Legge 25 gennaio 2017, n. 9
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. (17G00017)
(GU Serie Generale n.36 del 13-2-2017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonche' di promuovere, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.
Art. 2 1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.
Art. 3 1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non e' considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 4 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo». 2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.
Art. 5 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 gennaio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando