Incentivi Inail per il reinserimento dei disabili

Italia Oggi del 06-02-2017

Incentivi Inail (fino a 95 mila euro) per il reinserimento dei disabili

Dall’Inail 21 milioni di euro per il reinserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili. Per l’anno 2017, infatti, i datori di lavoro potranno chiedere un contributo fino a 95 mila euro per l’abbattimento di barriere architettoniche (rampe, scale, ascensori, bagni, porte ecc.); fino a 40 mila euro per interventi di adeguamento delle postazioni di lavoro (arredi, dispositivi informativi, attrezzature lavoro ecc.); e fino a 15 mila euro per la formazione dei lavoratori disabili. Gli incentivi sono previsti all’art. 1, comma 166, della legge Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) e attuati dall’Inail con circolare n. 51/2016. L’Inail ha previsto un’attuazione graduale della norma, regolamentando per adesso solo gli interventi per la conservazione del posto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro per cui il lavoratore (assicurato all’Inail) svolgeva attività al verificarsi dell’infortunio o malattia professionale o al momento del relativo aggravamento che l’hanno portato alla disabilità. Gli interventi hanno la finalità «di dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici»: 1. prioritariamente con la stessa mansione alla quale il lavoratore era adibito prima del verificarsi dell’evento lesivo o dell’aggravamento e nell’ambito della stessa azienda/datore di lavoro; 2. ovvero con una mansione diversa, sempre nell’ambito della stessa azienda/datore di lavoro, laddove il disabile non possa più svolgere la precedente mansione. Il datore di lavoro coinvolto quale parte attiva ai fini della realizzazione degli interventi è quello dell’unità produttiva presso cui il disabile svolgeva abitualmente attività lavorativa al verificarsi dell’infortunio o malattia professionale o al manifestarsi di un aggravamento. Viene richiesto il possesso di alcuni requisiti, tra cui l’essere assoggettato e in regola con il Durc e non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati sulla sicurezza del lavoro (art. 61, comma 1, dlgs n. 81/2008). Il regolamento individua tre tipologie d’interventi: a) interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con un contributo massimo erogabile fino a 95 mila euro. Si tratta, ad esempio di: inserimento di rampe o di dispositivi di sollevamento verticale (piattaforma elevatrice, servoscala ecc.); adeguamento dei percorsi orizzontali e dei corridoi di accesso alla postazione di lavoro; modifica del locale ascensore o inserimento di un nuovo ascensore; modifica dei servizi igienici o inserimento di un nuovo servizio igienico accessibile dalla postazione di lavoro; modifica o automazione delle porte o degli infissi; adeguamento dei terminali degli impianti; interventi domotici con conseguente adeguamento impianti; b) interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, con un contributo massimo erogabile fino a 40 mila euro. Si tratta, a titolo di esempio, di arredi, di strumenti quali ausili o dispositivi a supporto di deficit sensoriali o motori, di strumenti di interfaccia macchina-utente; c) interventi di formazione, con un contributo massimo erogabile fino a 15 mila euro.