può rifiutarsi a fronte della richiesta scritta da parte del Dirigente scolastico.
Coloro che dispongono di ore a disposizione, infatti, possono essere utilizzati in tutte le classi della scuola in cui prestano servizio. Altrimenti qualunque docente potrebbe rifiutarsi di svolgere supplenze di colleghi che non abbiano la sua stessa abilitazione.
Piuttosto il docente non specializzato potrebbe pretendere che la scuola organizzi un corso di aggiornamento, sia pur breve, per acquisire un minimo di informazione utile per espletare l’incarico affidatogli.

Siamo delle docenti di una scuola primaria, vorremmo sapere se la famiglia chiedendo l’ educatore ad personam per un alunno con grave disabilita’ motoria ma non cognitiva, può rinunciare al sostegno e se l’ assistente può nell’eventualità svolgere anche didattica.

Il sostegno è un diritto e non anche un dovere; quindi la famiglia può rinunciare al sostegno, assumendosene tutte le possibili eventuali conseguenze negative, se dovessero accadere.
L’assistente per l’autonomia e la comunicazione non può svolgere attività didattica, funzione esclusiva dei docenti, ma attività di svolgimento di esercizi in accordo e su indicazione del docente in servizio nella classe.

Sono la mamma di un ragazzino autistico di 11 anni, con certificazione L.104 comma 3, in stato di gravità. Ho provveduto entro i termini ad iscrivere mio figlio alla prima classe di una scuola Media nella mia città. Dopo una riunione con tutti gli specialisti che ruotano su mio figlio e lo hanno in cura, abbiamo stabilito che la scuola dove l’ho iscritto non è adatta a lui e così sono stata consigliata di cambiare l’iscrizione anche se fuori dai termini.
Dopo un colloquio con il coordinatore per il sostegno della scuola dove vorrei iscriverlo, mi è stato detto che a causa delle troppe iscrizioni, non potevano accoglierlo. Possono davvero rifiutare un’iscrizione di un disabile? Ci sono i termini per un ricorso?

L’art 3 comma 3, secondo periodo, stabilisce che la certificazione di gravità è causa di priorità per l’accesso a tutti i servizi previsti dalla presente legge, quindi anche la scuola. Però lei ha provveduto a iscriverlo con molto ritardo e, nel frattempo, tutte le scuole si sono organizzate per la composizione delle classi. Pertanto la seconda scuola può legittimamente rifiutare la sua iscrizione.
Provi a parlare con il referente provinciale o regionale per l’inclusione scolastica operante presso l’ufficio scolastico provinciale o regionale del suo territorio e si faccia consigliare un’altra scuola, che possa essere contattabile da parte dello stesso referente.
Certamente un’altra scuola dovrebbe essere rintracciabile; altrimenti per quest’anno faccia frequentare il bimbo presso la scuola dove è già iscritto e  poi, in tempo utile, cioè nel mese di gennaio, provveda all’iscrizione in un’altra scuola, tenendo presente che, iscrivendolo ad una seconda classe, ci sono problemi molto simili a quelli di quest’anno, poiché le classi sono già formate.

Sono un insegnante di sostegno della scuola primaria avrei bisogno di un’informazione sapere un’insegnante può deciere di non far partecipare alle rove Invalsi bambini con difficoltà in attesa di certificazione e se questa decisione ha bisogno dell’autorizzazione dei genitori e tal proposito se c’è un modulo che genitori devono compilare.

Per quanto riguarda le prove INVALSI solamente il Dirigente scolastico può autorizzare eventuali esoneri; si rimanda alla Nota dell’Invalsi 2016-2017 per gli allievi con bisogni educativi speciali, pubblicata il 20 marzo 2017 in cui sono descritti i casi che, nello specifico, potrebbero riguardare alunni con disabilità certificata e alunni con diagnosi di DSA).
Per quanto riguarda gli allievi in attesa di certificazione la nota non riporta alcuna indicazione; pertanto questi alunni dovranno partecipare, come i compagni, alla prova.

Sono un’insegnante di sostegno presso la scuola dell’infanzia.Seguo un bambino autistico a basso funzionamento, adesso lui seguirà un percorso Aba con un esperto privato. Vorrei sapere se esiste qualche legge che mi permetta  come insegnante di sostegno di  andare a casa del bambino la mattina ,invece di fare le ore di servizio a scuola, per seguire gli interventi fatti dalle  tutor che seguono il bambino in questo percorso.

In quanto docente, lei è tenuta ad effettuare le sue ore presso la sede di servizio.
Tuttavia se desidera partecipare agli interventi presso l’abitazione del minore, può farlo, a titolo di volontariato personale e previo consenso della famiglia, al di fuori del suo orario di servizio.
In alternativa, si potrebbe ipotizzare, in sede di GLHO, un intervento di “istruzione domiciliare”, modificando, in tal senso, il PEI, e prevedendo la sua presenza presso l’abitazione del bambino.

Sono la mamma di una bimba di 11 anni che presenta un RM lieve/moderato, per una patologia complessa ma talmente bordline da sottoporre la bimba a ben due Risonanze Magnetiche al cranio con anestesia totale per confermare la diagnosi, che ha mostrato potenziale di recupero enorme ed ha cambiato 3 scuole primarie per motivi gravi. La Neuropsichiatra assegnataci dall’ASL ha presenziato tutto il cammino scolastico della bimba ma offre a tale pessima scuola l’alibi del RM di mia figlia.  E’ certo che riusciranno così a farla entrare nel RM GRAVE. Come faccio a farmi cambiare dottoressa dall’ASL?

Esistono anche dei centri di riabilitazione logopedica privati convenzionati col sistema sanitario nazionale e quindi a costo zero; cerchi uno di questi centri, facendoselo segnalare da qualche associazione della Sua città.

Sono un’insegnante di una scuola primaria. Nella mia classe è inserito un alunno con la sma che necessita di essere cambiato poiché non ha  il controllo sfinterico ed ha bisogno di tutori  che devono essergli applicati per alcune ore al giorno. Chi dovrebbe occuparsi di svolgere tali mansioni? Inoltre è capitato varie volte che sia stato assente o l’ins . Di sostegno o l’ins. Di classe e non sia stato mai sostituito. La motivazione addotta è che “non si trovano supplenti”. È legittimo tutto ciò ?

L’assistenza igienico-sanitaria e l’accompagnamento ai servizi igienici spetta ai collaboratori scolastici e alle collaboratrici scolastiche, in forza degli artt. 47 e 48 e della tab. A del CCNL del 2005.

È compito del Dirigente incaricare un collaboratore per assolvere a questo compito, consentendogli, contestualmente (se già non lo ha fatto), la frequenza di un apposito corso a spese dell’USR. Dopo il corso il collaboratore – o la collaboratrice – sale di qualifica e ottiene un incremento stipendiale valido ai fini pensionistici di circa mille euro lordi l’anno.
Se il collaboratore individuato si rifiuta senza un giustificato motivo (ad esempio anch’egli è con disabilità motoria), subisce una sanzione disciplinare e pure la denuncia per inosservanza dei doveri di ufficio, come recentemente ha stabilito la Cassazione.
Se il DS non dà l’incarico, o non avvia l’eventuale provvedimento disciplinare in caso di rifiuto, egli stesso è passibile di denuncia per omissione di atti di ufficio e mancata assistenza di incapace.
Per quanto riguarda le sostituzioni, il DS ha l’obbligo, in caso di assenza del docente per il sostegno o del docente incaricato su posto comune (o disciplinare), di assegnare per il primo giorno altro docente della scuola e, per i giorni successivi, di nominare un supplente. 

Sono una insegnante si sostegno, mi occupo di un bambino autistico con rapporto uno a uno, inserito con un progetto orario di tre ore al giorno (da tre mesi è stata inserita anche la mensa con i compagni) nella classe 4 della scuola primaria a tempo pieno. Nel momento in cui ho dovuto chiedere 2 giorni di malattia, ai genitori è stato chiesto prima di far entrare il bambino un’ora dopo e in un secondo momento è stata chiamata la mamma che è venuto a prenderlo per portarlo a mangiare a casa, nonostante paghi ovviamente i pasti in modo forfettario. Al mio ritorno ho manifestato la mia indignazione, pensando ad una deprivazione del diritto allo studio e del diritto di mangiare in mensa con gli altri bambini. Il preside ha detto che questo tipo di cosa si può fare se necessaria. Dal momento che a scuola c’è abbondanza di insegnanti di sostegno che avrebbero potuto sostituirmi consentendo la frequenza scolastica al bambino (che è molto contento di venire a scuola e a casa vive situazioni difficili, chiedo se quanto riferito dal dirigente sia esatto e non leda i diritti del bambino e della sua famiglia. Aggiungo che il bambino è cinese e la sua famiglia ovviamente non conosce le regole scolastiche vigenti in Italia.
Con queste modalità, inoltre, viene condizionata l’insegnante che, per evitare quanto sopra, entra in servizio anche con la febbre a 38. Ma vi pare normale?

Occorre rivedere quanto prima il tempo di frequenza dell’alunno: l’art. 12 comma 4 della legge n. 104/92 stabilisce che nessuna condizione di disabilità può essere causa di esclusione (e quindi anche di riduzione) della frequenza scolastica. Il DS ha l’obbligo, in caso di assenza del docente per il sostegno, di assegnare per il primo giorno altro docente della scuola e, per i giorni successivi, di nominare un supplente. Lei come qualunque altro docente ha uno stato giuridico che le garantiscono dei giorni di assenza.

Sono una docente di sostegno da 30 anni. Seguo una ragazza con ritardo mentale grave per 15 ore da tre anni ed un’altra per 3 ore nella stessa classe  con lieve ritardo ma con  disturbi relazionali. Gita d’istruzione di 3 giorni, vanno tutte e due. Ho dato la mia disponibilità per accompagnarle ma la Dirigente ha nominato la collega di lettere per la mia classe e poi ha preferito mandare la prof di matematica dell’altra classe senza inserire nessuna docente di sostegno. So che la legge glielo consente ma i genitori sono seriamente preoccupati perché per la figlia sono un importante punto di riferimento. Non si può intervenire in alcun modo?

Certo; ma non Lei; solo le famiglie, se sono preoccupate, esprimano i loro timori alla Dirigente e, se necessario, minaccino che protesteranno se al viaggio di istruzione non partecipa una persona che conosce, ancor meglio dell’attuale accompagnatrice, gli alunni.

Sono un’ insegnante di sostegno di una scuola primaria, scrivo per sapere se é legittimo che un alunno con grave disabilita’ (quindi con 22 ore) abbia 2 docenti di sostegno.

Purtroppo manca una norma che lo vieti; quindi è legittimo, anche se scorretto che ciò possa avvenire; tanto è vero che gli art 2,4 e 6 del DPR n. 122/09 prevedono che, nel caso in una stessa classe si trovino più docenti per il sostegno, essi, tutti insieme, esprimano un solo voto.

Nella classe di mia figlia – prima media- vi e’ un bambino seguito da insegante di supporto che ha momenti violenti contro compagni e tutori.
Che ricevono pugni che lasciano senza fiato,  con nasi sanguinanti e schiene lividate…
Siamo preoccupati per I nostri figli che sembra debbano subire violenze per permettere questa integrazione…

In questo caso è bene che i rappresentanti di classe si facciano portavoce presso il Consiglio di classe, alla presenza del Dirigente scolastico, per rendere noti i fatti da voi descritti. Sarà poi il Consiglio di classe che, insieme al Dirigente, provvederà, se lo riterrà il caso, a convocare il GLHO al fine di affrontare la questione da voi sollevata.

Può la scuola richiedere un incontro ufficioso con i terapisti del centro riabilitativo che ha in carico il bambino con disabilità senza informare i genitori dello stesso?

No, non possono farlo. Se la scuola desidera un incontro con il centro riabilitativo, ovvero con i terapisti che seguono un alunno con disabilità, deve dapprima acquisire l’autorizzazione scritta da parte dei genitori, essendo gli stessi gli esercenti la responsabilità genitoriale. Oppure si devono convocare contestualmente anche i genitori.
Nel caso in cui l’incontro avvenisse, allora bisogna pretendere la convocazione del GLHO per discutere il da farsi, eventualmente contestando ciò che la scuola ha fatto di nascosto dalla famiglia.

Vorrei sapere quali sono i termini per la richiesta dell’educatore, le modalità e se eventualmente può essere chiesto anche nel corso dell’anno scolastico… Nel caso venisse assegnato e possibile recedere?

Se c’è una indicazione della utilità di questa figura nella diagnosi funzionale, a cura dei soli specialisti, o nel PEI, a cura dei docenti della classe e degli specialisti insieme ai genitori, potete indicare nel documento l’assistente all’ente competente, in qualsiasi momento, così come per le ore di sostegno.
Se si riesce ad ottenerlo, si può rinunciarvi; lecito chiedersi che senso avrebbe chiedere per subito rinunciare.

