Cantone docet, i presidi devono sentire il parere del collegio dei docenti

da ItaliaOggi

Cantone docet, i presidi devono sentire il parere del collegio dei docenti

Marco Nobilio

Chiamata per competenza, i dirigenti dovranno sentire il collegio dei docenti prima di definire i criteri di scelta dei docenti. Ma in ogni caso l’anzianità di servizio non avrà alcun peso nella decisione. E non sarà compilata alcuna graduatoria. Questi i punti fermi dell’amministrazione ai fini della sottoscrizione dell’accordo sulla chiamata diretta, che dovrebbe essere inserito nel contratto sulla mobilità di quest’anno. Il testo negoziale sembrerebbe recepire le raccomandazioni prodotte dall’autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera 430 del 13 aprile scorso (depositata in segreteria il 21 aprile). Secondo l’autorità guidata da Raffaele Cantone, infatti, il conferimento di incarichi a chiamata diretta rientrerebbe tra i processi a maggior rischio corruttivo per le istituzioni scolastiche. Sempre secondo l’Anac, il rischio consisterebbe nell’«attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti».

Il rimedio indicato dall’autorità per prevenire o tamponare il rischio di corruzione avrebbe dovuto essere individuato nella definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione, sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l’attribuzione di incarichi, nella diramazione di circolari esplicative dei criteri e nella pubblicazione tempestiva degli incarichi di docenza conferiti. Nella maggior parte dei casi, però, i dirigenti scolastici avrebbero omesso di consultare gli organi collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe e consiglio di istituto) prima di emanare i criteri da attuare per la chiamata diretta.

Ma anche chi lo ha fatto non è indenne dal rischio di doversi difendere davanti al giudice penale in caso di denunce da parte degli esclusi. A differenza che in passato, infatti, con la rilegificazione della disciplina dell’assegnazione dei docenti alle scuole, i docenti interessati, adesso, oltre al consueto ricorso al giudice del lavoro, possono utilizzare il rimedio (senza costi economici) della denuncia all’autorità giudiziaria. In passato, infatti, la materia era regolata dal contratto. E ciò impediva l’insorgenza di responsabilità penali in caso di comportamenti non legittimi da parte dell’amministrazione.

La Corte di cassazione, infatti, è costante nel ritenere che ai fini della responsabilità penale, in questi casi, sia necessaria anche la violazione di legge (Corte di cassazione penale, sez. VI, 05 febbraio 2009, 5026/2009). E siccome la materia era regolata dal contratto, tale responsabilità non poteva sussistere in ogni caso. Con la rilegificazione della materia, invece, l’eventuale comportamento non legittimo potrebbe integrare la responsabilità penale. Proprio perché tale illecito risulterebbe da una violazione di legge e non di contratto.

Il rischio di incorrere nella responsabilità penale, peraltro, avrebbe indotto circa il 20% dei dirigenti scolastici a non avvalersi della chiamata diretta, rimettendo la procedura delle assegnazioni dei docenti alle scuola direttamente all’ufficio scolastico, così come previsto, in via residuale, dalla legge 107. Quest’anno, però, l’istituto della chiamata diretta dovrebbe essere contrattualizzato almeno in parte. E ciò dovrebbe tamponare il rischio dell’insorgenza della responsabilità penale. Ma il condizionale è d’obbligo. Perché per evitare che si creino le condizioni affinché sussistano eventuali reati collegati alla chiamata diretta, la materia dovrebbe essere delegificata con un provvedimento legislativo.

L’intesa del 30 novembre prevede espressamente un impegno del governo a promuovere un provvedimento legislativo che restituisca alla contrattazione collettiva la supremazia sul contratto. E tale intervento avrebbe dovuto essere operato nell’esercizio delle deleghe contenute nella legge 107. In pratica, secondo l’accordo, il governo avrebbe dovuto restituire alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare le norme di legge tramite un decreto legislativo. Ma ciò finora non è avvenuto. E dunque, il rischio che si corre è che le disposizioni contrattuali sulla chiamata diretta, che dovrebbero essere sottoscritte a breve al tavolo negoziale, rimangano del tutto inefficaci.

Il decreto legislativo 165/2001, infatti, sanziona le clausole negoziali difformi dal dettato legislativo con la nullità e con la loro automatica sostituzione con le norme di legge con cui contrastano. Ciò vuol dire che, quand’anche le parti sottoscrivessero un accordo sulla chiamata diretta, senza una legge che dia forza all’accordo, le relative disposizioni rimarrebbero solo sulla carta. Non solo. In forza della nullità delle norme contrattuali, in caso di «discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti» in sede di chiamata diretta, ciò risulterebbe in violazione di legge e non di contratto. E ciò potrebbero chiudere il cerchio ai fini della responsabilità penale per abuso d’ufficio danno ingiusto, dolo e violazione di legge.