Legge 25 gennaio 2017, n. 9

Legge 25 gennaio 2017, n. 9

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. (17G00017)

(GU Serie Generale n.36 del 13-2-2017)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio  di  ciascun  anno
quale «Giornata nazionale delle vittime civili  delle  guerre  e  dei
conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle  vittime
civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel  mondo,  nonche'
di  promuovere,   secondo   i   principi   dell'articolo   11   della
Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra. 
                               Art. 2 
 
  1. Per celebrare la Giornata di cui  all'articolo  1,  in  ciascuna
provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo  quanto
previsto dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  o  dagli  specifici
ordinamenti degli enti locali delle  regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti
promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e  testimonianze
sulle esperienze vissute dalla popolazione  civile  nel  corso  delle
guerre  mondiali  e  sull'impatto  dei  conflitti  successivi   sulle
popolazioni civili di tutto il mondo. 
                               Art. 3 
 
  1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente  legge  non  e'
considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260. 
                               Art. 4 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle  scuole  di  ogni
ordine e grado, senza oneri a  carico  del  proprio  bilancio,  nella
promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto  valore
educativo, sociale e culturale che  riveste  la  «Giornata  nazionale
delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo». 
  2.  Alla  realizzazione  delle  iniziative  di  cui  al   comma   1
partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  l'Associazione
nazionale vittime civili  di  guerra  Onlus  e  il  suo  Osservatorio
internazionale sulle vittime civili dei conflitti. 
                               Art. 5 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 25 gennaio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                        Gentiloni Silveri, Presidente 
                                           del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando