Delibera ANAC 8 marzo 2017, n. 241

Linee Guida Trasparenza
Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali

Il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta dell’8 marzo 2017, dopo la consultazione pubblica, le Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.

Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sull’attuazione delle misure di trasparenza contenute nell’art. 14, oggi riferite ad un novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente.

Le Linee guida entrano in vigore il 25 marzo 2017, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. (GU Serie Generale n.70 del 24-3-2017), e sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.

Per quanto riguarda nello specifico i Dirigenti scolastici le Linee guida prevedono:

“In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità, come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f).”


Delibera ANAC 8 marzo 2017, n. 241

Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo 97/2016. (Delibera n. 241). (17A02168)

(GU Serie Generale n.70 del 24-3-2017)


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016,  n.  97  «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la delibera ANAC n. 144  del  7  ottobre  2014  «Obblighi  di
pubblicazione concernenti gli  organi  di  indirizzo  politico  nelle
pubbliche amministrazioni»; 
  Considerato che a fronte delle modifiche apportate dall'art. 13 del
decreto legislativo  97/2016  all'art.  14  del  decreto  legislativo
33/2013 riguardante gli  «Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e i  titolari  di  incarichi  dirigenziali»,  l'Autorita'  ha
ritenuto di intervenire con apposite Linee guida con le quali fornire
indicazioni e chiarimenti  ai  fini  dell'applicazione  della  citata
disposizione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorita' del 14 dicembre
2016 con cui e' stato approvato in via preliminare lo schema di Linee
guida e disposta la consultazione pubblica per il periodo 20 dicembre
2016 - 12 gennaio 2017 ai  sensi  del  regolamento  ANAC  «Disciplina
della partecipazione a  procedimenti  di  regolazione  dell'Autorita'
Nazionale Anticorruzione» (Gazzetta Ufficiale n.  92  del  21  aprile
2015); 
  Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti; 
  Il Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza dell'8 marzo 2017 approva
in via definitiva la delibera n. 241, Linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione  dell'art.  14  del   decreto   legislativo   33/2013
«Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13  del  decreto
legislativo  97/2016  e  ne  dispone  la   pubblicazione   sul   sito
istituzionale dell'ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Le presenti Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida 
  L'art.  14  del  decreto  legislativo  33/2013,   come   modificato
dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016, disciplina gli obblighi
di trasparenza riguardanti  i  titolari  di  incarichi  politici,  di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di  incarichi
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. 
  Le disposizioni dell'art.  14  rivestono  un  particolare  rilievo,
tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore di rafforzare il
regime  di  trasparenza.   Risulta,   infatti,   ampliato   in   modo
significativo il novero  dei  soggetti  interessati,  con  l'evidente
finalita' di rendere conoscibili le  informazioni  specificate  dalla
norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo  ricoprono
ruoli  di  vertice  cui  sono  attribuite  competenze  di   indirizzo
generale, politico-amministrativo o di gestione e di  amministrazione
attiva. 
  Alla luce della nuova configurazione degli obblighi  concernenti  i
titolari di incarichi, le presenti Linee guida contengono indicazioni
rivolte  in  particolare  alle  amministrazioni  destinatarie   delle
disposizioni del decreto legislativo  33/2013,  individuate  all'art.
2-bis, comma 1: si tratta  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
ivi  comprese   le   autorita'   portuali,   nonche'   le   autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 
  In base all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  165/2001,  le
pubbliche amministrazioni sono «tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane,   e   loro   consorzi   e   associazioni,   le   istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi  case  popolari,  le  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro  associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e  locali,
le amministrazioni, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi anche al CONI». 
  Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche  per
gli  ordini  professionali,  sia  nazionali  che  territoriali,   non
ritenendosi   sussistenti   ragioni   di    incompatibilita'    delle
disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti. 
  L'applicazione delle  medesime  disposizioni  agli  altri  soggetti
indicati nell'art. 2-bis, comma 2  del  decreto  legislativo  33/2013
ovvero enti  pubblici  economici,  societa'  in  controllo  pubblico,
associazioni,  fondazioni  e  enti  di   diritto   privato   comunque
denominati, sara' trattata in distinte Linee guida. 
2. Ambito soggettivo di applicazione 
  Per quanto concerne l'ambito soggettivo, inteso  come  riferito  ai
soggetti tenuti a comunicare i dati in  questione  da  pubblicare,  a
seguito delle modifiche introdotte dal decreto  legislativo  97/2016,
l'art. 14 riguarda ora i titolari di incarichi politici,  i  titolari
di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di  governo
comunque  denominati,  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  i
titolari di posizioni organizzative (cfr. §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 
  Per i titolari  di  incarichi  o  cariche  di  amministrazione,  di
direzione  o  di  governo  di  amministrazioni  diverse   da   quelle
territoriali (Stato, Regioni, Enti locali) la scelta  legislativa  si
pone in  continuita'  con  l'interpretazione  fornita  dall'Autorita'
nella delibera n. 144/2014, in cui si  precisava  che  le  misure  di
trasparenza previste nella precedente versione dell'art. 14 trovavano
applicazione anche agli  organi  non  espressione  di  rappresentanza
politica ma che svolgono una funzione di indirizzo,  proprio  laddove
non esiste una rappresentanza politica (cfr. § 2.2.). 