Sono un insegnante di sostegno della scuola superiore, l’alunno che seguo non vuole sostenere gli esami di maturità. Vorrei sapere che tipo di certificazione otterrà e se questa sarà uguale, ai fini legali, a quella ottenuta ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

Tutti gli studenti devono sostenere le prove conclusive del ciclo di studi. Non esiste la possibilità di esonero. Il titolo di studio che potrà conseguire, sarà coerente con il tipo di programmazione che il Consiglio di classe ha adottato per lui: un attestato, stante le condizioni, rispetto alle quali deve essere acquisito consenso scritto della famiglia (OM 90/2001); un diploma negli altri casi.
Tenga presente che solo la Commissione di esami può rilasciare l’attestato coi crediti formativi maturati. Nel caso in cui lo studente non si presentasse agli esami, la scuola può rilasciargli l’attestato di adempiuto obbligo scolastico e quello di frequenza: sono attestati che non hanno un valore legale, come pure l’attestato coi crediti formativi.
Nell’Attestato relativo ai crediti formativi va scritto ciò che lo studente ha fatto e ciò che sa fare; in quelli rilasciati dalla scuola si dice solo che ha frequentato e ciò che ha fatto; non si dice cosa sa fare. Ai fini legali, tuttavia, entrambi non sono titoli di studio e valgono solo come biglietto da visita per un possibile corso di formazione professionale o per un lavoro.

Sono la mamma di una ragazza di 17 anni con una disabilità per lieve ritardo, frequenta da due anni una scuola regionale cfp con sostegno gestito internamente da loro.
Mia figlia ha sempre avuto un pei ma in questa scuola non l’ho mai firmato e adesso a due mesi dall’esame di qualifica mi hanno detto che si può pensare a un certificato di competenze base perché può essere che non raggiunga gli obiettivi minimi….possono farlo?!
Io non ho firmato Pei e quando l’ho chiesto mi hanno risposto che non sono tenuti a condividerlo con me…
Hanno parcheggiato mia figlia due anni senza seguirla come lei era abituata… Come posso muovermi?

Va premesso che, in base alla normativa vigente, se il Consiglio di classe ritiene di richiedere per l’alunno con disabilità una valutazione “differenziata”, ai fini del conseguimento dell’attestato, deve dapprima acquisire il consenso scritto dei genitori (art. 15 dell’OM 90/2001). In assenza di tale consenso, per lo studente viene adottata una programmazione “globalmente conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali” (OM 90/2001), ovvero semplificata, utile ai fini del conseguimento del diploma.
Stante la situazione come da lei descritta, dovreste acquisire copia della documentazione predisposta per vostra figlia e chiedere un incontro urgente del GLHO, in cui precisare, fra l’altro, che l’art. 17 della legge n. 104/92 stabilisce espressamente che la formazione professionale si svolge in continuità coi criteri seguiti nel percorso scolastico (quindi con il PEI elaborato). Il PEI è un documento preparato e firmato “congiuntamente”: pertanto i docenti avrebbero avuto l’obbligo di formulare insieme a Lei e agli operatori sociosanitari, che seguono il caso, il PEI, come previsto dalla normativa vigente (L. 104/92, Linee Guida del 2009, DPR 24/02/94). Pertanto
A questo punto, se l’alunna non ha studiato per loro colpa, dovrebbe ripetere l’anno a loro spese, compresa quella di un docente per il sostegno, che la faccia recuperare pervenendo così agli esami in condizioni da prendere la qualifica professionale.
Se si rifiutano, minacciate ricorso alla Magistratura.

Sono una docente del liceo delle scienze umane. Nella  classe seconda è presente un’alunna, diversamente abile, che segue una programmazione differenziata. L’alunna in questione  dall’inizio dell’anno ha cumulato, per problemi di salute, un considerevole numero di assenze   Vorrei sapere se  il numero massimo di ore di assenza, per poter essere ammessi alla classe successiva,  nello scrutinio finale, è valido anche per gli alunni che seguono un PEI oppure sono esonerati da questa regola.  In presenza di una malattia certificata,  è possibile non tener conto dell’elevato numero di assenze e promuovere l’alunna alla classe successiva?

L’art 14 comma 7 del dpr n. 122/2009 prevede proprio che , se le assenze sono giustificate con cause sanitarie, non se ne tiene conto ai fini della validità dell’anno scolastico, a condzione che i docenti comunque siano messi in condizione di valutare tali alunni.

Il mio dubbio riguarda un alunno di istituto professionale frequentante il IV anno e che ha sempre seguito una differenziata. Ora, chiuso il secondo trimestre, la madre chiede che il figlio segua una curriculare, dichiarando di non aver mai capito ( ???) che il figlio non  avrebbe avuto, agli esami di stato, un diploma. Mi pare che in linea generale la normativa lo preveda, assumendosene la madre la responsabilità,  però
● al terzo anno ha partecipato agli esami di qualifica conseguendo ovviamente solo certificato di credito formativo
●sia al terzo anno che al quarto, che sta frequentando, non ha partecipato alle attività di alternanza scuola-lavoro quindi  non ha le 400 ore ( o almeno 300) necessarie per accedere agli esami di stato
Cosa è consentito fare?

Deve fare presente tutto ciò alla madre, precisandole che, senza tali adempimenti, lo studente non potrà essere ammesso agli esami di stato. Inoltre dovrete comunicarle per iscritto, o verbalmente durante la riunione del GLHO, quanto previsto dall’articolo 15 dell’OM 90/2001 (e cioè che, essendo contrario il consiglio di classe ad adottare una programmazione “globalmente riconducibile ai programmi ministeriali”, lo studente, ai soli fini della valutazione, non sarà considerato “con disabilità” e quindi potrebbe essere bocciato come tutti gli alunni che non raggiungono la sufficienza; informatela inoltre che la ripetizione della classe non è un diritto, ma deve essere deliberata dal Coniglio di classe.
Va altresì specificato che se lo studente, ai soli fini della valutazione, non sarà considerato “con disabilità” lo è unicamente per questa voce e non per tutto il resto (ovvero: la programmazione, le strategie e metodologie didattiche, la strutturazione delle prove di verifica, quindi le modalità di verifica, l’uso di ausili, ecc.).
Infine, considerate attentamente la situazione, perché in casi simili, la famiglia, una volta non ammesso l’alunno agli esami, si è rivolta al TAR, ottenendo una ammissione con riserva agli esami in cinque giorni con un decreto presidenziale e poi fa di tutto, perché superi gli esami di stato con prove equipollenti fasulle. Capita pure che, se l’alunno viene ammesso agli esami, possano non far presentare lo studente, pretendendo così una ripetenza anche più volte, trasformando, di conseguenza, la scuola in un parcheggio!

Siamo delle insegnanti di una scuola primaria. Nella nostra classe é inserita un’ alunna affetta da SMARD 1 . L’ alunna a causa della sua patologia presenta una notevole debolezza dei muscoli usati per la respirazione per cui è assistita nella respirazione da un ventilatore ed é alimentata tramite Peg. Per lei é difficile tossire e talvolta anche deglutire la saliva. Durante l’ anno abbiamo dovuto usare l’ ambu e la macchina della tosse per aiutare la bambina. Queste manovre di rianimazione ci sono state illustrate dalla famiglia e dai fisioterapisti respiratori in un incontro, ma non ci hanno rilasciato nessuna certificazione. Le nostre domande sono le seguenti:
Compete a noi docenti fare tali manovre?
Possiamo richiedere un infermiere a scuola all’ ASL o deve essere la famiglia a fare la richiesta?
La dirigente non sa come muoversi, noi quale iter dobbiamo intraprendere?

Le manovre di rianimazione, come la somministrazione dei farmaci, non competono al personale docente e devono essere effettuate da personale addetto.
In virtù degli accordi intercorsi fra MIUR e Ministero della salute, è necessario che, ricevuta la richiesta da parte della famiglia, documentata da certificazione medica, il dirigente scolastico proceda secondo quanto indicato dal protocollo, così come descritto nelle “Linee Guida” del 25 novembre 2005, Prot. n. 2312 (http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/linee_guida_farmaci.pdf).
Per ulteriori approfondimenti può essere utile documentarsi leggendo il commento dell’avv. Salvatore Nocera pubblicato in edscuola: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_farmaci.pdf.

Vorrei capire come si debbano porre gli alunni portatori di handicap (certificato in base alla legge 104/92) in riferimento all’alternanza scuola-lavoro prevista dalla legge 107/2015 per il secondo biennio della scuola media superiore.
1. Sono obbligati a svolgerla come tutti gli altri alunni? Possono godere di uno sgravio del monte orario o di una esenzione ?
2. Si può prevedere nel PEI/PDP personale che il percorso sia configurato in modo conforme alle caratteristiche specifiche del singolo alunno?
3. In che misura per tali allievi l’esperienza concorre alla valutazione di fine anno o all’esame di stato ?

Lo studente con disabilità deve svolgere tutte le ore di alternanza come gli altri alunni; ovviamente svolgerà le ore di alternanza tenendo conto dei suoi problemi e bisogni personali; non per nulla la normativa consente di svolgere l’alternanza anche tramite imprese simulate, cioè tramite internet, impostando un progetto che farà parte del PEI concordato da tutti i docenti della classe e dalla famiglia, con la consulenza degli operatori socio-sanitari che seguono il ragazzo. L’esito dell’alternanza entra a far parte della valutazione finale.
L’emanando decreto delegato probabilmente eviterà che l’esito dell’alternanza faccia media con le altre prove; ma per ora la normativa è questa.

Sono docente di sostegno di un alunno autistico ad alto funzionamento presso una scuola secondaria di primo grado. Da tre anni seguo il ragazzo che ha una programmazione per obiettivi minimi. Il ragazzo ha spesso posto in essere episodi di aggressività nei confronti del personale scolastico e dei compagni soprattutto in condizioni di confusione e forti rumori. Pertanto ho deciso di svolgere le attività in laboratorio, cercando di evitare il caos della classe, soprattutto nelle ultime ore della mattinata. L’alunno non è autonomo, necessita della presenza costante del docente di sostegno e viene a scuola solo 18 ore settimanali. Non mancano le attività svolte con piccoli gruppi di compagni con lo scopo di favorire l’inclusione scolastica.  A causa del deficit cognitivo, che lo portano ad occuparsi solo ed esclusivamente dei suoi interessi, la programmazione svolta ha dovuto subire un adeguamento. Spesso, chi si occupa dell’educazione di persone con disturbi dello spettro autistico tende a contenere fissazioni e stereotipie preferendo un tipo di intervento che limita le passioni morbose. Nel caso del mio alunno, invece, le sue “manie” sono diventate strumenti di insegnamento positivi capaci di calmare, motivare e migliorare l’apprendimento. Si avvicina il giorno dell’ammissione agli esami di terza media e volevo chiedervi: il voto di consiglio deciderà l’ammissione dell’alunno, questo vuol dire che saranno chiamati ad esprimersi tutti i docenti della classe. Come possono i miei colleghi professori di francese, musica e tecnologia valutare l’alunno se non ha mai svolto attività didattica con loro? Come fanno ad esprimere un voto se nei loro registri non c’è traccia di verifiche con l’alunno disabile? In questo caso i docenti della classe che, per problemi vari e per incompatibilità di orario, non hanno praticamente mai visto il ragazzo, quale criterio di valutazione dovrebbero usare?

È intanto da premettere che nella scuola del primo ciclo non esiste la differenza tra PEI differenziato o PEI ‘globalmente riconducibile ai programmi ministeriali’ (semplificato); infatti l’art 16 comma 2 della legge n. 104/92 stabilisce che il PEI sia formulato esclusivamente sulla base delle effettive capacità dell’alunno e che, se egli dimostra dei progressi rispetto ai livelli iniziali, deve essere promosso alla classe successiva ed essere ammesso agli esami e, se realizza gli obiettivi del suo PEI, deve ricevere il diploma, anche se le sue effettive capacità non gli consentono di leggere, scrivere e far di conto. Ovviamente deve sostenere gli esami su tutte le discipline, oggetto degli stessi contenuti (del PEI), ma con prove differenziate, come stabilisce l’art. 11 comma 11 dell’O.M. n. 90/01.
Faccia presente al suo DS che la vostra scuola ha violato tutta la normativa inclusiva e che se venisse un ispettore come Dio comanda potrebbe farvi un rapporto che vi metterebbe tutti nei guai.

Un alunno disabile  ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 frequenta la classe seconda media e quest’anno  compie 17 anni, di conseguenza  in classe terza compierà 18 anni e non potrà accedere alla scuola superiore con il sostegno e l’assistenza fisica di cui necessita.
Per ovviare questo inconveniente la famiglia chiede di fargli fare il salto dell’anno scolastico e di fargli affrontare l’esame  di Stato a giugno 2017. Come possiamo dare corpo  concretamente a  questa richiesta? Conviene fargli affrontare l’esame di Stato  oppure è meglio ripiegare sull’attestato, cosa scriviamo sul PEI, quali sono le pratiche burocratiche da espletare affinché tutto si svolga nel rispetto delle norme.

