Esame terza media per alunni disabili: prove equivalenti o equipollenti, dov’è la discriminante?

da Tuttoscuola

Esame terza media per alunni disabili: prove equivalenti o equipollenti, dov’è la discriminante?

Ci sono dure prese di posizione sullo schema di decreto legislativo per la valutazione, a proposito dell’esame di licenza media degli alunni con disabilità.

Nina Daita, responsabile Politiche della disabilità della Cgil nazionale parla di grave atto discriminatorio, in quanto “Prevedere che solo attraverso lo svolgimento di prove ‘equipollenti’ a quelle ordinarie l’alunno possa conseguire la licenza e che quelle non equipollenti portino unicamente a un attestato di credito formativo privo di valore legale, altro non è se non una discriminazione”.

Per le stesse ragioni l’europarlamentare della Lega Nord Angelo Ciocca, ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea in materia di disabilità sostenendo che “Il decreto sulla valutazione introduce il concetto di ‘prove equipollenti’ per quanto riguarda gli esami di terza media, facendo venir meno per disabili intellettivi, autistici e pluriminorati, la possibilità di conseguire il diploma di licenza media sostenendo prove differenziate e adattate alle loro capacità”.

Sono fondate o eccessive quelle considerazioni? L’aggettivo equipollente stravolge o no la precedente normativa sulla valutazione degli studenti disabili all’esame di terza media, introducendo un termine (prove equipollenti) che il Testo Unico sulle norme scolastiche ha previsto finora solo per l’esame di maturità?

Per consentire una obiettiva valutazione sulla vicenda offriamo un confronto tra l’attuale disposizione (art. 9 del DPR 122/2009) e quella prevista dallo schema n. 384 all’esame delle Camere.

Dal DPR 122/2009 Valutazione alunni disabili esame di licenza Schema di Decreto Legislativo
Valutazione alunni disabili esame di licenza
Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte … prove di esame differenziate corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo.
Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

Come si vede, il discrimine sembra esserci non tanto sulle prove differenziate (previste nell’uno e nell’altro testo) quanto piuttosto tra equivalente ed equipollente. Sono sinonimi?

L’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale fornisce il significato etimologico delle due parole:

Equipollente: dal tema aequus (eguale) e pollentem (da pollere = potere, avere efficacia); quindi di uguale efficacia; il dizionario storico dell’Accademia della Crusca evidenzia che “equipollenza è lo stesso che equivalenza”, con il significato latino di compensatio o aequalitas.

Equivalente: “che ha valore di uguale”; ricordando che per equivalenza (da aeque = ugualmente e valère = valere) si intende “Esatta corrispondenza di valori” (fonte vocabolario Devoto-Oli).