  In merito all'estensione degli obblighi di  pubblicazione  indicati
al comma 1  dell'art.  14  ai  titolari  di  incarichi  dirigenziali,
nell'Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto  legislativo
di cui all'art.  7  della  legge  n.  124  del  2015,  approvato  dal
Consiglio dei Ministri  il  20  gennaio  2016»  l'Autorita'  ha  gia'
osservato che, in particolare, l'obbligo di rendere le  dichiarazioni
sulla situazione patrimoniale e reddituale da  parte  del  dirigente,
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado avrebbe
reso «piu' gravosi gli adempimenti in  capo  alle  amministrazioni  a
fronte  di  un  risultato,  in  termini  di   maggiore   trasparenza,
certamente  trascurabile  tenuto  conto  che  viene  anche   previsto
l'obbligo  per  ciascun  dirigente  di  comunicare   gli   emolumenti
percepiti a carico della finanza pubblica». Tuttavia, considerato che
tale estensione e' stata confermata nel testo definitivo del  decreto
legislativo 97/2016, ne consegue  che,  allo  stato,  i  titolari  di
incarichi dirigenziali sono tenuti ad osservare  tutti  gli  obblighi
previsti dall'art. 14. 
  Tale disposizione va comunque valutata, ad  avviso  dell'Autorita',
anche  tenendo  conto,  specie   per   amministrazioni   di   piccole
dimensioni,  della  norma  che  attribuisce  ad  ANAC  il  potere  di
precisare gli obblighi di pubblicazione e le  relative  modalita'  di
attuazione  in  relazione  alla  natura  dei  soggetti,   alla   loro
dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, in  una  logica  di
semplificazione  e  di  limitazione  degli  oneri  a   carico   delle
amministrazioni (art. 3, comma 1-ter, decreto legislativo 33/2013). 
  Nell'Allegato n. 1) alle presenti Linee guida sono  individuati,  a
titolo meramente esemplificativo, i titolari di  incarichi  politici,
di amministrazione, di  direzione  o  di  governo  e  i  titolari  di
incarichi  dirigenziali  in  alcune  tipologie   di   amministrazioni
pubbliche. 
  Per quanto riguarda i dati da  pubblicare  il  decreto  legislativo
97/2016 non ha introdotto alcuna modifica alle  informazioni  e  alle
dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art.  14,  comma
1, lettera da a) ad f) cui si rinvia. Per i soli  dirigenti,  invece,
e' stato introdotto un ulteriore obbligo di pubblicazione riferito al
dato sugli emolumenti complessivi percepiti a  carico  della  finanza
pubblica (art. 14, comma 1-ter). 
2.1. Titolari di incarichi politici 
  La disposizione di cui al  comma  1  dell'art.  14  e'  prettamente
rivolta ai titolari di incarichi politici,  anche  non  di  carattere
elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i  dati
previsti dalle lettera da a) ad f) del medesimo comma. Risultano  ora
destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano,  sia  in
via elettiva che di nomina, a organi  politici  di  livello  statale,
regionale e locale. 
  L'attuale   formulazione   della   norma   consente   di   superare
definitivamente  i  dubbi  prospettati  con  riferimento   al   testo
previgente circa l'applicabilita' delle disposizioni ai  titolari  di
incarichi politici non di carattere elettivo,  come  ad  esempio  gli
assessori, ora chiaramente  ricompresi  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 14. 
  Sono sicuramente organi politici: nei  ministeri  il  ministro,  il
vice  ministro,  il  sottosegretario  di  Stato;  nelle  regioni   il
presidente, il consiglio, la giunta; nelle  citta'  metropolitane  il
sindaco metropolitano,  il  consiglio  metropolitano,  la  conferenza
metropolitana; nelle  province  il  presidente  della  provincia,  il
consiglio  provinciale,  l'assemblea  dei  sindaci;  nei  comuni   il
sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e  comunita'
montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di  enti
locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea. I
componenti  di  detti  organi  dunque  sono   tenuti   a   comunicare
tempestivamente  i  dati   per   la   pubblicazione   nella   sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. Si precisa che,
al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali  enti  di
secondo livello, assolvono agli obblighi di  pubblicazione  dei  dati
dell'art. 14 relativi all'Assemblea dei Sindaci mediante collegamento
che  dalla  sezione  «Amministrazione  trasparente»  della  provincia
conduce ai  siti  istituzionali  dei  comuni  dove  detti  dati  sono
pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni,  le
province  si  attivano  autonomamente  e  segnalano  ai  comuni   gli
inadempienti riscontrati. Per i sindaci componenti dell'Assemblea dei
sindaci,  eletti  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
abitanti, e' richiesta la pubblicazione dei dati  ex  novo  da  parte
della provincia. 
  Non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi cui  i  titolari
di incarichi politici sono tenuti, che la  carica  sia  attribuita  a
titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle citta' metropolitane
e delle province. Stante il  chiaro  disposto  normativo,  la  deroga
contemplata nel comma 1-bis dell'art. 14 per gli incarichi o  cariche
di amministrazione, di direzione o di governo non puo' essere  estesa
anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica. 
  Casi particolari 
  Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 
  Con riferimento all'individuazione dei comuni cui si applica l'art.
14, comma 1, lettera f), l'Autorita' nella delibera n. 144/2014 aveva
ritenuto soggetti agli obblighi  di  pubblicazione  della  situazione
reddituale e patrimoniale i  componenti  degli  organi  di  indirizzo
politico  nei  soli  comuni  con  popolazione  superiore  ai   15.000
abitanti.  Cio'  in  considerazione  dell'espressa  esclusione  della
pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione  inferiore  ai
15.000 abitanti, prevista dall'art. 1, comma 1, n. 5) della  legge  5
luglio 1982, n. 441 richiamata dall'art. 14. 
