Doppio punteggio in scuole di montagna

Doppio punteggio in scuole di montagna e legittimazione dell’istituto

di Cinzia Olivieri

La sentenza n. 472/2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Lucca Sezione Lavoro, pronuncia in merito all’attribuzione del doppio punteggio per il servizio prestato in scuole situate in zone di montagna ed interviene anche in merito alla legittimazione dell’istituto scolastico nel giudizio.

Oggetto della controversia è la richiesta di riconoscimento del doppio punteggio ai fini della graduatoria di II fascia per il triennio 2014/2017, per il servizio prestato dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2013/2014, secondo parte ricorrente dovuto in caso di servizio prestato in una pluriclasse in scuole situate in zone di montagna.

A tal proposito, la nota dell’UST Brescia AOO USPBS R.U. 8391 del 29 maggio 2014 avente ad oggetto: Scuole di montagna ha precisato che la L. 90/1957 aveva previsto benefici a favore dei docenti in servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

– plessi scolastici ubicati in comuni considerati montani ai sensi della Legge 657/1957

scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

Ai sensi dell’art. 2 della L. 90/1957 spettava ai consigli scolastici provinciali stilare un elenco (rivedibile ogni tre anni) delle scuole pluriclassi con uno o due insegnanti poste nei comuni considerati sedi disagiate di montagna.

Ma con l’avvento dell’autonomia gli organi collegiali territoriali (ed i consigli scolastici) hanno finito per essere esautorati dei propri poteri, tanto che la nota citata evidenzia come l’ultimo elenco di riferimento risalga al triennio 1996/1999 mentre dall’anno scolastico 1999/2000 nella scuola primaria è in vigore l’organico funzionale e l’assegnazione al plesso di servizio compete al Dirigente Scolastico.

Inoltre, rileva sempre l’UST Brescia, con l’introduzione dei docenti specialisti di lingua inglese e di religione cattolica, difficilmente in un plesso possono risultare in servizio solo due insegnanti, anche nel caso di pluriclasse unica. Per l’effetto l’Ufficio rende noto, invitando i dirigenti ad attenersi alle indicazioni, che, “in mancanza di dichiarazioni da parte dei Dirigenti scolastici relative alla presenza di soli due docenti nelle sedi disagiate di cui sopra, a partire dalle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2013/2014” non avrebbe più valutato “il doppio punteggio per il servizio ivi prestato a partire dall’a.s. 1999/20002.

La sentenza in questione invece analizza la questione da altra prospettiva ed evidenzia che la L. 90/1957 è comunque stata abrogata dal Dlgs 13 dicembre 2010, n. 212 (allegato 1 parte 52).

Con riferimento al periodo precedente, il Tribunale di Lucca ha rilevato che la tabella allegata al d.l. 97/04 (conv. in l. 143/04) al punto B.3, lett. h) aveva previsto la valutazione in misura doppia per il servizio prestato nelle scuole di montagna con le caratteristiche di cui alla L. 90/1957. La Corte Costituzionale, con sentenza n.11/2007 (giudizio promosso con ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2006 del Tar Sicilia) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della summenzionata disposizione “nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse“. Tuttavia, già prima di tale pronuncia la l. 296/06 il cui art. 1, comma 605, oltre a trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva abrogato con decorrenza 1° settembre 2007 la disposizione citata. Pertanto il doppio punteggio non è attribuibile già a partire dall’anno scolastico 2007/2008, in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge.

Né ha valore (a seguito dell’abrogazione, nel 2010, della L. 90/1957) il disposto dell’art. 9 co. 17 l. 70/11 (conv. in l. 106/11) che ricalca la dizione dell’ art. 3 della L. 90/1957 circa il riconoscimento di una speciale valutazione per il servizio prestato in zone disagiate giacché si tratta di una prescrizione generale necessitante di specifica attuazione (come per il d.l. 97/04) non potendosi ritenere che, per il solo fatto che sia stata prevista una speciale valutazione, la stessa debba essere quantificata nel doppio del punteggio ordinariamente attribuito, posto che ciò determinerebbe un’inammissibile automatica reviviscenza di una disposizione espressamente abrogata. Quanto al servizio prestato nell’a.a. 2006/2007, in vigenza della L. 90/1957, cui la citata lettera h) (anch’essa vigente) fa espresso rinvio, i benefici sono collegati alla docenza in scuole pluriclassi, situate in comuni di montagna, con uno o due insegnanti (ma nel caso di specie è emerso che gli insegnanti erano più di due, con conseguente rigetto).

Il Tribunale di Lucca ha poi contestato l’irritualità della costituzione dell’Istituto in quanto soggetto non dotato di legittimazione passiva e dichiarandone il difetto, essendo “mera articolazione periferica dell’amministrazione centrale (MIUR), esclusiva titolare della qualità di datore di lavoro”.

Occorre premettere a tal proposito che, ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. comma 1 “Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti”, salvo che l’Avvocatura territorialmente competente, in considerazione dell’oggetto o del valore della controversia non decida di assumere direttamente la trattazione della causa dandone comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione interessata.

Pertanto, in genere l’Avvocatura dello Stato trasmette gli atti agli uffici (Ufficio scolastico Regionale, Provinciale e Scuola dove il rapporto di lavoro di lavoro si svolge) affinché provvedano a conferire formale incarico scritto al funzionario (sovente lo stesso dirigente scolastico) il quale provvede ad eleggere domicilio presso il proprio ufficio e presenzia all’udienza. Per l’effetto occorre che il dirigente, laddove appunto funzionario delegato, si costituisca anche per gli Uffici territoriali competenti.

E’ necessario quindi questa doppio passaggio: 1) invito formale dell’Avvocatura rivolto agli Uffici affinché provvedano a designare il funzionario ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c.; 2) conferimento di incarico dall’Ufficio territorialmente competente

Il difetto di legittimazione passiva riguarda la chiamata in causa operata dall’istante (vocatio in ius) che si ha allorquando essa venga erroneamente rivolta ad una persona estranea al giudizio.

Nel caso di specie il Tribunale di Lucca ha ritenuto la costituzione dell’Istituto – chiamato in giudizio per aver respinto appunto l’istanza di parte ricorrente al fine del riconoscimento del doppio punteggio – irrituale, trattandosi di soggetto non dotato di legittimazione passiva (…), in quanto mera articolazione periferica dell’amministrazione centrale (MIUR), esclusiva titolare della qualità di datore di lavoro.