Solo se i 18 anni si compiono prima dell’inizio del prossimo anno scolastico l’alunno non potrà frequentare la secondaria di secondo grado del mattino.
Certo è da chiedersi chi ha trattenuto sino ad oggi questo alunno, facendogli ripetere varie classi; probabilmente la famiglia, ma anche i consigli di classe che hanno accettato di fare ripetere, quando la normativa vieta sia la ripetenza nella scuola primaria che il trattenimento nella scuola dell’infanzia.
A questo punto, se l’alunno compie 18 anni prima dell’inizio del’anno scolastico prossimo, egli dovrà frequentare i corsi per gli adulti con tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità.
Pensare di farlo presentare come privatista, potrebbe rivelarsi stressante per l’alunno.

Siamo i genitori di un bimbo di 6 anni, che sta frequentando il primo anno di scuola elementare.
Da alcune settimane siamo venuti a conoscenza che il bimbo viene accompagnato dal salone di raggruppamento alla classe sempre per ultimo e a mani di una maestra di sostegno.
Premesso che tutto ciò non ci è mai stato detto nè richiesto parere, gradiremmo sapere se è possibile tale azione, anche perchè nostro figlio non ha alcun problema fisico e/o mentale; a volte è lento nei compiti, oppure dondola con la sedia durante le lezioni o qualche altra manchevolezza tipica dell’età.
Riteniamo che la figura del bambino venga gravemente compromessa, anche davanti agli altri genitori, che possono interpretare tale gesto come handicap e, quel che è peggio, potrebbe anch’egli subire un complesso e sentirsi inferiore rispetto agli altri.
Insomma, anzichè aiutarlo, in questo modo riteniamo venga gravemente punito e leso psicologicamente.
E’ lecito tutto ciò? Per la scuola è normale, si tratta, anzi, di un aiuto da parte loro.

Vi suggeriamo di chiedere un incontro urgente con le insegnanti per avere ulteriori informazioni al riguardo; è necessario, infatti, sapere se l’accompagnamento “per ultimo” è determinato dal comportamento del bambino oppure dal tranquillizzarlo per timori o paure oppure altro ancora. Queste sono solo ipotesi per dirle che senza aver sentito le docenti ogni supposizione è destinata a restare tale. Appare tuttavia strano il fatto che non vi abbiano informato di questa loro scelta.

Sono un’insegnante di sostegno specializzato in servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado. Il prossimo anno l’alunno con disabilità grave frequenterà ancora la scuola media e l’anno successivo sarebbe mia intenzione chiedere l’utilizzo presso la scuola superiore alla quale lui si iscriverà. Vorrei sapere se come docente abilitato solo in una classe di concorso per la scuola media, ma in possesso della specializzazione per l’insegnamento sul sostegno, è possibile continuare a seguire il proprio alunno disabile alla scuola superiore. Ad esempio chiedendo l’utilizzo.

Attuare la sua richiesta è estremamente difficile, in quanto, per lavorare nel secondo grado, lei dovrebbe almeno possedere l’abilitazione per quell’ordine di scuola.
Potrebbe, tuttavia, provare a chiedere, in assenza di docenti specializzati nella scuola del secondo grado, una sperimentazione di continuità didattica ai sensi dell’art 13 comma 1 lettera E della l.n. 104/92.
Nel caso in cui l’USR l’autorizzasse, allora il Dirigente scolastico potrebbe attivare le procedure per la richiesta di autorizzazione, dopo aver fatto approvare dal Collegio dei docenti il progetto sperimentale.

In qualità di docente di sostegno, ho in carico un alunno con grave disabilità che frequenta il V anno di un istituto tecnico e segue una programmazione differenziata. Con i membri dell’equipe multisciplinare concordo nel ritenere inopportuno sottoporre lo stesso allo stress dell’esame di Stato. Mi è stato riferito che, nel suo caso, è possibile un esonero dall’esame di maturità. Chiedo a voi conferma ed in tal caso vorrei sapere quali sono i riferimenti normativi (che non sono riuscita a trovare in rete) e la procedura corretta da seguire.

No, non è possibile. Soltanto la Commissione può rilasciare l’attestato. Potreste comunque concordare con la commissione “esami differenziati”, che possono svolgersi in due soluzioni: ad esempio un’unica prova scritta e un colloquio. Potete verificare anche se la Commissione consente il superamento di un’unica prova.

Sono un’ insegnante di Scuola Primaria e avrei bisogno di una delucidazione. Un’alunna della mia classe, ha ottenuto la certificazione 104 nell’ estate tra la terza e la quarta elementare, la famiglia si era opposta , ma viste le crescenti difficoltà della bambina si sono convinti. Pur avendo ricevuto subito l’ assegno di invalidità non hanno mai voluto portarla in un centro convenzionato, in attesa di essere chiamati in base alla graduatoria, utilizzando quindi quella cifra per della logopedia o per seguire delle terapie che aiutassero la bimba  in base ai disturbi certificati.Siamo in V e per ora il centro convenzionato non puó ancora chiamare la bambina per le terapie e quindi vi chiedo: la famiglia è obbligata a utilizzare quell’ assegno per la figlia per le terapie dovute? La scuola puó chiedere formalmente che venga fatto …nel Pei abbiamo una diagnosi funzionale risalente a 2 anni fa, non possiamo programmare in modo adeguato con l’insegnante di sostegno proprio perchè manca totalmente un riferimento che ci aiuti a farlo nel modo piú adeguato.La neuropsichiatra asl si limita a firmare il Pei , a dire che la bambina dovrebbe andare in terapia , ma non controlla che la famiglia lo faccia.

Successivamente alla Diagnosi Funzionale, la legge 104/92 prevede che la scuola insieme alla famiglia e agli specialisti socio-sanitari predisponga un Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che va periodicamente aggiornato sempre dal gruppo di lavoro, ai fini della elaborazione del Piano Educativo Individualizzato.
Ed è sulla base del PDF che si procede con una programmazione più dettagliata: la programmazione annuale, che è descritta e contenuta nel PEI (e che riguarda ogni disciplina scolastica). Pertanto è a questo documento che dovete fare riferimento per la vostra progettazione, dato che la Diagnosi Funzionale è ancora valida.
Per quanto riguarda l’accesso ai servizi socio-sanitari è compito ed è responsabilità della famiglia provvedere.

A chi compete l’acquisto di un lettino di dimensioni piu ampie, tipo lettino per estetista, che occorre per una ragazzina disabile. ALLA SCUOLA? ALLA  ASL? non c’e nel nomenclatore tariffario.

L’ASL deve dare in uso temporaneo gratuito alla scuola attrezzature sanitarie necessarie per l’autonomia degli alunni con disabilità. Il nomenclatore tariffario non c’entra, poiché esso vale solo per gli ausilii personali e non per il lettino che si usa solo a scuola.

Sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria. Sono stata assegnata ad una classe prima che ha un bambino con un ritardo psicomotorio per 11 ore settimanali. Nel corso di quest’anno all’interno della stessa classe è stato segnalato un altro bambino e alla fine è stato certificato BES. I genitori vorrebbero un docente di potenziamento per seguire il figlio, che ha una buona intelligenza ma un cattivo controllo del proprio corpo. La D.S però non vuole affiancargli nessun docente perché la classe ha gia un’insegnante di sostegno per 11 ore. Ora, io lo so che il docente è di sostegno a tutta la classe e, per il mio buon senso, già mi occupo di altri bambini con delle difficoltà. Ma prendersi  cura di questo nuovo bambino è per me una responsabilità grande perché l’attenzione che vuole mi farebbe distogliere dal bambino per il quale sono stata assegnata alla classe. Vorrei avere delle normative che tutelino il mio operato perché sono stata ripresa dalla DS, che mi ha detto che non ho capito niente del mio lavoro e che mi devo occupare di tutti i casi difficili presenti in classe. Io sono stata assegnata alla classe per un bambino, avrà tale bambino diritto più degli altri ad avere la mia attenzione per 11 ore settimanali?

Faccia dire dalla famiglia alla DS che la normativa sui BES vieta l’utilizzo di docenti per il sostegno, i quali possono essere assegnati ed operare solo con alunni certificati con disabilità. Pertanto, in assenza di un progetto rivolto a tutta la classe, quindi tutti gli alunni, e che veda coinvolti tutti gli insegnanti, compreso il docente per il sostegno, in assenza di ciò, faccia dire dalla famiglia che se essa si accorge che il docente assegnato per il sostegno alla classe in cui è iscritto il proprio figlio, ed è lì in ragione della presenza del figlio, viene utilizzato anche per un alunno non certificato, si vedrà costretta a denunciare il caso non solo all’Ufficio Scolastico Regionale, ma anche alla Procura della Repubblica.
Lei non faccia nulla per non scontrarsi con la DS, ma si limiti a riferire alla famiglia come stanno le cose; nessuno può rimproverarla perchè Lei ha informato la famiglia della situazione, in quanto Lei, così come i colleghi della classe in cui lavora, ha l’obbligo di dialogare con la famiglia sull’andamento dell’inclusione dell’alunno.

Per un corso serale è previsto il Docente di sostegno?

Se uno studente frequenta il corso di scuola secondaria per la prima volta o in quanto completamento del percorso diurno, allora è prevista l’assegnazione del docente per le attività di sostegno.

Avrei bisogno di sapere se, nel caso in cui ci siano due insegnanti di sostegno nella stessa classe (scuola secondaria di primo grado), per la presenza di due alunni disabili (autismo e iperattività), le insegnanti che hanno orario sfalsato (non in compresenza) possono seguire entrambi gli alunni, ovviamente nel rispetto dei tempi e delle possibilità del momento. Oppure se, invece, ognuna è tenuta a seguire il proprio alunno. Capita per esempio che in classe sia presente l’insegnante di sostegno del ragazzino autistico e non l’altra. In questo caso l’insegnante non dovrebbe occuparsi un pochino anche del ragazzino iperattivo?

L’insegnante per le attività di sostegno è assegnato alla classe in cui sono iscritti alunni con disabilità; ed è la presenza dell’alunno con disabilità che determina l’assegnazione di questa risorsa alla classe.
Nel rispetto quindi del diritto allo studio di tutti gli alunni della classe, i docenti in servizio, sia che siano assegnati su posto di sostegno sia che siano assegnati su posto disciplinare, lavorano con tutti gli alunni della classe.
Pertanto se il docente di sostegno in servizio svolge parte delle sue ore con l’alunno con iperattività, analogamente, almeno per lo stesso tempo, l’altro docente per il sostegno svolgerà parte del suo tempo con l’alunno con autismo.
Ripetiamo: il diritto va tutelato per tutti gli alunni.

Sono un’insegnante di sostegno e  coordinatrice per l’integrazione scolastica di un grosso istituto cittadino.
Il mio istituto é noto per la buonissima qualità di integrazione scolastica. Il lavoro che si svolge nelle nostre scuole é veramente eccellente tanto che le altre scuole della città dirigono le famiglie con bambini disabili presso di noi ( mi chiedo se questo sia corretto) e lo stesso viene fatto dai tecnici dell’Azienda Sanitaria della città (anche questo va bene?).
Noi siamo accoglienti ma per continuare a fare bene il nostro lavoro abbiamo bisogno delle giuste risorse previste dalla legge.
Da anni USP E USR assegnano un numero di docenti di sostegno notevolmente inferiore alle necessità , infatti ogni anno non tengono conto della gravità degli alunni iscritti (pur richiedendocela scritta e comprovata dalla documentazione).
Quel che secondo me é ancora più grave è che non si tiene conto del  diritto dei bambini e dei ragazzi con gravità di godere del rapporto 1:1. Il comune spende moltissimi soldi per gli assistenti educativi e nonostante ciò a gran fatica riusciamo a coprire decentemente tutti gli alunni con gravità a discapito di quelli con l’ art.1 comma 3.
Il Ds minimizza e sembra rassegnato, continua a chiedere le ore in deroga (che sono 11 ore per la primaria e 10 alla secondaria perché” a suo avviso” sono più della metà) .
Io sono una semplice maestra ma da anni mi chiedo cosa possiamo fare concretamente per soddisfare il diritto dei nostri alunni che viene annualmente negato?

La scuola presenta all’Usr, tramite il GLIP, la richiesta delle risorse necessarie per il sostegno, così come indicato nei Pei e in base alle effettive necessità dei singoli alunni con disabilità.
Per gli alunni certificati in base all’articolo 3 comma 3 della legge 104/92, la sentenza 80/10 della Corte Costituzionale riconosce il diritto alle ore in deroga, pari al rapporto 1:1; se ciò non è assicurato, allora le famiglie possono inoltrare ricorso per il riconoscimento delle ore mancanti. È molto importante, in tal senso, che nel PEI siano specificate le ore per il sostegno e le risorse necessarie per favorire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, al quale concorrono, in egual misura, tutti gli insegnanti assegnati alla classe alla quale l’alunno con disabilità è  iscritto.