  Occorre al riguardo evidenziare che, tra  le  modifiche  introdotte
dal decreto legislativo 97/2016, assume anche rilievo la disposizione
dell'art.  3,  comma  1-ter,  del  decreto  legislativo  33/2013  che
consente  ad  ANAC   di   semplificare   l'attuazione   del   decreto
trasparenza, tra l'altro, per i comuni con  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti, come precisato  dall'Autorita'  nell'approfondimento
del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016). 
  Pertanto,  alla  luce  delle  osservazioni  pervenute  in  sede  di
consultazione  e  in  linea  con  gli  obiettivi  di  semplificazione
previsti dal legislatore,  l'Autorita'  ritiene  di  mantenere  ferma
l'interpretazione gia' fornita con la delibera 144/2014. Quindi,  nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,  i  titolari  di
incarichi politici, nonche' i loro coniugi  non  separati  e  parenti
entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di
cui all'art. 14, comma 1,  lettera  f)  (dichiarazioni  reddituali  e
patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati  e
le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14,
comma 1 anche in questi comuni. 
  Commissari straordinari 
  Gli enti territoriali sono  tenuti  a  pubblicare  i  dati  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 anche per i commissari
straordinari ogniqualvolta il  decreto  di  scioglimento  attribuisca
loro i poteri del sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto,
pur preposti all'ordinaria amministrazione, detti commissari  operano
con le funzioni e i compiti dei titolari degli  organi  di  indirizzo
politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente locale.  Tenuto
conto dello scopo della norma, volto a rendere trasparenti i dati  di
coloro   che   hanno   responsabilita'   politica   nella   comunita'
territoriale, la medesima disposizione non e', invece, applicabile ai
commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti. 
  Circoscrizioni di decentramento comunale 
  Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17  del
decreto legislativo 267/2000 sono tenute alla pubblicazione dei  dati
di cui all'art. 14 del decreto legislativo  n.  33/2013.  Nell'ambito
delle circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il  presidente
e i consiglieri di circoscrizione. 
2.2 Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione
o di governo 
  Il comma 1-bis dell'art. 14 dispone che  gli  obblighi  di  cui  al
comma 1, lettera da a) ad f) si applicano ai titolari di incarichi  o
cariche di  amministrazione,  di  direzione  o  di  governo  comunque
denominati. Il legislatore prevede, tuttavia, che tali  obblighi  non
sussistono nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti
a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma  di
remunerazione,  indennita'  o  gettone  di   presenza.   L'esclusione
costituisce un importante elemento di novita' introdotto dal  decreto
legislativo 97/2016 e,  si  ripete,  si  riferisce  esclusivamente  a
questa categoria di titolari di incarichi  e  non  anche  alle  altre
disciplinate dall'art. 14. 
2.2.1  Individuazione  dei  titolari  di  incarichi  o   cariche   di
amministrazione, di direzione o di governo 
  A proposito dell'individuazione dei titolari di incarichi o cariche
di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, la
norma si pone, come anticipato, in continuita' con  l'interpretazione
gia' fornita da ANAC nella delibera n. 144/2014. Richiamando l'art. 4
del    decreto    legislativo    165/2001    (rubricato    «Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni  e  responsabilita'»)  l'Autorita',
infatti, aveva  ritenuto  applicabili  gli  obblighi  di  trasparenza
disposti dall'art. 14 del decreto legislativo  33/2013  non  solo  ai
componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione  di
rappresentanza politica ma anche ai componenti degli organi che,  pur
non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di  poteri
di  indirizzo   generale   con   riferimento   all'organizzazione   e
all'attivita' dell'amministrazione cui sono  preposti.  E'  dunque  a
questa  seconda  categoria  di  organi  che  possono  ricondursi  gli
incarichi  e  le  cariche  indicati  al  comma  1-bis  dell'art.  14.
L'interpretazione appare coerente  con  l'impostazione  dell'art.  14
che, nella riformulazione introdotta dal decreto legislativo 97/2016,
riserva  ai  titolari  di  incarichi  espressione  di  rappresentanza
politica una separata trattazione nel comma 1. 
  Le amministrazioni e gli enti  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
decreto legislativo 165/2001, ivi  comprese  le  autorita'  portuali,
nonche'  le  autorita'  amministrative  indipendenti   di   garanzia,
vigilanza e regolazione,  pubblicano  pertanto  i  dati  riferiti  ai
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo,  intesi  quali   soggetti/organi   che   all'interno   dell'
amministrazione/ente  pubblico,   esprimono,   attraverso   atti   di
indirizzo  e  controllo,  un  indirizzo  generale,  che  puo'  essere
qualificato      come      «indirizzo       politico-amministrativo»,
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'ente, essendo le competenze
di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti. 
  Vista l'eterogeneita' di strutture organizzative cui  la  norma  si
riferisce, ogni ente e' tenuto,  anche  attraverso  un'analisi  delle
proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, a individuare i
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo.  Considerata  la  diversa  possibile   articolazione   delle
competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, occorrera'
considerare gli organi nei quali tendono a  concentrarsi  competenze,
tra le  quali,  l'adozione  di  statuti  e  regolamenti  interni,  la
definizione dell'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica,
l'individuazione   delle   linee   di   indirizzo    dell'ente,    la
determinazione   dei   programmi   e   degli   obiettivi   strategici
pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative
all'attivita' dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo, l'approvazione dei  piani  annuali  e  pluriennali,
l'adozione  di  criteri  generali  e  di  piani  di  attivita'  e  di
investimento. 
