Le Direttive dell’Unione europea e il nuovo Codice dei contratti pubblici

Le Direttive dell’Unione europea (2014) e il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016)

di Pietro Boccia

 

In Italia, la fonte, che ha disciplinato, dopo la costituzione dell’Unione europea, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è stato, fino all’entrata in vigore del nuovo Codice (D.L.gs. n. 50/2016), quello normato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Negli ultimi anni, l’Ue, attraverso tre direttive (n. 2014/23/Ue del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; n. 2014/24/Ue del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce; n. 2014/25/Ue del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce) ha prescritto, per i Paesi membri, innovazioni sugli appalti pubblici, da realizzare, attraverso il recepimento negli ordinamenti nazionali, entro il 18 aprile 2016. E’ da sottolineare che una direttiva, in campo comunitario, fissa un obiettivo che tutti i Paesi membri hanno l’obbligo di conseguire, pur avendo autonomia nazionale sulle modalità per pervenire ai risultati prefissati. L’Unione europea, in verità, emette altri interventi, con i quali i Paesi membri in qualche modo devono fare i conti, come:

– la decisione che è vincolante soltanto per i destinatari;

– il parere che è l’estrinsecazione di una o più istituzioni europee tramite un sistema non vincolante e, quindi, senza obblighi giuridici per i destinatari;

– le raccomandazioni che non sono mai vincolanti per gli Stati membri ma permettono alle Istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari;

– il regolamento che è, invece, vincolante e deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione europea.

Anche in Italia, per fare fronte alle direttive dell’Unione europea, è stata approvata la Legge n. 11 del 28 gennaio 2016, conferendo al Governo la delega a predisporre il nuovo Codice, che, con il D.Lgs, n. 50, diventa un atto legislativo in data 18 aprile 2016. Il nuovo Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016) non rappresenta, rispetto al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, soltanto un’articolazione più snella (220 articoli al posto dei 630 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ma è anche un chiaro tentativo per rinnovare e per semplificare, a livello dottrinale, la nuova disciplina. Esso è suddiviso in sei parti.

L’ambito di applicazione del nuovo Codice è trattato nella prima parte: le definizioni (art. 3); la specificazione dei contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione (artt. 4-20). L’affidamento dei contratti pubblici, aventi a oggetto i lavori, i servizi e le forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (art. 4).  L’art. 19 (Contratti di sponsorizzazione) stabilisce che l’affidamento dei contratti di sponsorizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di denaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, in altre parole si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi d’imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80.

Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. All’art. 20

(Opera pubblica realizzata a spese del privato) si sostiene che il nuovo Codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipula una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato s’impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell’art. 80. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche, di cui al comma 1. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso d’inadempimento, comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi. Nella prima parte sono comprese anche le norme sulla pianificazione, programmazione e progettazione (artt. 21-27), nonché i principi comuni sulle modalità di affidamento (artt. 28-34). Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e quello triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale, di cui al co. 1, ai fini del loro completamento, ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, e la vendita o la demolizione (art. 21). L’art. 26 (Verifica preventiva della progettazione) afferma che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. La verifica, di cui al co. 1, ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti, di cui al co. 6, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto, posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. La verifica accerta in particolare: la completezza della progettazione; la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l’applicabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi d’introduzione delle varianti e del contenzioso; la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; l’adeguatezza dei prezzi unitari impiegati; la manutenibilità delle opere, ove richiesta. Poi, all’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) viene stabilito che le stazioni appaltanti, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti, che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento, che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni, di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al co. 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello d’inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per i quali è nominato.  Il RUP, laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui s’indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui s’indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta. Il RUP, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.  Il RUP, oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del Codice, in particolare: formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso d’informazione; cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni, relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia l’efficiente gestione economica dell’intervento; propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza dei servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, in qualunque modo, denominati; verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

La seconda parte disciplina i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, e si modula su sei titoli: il primo titolo (artt. 35 e 36) riguarda la rilevanza dell’Unione europea e i contratti sotto soglia. Il presente Codice – si afferma al co. 2 dell’art. 35 – si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle seguenti soglie: 5.225.000 euro per gli appalti di lavori; 418.000 euro per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 1.000.000 euro per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici. Le soglie, di cui all’art. 35, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.  Il secondo titolo, trattato dall’articolo 37 al 43, affronta la qualificazione delle stazioni appaltanti. La qualificazione ha a oggetto, recita l’art. 38, il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: capacità di programmazione e progettazione; capacità di affidamento; capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. L’art. 42 tratta il conflitto d’interesse, sostenendo che le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere, in maniera efficace, ogni ipotesi di conflitto d’interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Si crea un conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi, che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o un altro tipo d’interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. Il terzo titolo, che è, a sua volta, suddiviso in capi e sezioni, stabilisce con gli articoli da 44 a 93 la procedura di affidamento. All’art. 59 (Scelta delle procedure) si afferma, per quanto riguarda le procedure di affidamento, che, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso d’indizione di gara. Esse possono, altresì, utilizzare:

– il partenariato per l’innovazione, quando sussistono i presupposti, previsti dall’art. 65;

– la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo, quando sussistono i presupposti previsti dal co. 2;

– la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando sussistono i presupposti previsti dall’art. 63.

Gli appalti, relativi ai lavori, sono affidati, ponendo, a base di gara, il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’art. 23, co. 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E’ vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori a esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico/privato e contratto di disponibilità.

L’art. 85 (Documento di gara unico europeo) prescrive che le stazioni appaltanti, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario, approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: non si trova in una delle situazioni, di cui all’art. 80; soddisfa i criteri di selezione, definiti a norma dell’art. 83; soddisfa gli eventuali criteri oggettivi, fissati a norma dell’art. 91.