Sono la mamma di un bambino che frequenta la classe 1 media ed ha il sostegno a scuola (comportamenti oppositivo, dislessia, iperattività ecc ecc).
Dopo aver fatto un glh in data 5 dicembre ed aver fatto svariati solleciti in data 8 febbraio ho fatto richiesta scritta del PEI.
Alla data odierna ancora non ne ho ricevuto copia.
A chi posso inviare una denuncia ?
Ho parlato con il dirigente scolastico una volta telefonicamente , chiedendole un colllquio sollecitato con due mail ma nulla …
potreste aiutarmi?

Non è chiaro da quanto scrive se suo figlio è certificato con disabilità ai sensi della legge 104/92 o se, invece, la diagnosi corrisponda ad un Disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge 170/2010.

Sono la mamma di un bambino di prima elementare. In classe di mio figlio c’è un bambino che, secondo il parere delle insegnanti, necessità di sostegno dal momento che presenta dei disturbi comportamentali oppositivi piuttosto importanti che destamhilizzano l’intera classe e sono pericolosi per se è per gli altri (il bambino in questione lancia sedie, rovescia tavoli, spinge..urla, scappa, si nasconde..)
La scuola sollecita noi genitori a rivolgerci al dirigente scolastico affinché vengano presi provvedimenti adeguati e al bambino possa essere assegnato un insegnante di sostegno.
A mio avviso non sono le famiglie a doversi rivolgere al dirigente scolastico, che ben conosce la situazione.
Mi domando quindi cosa deve o può fare la scuola quando una famiglia non ammette le problematiche del proprio figlio e non si rivolge alla Asl per le certificazioni necessarie all’individuazione dell’eventuale disturbo e della conseguente necessità del sostegno.

La CM n. 363/1994 prevede che in questi casi il DS scriva alla famiglia invitandola a presentare una certificazione positiva o negativa di disabilità, precisando che , qualora tale documentazione non pervenga entro 10 giorni, provvederà il DS. Se la famiglia si oppone, allora il DS si rivolge ai servizi sociali che possono rivolgersi al Tribunale per i minori che, anche contro la volontà dei genitori, può con sentenza far sottoporre a visita per l’invalidità e l’handicap il minore e, se ottiene una decisione di disabilità o handicap, può far nominare un docente per il sostegno e/o un assistente per l’autonomia e la comunicazione.

Sono un’insegnante di sostegno che desidera avere un chiarimento in merito ai documenti scolastici per gli alunni con disabilità.
Di norma, ho sempre condiviso con i genitori e consegnato loro una copia del PEI, autorizzata le prime volte a voce dal mio precedente DS. Con il nuovo DS pare che questa procedura sia scorretta e che per  ottenere copia del PEI  i genitori debbano fare una richiesta formale di accesso agli atti in segreteria…
Sbagliavo prima o è in errore il mio attuale DS a richiedere questa prassi più formale???
Vale la stessa regola per i PDP che vengono compilati per gli alunni con DSA?

Questa è una prassi burocratica, che non dovrebbe essere applicata, dal momento che i genitori sono coautori del pei l.n. 104/92 art 12 comma 5

Sono la mamma di una ragazza ipovedente di 12 anni. Mia figlia frequenta regolarmente la 2 media e da quest’anno per la prima volta le è stata assegnata l’insegnante di sostegno poiché nonostante io abbia sempre presentato documentazione relativa alla 104 mai sono stata informata della possibilità per mia figlia di avere un’insegnante di sostegno per aiutarla lì dove la sua patologia, ribadisco ipovedente, necessita. Preciso che la ragazza è ed è sempre stata autonoma. Il problema sorto quest’anno è il presente: la dirigente scolastica ha comunicato per mezzo di circolare l’obbligo, in presenza di 104 comma 3, da parte dei genitori di prelevare all’uscita di scuola i figli minorenni e l’obbligo da parte degli insegnanti di assistere tali alunni fino all’arrivo dei genitori. Ora mi chiedo se mia figlia indipendente e autonoma da sempre, debba essere trattata come una ragazza diversa e non autonoma. Mi chiedo se sia legale non tenere conto del tipo di disabilità imponendo regole uniche per tutti  i ragazzi con 104 comma 3. Premetto che ho già parlato con la dirigente spiegando che la bambina autonoma da sempre non può accettare di essere trattata come una ragazza incapace di gestirsi e che la bambina come tutti i ragazzi della sua età aveva diritto a poter uscire autonomamente da scuola e ho precisato che avrei firmato autorizzazione per dispensare la scuola da ogni responsabilità. La dirigente mi ha risposto che non poteva fare differenziazioni. Ora mi chiedo la dirigente può obbligarmi, in virtù dell’autonomia scolastica, a prelevare mia figlia fin dentro scuola con relativa consegna da parte dell’insegnante a lei assegnata anche se la sua patologia non lo richiede? Vorrei riferimenti normativi precisi per poter tutelare mia figlia.

Purtroppo la norma del Codice penale relativa al reato di abbandono di minore stabilisce che, se un minore degli anni 14 con o senza disabilità, uscendo da scuola, si fa male, è considerato automaticamente responsabile il Dirigente scolastico, il quale deve dimostrare di non aver abbandonato il minore, affidandolo nelle mani di un familiare o persona da lui delegata.
Questa norma viene sempre disattesa verso tutti gli alunni, tranne che per quelli con disabilità. Superati i 14 anni, invece, non c’è la responsabilità automatica dei Dirigenti scolastici, ma deve la procura della Repubblica provare che c’è stato un abbandono di minore e i Dirigenti scolastici sono ampiamente scagionati, quando presentano una lettera della famiglia che chiede che i figli escano da soli per tornare a casa.
Nel Suo caso, è strano che l’ASL abbia riconosciuto l’art 3 comma 3 per un caso di ipovisione. Comunque, se il Dirigente scolastico non accetta la sua lettera, in cui lei autorizza l’uscita della figlia da scuola da sola, o Lei delega qualcuno, ad es. un docente della scuola che faccia uscire l’alunna con sé, lasciandola libera girato l’angolo oppure faccia la battaglia, facendo presente che allora la norma va applicata a tutti i minori dei 14 anni, con o senza disabilità, sollevando così un vespaio nei confronti della scuola.

Può un genitore di alunno con disabilità assistere agli esami di terza media scritti e orale?
Inoltre se l’insegnante di sostegno prevede di andare in maternità a maggio, cosa succede se la scuola non sarà in grado di reperire un sostituto ? Chi preparerà l’alunno all’esame? Può essere ravvisata una forma di discriminazione dato che la scuola non fornisce lo strumento di intermediazione (sostegno) rispetto al resto della classe? Essendo le graduatorie esaurite, cosa la scuola può fare? Può coinvolgere in qualche modo il genitore?

Se nel mese di Maggio il docente per il sostegno, che dovrebbe assistere l’alunno agli esami di stato, cessa dal servizio per qualunque motivo, la scuola deve nominare un supplente fino alla fine dell’anno scolastico.
Quanto agli esami, se l’assistente o il supplente nominato non fosse in grado di seguire l’alunno agli esami, il Dirigente scolastico dovrà chiedere ad altro docente per il sostegno di assistere l’alunno rimasto privo di assistenza agli esami.
In ogni caso, i genitori possono assistere agli esami orali, che sono pubblici; ovviamente è escluso che possano assistere a quelli scritti.

Sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria, mi occupo di un bambino autistico che frequenta 15 ore settimanali, mensa compresa. Ho bisogno di un’informazione: se l’insegnante di sostegno è assente per due giorni, può la scuola far entrare il bambino un’ora dopo e addirittura rimandarlo a casa per il pasto, chiamando all’ultimo momento i genitori per farlo venire a prendere? Oltre a tutto, la mensa viene pagata dai genitori mensilmente.

Il diritto allo studio di un alunno con disabilità non è vincolato alla presenza di un particolare docente: è un diritto a prescindere. Premesso poi che il docente per le attività di sostegno è assegnato alla classe, in quanto nella stessa è iscritto un alunno con disabilità, e la sua presenza corrisponde ad un certo numero di ore del tempo-scuola, il bambino, che fra l’altro è soggetto all’obbligo scolastico, deve restare a scuola per tutto il tempo previsto.
Il bambino ha diritto a frequentare regolarmente la scuola per il tempo previsto. È invece contrario alla norma, in quanto vi sarebbe violazione dell’articolo 12 comma 4 della legge 104/92, prevedere un ingresso posticipato o un’uscita anticipata in relazione alla presenza, in servizio, di un docente.

Ho mia figlia disabile, che frequenta la prima superiore, che ha l’esonero da educazione fisica per problemi motori.
Ma ha l’obbligo di partecipare per avere una valutazione?

Da quanto è possibile rilevare, sua figlia è esonerata dall’attività fisica di educazione fisica. Essendo certificata con disabilità, per il tempo-scuola corrispondente alle lezioni di educazione fisica, dovrebbero essere previste altre attività, programmate e documentate nel PEI che avete approvato a inizio di anno scolastico. In base all’art 16 della legge 104/92, la valutazione dovrà essere coerente con quanto indicato in tale Piano.
Possibile anche prevedere nel Pei, anche su richiesta della famiglia, che l’alunna, senza essere esonerata dall’educazione fisica, possa svolgere attività compatibili con il suo funzionamento (condizione di disabilità), come, ad esempio, il lancio del disco o comunque altre attività per lei possibili.

Ho una bambina di 8 anni con handicap riconosciuto dalla 104 che prende un medicinale salva vita che le deve essere somministrato sempre alle 17. La gita scolastica ha come rientro le 18.30 posso accompagnarla per poter somministrare la medicina?

Il personale docente, infatti, non ha alcun obbligo di somministrare farmaci in orario scolastico (e l’uscita didattica o il viaggio di istruzione sono da considerarsi, a tutti gli effetti, tempo scuola).
Se trattasi solo di garantire la somministrazione del farmaco in orario fisso e non prorogabile, si potrebbe pensare di affidare tale incarico agli accompagnatori, fermo restando quanto stabilito dalle Linee Guida sulla somministrazione dei farmaci, sottoscritta dal Miur e dal Ministero della salute (Nota 25 novembre 2005, Prot. N. 2312). In tal senso, è necessario che lei si rivolga al Dirigente Scolastico per l’avvio della procedura prevista.
Il poter accompagnare la figlia in uscita appare decisamente improbabile.
In alternativa, potrebbe chiedere al Dirigente Scolastico di poter raggiungere in macchina il luogo in cui si trova la classe e provvedere lei, direttamente, alla somministrazione del farmaco.

Nel corso del presente anno e dello scorso ho più volte reiterato al Dirigente, con diverse lettere protocollate, la  richiesta di attribuire ai docenti specializzati della scuola (che ne avessero fatto richiesta) le ore di sostegno non ancora date a supplenza, una volta esauriti gli insegnanti specializzati nelle varie graduatorie di Istituto
Di fronte alle mie richieste, tutte motivate in diritto, il Dirigente attua una strategia semplice ma efficace: non  mi risponde (per altro non mi ha mai risposto da due anni a questa parte), silenzio assoluto. L’Usp d’altro canto da me interpellata replica che non è questione di loro competenza.
A questo punto le chiedo come devo muovermi, non esistono altri mezzi per stimolare una risposta da parte dell’amministrazione, devo per forza adire al TAR?

Proprio perchè i DS debbono avvalersi delle professionalità presenti nella scuola, il Dirigente Scolastico dovrebbe dare la precedenza ai docenti specializzati del suo Istituto che richiedono di poter effettuare le sei ore settimanali aggiuntive.
Anche le ultime circolari in materia di supplenze ribadiscono che gli spezzoni di ore debbono essere dati con priorità ai docenti già in servizio; per i posti su sostegno, infine, è utile richiamare quanto stabilito dall’art 14 comma 6 della legge n. 104/92, in base al quale prima di attribuire posto di sostegno ai docenti non specializzati, anche di ruolo, vanno individuati docenti in possesso dei requisiti, ovvero con specializzazione.
È vero che questi non sarebbero spezzoni, ma cattedre intere spezzettate, ma in questo caso si garantirebbe il principio sancito dalla legge n. 104/92.
Potreste effettivamente pensare a un ricorso al TAR, magari collettivo, per vedere definitivamente come si orienta la Magistratura: potrebbe, infatti, assecondare la priorità ai docenti in possesso di specializzazione per le attività di sostegno.