2.2.2 Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito 
  Il legislatore ha operato una chiara distinzione  tra  incarichi  o
cariche di amministrazione, di direzione o di governo svolti a titolo
gratuito e quelli  remunerati.  Lo  svolgimento  a  titolo  gratuito,
infatti, esonera l'amministrazione  o  ente  dalla  pubblicazione  di
tutti i dati di cui al comma 1 dell'art. 14. 
  Per gratuita' deve intendersi  l'assenza  della  corresponsione  di
ogni forma  di  remunerazione,  indennita'  o  gettone  di  presenza.
Quest'ultimo, ove costituisca  mero  rimborso  delle  spese  connesse
all'espletamento  dell'incarico,  non  fa  venir  meno  la  gratuita'
dell'incarico.   Diversamente,   qualora    assuma    un    carattere
indennitario,  con  conseguente  assoggettamento  anche  agli   oneri
contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi  non  gratuito
(Cfr. Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego
del 4.5.2005). 
  La deroga e' da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi
in  cui  la  gratuita'  sia  prevista  da  disposizioni  normative  e
statutarie  che  regolano  l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
amministrazioni  e  degli  enti  o  da  deliberazione  con  carattere
generale. Pertanto, non rileva  un'eventuale  rinuncia  personale  al
compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica.  In
ogni caso, anche  per  consentire  la  vigilanza  dell'Autorita',  e'
necessario  che  detti  atti  (disposizioni  normative,   statutarie,
deliberazioni), siano pubblicati sul sito  dell'amministrazione/ente,
nella  sezione  «Amministrazione  trasparente»,  sottosezione   «Atti
generali», a cui la sottosezione «Titolari di incarichi politici,  di
amministrazione, di direzione o di governo» rinvia mediante  apposito
link. 
  Come risulta dalla  norma,  in  caso  di  gratuita'  dell'incarico,
nessuno dei dati previsti dall'art. 14, comma 1, lettera da a) ad  f)
deve essere pubblicato. In questo modo e' stata  eliminata  qualsiasi
misura di trasparenza  sui  componenti  degli  organi  di  indirizzo.
L'Autorita' auspica che in sede di correttivo del decreto legislativo
97/2016 si possa pervenire a una soluzione piu' meditata che consenta
di rendere trasparenti  almeno  alcuni  dei  dati  sopra  menzionati,
semmai  escludendo  la  sola  pubblicazione  dei  dati  reddituali  e
patrimoniali di cui alla lettera f) dell'art. 14, comma 1. 
  Casi particolari 
  Gli ordini professionali 
  Per gli ordini professionali, sia nazionali  che  territoriali,  si
ritiene  che  le  disposizioni  previste  dall'art.  14   non   siano
incompatibili con l'organizzazione e le funzioni  di  tali  soggetti.
Pertanto, sussiste l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'art. 14,
comma 1 relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione  o  di  governo  comunque  denominati.  Solo  qualora  tali
incarichi  o  cariche  siano  svolti  a  titolo  gratuito  non   sono
applicabili le misure di trasparenza in  argomento.  Nell'ipotesi  di
gratuita', si evidenzia l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti
o le deliberazione con carattere generale che  dispongono  in  merito
(cfr. § 2.2.2). 
  Gli enti in liquidazione e gli enti commissariati 
  Tenuto conto dello scopo della norma, nel caso di  liquidazione  di
enti  pubblici  ovvero  nel  caso  di  commissariamento,  i  soggetti
incaricati della liquidazione o i  commissari  straordinari,  qualora
svolgano  le  funzioni  dei  titolari  di  incarichi  o  cariche   di
amministrazione, di direzione o di governo, sono tenuti  al  rispetto
degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14,  salvo  i  casi  di
gratuita' degli incarichi. 
2.3 Titolari di incarichi dirigenziali 
  Il comma 1-bis dell'art. 14 estende gli obblighi di trasparenza  di
cui al comma 1, lettera da a) ad f) anche ai  titolari  di  incarichi
dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
procedure pubbliche di selezione. 
  L'obbligo e' da intendersi  riferito  ai  dirigenti  con  incarichi
amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli  «esterni»
all'amministrazione, compresi i titolari  di  incarichi  di  funzione
dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta  collaborazione  pur
non muniti della qualifica  di  dirigente  pubblico  o  comunque  non
dipendenti di pubbliche amministrazioni. 
  La disposizione e' riferita anche ai dirigenti  ai  quali  non  sia
affidata la  titolarita'  di  uffici  dirigenziali  ma  che  svolgono
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici previsti dall'ordinamento. 
  Come gia' sopra evidenziato (cfr. §  2),  l'Autorita'  ha  espresso
forti perplessita' sulla disposizione in esame, specie per  quel  che
concerne l'ostensione dei  dati  reddituali  e  patrimoniali,  tenuto
conto che ai dirigenti comunque si applica la norma che stabilisce la
pubblicazione degli  emolumenti  percepiti  a  carico  della  finanza
pubblica (art. 14, comma 1-ter). 
  L'Autorita', in ogni caso, ritiene che, con riguardo ai  dirigenti,
la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art.  14
debba avvenire con opportuni  adeguamenti.  L'atto  di  nomina  o  di
proclamazione  e'  sostituito,  ad  esempio,  dal  provvedimento   di
incarico. I  dirigenti,  inoltre,  non  sono  tenuti,  ovviamente,  a
rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla  campagna
elettorale. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati
all'assunzione  dell'incarico,  e'  opportuno   che   ne   sia   data
pubblicazione  con  specifica  evidenza  delle  eventuali  componenti
variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato. 
