Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017, n. 135

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO                        il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO                       il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO                       il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla  Corte dei Conti in data 15 dicembre 2016, reg. prev. 3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2016, n. 293, concernente “Nomina dei Ministri”, con il quale la sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO           il regio decreto 31 agosto 1933,  n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” e, in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a “Titoli accademici ed Esami di Stato”;

VISTO                       il regio decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante “Approvazione del regolamento sugli
studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli artt. 51 e 52;

VISTA                       la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTO                        il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO            il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO                        il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO                        il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al d.m. 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni”;

RAVVISATA            la necessità di indire gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2017;

 

O R D I N A:

ART. 1

Sono indette per l’anno 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo.
Alle predette sessioni possono partecipare i candidati che, entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea, hanno conseguito il diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM- 41, ovvero analogo titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

ART. 2

I candidati possono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.
L’indicazione di più di una sede è causa di esclusione.
La domanda di ammissione alla prima sessione, deve essere presentata non oltre il 20 marzo 2017 e alla seconda sessione non oltre il 3 ottobre 2017 presso la segreteria dell’università presso cui i candidati intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 3 ottobre 2017 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data e del luogo di nascita, della residenza o domicilio e del codice fiscale, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea, da attestare con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conseguito ai sensi dell’ art. 1. Per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato, la documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università competente.

b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

c) ricevuta del versamento del contributo versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, che saranno indicati nei singoli bandi.

ART. 3

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei, sono tenuti a produrre la domanda di ammissione nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

ART. 4

L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445.

ART. 5

Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi, svolto presso le strutture di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 secondo le modalità previste dai successivi commi del predetto art. 2.
La data di inizio del predetto tirocinio è fissata al 10 aprile 2017 per la prima sessione e al 6  novembre 2017 per la seconda sessione.

ART. 6

Alla prova scritta si accede previo superamento del tirocinio pratico di cui all’art. 6.
La prova scritta si svolge il giorno 18 luglio 2017 per la prima sessione e il 15 febbraio 2018 per la seconda sessione presso le Università di cui al prospetto allegato, secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 445 del 2001.
La prova scritta consta di due parti che si svolgono, in sequenza, in un’unica giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall’archivio di cui al comma 4 dell’art.4 del D.M. n. 445 del 2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila quesiti è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (esame.miur.it) almeno 60 giorni prima della data fissata per la prova scritta.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei.

A tal fine le Università comunicano al Ministero e al CINECA entro il 19 maggio 2017, per la prima sessione, ed entro il 4 dicembre 2017, per la seconda sessione, il numero delle domande di ammissione agli esami pervenute.
La comunicazione al CINECA del numero di domande, ed altre informazioni di carattere amministrativo, avverranno all’interno della piattaforma WEB di supporto alla gestione della prova scritta, le cui credenziali verranno comunicate direttamente agli uffici interessati.
Per ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova di esame.
I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare il materiale per la prova presso il CINECA il giorno 17 luglio 2017 per la prima sessione e il giorno 14 febbraio 2018 per la seconda sessione. A decorrere dall’avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell’integrità del materiale consegnato, costituto da scatole contenenti i plichi della prova, che devono risultare integri all’atto della consegna ad ogni candidato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.

Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali  presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo “anagrafica”; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido.

I bandi predisposti dagli Atenei devono indicare che il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; che ha la possibilità di correggere una sola risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito.
L’inserimento nella busta del modulo “anagrafica” costituisce elemento di annullamento della prova. Tale previsione deve essere prevista nei bandi.

A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato, né dal presidente della commissione a pena della nullità della prova, e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il modulo per i dati anagrafici.

Al termine della prova di esame i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove a fronte delle domande presentate; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al Ministero ancora sigillati e accompagnati dai predetti verbali. Ogni Università provvede, a cura del responsabile amministrativo, all’immediata consegna al CINECA esclusivamente delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 445 del 2001 da parte della Commissione di cui all’articolo 3 dello stesso decreto.

Roma, 8 marzo 2017

IL MINISTRO
F.to Valeria Fedeli


Tabella sedi Esami