Mio figlio frequenta il primo anno della scuola secondaria.
Non ha il controllo sfinterico, bisogna quindi provvedere per la sua igiene intima  e pulizia e quant’altro. Questa situazione, è stata fatta presente all’atto  della  iscrizione e della richiesta del sostegno,sia a voce,sia per scritto, come risulta  a chiare lettere, nella diagnosi clinica-funzionale consegnata alla scuola.
I ‘bidelli’ si sono, categoricamente, rifiutati TUTTI! La insegnante di sostegno non lo può fare nemmeno lei, perché non rientra, chiaramente,nelle sue funzioni, e anche per questioni di assicurazione, nella remota evntuale disponibilità.
Mio figlio frequenta la scuola, per un totale di 24 ore settimali (09.00-13.00), orario ridotto, concordato tra genitori e scuola, anche per favorire una copertura maggiore da parte dell’assistente comunale. Le ore del sostegno sono 18.
Il comune di residenza ha messo a disposizione un assistente, che si prende cura di mio figlio in tutto e per tutto, ma soltanto per 14 ore. Il comune dice di aver fatto il massimo (questione di scarsità di soldi… ).
E le altre 10 ore !?
Le mie domande sono:
– I bidelli si possono, per legge,  rifiutare ?
– E’ la scuola, per legge, obbligata a provvedere ?
– E’ il comune di residenza, per legge, a dover coprire tutte le ore ?
– E se nessuno è obbligato, mio figlio lo tengo a casa???

L’assistenza igienico-sanitaria è di competenza dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche in forza del CCNL del 2003 e, successivi, art 47,48 e Tab. A.
È compito del Dirigente Scolastico, in base alle norme citate, attribuire un incarico specifico a uno dei collaboratori o a una delle collaboratrici, nel rispetto del genere degli alunni, in seguito al quale i collaboratori, nel caso in cui non l’avessero ancora fatto, dovranno frequentare un corso di aggiornamento di almeno 40 ore, divenuto ora obbligatorio con la legge n. 107/2015 (art 1 comma 181 lettera C n. 8). A conclusione di questo corso i collaboratori salgono di qualifica e ricevono un aumento stipendiale di circa mille euro lordi annui, che entrano nella base pensionabile.
Se il collaboratore (o la collaboratrice) si rifiuta di frequentare il corso oppure si rifiuta di prestare assistenza igienica all’alunno, allora scattano le sanzioni disciplinari e possono anche aversi denunce penali, che portano alla sanzione penale per rifiuto dei doveri di servizio: così è stato deciso dalla Magistratura con una recente sentenza sulla quale l’avvocato Nocera ha scritto una scheda scaricabile dal sito www.aipd.it (cliccare la voce “Scuola” e quindi “Schede normative”).
È bene che lei faccia presente al DS che deve dare l’incarico ad un collaboratore scolastico (o a una collaboratrice), e gli rammenti che se non attribuisce questo incarico ad un collaboratore (o a una collaboratrice) egli può subire denuncia penale per omissione di atti di ufficio e il suo rifiuto potrebbe essere assunto negativamente dall’USR in sede di valutazione ai fini del rinnovo dell’incarico dirigenziale.

Ho una bambina con ADHD piu`dsa certificata, frequenta la quinta elementare, le hanno dato 11 ore di sostegno. Da ottobre l’insegnane di sostegno viene utilizzata per le supplenze in altre classi lasciando mia figlia senza senza poter lavorare in quanto non è autosufficiente nella produzione, con la scusa che le ore assegnate sono otto piu` tre di potenziamento. Vi sembra legale? Le ore di potenziamento se le fossero state assegnate non dovrebbero essere spese con lei? Le ore che le sono stare assegnate devono essere fatte per intero settimanalmente? L’insegnante di sostegno può essere utilizzata con la scusa del potenziamento per fare supplenza nelle altre classi… La settimana scorsa si e` assentatanto sette ore in tre giorni… devo dire per correttezza che l’insegnante segue nella stessa classe due alunne con 11 ore ciascuna. Cosa mi consigliate di fare?

Quanto sta accadendo a sua figlia è illegittimo: sua figlia ha diritto a 11 ore settimanali di sostegno. Se nella sua classe vi sono altri alunni con disabilità, allora vanno assegnate altre ore di sostegno, che non possono coincidere con quelle assegnate a sua figlia. Ciò in forza della Sentenza della Corte costituzionale n. 80/10 e dell’art 19 comma 11 della legge n. 111/2011.
Quando sua figlia è presente a scuola, il docente per il sostegno non può essere utilizzato in supplenze in altre classi; ciò è stabilito dalle “Linee Guida” del 4 agosto 2009 del MIUR.
Infine se alcune ore di organico potenziato sono assegnate ad un alunno con disabilità, queste debbono permanere a lui, e il docente assegnato alla classe non può effettuare supplenze altrove; altrimenti si nomini un supplente stabile per l’alunno.
Fate pertanto una diffida inviandola al Dirigente scolastico e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Referente regionale per l’inclusione scolastica, in cui invitate l’amministrazione a rispettare da subito la normativa citata; se la situazione illegittima dovesse permanere, allora rivolgetevi ad un avvocato amico e fate causa per la tutela dei diritti dell’alunno.

Sono la mamma di un bambino con legge 104 autistico. Il pulmino e la mensa sono gratuiti?

Per la mensa gli alunni con disabilità sono trattati come tutti gli altri compagni; il trasporto a scuola, invece,è gratuito per i bimbi certificati con disabilità (articolo 28 comma 1 della legge n. 118/1971). E non si dica che la scuola dell’infanzia non fa parte della scuola dell’obbligo: per gli alunni con disabilità tale scuola è un DIRITTO, così come scritto nell’art 12 comma 2 della legge n.. 104/92, mentre per gli altri alunni è una possibilità.

Alla data odierna, la scuola non ha ancora provveduto a rettificare (sulla base delle indicazione del gruppo multidisciplinare) il PEI.
Già lo scorso anno, non era stato sottoposto alla firma della famiglia né del gruppo multidisciplinare, mentre l’anno precedente era stato fatto firmare solo al gruppo multidisciplinare due giorni dopo la fine dell’anno scolastico.
Posso denunciare la scuola per  questa negligenza?

Certamente il comportamento tenuto dalla scuola sia nello scorso che nell’attuale anno è palesemente contrario a quanto stabilito dalla normativa vigente. Però occorrerebbe fare una denuncia penale per omissione di atti di ufficio, per sapere se la Magistratura ritiene tali comportamenti omissivi oltre che illegittimi, anche penalmente rilevanti. Pensiamo sia più utile fare una diffida al Dirigente scolastico, inviandola per conoscenza anche al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con la quale si invita a provvedere immediatamente, e comunque entro una settimana, a riparare alle omissioni, specificando che, in mancanza, si procederà avanti al Tribunale civile per violazione dei diritti dell’alunno con disabilità e per discriminazione nei suoi confronti, chiedendo pure il risarcimento dei danni anche non patrimoniali.
Un precedente giurisprudenziale in tal senso dovrebbe costituire un pericolo per l’amministrazione scolastica, che potrebbe essere convenuta in giudizio da tante famiglie, risultando soccombente.

Sono la mamma di un bambino disabile (ritardo mentale) frequentante la  prima media che dall’asilo ed elementari è sempre stato trattato a casa e scuola con il metodo Aba, condiviso da accudenti e docenti di sostegno nei vari anni
Ora l’attuale insegnante non ha accettato questo percorso ma al contempo dimostra atteggiamenti che pur dovendo essere correttivi- stimolanti nella loro funzione educativa-come da lei sempre riferiti- vengono riferiti dagli stessi alunni della classe di mio figlio,  come da altri alunni di classi diverse, visti e uditi come urla spinte, derisioni e strattonamenti diretti ovviamente a mio figlio. Le sucitate comunicazioni sono state rese note dai genitori (a mia insaputa e successivamente informata anche la sottoscritta) agli insegnanti responsabili della classe di mio figlio come eventi (che durano da mesi) e che stressano, urtano nella sensibilità i bambini  che assistono a tali eventi non osando pensare a mio figlio che non essendo verbale e molto dolce  non dimostra segnali di disagio o riferiti su questi eventi.
A parte il dialogo con insegnanti e dirigente che sto programmando pongo un quesito: È possibile proporre la continua formazione  (da parte di professionista esperta e certificata) dell’accudiente  a scuola secondo il metodo Aba, quando non è con l’insegnante,  cosa che avveniva  gli anni scorsi, anche se l’insegnante non li adotta? Ovviamente il tutto sostenuto privatamente nei costi da noi.
È possibile  chiedere autorizzazione alla dirigenza per l’ingresso a scuola  del formatore per la sola accudiente o tutto dipende dal consenso dell’insegnante di sostegno anche per l’accudiente?
Il neuropsichiatra che ha in carico il bambino ha sempre sostenuto la validità del l’approccio Aba.

Fermo restando il diritto del docente alla livertà di insegnamento, l’applicazione dei principi dell’analisi comportamentale (ABA) riguarda la comunicazione e quindi l’assistente alla comunicazione; tale assistente che, nella scuola del primo ciclo, è fornito dal Comune, deve essere esperto nella tecnica ABA, come ha recentemente affermato una sentenza del Tribunale di Bologna. Questa figura professionale, in quanto prevista dall’art 13 comma 3 della legge n. 104/92, deve essere fornita gratuitamente dal Comune e non a vostre spese e deve entrare in classe secondo l’orario di assistenza concordato nel PEI.

Ho mia figlia disabile , che frequenta la prima superiore, ha l’esonero da educazione fisica per problemi motori. Ma ha l’obbligo di partecipare per avere una valutazione?

Ormai solitamente, non si concede l’esonero, ma si svolge la disciplina in modo orale.
Comunque se ha l’esonero, non deve partecipare alle lezioni di e f; personalmente rinuncerei all’esonero, chiedendo solo lo svolgimento orale della disciplina per non discriminare troppo la ragazza rispetto ai compagni.
In tal caso l’alunna parteciperà alle lezioni senza svolgere attività ginnica.

Nella scuola secondaria di primo grado, in mancanza di un educatore, a quale figura spetta l’assistenza agli alunni con disabilità nella salita sull’autobus al termine della scuola?

L’accompagnamento degli alunni con disabilità all’uscita dalla scuola spetta ai Collaboratori scolastici in forza degli art 47,48 e tab A del CCNL del 2003 e successivi; il DS deve dare l’incarico a uno o più collaboratori di provvedere a questo compito, senza indennità aggiuntive; se questi si rifiutano, sono passibili di sanzioni disciplinari e anche sono passibili di condanna penale per il reato di inadempienza agli obblighi di ufficio, come ha recentemente stabilito la Cassazione.

Mio figlio di 3,5 anni con SDD è appena stato escluso dalla iscrizione ad una scuola materna statale per graduatoria (è risultato 22° e ne prendevano solo 18). Il punteggio per i bambini con handicap è bassissimo 6 punti.
Siamo rimasti molto male perché avevamo trovato una scuola adatta al nostro bambino con una sola sezione e soprattutto con una educatrice con esperienza che lo avrebbe accolto a braccia aperte. Esiste qualche norma alla quale mi potrei appellare.

Suo figlio ha diritto di entrare per primo in quella scuola statale, poiché non solo l’art 12 comma 2 della legge n. 104/92 stabilisce che per i bambini con disabilità la scuola dell’infanzia è un “diritto”, ma ancor di più perché l’art 3 comma 3 della stessa legge stabilisce che le persone con disabilità grave hanno priorità nell’accesso ai servizi previsti da questa legge.
Le persone con Sindrome di Down sono per legge in situazione di gravità, come stabilito dall’art. 193, comma 4, della legge n. 289/2002 e quindi hanno diritto di accesso con precedenza nelle scuole statali, che sono un servizio cui la stessa legge-quadro attribuisce moltissima importanza.
Pertanto, dovete rinnovare la richiesta di iscrizione alla scuola inviandone copia, per conoscenza, sia all’Ufficio Scolastico Regionale, sia al Ministero all’attenzione del dr. Raffaele Ciambrone, responsabile dell’Ufficio IV, Direzione Generale per lo studente, e mandandone copia pure a noi.
Fate il tutto subito, perché nel caso in cui non accettassero l’iscrizione, dovete inoltrare immediatamente un ricorso al tribunale amministrativo per violazione di legge, nella specie delle norme sopra citate.
Vi chiediamo di tenerci informati degli sviluppi, poiché questa è una questione di principio alla quale non possiamo rinunciare.

Può un genitore di alunno con disabilità assistere agli esami di terza media scritti e orale?
Inoltre se l’insegnante di sostegno prevede di andare in maternità a maggio, cosa succede se la scuola non sarà in grado di reperire un sostituto ? Chi preparerà l’alunno all’esame? Può essere ravvisata una forma di discriminazione dato che la scuola non fornisce lo strumento di intermediazione (sostegno) rispetto al resto della classe? Essendo le graduatorie esaurite, cosa la scuola può fare? Può coinvolgere in qualche modo il genitore?