  Per i dirigenti  in  servizio  presso  un'amministrazione  pubblica
diversa da  quella  di  appartenenza,  ad  esempio  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti  dall'art.  14  sono
pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio. 
  Casi particolari 
  Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 
  Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i  titolari
di incarichi politici non sono tenuti alla pubblicazione dei dati  di
cui all'art. 14, comma 1, lettera f) (cfr. § 2.1.).  Poiche'  con  le
modifiche  apportate  al  decreto  legislativo  33/2013  dal  decreto
legislativo 97/2016 si e'  introdotto  un  principio  di  tendenziale
allineamento in tema di trasparenza tra organi politici e  dirigenti,
ragioni di parita' di trattamento all'interno dello stesso  ente  fra
titolari di incarichi politici e titolari di incarichi  dirigenziali,
nonche' esigenze di semplificazione ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter
del decreto legislativo 33/2013, inducono l'Autorita' a ritenere che,
nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche per  i
dirigenti sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera
da a) ad e), ma non  quelli  previsti  alla  lettera  f),  ovvero  le
attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi. 
  Gli uffici di diretta collaborazione 
  Con riferimento a tali uffici l'Autorita'  ha  ritenuto  necessario
svolgere  uno  specifico  approfondimento.  Occorre  in  primo  luogo
distinguere tra incarichi dirigenziali  conferiti  all'interno  degli
uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio. 
  Per i primi non vi  sono  dubbi  sull'applicazione  del  regime  di
trasparenza  introdotto  per  tutta   la   dirigenza   amministrativa
dall'art. 14, comma 1-bis. 
  Piu'  incerta,   invece,   appare   l'individuazione   del   regime
applicabile ai secondi. 
  Va, infatti, innanzitutto chiarito che si tratta di  incarichi  ben
diversi  da  quelli  dirigenziali.  Cio'  in  ossequio  alla   chiara
distinzione che il decreto legislativo 165/2001 opera tra  uffici  di
diretta collaborazione e dirigenza amministrativa. 
  Mentre alla dirigenza amministrativa spetta «l'adozione degli  atti
e dei provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che
impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la  gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di
spesa, di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di
controllo» (art. 4, comma 2), gli uffici  di  diretta  collaborazione
hanno  «esclusive  competenze  di  supporto   e   di   raccordo   con
l'amministrazione» (art. 14, comma 2). Dalla distinzione sono  tratte
importanti  conseguenze:  da  un   lato   gli   uffici   di   diretta
collaborazione,  operando  a  supporto   dell'organo   di   indirizzo
dell'amministrazione,  non  possono  intromettersi   nella   gestione
riservata alla dirigenza, dall'altro  i  responsabili  degli  uffici,
nominati sulla base di un forte rapporto  fiduciario,  sono  soggetti
allo  spoils  system  alla  scadenza  della  carica  dell'organo   di
indirizzo, mentre i dirigenti sono sottratti (anche sulla base di una
consolidata  giurisprudenza  costituzionale)  a   tale   sistema   di
decadenza automatica. 
  Questa intrinseca estraneita'  alla  dirigenza  amministrativa  non
puo' quindi essere superata da una  interpretazione  estensiva  della
disposizione dell'art. 14, comma 1-bis, allorche' applica  il  regime
di trasparenza di cui al comma  1  agli  «incarichi  dirigenziali,  a
qualsiasi   titolo   conferiti,   ivi   inclusi   quelli    conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico  senza  procedura
pubbliche di selezione». 
  Soprattutto la parte finale del periodo  deve  essere  interpretata
nel senso che il legislatore ha  voluto  comprendere  nel  regime  di
trasparenza tutti  i  dirigenti  amministrati,  ivi  compresi  quelli
nominati come «dirigenti  esterni»  (in  applicazione  dell'art.  19,
comma 6 del decreto legislativo 165/2001). Anche per questi si  resta
nel campo della dirigenza amministrativa. 
  La  locuzione  «a  qualsiasi  titolo  conferiti»   resta,   quindi,
applicabile alla dirigenza amministrativa, non a incarichi di  natura
non dirigenziale. 
  Dalla lettura della nuova disciplina dell'art. 14 deriva una chiara
esclusione per i responsabili degli uffici di diretta  collaborazione
dal regime introdotto per la dirigenza amministrativa. Cosi' come  si
rivela non pienamente applicabile a essi  il  regime  di  trasparenza
degli organi di indirizzo. I responsabili  degli  uffici  di  diretta
collaborazione, pur operando  a  stretto  supporto  degli  organi  di
indirizzo, non possono esser con essi confusi, dal momento  che  sono
questi ultimi a rispondere direttamente degli atti (di indirizzo) che
la legge attribuisce alla loro competenza. 
  D'altra  parte  appare  impossibile  concludere  nel  senso  che  i
responsabili di tali uffici, comunque molto  rilevanti  nel  processo
decisionale delle pubbliche amministrazioni  (sia  sul  versante  del
supporto nella definizione degli atti di indirizzo, sia sul  versante
del «raccordo» con l'amministrazione), siano del  tutto  sottratti  a
qualsivoglia regime di trasparenza. Si ritiene, pertanto, che a  tali
soggetti sia applicabile il regime di trasparenza di cui alle lettera
da a) ad e) del comma  1  dell'art.  14,  dal  momento  che  il  piu'
restrittivo regime che comprende anche la  pubblicita'  di  cui  alla
lettera f) risulta escluso. 
