Istituti, diritto allo studio e assegnazione del personale: i compiti di Stato, Regioni ed Enti locali

da Il Sole 24 Ore

Istituti, diritto allo studio e assegnazione del personale: i compiti di Stato, Regioni ed Enti locali

di F. Port.

Il nuovo decreto sull’inclusione scolastica prevede compiti diversi per Stato, le Regioni e gli Enti locali nel processo di inclusione scolastica. In particolare l’articolo 3 determina le prestazioni per l’inclusione scolastica per ciascun ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studEnti con disabilità.

Stato
Lo Stato deve assegnare, tramite l’amministrazione scolastica, i docEnti di sostegno e il personale ausiliario per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale. Deve definire l’organico del personale Ata, tenendo conto della presenza di alunni e di studEnti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici. E’ prevista, inoltre, l’assegnazione alle scuole paritarie di un contributo economico, in funzione del numero degli alunni e degli studEnti con disabilità certificata frequentanti.

Regioni
Alle Regioni, invece, compete assicurare la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.

Enti locali
Agli Enti locali, competono: l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica, l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

Prestazione comune
E’ prevista una prestazione comune, a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti alla garanzia dell’ inclusione scolastica, nell’ambito della strumentazione didattica. In particolare è determinata la garanzia in capo allo Stato (istituzioni scolastiche), alle Regioni (diritto allo studio) e agli Enti locali (erogazione dei sussidi didattici) dell’accessibilità e della fruibilità di strumentazioni tecnologiche e digitali nell’ambito della didattica, oggi indispensabili per l’apprendimento degli alunni e degli studEnti con determinate tipologie di disabilità, quali, ad esempio, quelle sensoriali. Attraverso questo decreto sono dunque ridefinite le competenze in continuità con quanto previsto dalle norme precedenti. Come definito dal vigente Titolo V della Costituzione, la norma focalizza quanto spettante allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali sul solco delle normative che disciplinano il supporto all’inclusione scolastica intesa come un elemento concorrente alla realizzazione del “Progetto di vita” della persona disabile. La legge 104 del 1992, è stato il primo intervento legislativo di carattere organico che ha interessato la persona disabile, dalla nascita alla vecchiaia, nei diversi ruoli della vita: alunno, studente, lavoratore e altri. La legge 328 del 2000 aveva disegnato un sistema locale dei servizi integrati in rete disciplinato legislativamente, da ciascuna Regione, per realizzare il coordinamento e l’integrazione dei servizi sociali, sanitari e all’istruzione.