NO; certamente un genitore non può assistere agli esami scritti del proprio figlio con o senza disabilità. Quanto a quelli orali, può assistere come pubblico, essendo essi pubblici, ma non può prestare assistenza.
Se il docente per il sostegno deve assentarsi per gravi motivi dal partecipare come membro di commissione agli esami di licenza media, la scuola è tenuta a trovare uun supplente che assiste l’alunno e faccia parte della commissione di esami, dovendo valutare tutti gli alunni, sia pur sotto il solo profilo di cui all’art 12 comma 3 l.n. 104/92, come stabilito dall’art 4 del dpr n. 122/09.

Sono un’insegnante della scuola primaria. Nel nostro istituto è presente un’alunno affetto da SMA di tipo II. L’interrogativo che vorrei porle riguarda le mansioni che spettano all’insegnante di sostegno nel caso debba seguire un’alunna affetta da tale patologia. Nello specifico infatti il bambino a causa della malattia è affetto da una debolezza dei muscoli utilizzati per la respirazione di conseguenza anche tossire diventa difficile per lui. Le manovre di rianimazione usate in questi casi sono state illustrate  dalla famiglia durante un incontro informale a cui hanno partecipato soltanto le insegnanti di classe compresa l’insegnante di sostegno. A tale proposito vorrei chiederle:
– In che misura spetta all’insegnante di sostegno effettuare tali manovre vista l’assenza di una formazione specifica ceritificata?tale formazione inoltre è obbligatoria per tutto il personale docente e anche ATA?
– l’insegnante di sostegno può rifiutarsi di seguire la bambina durante la mensa?
– nel caso di assenza dell’insegnante di sostegno a chi spetta effettuare tali manovre?
– nel caso di tale patologia è possibile richiedere un operatore di assistenza nominato dagli Enti locali?Quale iter bisognerebbe intraprendere?

Premesso che il docente per il sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità (pertanto “non segue” un alunno, bensì favorisce il processo inclusivo di tutta la classe cooperando con i colleghi secondo criteri di corresponsabilità e di collegialità, secondo gli obiettivi descritti nell’articolo 12, commi 3 e 4, della legge 104/92), le manovre di rianimazione non competono al personale docente e devono essere effettuate da personale addetto.
In virtù degli accordi intercorsi fra MIUR e Ministero della salute, per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci ed eventuali altre azioni, è necessario che si proceda secondo quanto indicato dal protocollo. Le Linee Guida del 25 novembre 2005, Prot. n. 2312, alle quali si rimanda, contengono nel dettaglio le modalità di procedura.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/linee_guida_farmaci.pdf
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al commento dell’avv. Salvatore Nocera pubblicato in edscuola: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_farmaci.pdf.

Sono un insegnante al quale è stata riconosciuta una invalidità e inabilità al 100% dalla Asl L.104
sono quindi entrato nel novero delle patologie gravi e permanenti, mi devo sottoporre a visita superiore per ottenere l’esonero dal servizio? con quali conseguenze? Pensionamento, declassamento, demansionamento o licenziamento?

Se ci sono le condizioni lavorative, potrà proseguire con l’insegnamento, con le tutele previste dalla legge 104/92 (potrà, ad esempio, fruire dei giorni di permesso). Nel caso non dovesse essere idoneo al lavoro, andrà in pensione con l’invalidità e l’accompagno (sempre che gli spetti). In merito al demansionamento, presumo non ci siano le condizioni: o lavora o non lavora, perché viene considerato inabile. Ecco il perché della pensione. (Rolando A. Borzetti)

Le suggeriamo, infine, di rivolgersi ai Patronati  le cui funzioni sono proprio quelle di aiutare la persona con disabilità.

Sono un’insegnante di sostegno di scuola dell’infanzia,titolare nella scuola in cui presto servizio. Per il prossimo anno scolastico non vi sono ancora iscrizioni di alunni con disabilita’, vorrei sapere se il Dirigente può utlizzarmi per altre mansioni o se sarò costretta a spostarmi in una scuola dove ci siano alunni con disabilita’. Se posso essere utilizzata per altre mansioni, mi potreste dire quali?

Se lei permane nel vincolo, deve soddisfare il quinquennio su posto di sostegno. Se, invece, non rientra più nel vincolo, il dirigente potrà utilizzarla su posto comune.

Sono stata rimproverata dalla Dirigente perché collaboro troppo con l’insegnante di sostegno e che lei dovrebbe stare con il bambino e non partecipare alle attività scolastiche. Perché la madre ha riferito che l’insegnante di sostegno mi aiuta. Io sono del parere che per non far sentire diverso il bambino dagli altri non sta attaccato a lui io assegno l’attività a tutti gli altri e lei fa lo stesso con il bambino, poi vengono corretti i compiti una volta finiti e lei fa lo stesso con il suo. Poiché lei ne ha solo uno poi viene e mi aiuta a correggere sotto la mia guida. Mi spieghi se sto sbagliando. Per la madre lei dovrebbe stare attaccata a lui perché è dell’alunno. Ma non è così. La docente i sostegno è contitolare alla classe. Mi puo dare qualche documento che attesti la posizione del sostegno e della docente di classe.

Gli insegnanti per le attività di sostegno sono assegnati alla classe alla quale è iscritto l’alunno con disabilità e, in base all’art. 13 comma 6 della legge 104/92, assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 ter).
Gli insegnanti della classe, sia quelli incaricati su posto disciplinare che quelli incaricati su posto di sostegno, hanno la responsabilità di tutti gli alunni della classe e cooperano, secondo criteri di corresponsabilità e di collegialità (Linee Guida Miur del 4 agosto 2009), a favore di tutti gli alunni della classe (compreso quindi lo studente con disabilità) loro affidata promuovendo il processo inclusivo.
È bene tuttavia ricordare che il docente per il sostegno “non ha un suo alunno”, ma ha, quali alunni, tutti gli alunni della classe alla quale è stato assegnato. È pertanto decisamente improprio affermare che il docente per il sostegno “ha un suo alunno”.
Riferimenti normativi: Legge 104/92; Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, Prot. Miur n. 4274 del 4 agosto 2009.

Sono un’insegnante di ruolo, specializzato nel sostegno, della scuola secondaria di primo grado.
Il genitore di una alunna che seguo da due anni, ha chiesto in questi giorni il nullaosta per cambio di residenza, cambiando provincia.
Un caso che in 24 anni di insegnamento non mi è mai capitato e mi pongo delle domande ed in particolare non capisco che tipo di funzione mi potrà essere richiesta per le 7 ore assegnate alla classe dell’alunna che si trasferisce.
– Se sono considerata un’insegnante assegnata alla classe, dovrò restare in questa classe almeno per parte delle ore e svolgere attività con alunni in difficoltà presenti, per poter poi valutare e presenziare i consigli di classe nonchè gli scrutini?
– mi possono chiedere in queste ore di effettuare supplenze in classi che non mi sono state assegnate? e  in cui non sono presenti alunni con sostegno?
– è possibile potenziare le ore di sotegno degli altri due alunni che sto seguendo in classi diverse da quella in cui  non avrò  più l’alunna?
Mi è stato riferito che in questi ultimi due anni la normativa relativa al sostegno è cambiata e l’insegnante di sostegno viene assegnato all’alunno e non alla classe. Potreste darmi informazioni rispetto a questo? io non riesco a trovare alcuna normativa al riguardo.

L’assegnazione del docente specializzato ad una classe è determinata dall’iscrizione alla stessa di un alunno con disabilità. Essendosi l’alunno ritirato, viene meno anche la presenza del sostegno.
Sarà quindi il Dirigente Scolastico che stabilirà, sulla base delle necessità dell’Istituto, in che modo avvalersi di lei in quanto docente.
Infine, le confermo che il docente per le attività di sostegno, come lei ha ben riportato, è assegnato alla classe alla quale è iscritto l’alunno con disabilità, assumendone la contitolarità (Legge 104/92, art. 13, comma 6); al riguardo, non vi sono stati cambiamenti normativi .

Sono un RSPP di un asilo nido e volevo sapere se l’asilo nido e per esso il direttore del Municipio (Datore di Lavoro) è obbligato a fornire un sistema posturale per una bambina che soffre di una grave disabilità accertata ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3, in quanto non controlla il tronco, gli arti superiori e inferiori e il capo. Senza l’ausilio, le educatrici per la preoccupazione di un eventuale soffocamento dalla bambina, sono sottoposte ad un eccessivo stress e per questo motivo chiedono al datore di lavoro di acquistarlo. Il mio dubbio è che  l’ausilio deve essere richiesto dai genitori presso la ASL competente.

L’art. 34 della legge 104/92 ha fissato i criteri per la definizione delle attrezzature e degli apparecchi elettronici e di altri ausili tecnici che consentano di “compensare le difficoltà delle persone con disabilità”, nello specifico devono mettere l’alunna in condizioni di usufruire appieno del diritto allo studio.
La competenza è in capo all’Ente Locale.

Sono un’insegnante di sostegno e ho un contratto al 30/6 di 11 ore di sostegno in una classe per una bambina certificata per epilessia. A seguito di problematiche di gestione sorte in classe, a causa di due bambini con ADHD (1 certificato e 1 in via di certificazione) che non hanno nessun tipo di supporto (educatore o sap), la dirigente ha stabilito che tutte le insegnanti abbiano la compresenza e per far ciò ha proposto di togliere due ore dal sostegno e dirottarle su compresenza. Può farlo e se non potesse, io accettando, incorrerei in qualche sanzione?

Il docente di sostegno è assegnato alla classe e promuove il processo inclusivo mediante attività di sostegno alla stessa; essendo contitolare partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (art. 13, c. 6, legge 104/92). Pertanto egli è responsabile di tutti gli alunni della classe alla quale è stato assegnato.
Le ore di sostegno non possono essere sottratte all’alunno con disabilità per fini diversi da quelli riguardanti l’inclusione stessa.
Pertanto se il suo incarico è stato formalmente, modificato e risultassero ore sottratte al sostegno, allora è bene che la famiglia intervenga perché sia garantito il diritto allo studio del figlio, senza riduzione di risorse; in caso contrario,, in quanto docente assegnato alla classe, lei si deve occupare di tutti gli alunni, anche dell’alunno con disabilità, in base alla programmazione settimanale concordata nel team di modulo e prevista nel PEI.

Sono una docente di sostegno che lavora in una scuola primaria.
Il bambino che seguo, presenta una diagnosi clinica di grave paralisi cerebrale infantile, ipovisione e difficoltà cognitive.
Secondo quanto prevedono  gli Accordi di Programma, nella Diagnosi Funzionale, non vengono espressi i valori della scala CGAS
e l’area cognitiva riporta quanto segue: le capacità cognitive sono deficitarie rispetto all’età. le capacità di comprensione ed elaborazione sono comunque più evolute rispetto alle capacità esecutive. Inoltre nella tabella in cui sono riportati “Il grado di compromissione funzionale delle aree” nell’area cognitiva vi è un livello medio di compromissione mentre non compare nulla di scritto nell’area degli apprendimenti..
Sulla base di quanto esposto, mi chiedo, visto che siamo ancora un po’ lontani dal passaggio di scuola, se posso richiedere all’ASL di competenza una maggiore specifica in queste parti della DF e che quindi venga aggiornata. Comunico anche che la neuropsichiatra che l’ha redatta non è quella attuale…

La richiesta di aggiornamento della documentazione, fra cui la Diagnosi Funzionale, compete esclusivamente ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale. In questo periodo, metà anno scolastico, dovrebbe essere convocato, in base a quanto stabilito dal DPR 24 febbraio 1994, il GLHO per la valutazione intermedia del PEI: durante l’incontro, al quale partecipano tutti gli insegnanti della classe, i genitori e gli specialisti, potranno essere affrontate tutte le questioni relative al percorso scolastico dell’alunno.

La scuola (parliamo di scuola primaria) quanto tempo prima deve informare le famiglie per un evento! Mi spiego meglio, se di mercoledì è prevista una riunione sindacale quando dovrei ricevere l’avviso?

Quando il personale docente è coinvolto in assemblee sindacali, il dirigente scolastico provvede, in base alle adesioni ricevute, alla sospensione delle lezioni, avvertendo le famiglie interessate e disponendo eventuali adattamenti dei docenti in servizio. La scuola, in genere, provvede ad informare le famiglie mediante comunicazioni scritte (ad esempio: il diario, le circolari, il libretto, l’affissione nei locali della scuola e/o tramite sito web). In genere le assemblee, che coincidono con l’orario delle lezioni, si svolgono all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere (art. 8, c. 4, del CCNL scuola). Se non sussistono particolari accordi fra scuola e famiglia in merito alla tempistica e alle modalità di comunicazione, in base a quanto stabilito dal contratto citato, non esistono tempi minimi di preavviso.
Si tratta ora di capire se nella sua scuola sia stata adottata e resa nota la tempistica. Suggeriamo di sottoporre la questione al Consiglio di Istituto, qualora non fosse già regolamentata.