  Dirigenti scolastici 
  In   considerazione   delle   particolarita'   delle    istituzioni
scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio  corruttivo,
delle attivita' da esse svolte, l'Autorita', come anticipato nel  PNA
2016  (Delibera  n.  831/2016),  ritiene   opportuno   prevedere   un
adeguamento degli obblighi di trasparenza  di  cui  all'art.  14,  in
attuazione di quanto previsto all'art.  3,  comma  1  ter.  Anche  le
osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato
la peculiarita' della natura  e  delle  funzioni  svolte  nonche'  le
ridotte dimensioni che caratterizzano le  istituzioni  scolastiche  e
che le distinguono dalle altre amministrazioni  pubbliche  ricomprese
nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. 
  Pertanto,  in  un'ottica  di  semplificazione,  per   i   dirigenti
scolastici le misure di trasparenza di cui all'art. 14  si  intendono
assolte con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1, lettera da
a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f). 
  La dirigenza sanitaria 
  Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi  ai  dirigenti  del
servizio sanitario nazionale occorre avere riguardo alle  diposizioni
contenute nell'art. 41 del decreto legislativo 33/2013  («Trasparenza
del   servizio   sanitario   nazionale»).   In    particolare,    per
l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, si  precisa
che con la locuzione «dirigenza sanitaria» introdotta nel comma 3  di
detto articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del  ruolo
sanitario  che  di  altri  ruoli,  che  ricoprono  esclusivamente  le
posizioni specificate al comma  2,  dell'art.  41,  ovvero  direttore
generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili
di dipartimento e di strutture semplici e complesse. 
  Per la  dirigenza,  come  sopra  individuata,  il  comma  3  rinvia
all'art. 15 dedicato agli «Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza» 
  Si ritiene che tale rinvio sia un  probabile  refuso  dovuto  a  un
difetto evidente di coordinamento delle disposizioni. Con la modifica
apportata dal  decreto  legislativo  97/2016  all'art.  15  e'  stato
ridefinito, infatti, l'ambito soggettivo di applicazione della  norma
espungendo dalla disposizione il riferimento proprio  agli  incarichi
dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall'art. 14.  Cio'  e'
evidente dalla medesima  rubrica  dell'art.  15  che  fa  riferimento
unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non  piu'
ai dirigenti,  come  nella  precedente  formulazione.  Le  misure  di
trasparenza  disciplinate  all'art.  15,  ora  vigente,  sono  dunque
rivolte  a  tipologie  di  incarichi  del  tutto  diverse  da  quelle
specificate all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 33/2013. 
  Un'interpretazione letterale dell'art. 41, comma 3,  comporterebbe,
nell'attuale  assetto  normativo  della  trasparenza,  ingiustificate
disparita' di trattamento tra la dirigenza  del  SSN,  come  definita
dall'art. 41, comma 2, che si troverebbe assoggettata  agli  obblighi
di pubblicazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo  33/2013,
e gli altri dirigenti pubblici tenuti,  invece,  agli  obblighi  piu'
penetranti previsti dall'art. 14. 
  Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e
costituzionalmente orientata delle norme citate, gia' prospettata nel
PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare trattamenti  diversi
fra comparti, il  direttore  generale,  il  direttore  sanitario,  il
direttore  amministrativo,  il  responsabile  di  dipartimento  e  di
strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi
di trasparenza disposti dall'art. 14. 
  In  considerazione  dell'enumerazione  dei  soggetti  tenuti   agli
obblighi  di  pubblicazione  e  della  peculiarita'  della  dirigenza
sanitaria  nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni,  sono   da
ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all'art.  14
i  dirigenti  del  SSN,  a  qualunque  ruolo  appartengano,  che  non
rivestono le posizioni indicate all'art. 41, comma 2. 
  Si ritiene, inoltre, opportuno fornire un ulteriore chiarimento  in
merito alla formulazione dell'art. 41, comma 3, che oltre  al  rinvio
all'art. 15 come sopra evidenziato, ha mantenuto il riferimento  alle
trasparenza  delle  prestazioni  svolte  in  regime  intramurario  da
considerare nell'ambito delle informazioni  relative  alle  attivita'
professionali, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c). Tenuto  conto
delle finalita' di trasparenza perseguite dal legislatore  anche  nel
settore   sanitario,   una   lettura   delle   norme   coerente   con
l'interpretazione  sopra  riportata   in   merito   al   difetto   di
coordinamento,  consente  ragionevolmente  di  ritenere  che  sia  da
valutare, ai fini  della  pubblicazione  dei  compensi  di  qualsiasi
natura connessi all'assunzione della  carica  previsti  all'art.  14,
comma 1, lettera c), l'attivita' professionale intramoenia  dei  soli
dirigenti individuati all'art. 41, comma 2, del  decreto  legislativo
33/2013. 
2.4 Titolari di posizioni organizzative 
  Il  comma   1-quinquies   dell'art.   14   estende   l'obbligo   di
pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle  dichiarazioni  di
cui al comma 1, lettera da a) ad f) anche ai  titolari  di  posizioni
organizzative. 
  In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'art.  17,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le  posizioni
funzionali piu' elevate cui i dirigenti, per specifiche e  comprovate
ragioni di servizio, delegano per un periodo  di  tempo  determinato,
con atto scritto e motivato, alcune delle  competenze  proprie  della
funzione dirigenziale. 
  Inoltre, nelle Agenzie fiscali sono  sottoposti  all'obbligo  sopra
indicato i  funzionari  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  2,  del
decreto-legge  78/2015  ai  quali  i  dirigenti,  per   esigenze   di
funzionalita' operativa, delegano le funzioni relative agli uffici di
cui hanno assunto la direzione interinale  e  i  connessi  poteri  di
adozione di atti. 
