Il diritto ai permessi per assistenza spetta anche alle unioni civili e di fatto

da Superabile

Il diritto ai permessi per assistenza spetta anche alle unioni civili e di fatto

Lo stabilisce una circolare pubblicata dall’Inps, che recepisce la legge n.76/2016 sulle unioni civili e una recente sentenza della Corte costituzionale: permessi e congedi potranno quindi essere richiesti anche all’interno di convivenze di fatto e unioni civili, per assistere però soltanto “l’unito” e non i suoi parenti

ROMA – L’Inps recepisce la legge sulle unioni civili (n. 76/2016) e mette mano ai permessi per la legge 104: d’ora in poi, anche le “parti di unione civile” i conviventi di fatto potranno fruire dei permessi e dei congedi previsti per l’assistenza del proprio compagno o della propria compagna con disabilità. E’ scritto chiaramente nella circolare n. 38 emanata ieri dall’Istituto. Circolare dettata da due disposizioni normative recenti: in primo luogo, la legge sulle unioni civile, in secondo luogo una sentenza della Corte Costituzionale. “La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto – si legge nella circolare – prevedendo, tra l’altro, che ‘le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.per quanto riguarda invece la sentenza della Corte Costituzionale, si fa riferimento alla n. 213 del 5 luglio 2016, che “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 – riferisce Inps – nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92”.

Di tutto ciò occorre quindi tener conto innanzitutto nell’applicazione della legge 104, che prevede (all’articolo 33 comma 3) il “diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti – ricorda Inps nella circolare – in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado (con possibilità di estensione fino al terzo grado), riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c.3 della legge 104 stessa”. E bisogna tener conto delle novità sulle unioni civili anche nell’applicazione del decreto legislativo n. 151/2001, che stabilisce (art. 42 comma 5) “la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3 della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado”.

Ecco dunque come cambiano le norme su permessi e congedi per assistenza:

Come cambiano i permessi ex lege 104. “Dal coordinamento delle norme richiamate, emerge che i permessi ex lege n. 104/92 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 possono essere concessi anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte”. Di conseguenza, “il convivente, pertanto, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui all’art 3, comma 3, della legge 104/92 per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado”.

Inps stabilisce però delle condizioni e dei limiti nella fruizione dei permessi all’interno di convivenze e unioni civili. Innanzitutto, “a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità”. Il permesso può quindi fruito solo per assistere il cosiddetto “unito”, ma non un suo parente, con il quale non esiste – nel caso della convivenza e dell’unione civile – un “rapporto di affinità”.

Seconda condizione è che la convivenza sia attestata anagraficamente: “Per la qualificazione di ‘convivente’ dovrà farsi riferimento alla ‘convivenza di fatto’ come individuata dal commi 36, dell’art. 1, della legge n. 76 del 2016, in base al quale ‘per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile’ e accertata ai sensi del successivo comma 37. Tale comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica”. Inoltre, si sottolinea che “mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso”.

Come cambia il congedo straordinario ex Dlgs 151/2001. Il  decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce (comma 5 dell’art. 42) la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave a coniuge, parenti e affini fino al terzo grado. “Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016 – scrive Inps nella circolare – il congedo in argomento può essere fruito dalla parte di un unione civile che assiste l’altra parte dell’unione”. Questo, con le stesse limitazioni presviste per i permessi, quindi “a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire  del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità”.

Si allarga comunque notevolmente,i n questo modo, la platea degli aventi diritto ai benefici previsti dalla legge 104 ai fini dell’assistenza di un familiare con disabilità. (cl)