Il quarto titolo, attraverso gli articoli che vanno da 94 a 99, concerne l’aggiudicazione per i settori ordinari. L’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) stabilisce che i criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche, che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’art. 96. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, di assistenza e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’art. 50, co. 1; i contratti relativi all’affidamento dei servizi d’ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale d’importo superiore a 40.000 euro. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: per i lavori d’importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per i servizi e le forniture d’importo inferiore alla soglia, di cui all’art. 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Il quinto titolo affronta (artt.100-113) l’esecuzione e l’attuazione del nuovo Codice degli appalti. L’art. 100 fissa i requisiti per l’esecuzione dell’appalto; l’art. 101 parla, invece, dei soggetti delle stazioni appaltanti e stabilisce che l’esecuzione dei contratti, che hanno a oggetto lavori, servizi e forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione, previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo e del verificatore della conformità; egli accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ognuno affidate. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento e su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il direttore di lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. E’ centrale per un buon esito dell’esecuzione degli appalti pubblici, il collaudo, che è regolato all’art. 102. Tale articolo recita che il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture; ciò per certificare che l’oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici d’importo inferiore alla soglia europea, di cui all’art. 35, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal Decreto, di cui al co. 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell’esecuzione, se nominato (co 2). Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al co. 8, di particolare complessità dell’opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino a un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio; esso assume, invece, carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo s’intende tacitamente approvato, sebbene l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (co 3).  Il responsabile unico del procedimento, all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, in altre parole del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile (co 4). Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, sempre che denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (co. 5).  Le stazioni appaltanti, per compiere le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici, di cui al co. 1, nominano – si afferma al co.  6 – tra i propri dipendenti o di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo, di cui all’articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato quello delle strutture per la redazione del collaudo statico.  Le stazioni appaltanti, per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, individuano i componenti con le procedure, di cui all’art. 31, co. 8. Non possono essere affidati – recita il comma 7 – incarichi di collaudo e di verifica di conformità: ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici d’importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35, a quelli in quiescenza nella Regione/regioni ove è stata svolta l’attività di servizio; ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici d’importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, ubicati nella Regione/regioni ove è stata svolta l’attività di servizio; a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto; a chi ha, comunque, svolto o svolge attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. Il co. 8 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del co. 2. Si applica, fino alla data di entrata in vigore di detto Decreto, l’art. 216, co. 16.

Il co. 9 stabilisce che al termine del lavoro sono redatti: per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico, predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili d’interesse storico-artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma d’intervento sul bene; i costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento; l’aggiornamento del piano di manutenzione; una relazione tecnico-scientifica, redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti. L’ultimo titolo – articoli da 114 a 163 – regola i regimi di appalto nei settori speciali, nei servizi sociali, nei beni culturali, nei concorsi di progettazione e di idee, nei servizi di ricerca e sviluppo e in altri specifici settori.  L’art. 140 tratta, infatti, gli appalti dei servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all’allegato IX, che vengono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi, di cui al presente comma, rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità: mediante un avviso di gara oppure con un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che sono oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti vengono aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici, interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa. All’art. 145 (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali) sono presenti le disposizioni che dettano la disciplina relativa a contratti pubblici, concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli articoli 155, 156, 158 e il capo V trattano i contratti nei concorsi di progettazione e di idee, nei servizi di ricerca e sviluppo e in altri specifici settori (difesa, sicurezza e così via). Non meno importanti sono, nella parte seconda del D.Lgs. n. 50/2016, le garanzie e il controllo tecnico, contabile e amministrativo.

La parte terza (artt. 164-178) concerne i contratti di concessione.  All’art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione) si afferma che, ferme restando le disposizioni, di cui all’art. 346 del TFUE, le disposizioni definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione dei lavori pubblici o dei servizi, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori, qualora i lavori o i servizi siano destinati a una delle attività di cui all’allegato II. In ogni caso, le disposizioni non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l’esercizio di un’attività economica che può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione dei lavori pubblici o dei servizi si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del presente Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e di redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Le concessioni sono, in base all’art. 171, aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione, stabiliti dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 173, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: l’offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante; l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione, di cui all’art. 172; l’offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 172.

La quarta parte (artt. 179-199) riguarda il partenariato sia pubblico sia privato e il contraente generale. Il contratto di partenariato, si sostiene all’art. 180, è quello a titolo oneroso, di cui all’art. 3, co. 1. Il contratto può avere come oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. Nei contratti di partenariato pubblico o privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica, ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma d’introito diretto della gestione del servizio a utenza esterna. Nel contratto di partenariato pubblico o privato, il trasferimento del rischio, in capo all’operatore economico, comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi, resi, per il periodo di gestione dell’opera come definiti, rispettivamente, dall’art. 3 co. 1. Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico o privato sono, altresì, disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico. All’art. 194 viene stabilito l’affidamento al contraente generale.  Il soggetto aggiudicatore, con il contratto di affidamento unitario al contraente generale, affida a un soggetto, dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell’art. 195, co. 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.

La parte quinta (artt. 200-203) del D.Lgs. n. 50/2016 è relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono, si afferma all’art. 200, valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture, di cui al presente articolo, è oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; ogni altra forma di affidamento, prevista dal nuovo Codice, e compatibile con la tipologia dell’opera da realizzare. La sesta e ultima parte (artt. 204-220) chiude il D. Lgs. n. 50/2016 con le disposizioni finali e quelle transitorie.