Sono la referente alunni con BES di una scuola secondaria di II grado, vorrei un chiarimento in merito al certificato per l’integrazione scolastica.
Se la famiglia consegna a scuola il certificato per l’integrazione scolastica con i codici diagnostici nel quale è barrata la casella:  si richiede il sostegno (secondo  la legge 104) però  la famiglia dice che l’alunno non ha la Legge 104, la scuola può assegnare le ore di sostegno?
Ieri sono andata al CSA e mi hanno detto che anche senza L.104, con il certificato per l’integrazione scolastica, si può fare richiesta per il sostegno. Potrei avere dei chiarimenti in merito?

Ai fini della individuazione dell’alunno come soggetto con disabilità, il DPCM 185/06, stabilisce che le Aziende Sanitarie dispongano, su richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, accertamenti collegiali, coerenti con quanto stabilito dalla legge 104/92; agli accertamenti fa seguito la stesura del “verbale di accertamento”. Questi due documenti servono per la redazione della Diagnosi Funzionale che, insieme al verbale di accertamento, viene consegnata alla famiglia.
La famiglia inoltra la diagnosi funzionale all’Istituzione scolastica ai fini della richiesta delle relative risorse, fra cui il docente di sostegno.

Sono papà di un’adolescente che ha problemi per disturbi dello sviluppo neuropsicologico (difficoltà o ritardi nel linguaggio, di apprendimento, dello sviluppo cognitivo, ecc.). Volevo sapere se per partecipare ad un G.L.H.  devo utilizzare le ore di permesso L.104 per allontanarmi dal lavoro, quindi ore in meno per assistere poi  mia figlia,  oppure è previsto per legge un permesso retribuito diverso basta che è giustificato con un certificato rilasciato dalla scuola?

Non esiste alcuna norma al riguardo; a meno che. nel suo contratto di lavoro, non sia esplicitato il riconoscimento dei permessi per partecipare ai GLHO dei figli con disabilità.
Purtroppo dovrà utilizzare ore dei tre giorni dei permessi mensili.

Sono la mamma di una ragazza di 17 anni che ha un ritardo cognitivo lieve/medio. Da anni combatto per la programmazione semplificata ed ogni anno mi ripropongono la differenziata. Quest’anno frequenta il quarto superiore di un IST. Alberghiero e l’anno prossimo dovrebbe fare il quinto superiore, mi chiedo quindi, se ha il sostegno e seguendo una programmazione semplificata al raggiungimento degli obiettivi minimi, può prendere il DIPLOMA? Mi è stato riferito che se ha il sostegno non può prendere il diploma?

Nel caso in cui per lo studente con disabilità il Consiglio di classe adotti una programmazione riconducibile globalmente ai programmi ministeriali (impropriamente definita per obiettivi minimi), lo studente viene valutato in conformità agli artt. 12 e 13 dell’OM 90/2001.
In sede di Esame di stato, sempre in base all’art. 15 dell’OM 90/2001, per lo studente con disabilità si provvede predisponendo “prove equipollenti”, come stabilito dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297.
Pertanto, se la studentessa supera le prove d’esame per lei predisposte (prove equipollenti), consegue il diploma, ovvero regolare titolo di studio.

Sono un’insegnante di sostegno nonche’ referente di una scuola media.
Ad inizio anno scolastico si e’ trasferita nel nostro istituto un’alunna con certificazione per QXX borderline che frequenta la 2 media. Ci siamo resi conto che la certificazione e’ aggioranta a maggio 2014 e tra l/altro la NPI che l’ha firmata non segue piu’ la bambina che nel frattempo ha anche cambiato residenza.
Di fatto noi scuola, non abbiamo la certificazione rinnovata (l’ultima risale a quando la bambina frequantava la scuola elementare essendo nata nel 2004).Sulla base di questa certicazione le sono state assegnate 12 ore di sostegno.
Cosa dobbiamo fare per “metterci in regola” con la certificazione? o cosa deve fare la famiglia?

Per la richiesta delle risorse, la famiglia deve presentare la Diagnosi Funzionale, che viene periodicamente rinnovata dall’Asl. La questione, pertanto, non riguarda la certificazione in sé, quanto il documento che accompagna la diagnosi funzionale, ovvero il verbale di rivedibilità, nel quale è posta la data per la successiva valutazione. Presa visione della data, occorre informare la famiglia che chieda il rinnovo al più presto.
Tenga presente che finché non viene ufficializzato l’esito della nuova visita, continua ad aver valore la vecchia certificazione, anche se scaduta. C’è una legge, di pochi anni fa che lo stabilisce.

Sono una docente di una scuola supporto. Vorrei sapere se è possibile fare una programmazione ad obiettivi minimi e differenziare una sola disciplina. Ciò permette all’allievo di conseguire il diploma?

Il Consiglio di classe deve optare per un solo tipo di programmazione: “semplificata” (ovvero riconducibile ai programmi ministeriali) o differenziata (vedasi art. 15 dell’OM 90/2001).
La normativa prevede che, adottando la programmazione semplificata, non vengano meno altri accorgimenti previsti per gli alunni con disabilità, come una semplificazione del testo, uso degli ausili, strategie didattiche, modalità di verifica individualizzata comunque equipollenti (ad es. prova mista, orale e scritta, prova a risposta multipla, vero-falso, ecc.) e così i criteri di valutazione (art. 16 comma 1 della legge 104/92).
Non avendo altre indicazioni, le suggeriamo di valutare alla luce di queste indicazioni per l’adozione di uno dei due curricoli previsti.

Vorrei sapere quali sono i compiti specifici di un operatore socio sanitario che svolge assistenza ad un ragazzo di prima superiore di un istituto alberghiero, con autismo a basso funzionamento, e in  particolare nei laboratori di cucina.

L’assistente, di cui all’art. 13 comma 3 della legge 104/92, è addetto all’autonomia e alla comunicazione personale dello studente con disabilità, al quale viene assegnato. Partecipa alla definizione del PEI, come componente del gruppo di lavoro, per la parte relativa agli aspetti educativi, di autonomia e di comunicazione. Svolge la sua attività esclusivamente in classe, sotto la guida del docente curricolare in servizio che si occupa della didattica.

Mio figlio frequenta la prima classe della scuola primaria ed ha una certificazione ai sensi della L. 104 di Disturbo dello Spettro Autistico.
Ad oggi, non è stato ancora redatto il PEI nonostante la scuola abbia tutta la documentazione relativa alla disabilità già da prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Parlando con il Provveditorato, mi è stato detto di formulare una richiesta scritta per avere copia del PEI e vedere cosa la scuola mi avrebbe risposto.
Tuttavia, parlando con un’amica insegnante, ci è stato detto che è praticamente normale che, purtroppo, in nessuna scuola (della provincia, suppongo) gli alunni con disabilità che frequentano il primo anno hanno ancora un PEI e che questo verrà redatto probabilmente dal secondo anno.
Posso sapere se effettivamente è così e, in caso, come mi consigliate di comportarmi?

Secondo gli articoli 4 e 5 del DPR 24 febbraio 1994, il PEI va formulato dopo circa due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, dopo formulazione del Profilo dinamico funzionale (art. 12, c. 5, della legge 104/92).
Se nella Sua provincia l’andazzo è di non farlo il primo anno, sappia che sono fuori legge, come pure lo sono se formulano PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI senza la partecipazione dei genitori.
Sia l’art 12 comma 5 della legge n. 104/92 e sia l’art 5, già citati, stabiliscono che il PDF, prima, e il PEI, subito dopo o contestualmente, debbano essere elaborati “congiuntamente” dal gruppo di lavoro, ovvero il GLHO; pertanto la sua partecipazione, in qualità di genitore, è ineliminabile.

Scrivo per avere informazioni sull’educatore scolastico.
Ho iscritto mio figlio al primo anno della scuola dell’infanzia e consegnato la modulistica per richiedere il sostegno scolastico.
L’iscrizione è stata fatta in una scuola di un comune diverso da quello della nostra residenza.
La preside dell’istituto mi ha detto che per i bambini residenti nel Comune, la scuola richiede un educatore per ogni bambino disabile, ma che non essendo noi residenti, devo fare io questa richiesta al mio comune di residenza.
Ho contatto l’ufficio scuola del mio comune di residenza e mi hanno detto che loro garantiscono l’educatore solo per i bambini residenti che frequentano le scuole del comune.
È corretto ciò? Mio figlio non ha gli stessi diritti degli altri bambini disabili o comunque li perde perché è iscritto in n comune diverso?

L’art 3 comma 3 della legge n. 104/92 stabilisce che le persone con disabilità hanno diritto ai servizi previsti dalla stessa legge-quadro, principio che viene solitamente interpretato in riferimento ai servizi gestiti nell’ambito del comune di residenza. L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione deve essere garantita dal Comune di residenza, a meno che i due comuni non concordino in proposito delle agevolazioni a favore dell’interessato non residente. La richiesta dovrà essere inoltrata da voi genitori.

Scrivo per capire meglio i meccanismi di assegnazione delle ore di sostegno a mio figlio, che ha un ritardo cognitivo lieve. In particolare io vorrei che mio figlio avesse assegnate lo stesso numero di ore assegnata alle elementari (adesso frequenta la quinta elementare ed ha circa 15 ore). Dalla scuola attuale mi dicono che le ore il prossimo anno, in prima media, verranno presumibilmente dimezzate, ma devo dire che io non ci vedo chiaro e vorrei conoscere meglio il processo di assegnazione delle ore, in modo da prevenire tagli ingiusti. Chi decide con precisione quante ore di sostegno avrà mio figlio?

In base al DPCM 185/2006, il GLHO indica le ore di sostegno per il successivo anno scolastico che, nel mese di giugno-luglio, vengono inoltrate all’USR.
Nel caso in cui le ore, l’anno successivo, non fossero assegnate così come previsto nel PEI, la famiglia può ricorrere al Tribunale affinché venga riconosciuto il diritto alle ore di sostegno indicate.

Un Cdc, di fronte ad un’alunna che ha seri problemi psicologici (certificata DVA), vorrebbe dare in pagella un giudizio della serie “ALUNNA MALEDUCATA, CHE NON FA I COMPITI E CHE NON ENTRA IN CLASSE MA VAGA NEI CORRIDOI”… Ovviamente io ho sottolineato che dietro tutto ciò c’è anche la presenza di un Giudice per i minori e che l’alunna è veramente in uno stato di salute borderline.  L’insegnante di sostegno è una ragazzina precaria e la Dirigente tutte le volte SOTTOLINEA che la legge dice …. etc etc. Ma questi non intendono!!!! Datemi un consiglio per poterla aiutare.

Essendo l’alunna certificata con disabilità in base all’art. 16 c. 1 della legge 104/92 deve essere valutata in base al PEI che, per lei, è stato predisposto (il Pei contiene i criteri di valutazione per ciascuna disciplina). Va poi detto che “le passeggiate nei corridoi”, che lei indica, non sottraggono alla loro responsabilità -civile e penale – i docenti in servizio, essendo la minore, finché si trova a scuola, affidata ai docenti della classe alla quale è iscritta.
In merito agli atteggiamenti del Consiglio di classe, il Dirigente scolastico potrebbe, a fronte dei suoi inascoltati richiami, scrivere ai docenti interessati una lettera di richiamo affinché ottemperino a quanto la normativa vigente stabilisce.
È anche il caso, a fronte di una situazione tanto complessa, convocare urgentemente il GLHO, o gruppo di lavoro, con la partecipazione di tutti i componenti del consiglio di classe, alla presenza del Dirigente Scolastico degli esercenti la potestà genitoriale e degli specialisti Asl nonché dei servizi sociali, per fare il punto della situazione e valutare, in questa fase, gli effetti dell’intervento scolastico, positivi e negativi, in modo da ridefinire, concordandola, la progettazione educativo-didattica per i prossimi mesi. La firma di tutti i docenti, della famiglia o degli esercenti la potestà genitoriale, degli specialisti Asl e del DS costituiscono un impegno da parte di ciascuno al rispetto di quanto stabilito nel Pei. 

Ciò che capita in classe relativamente ad un bambino autistico grave può essere scritto dall’assistente all’autonomia e dato alla responsabile della Cooperativa? Mi pare che la responsabile della cooperativa debba avere informazioni sull’assistente non su cosa fa il bambino

Premesso che tutti sono tenuti al segreto d’ufficio e, in caso di violazione, sussistono sanzioni penali. E questo riguarda anche il personale addetto all’assistenza e all’autonomia, il quale è tenuto a mantenere il massimo riserbo su quanto avviene all’interno della scuola e che, trovandovisi ad operare, inevitabilmente osservano.
Sull’alunno, l’assistente deve riferire ai docenti della classe che, in realtà, già sono testimoni delle interazioni e degli interventi, proprio perché sono i docenti in servizio che si occupano della didattica e quindi anche degli apprendimenti dell’alunno con disabilità.
Se l’assistente riferisce questioni riguardanti l’alunno a terzi, anche se questi è il responsabile della cooperativa che eroga il servizio, si espone a un comportamento grave, per il quale è bene informare il dirigente scolastico affinché intervenga, dirimendo la questione anche con la stessa cooperativa.