  Si precisa che i medesimi obblighi di trasparenza si  applicano  in
ogni altro caso in cui sono svolte funzioni  dirigenziali  attribuite
con provvedimento formale. Si consideri in  tal  senso,  ad  esempio,
l'ipotesi prevista dall'art. 109, comma  2  del  decreto  legislativo
267/2000 laddove dispone  che,  nei  comuni  privi  di  personale  di
qualifica  dirigenziale,  le  funzioni  dirigenziali  possano  essere
attribuite, a seguito  di  provvedimento  motivato  del  sindaco,  ai
responsabili degli uffici o dei servizi. 
  Diversa disciplina e' prevista al comma  1-quinquies  dell'art.  14
per gli altri titolari di  posizione  organizzativa  di  livello  non
dirigenziale tenuti al  solo  obbligo  di  pubblicare  il  curriculum
vitae. 
  Casi particolari 
  Titolari di posizioni  organizzative  nei  comuni  con  popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti 
  In relazione a quanto gia' indicato per  i  titolari  di  incarichi
politici e per i dirigenti, nei comuni con popolazione  inferiore  ai
15.000 abitanti (cfr. §§ 2.1. e 2.3), per  i  titolari  di  posizioni
organizzative con funzioni dirigenziali sono pubblicati i dati di cui
all'art. 14, comma 1, lettera da a) ad e),  ma  non  quelli  previsti
alla  lettera  f),  ovvero  le   attestazioni   patrimoniali   e   le
dichiarazione dei redditi. 
3. Obbligo di comunicazione per i dirigenti 
  All'art.  14,  comma  1-ter,  e'  stata   introdotta   un'ulteriore
rilevante misura di trasparenza riguardante tutti i dirigenti. Questi
ultimi, come  espressamente  previsto  dalla  norma,  sono  tenuti  a
comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo
complessivo  degli  emolumenti  percepiti  a  carico  della   finanza
pubblica. A tale obbligo corrisponde quello  dell'amministrazione  di
pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato. 
  La finalita'  della  disposizione,  laddove  rinvia  esplicitamente
all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sembra
quella di consentire e agevolare  il  controllo  del  rispetto  della
normativa vigente concernente il limite  massimo  delle  retribuzioni
fissato  per  i   dipendenti   pubblici,   mediante   la   tempestiva
disponibilita' e conoscibilita'  del  dato  aggregato,  a  differenza
degli elementi informativi elencati al comma 1, lettera c), d) ed e),
che richiedono ciascuno una specifica evidenza. Al riguardo si rinvia
alla circolare del Dipartimento della  funzione  pubblica  n.  3  del
2014. 
  In merito a cosa debba intendersi per «emolumenti complessivi»,  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 e
le circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n.
3/2014 riguardanti, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 23-ter  del
decreto-legge n. 201/2011, hanno fornito alcune indicazioni chiarendo
che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di  rapporti
di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e  le  altre
voci di trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie,
nonche'  le  eventuali  remunerazioni   per   consulenze,   incarichi
aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche,  anche  diverse
da quelle di appartenenza». 
  Anche l'INPS ha ribadito  che  ai  fini  del  calcolo  dell'importo
complessivo  degli  emolumenti  devono  essere  computate  le   somme
comunque erogate all'interessato, nell'ambito di rapporti  di  lavoro
subordinato o autonomo, a  carico  di  una  o  piu'  amministrazioni,
ovvero di societa' partecipate direttamente  o  indirettamente  dalle
amministrazioni (cfr. circolare n. 153 del 24 agosto 2015). 
  Alla luce di quanto sopra, ai fini  dell'assolvimento  dell'obbligo
in questione, per quanto  concerne  il  contenuto  degli  «emolumenti
complessivi»  l'Autorita'  non   puo'   che   rinviare   alle   dette
determinazioni governative e ad  altre  che  potrebbero  intervenire.
Attualmente, in base ad esse vanno  ricompresi:  gli  stipendi  e  le
altre voci di trattamento  fondamentale,  le  indennita'  e  le  voci
accessorie,  nonche'  le  eventuali  remunerazioni  per   consulenze,
incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche
diverse da  quelle  di  appartenenza  e  dalle  societa'  partecipate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da
quelle di appartenenza). 
  Inoltre, sempre come emerge nelle circolari del Dipartimento  della
funzione pubblica sopra richiamate, e in particolare nella  circolare
n. 3/2014, per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e
per incarichi, rileva il criterio di competenza. La  retribuzione  di
risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi  emolumenti,
la cui corresponsione e' subordinata  alla  verifica  successiva  del
raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati   nell'anno   precedente,
seguono invece il criterio della cassa. 
  L'obbligo informativo descritto all'art.  14,  comma  1-ter  assume
ancor piu' rilievo ove si consideri la specifica norma  sanzionatoria
inserita all'art. 47, comma 1-bis ai sensi della quale  il  dirigente
che omette di comunicare i  dati  e  il  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei dati  relativi  agli  emolumenti  complessivi  sono
destinatari  delle  medesime   sanzioni   amministrative   pecuniarie
previste al comma 1 dell'art. 47. 
  Tali   dati   vanno   inseriti   nella   sezione   «Amministrazione
trasparente», sottosezione di primo livello «Personale», sottosezioni
di  secondo  livello  «Incarichi   amministrativi   di   vertici»   e
«Dirigenti» da aggiornare annualmente entro  un  termine  ragionevole
rispetto a  quello  della  comunicazione  dei  dati-  fissato  al  30
novembre dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo. 
