LA NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO PER IL PERSONALE DOCENTE

LA NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO PER IL PERSONALE
DOCENTE PREVISTA NEL DDL N.377 VIOLA IL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA DI ACCESSO A  TEMPO INDETERMINATO, E NON GARANTISCE IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLA SCUOLA
ITALIANA.
INTERVENTO DELL’AVV. MAURIZIO DANZA AL CONVEGNO USAE DEL 6 FEBBRAIO 2017
PRESSO LA SALA ALDO MORO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
Di particolare interesse il convegno organizzato dall’USAE presso la Sala Aldo
Moro della Camera dei Deputati dal titolo “l’impatto innovativo dei decreti
applicativi della riforma e le criticità applicative della Buona Scuola L.n.107
del 2015” , che ha visto l’intervento tra gli altri del Segr.Gen.le USAE Adamo
Bonazzi ,dell’On.le Pietro Laffranco e della Dott.ssa Rosanna Rodriguez
Presidente ACA.
In particolare l’intervento dell’Avv. Maurizio Danza , Arbitro del pubblico
impiego ed esperto del settore, si è soffermato sulla nuova disciplina di
accesso, sottolineando che, per la prima volta nella storia della pubblica
istruzione il superamento del nuovo concorso pubblico previsto dal DDL, non
garantirà più a partire dall’a.s.2020/21 per i docenti , il conferimento di un
contratto a tempo indeterminato ma solamente un contratto a tempo determinato
di formazione e tirocinio individuale di durata triennale ( art.8), con un
trattamento economico previsto per i primi  2 anni, in assenza del conferimento
di incarichi di insegnamento, pari a 400 euro mensili a titolo di indennità,
come emerge dalla relazione tecnica allegata al DDL n.377. Tale scelta, nel
riproporre in realtà un principio già contenuto nella lett.b n.2 del co.181
della L.n.107/2015 di riforma della scuola, secondo il relatore, oltre ad
essere del tutto incomprensibile atteso che il concorso viene indetto su un
numero di posti effettivamente disponibili ( cfr.art.3 e art.8 ) , viola
palesemente il principio di esclusività dell’accesso a tempo indeterminato
previsto invece dall’ art 36 co.1 D.Lgs n. 165/01 dettato per tutte le
pubbliche amministrazioni senza eccezione alcuna.
Con tale previsione certamente peggiorativa, inoltre il Governo oltre a
violare il principio di semplificazione delle procedure di accesso al ruolo,
viene meno all’obiettivo di garantire un ricambio generazionale nel settore
della istruzione pubblica, introducendo senza alcuna giustificazione nuove
forme flessibili in materia di pubblico impiego che rischiano di dare luogo ad
ulteriori contenziosi giudiziari  già pendenti nei confronti del Ministero
della pubblica Istruzione.
Nella relazione l’Avv. Maurizio Danza ha sottolineato altresì, come con l’art.
5 di previsione dei nuovi titoli di accesso al ruolo docente , non coerente né
con la DIR 2005/36 né con il D.lgs. n.206/2007 di recepimento della stessa, il
Governo abbia perso una ulteriore occasione, per rendere giustizia a favore di
coloro che già in possesso di abilitazioni e qualifiche professionali
abilitanti, per partecipare al concorso pubblico a “tempo determinato”,
dovranno per il futuro, essere in possesso di requisiti ulteriori non essendo
più sufficiente  l’abilitazione all’insegnamento conseguita secondo l’attuale
sistema, tutt’alpiù godendo, solo successivamente di forme di “esonero
parziale” dalle prove scritte e/o orali ( art.17 ).
Secondo il relatore, occorre che il Governo intervenga urgentemente con
emendamenti di natura sostanziale, prevedendo in primis l’accesso ai posti
banditi  anche a chi è già in possesso di abilitazioni , e al contempo
garantendo una parità di trattamento tra l’accesso “immediato” al ruolo secondo
il sistema delle graduatorie ad esaurimento ,e l’accesso “ritardato” solo all’
esito positivo del triennio, come previsto dalle nuove disposizioni del DDL n. 377 .