Decreto Ministeriale 8 febbraio 2017, n. 60

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato adottato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635, recante le Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, relativo alla autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica delle università, i cui contenuti sostituiscono quelli del decreto ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 31 del 13 gennaio 2017 relativa alla esigenza di monitorare i corsi professionalizzanti in accordo con gli esistenti percorsi ITS;

VISTA la nota della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, prot. n. 359-17/P/rg in data 23 gennaio 2017;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca all’ANVUR, con nota prot. n. 68 del 23 gennaio 2017;

VISTA la nota prot. n. 182/2017 del 24 gennaio 2017, con la quale il Presidente dell’ANVUR ha trasmesso  la proposta di un più graduale adeguamento ai nuovi requisiti richiesti dal DM 987/2016;

RITENUTO opportuno adottare una modifica del citato decreto n. 987/2016 per venire incontro alle richieste avanzate dalla suddetta Conferenza dei Rettori, alla proposta dell’ANVUR, nonché alle citate esigenze di monitoraggio;

DECRETA

Art. 1

1.  Al decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 4, dopo la parola: “permangono” sono aggiunte le seguenti parole: “fino all’a.a. 2018/2019 e successivamente,”;

b) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole “ciascun Ateneo” sono inserite le seguenti “, per l’a.a. 2018/2019,”;

c) all’articolo 10, comma 1, le parole “a.a. 2017/2018” sono sostituite dalle seguenti “a.a. 2019/2020”;

d) all’allegato A, lettera b), secondo capoverso, con riferimento al computo del numero di studenti, è aggiunto il seguente punto:
• “per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei”;

e) all’allegato A, lettera b), secondo capoverso, con riferimento al computo del numero di studenti, l’ultimo punto viene sostituito con il seguente:
• “per i nuovi corsi di studio di cui si propone l’accreditamento, e comunque nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, comma 4, all’utenza potenziale sostenibile.”.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 febbraio 2017

IL MINISTRO
F.to  Sen. Valeria Fedeli