Sono un insegnante di sostegno in una scuola dell’ infanzia paritaria, seguo un bambino di 5 anni con un ritardo psico- motorio e del linguaggio. I genitori vorrebbero la permanenza nella scuola dell’ infanzia e anche il servizio di neuropsichiatria che lo segue. Volevo sapere noi come scuola cosa dobbiamo fare a livello di documentazione tenendo conto che il nostro parere non sarebbe favorevole alla permanenza. Quali sono i modi e i tempi per inviare le pratiche?

La normativa stabilisce l’obbligo scolastico al compimento del sesto anno; pertanto il bambino deve iscriversi alla scuola Primaria che frequenterà dal prossimo settembre.
Per ritardare l’accesso alla scuola Primaria sono previste rare eccezioni, che riguardano unicamente casi particolari e debitamente documentati .
Considerato tuttavia che il vostro parere, rispetto a un trattenimento, è correttamente contrario, ai genitori non resta che adempiere alla norma in vigore, iscrivendo il figlio alla scuola Primaria.

Sono un assistente alla comunicazione nonché biologa, poiché seguo un ragazzo sordo da un anno che si iscriverà alle superiori a settembre, la mamma vuole che lo segua… Che voi sappiate il dirigente scolastico può scegliermi come insegnante di sostegno e assistente alla comunicazione?

Da quanto scrive, si deduce che il prossimo anno lei ipotizzi di essere assunta come docente nella scuola secondaria di secondo grado. Se presterà servizio come docente a tempo determinato, non potrà, contestualmente, essere assunta per svolgere il ruolo di assistente ad personam nella stessa scuola e ancor meno nella stessa classe.

Ho un bambino che devo iscrivere alla scuola dell’infanzia lui è nato con una patologia rara una malformazione dell’esofago per la quale la legge riconosce la 104 con aggravamento art.3. comma 3 ed accompagnamento .
Presentando la domanda mi è stato risposto che nonostante nell’istituto scelto ci fosse già la sorella frequentante e quindi risultasse con un punteggio piu alto rispetto ad altri non potevano accettare l’iscrizione perché nella stesso istituto già ci sono 2 bambini con sostegno che frequentano  e quindi un terzo sarebbe in esubero in quanto non ci sarebbe un altro insegnante di sostegno da poter inserire.
Io sono rimasta sconcertata in quanto ero quasi sicura abitando vicino all’istituto ed avendo già inserito la bambina l’anno scorso che mio figlio avendo anche la legge 104 sarebbe entrato senza problemi.
Mi è stato risposto che mi offrivano un altro posto in un altro istituto. Io mi sono rifiutata, mi hanno anche eventualmente consigliato di fare un autocertificazione dichiarando che mio figlio non ha bisogno di sostegno.
La patologia di mio figlio in realtà da’ solo problemi a livello respiratorio con frequenti bronchiti e la sua vita fino ad oggi si è svolta “tranquillamente”  a parte le varie visite settimanali dal pediatra ed ricoveri per patologie respiratorie al di là di tutto lui si muove autonomamente parla cammina come un bambino normale e secondo me non avrebbe bisogno di questo sostegno. Capisco anche però che io non mi posso prendere la responsabilità di dire se gli spetta questo sostegno,credo che ci siano delle commissioni preposte che giudicano in questi termini.
Vi chiedo cortesemente se avete dei consigli da darmi perché devo recarmi al più presto dal docente scolastico per decidere sul da farsi , quindi vorrei essere documentata bene sui diritti di mio figlio avendo la legge 104. E se è giusto che non venga accettata la mia iscrizione,
Mi  è stato anche risposto che se io non presentavo la domanda con la documentazione della legge 104 loro lo avrebbero inserito tranquillamente, quindi credo che il problema sia sulla mancanza di organico.

L’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 stabilisce che le persone con disabilità grave accertata hanno diritto di precedenza nell’accesso ai servizi previsti dalla stessa legge-quadro, principio che viene solitamente interpretato in riferimento ai servizi gestiti nell’ambito dello stesso comune di residenza. Se pertanto la scuola dell’Infanzia presso la quale intendete scrivere vostro figlio si trova nel comune di residenza, avete diritto di precedenza.
L’ipotesi di non poter assegnare alla sezione un docente specializzato per il sostegno è quanto mai fumosa: se per vostro figlio, infatti, è richiesto il sostegno didattico (nella Diagnosi Funzionale), allora la scuola deve provvedere. Se invece nella Diagnosi Funzionale non è indicato, fra le risorse, il docente specializzato, allora la scuola non sarà tenuta a fare richiesta.
La scuola vi ha comunicato che se vostro figlio non fosse stato disabile, sarebbe stato accolto; come non ravvisare in ciò una violazione delle norme antidiscriminazione (legge 67/2006)?
Se ritenete che vostro figlio non necessiti di sostegno (insegnante), potreste non presentare la certificazione di disabilità in modo che il bambino venga accettato. In ogni caso, il comportamento della scuola palesa evidente discriminazione.

Vorrei avere un Vostro parere in merito all’alternanza scuola lavoro per alunni disabili.
Ho bisogno di sapere se è possibile ridurre il monte-ore previsto per alunni con un PEI per obiettivi minimi di classe.
Nel caso di un PEI differenziato le ore possono essere ridotte e nell’Attestato delle Competenze rilasciato al termine degli studi si certificheranno le ore effettivamente svolte, ma nel caso di un PEI per obiettivi minimi è possibile ridurre la durata dell’alternanza adducendo delle motivazioni legate alle difficoltà dell’alunno?

È utile rammentare che l’adozione di una programmazione semplificata riconducibile ai programmi ministeriali o programmazione semplificata (che non corrisponde con l’impropria espressione utilizzata, cioè “obiettivi minimi”) non esonera la scuola dal non tener conto della condizione di disabilità e delle opportunità che la norma prevede; in base dell’art. 16 della legge n. 104/92, il Consiglio di classe è tenuto a “individualizzare” il curricolo, strutturando prove equipollenti che si differenziano da quelle dei compagni per le modalità (esempi: prova scritta invece della prova orale o viceversa, o prova scritta integrata con la prova orale, ecc.) e/o per i contenuti (ad es. domande a scelta multipla, vero-falso, di completamento, ecc.), per l’uso di ausili (ad es.: dattilobraille, puntatore oculare, tavoletta di Etran, ecc.). Le prove così strutturate devono consentire al docente di acquisire gli elementi utili per verificare le acquisizioni da parte dello studente (principio stabilito nel DPR n. 323/98 art 6 comma 1).
Analogamente per tutto ciò che riguarda la progettazione per lo studente con disabilità.
Il periodo di alternanza scuola-lavoro (rif. L. 107/2015) riguarda tutti gli studenti, anche quelli con disabilità. Nello specifico, la norma stabilisce, per gli studenti con disabilità, che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro siano dimensionati in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. (MIUR, Attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Guida operativa per la scuola).
La legge 107/2015, inoltre, prevede che talune ore di alternanza possano essere svolte non in presenza, bensì tramite la gestione di un’impresa virtuale, riducendo, in tal modo, le ore di presenza fuori dalla scuola se, effettivamente, esse risultassero troppo gravose per l’alunno. Naturalmente la scelta di “adattare i tempi dell’alternanza scuola-lavoro” deve essere concordata e illustrata nel PEI elaborato per lo studente.

I genitori di figlio disabile (down), hanno la possibilità di prepensionamento?

Attualmente, pur essendovi in discussione in Parlamento  proposte di legge su agevolazioni dei caregivers familiari, tra le quali pure quella del pensionamento anticipato, ancora non è stata emanata una norma che abbia recepito questa richiesta.
Di fatto molte famiglie, giunte agli ultimi due anni di servizio, prendono, se non l’hanno mai usato, il congedo di due anni, col quale praticamente non vanno più al lavoro; ma non viene data la pensione, bensì continua il pagamento dello stipendio con le detrazioni previste per ferie, tredicesima e Tfr.

Con riferimento ad un cambio di scuola ( passaggio scuola secondaria – LICEO), la richiesta di insegnante di sostegno-assistente alla persona-educatore come si effettuano? Tramite struttura scolastica, comune o ente provinciale?

La famiglia, all’atto dell’iscrizione del figlio alla scuola secondaria di secondo grado, comunica, nei documenti che consegna alla scuola, la condizione di disabilità del figlio. Una volta che la scuola riceve la documentazione (in genere trasmessa dalla secondaria di primo grado alla scuola accogliente, in questo caso il liceo), il Dirigente scolastico, sulla base delle informazioni indicate nel PEI, chiede le risorse necessarie. Per quanto riguarda il docente per le attività di sostegno la richiesta è inoltrata all’amministrazione scolastica (USR), mentre per l’assistente ad personam la provincia (ora sostituita dalla città metropolitana o, in alcuni casi, dalla regione stessa).

Vorrei informazioni riguardo la figura dell’assistente ai disabili nelle scuole. Mi sa per caso indicare quale sia la modalità di reclutamento attuale? E’ vero che il comune emana dei bandi attraverso i quali elabora una graduatoria da cui attingere per impiegare queste risorse?

Ogni Ente gestisce in modo differente le attribuzioni, ai singoli casi, di personale addetto all’assistenza e all’autonomia degli alunni con disabilità. In genere viene promossa una gara di appalto, alla quale partecipano associazioni o cooperative; chi si aggiudica l’appalto provvede poi con personale proprio, assunto direttamente dalla cooperativa.
Prossimamente saranno probabilmente pubblicate le linee guida per l’assunzione di questo personale, oltre ad una maggiore definizione dei loro compiti, che la legge 104/92 declina in assistenza all’autonomia personale e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità (art. 13, comma 3).

Sono l’insegnante di sostegno di una ragazza di 19 anni frequentante la 3° superiore. La ragazza è affetta da un grave ritardo mentale, non parla ed ha una motricità ridotta.
Non è autonoma nell’equilibrio, nè nella deambulazione nonostante nella diagnosi funzionale risulta scritto che deambula autonomamente. I genitori non hanno firmato il PEI perchè vogliono che noi, insegnanti di sostegno, aiutiamo la figlia ad alzarsi dalla sedia (non si alza autonomamente) la sorreggiamo per farle fare qualche passo e la rifacciamo sedere sulla sedia a rotelle riposizionandola correttamente. Non esiste nella cartella personale nessun esito di visita fisiatrica ed i genitori sono contrari a farla. Il D.S. vuole acconsentire alle richieste della famiglia e attualmente sta modificando l’orario dei docenti di sostegno inserendo a sostegno della ragazza un docente AD04 che si è reso disponibile per fare quanto richiesto dalla famiglia. Mi viene chiesto di modificare il PEI sia nell’orario sia introducendo la dicitura che per l’attività motoria si farà riferimento all’insegnante (nome e cognome) al fine di incentivare la camminata. E’ regolare tutto questo? Si può modificare il PEI in corso d’anno senza riunire il gruppo operativo? E’ legittima la richiesta de D.S.?

Il Pei, che viene elaborato congiuntamente da tutti i docenti della classe, dalla famiglia e dagli specialisti Asl (Glho), può essere sottoposto a valutazione periodica e, di conseguenza, può essere modificato in corso d’anno, convocando tutti coloro che hanno partecipato alla sua stesura (DPR 24/2/1994). Ogni modifica del testo deve essere concordata dal gruppo di lavoro: il dirigente deve procedere convocando tutti i soggetti previsti dalla norma; in quella sede verranno discusse e concordate le modifiche.
Per quanto riguarda il cambio dei docenti in corso d’anno, se non sussistono situazioni gravi (incompatibilità relazionale fra docenti e studentessa, per esempio), non si comprende perché interrompere più continuità (anche altri studenti saranno inevitabilmente coinvolti in queste variazioni di assegnazione) e inserire nuove figure. La continuità didattica, infatti, è uno dei principi cardine del processo inclusivo, continuità che riguarda tutti i docenti della classe.
Le azioni da lei descritte (alzare dalla sedia la studentessa, sorreggerla, farla camminare e riposizionare correttamente) sono svolte da personale addetto all’assistenza (assistente all’autonomia personale, ai sensi dell’art. 13 c. 3 della legge 104/92) fornito dalla provincia (città metropolitana o regione) o, se più affine ad una forma di riabilitazione, da personale fornito dall’Asl, sempre incaricato di assolvere ai bisogni di autonomia. Pertanto, in sede di PEI, la questione va affrontata con gli specialisti dell’Al.