Commissioni esami di Stato: chi non può presentare domanda e chi non può essere nominato

da La Tecnica della Scuola

Commissioni esami di Stato: chi non può presentare domanda e chi non può essere nominato

La C.M. n. 2/2017 relativa alla formazione delle commissioni degli esami di Stato, oltre al personale che deve e quello che può presentare domanda come candidato esterno o presidente, elenca anche alcune situazioni in cui è preclusa la possibilità di presentare domanda.

Innanzitutto, non possono presentare istanza di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno i docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico.

Analogamente, non possono presentare domanda i docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari.

Inoltre, la possibilità è preclusa al personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

  • assente a qualsiasi titolo, compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
  • collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex articolo 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006- 2009);
  • utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici ovvero presso altri Enti;
  • impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1);
  • in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro.

Infine, non è consentita la presentazione della scheda di partecipazione al personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2017.

La medesima circolare elenca anche alcuni casi in cui è previsto il divieto di nomina: gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:

  • nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
  • in altre scuole del medesimo distretto scolastico;
  • in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari);
  • nella stessa scuola, statale o paritaria, ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;
  • nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

Analogamente, non è possibile la nomina a presidenti, commissari esterni e interni, per il personale:

  • destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;
  • che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio;
  • che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;
  • che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato, con motivato provvedimento formale del Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, quale presidente di commissione d’esame di Stato del primo ciclo di istruzione. La verifica di tale incompatibilità è esclusivamente amministrativa, in quanto le nomine nelle commissioni per gli esami conclusivi del primo ciclo non sono gestite dal sistema informativo.