4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall'incarico 
  Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato
dall'art. 14, comma 1, lettera f), entro  tre  mesi  successivi  alla
cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari  dell'art.  14
sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le  variazioni
della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione,
secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida (Allegato n. 2).
La Parte I di detta dichiarazione e' pubblicata  tempestivamente  sul
sito dell'amministrazione. Sono invece rimosse  dal  sito,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2,  la  prima  dichiarazione  patrimoniale  e  le
successive  variazioni  rese  da  parte  dell'interessato  nel  corso
dell'incarico. 
  I soggetti cessati dall'incarico depositano, altresi', ai sensi del
citato art. 4, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione
annuale relativa ai redditi  delle  persone  fisiche  entro  un  mese
successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di  tale
disposizione, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia
della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di  cessazione,  se
quest'ultima e' avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno  (es.
nel  caso  di  cessazione  a  luglio  2017  e'  depositata   sia   la
dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017,  sia
la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi  nel  2018).
Diversamente, se la cessazione  e'  intervenuta  nel  primo  semestre
dell'anno,  (es.  febbraio  2017),  e'  depositata  ai   fini   della
pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016,
da presentarsi nel 2017. 
  Ad  eccezione  delle   informazioni   concernenti   la   situazione
patrimoniale, come sopra chiarito, si evidenzia che  i  dati  di  cui
all'art. 14,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.  33/2013,  sono
pubblicati per i tre anni successivi alla  cessazione  dell'incarico,
unitamente alla dichiarazione della variazione  patrimoniale  e  alla
dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione,  come
sopra specificato. Decorsi detti termini, i dati e i  documenti  sono
accessibili ai sensi dell'art. 5  del  decreto  legislativo  33/2013,
ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato. 
  Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali  rese  dal  coniuge  non
separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano
acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino  alla
cessazione dell'incarico e  possono  essere  anche  esse  oggetto  di
istanza di accesso civico generalizzato. 
  Si precisa che con  riguardo  ai  dirigenti  sono  da  considerarsi
cessati tutti i dirigenti che,  a  vario  titolo,  sono  cessati  dal
rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero
i soggetti anche esterni all'amministrazione,  cui  la  stessa  abbia
conferito  un  incarico  a  termine,  alla  cessazione  dell'incarico
stesso. 
5. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza  previsti
dall'art. 14 
  Il  decreto  legislativo  33/2013  prevede  uno  specifico   regime
sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di  cui
all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono  essere  irrogate  nei
confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, comma
1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora
venga omessa  la  pubblicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  1-ter
dell'art. 14 (art. 47, comma 1-bis). 
  In particolare, l'art. 47,  comma  1,  nel  rinviare  all'art.  14,
dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e
prevede che il  relativo  provvedimento  venga  pubblicato  sul  sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale  sanzione
e' irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare  le  misure
di trasparenza  dell'art.  14,  anche  alla  luce  delle  indicazioni
fornite  nelle  presenti  Linee  guida,  qualora  responsabili  della
mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni.  Si
tratta dei titolari di incarichi politici, anche se non di  carattere
elettivo, di livello statale regionale  e  locale;  dei  titolari  di
incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione  o  di  governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti  a  titolo  gratuito;
dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
ivi  inclusi  quelli  conferiti  discrezionalmente   dall'organo   di
indirizzo  politico  senza  procedure  pubbliche  di  selezione;  dei
titolari  di  posizioni  organizzative   con   deleghe   o   funzioni
dirigenziali. Nessuna sanzione e' applicabile  invece  nei  confronti
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante
la subordinazione prevista dal  legislatore  per  la  diffusione  dei
relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi. 
  L'inadempimento  sanzionato  riguarda  la  mancata   o   incompleta
comunicazione  delle  informazioni  e  dei  dati,   «concernenti   la
situazione patrimoniale complessiva  del  titolare  dell'incarico  al
momento dell'assunzione in carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro  il
secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da' diritto  l'assunzione
della carica» (art. 47, comma 1). 
  Si  precisa  che  per  informazioni  concernenti   la   «situazione
patrimoniale complessiva» si intendono, oltre alla dichiarazione  dei
redditi,  le  dichiarazioni  concernenti  i  diritti  reali  su  beni
immobili  e  su  beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri,   la
titolarita' di imprese, azioni di societa', quote di partecipazione a
societa'. La titolarita' di imprese, ancorche' non indicata nell'art.
2, n. 1)  della  legge  441/1982,  deve  ritenersi  ricompresa  nella
dichiarazione da rendere in virtu' di quanto  previsto  all'art.  47,
comma 1 del decreto legislativo 33/2013 che ne sanziona la mancata  o
incompleta comunicazione. Come l'Autorita'  ha  gia'  avuto  modo  di
precisare  sono  invece  esclusi   dalla   dichiarazione   i   titoli
obbligazionari, i titoli  di  Stato,  o  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  sicav  o  intestazioni
fiduciarie. 
  In base a quanto previsto dall'art. 14, comma 1,  lettera  f),  che
rinvia anche alla disciplina della legge 441/1982 sulla comunicazione
delle variazioni patrimoniali da parte del titolare dell'incarico, la
sanzione e' applicabile anche in  caso  di  omessa  comunicazione  di
dette  variazioni  e  della   omessa   trasmissione   annuale   della
dichiarazione dei redditi. 
  Il  nuovo  comma  1-bis  dell'art.  47,  introdotto   dal   decreto
legislativo 97/2016, dispone l'applicazione della  medesima  sanzione
amministrativa pecuniaria anche nei confronti del dirigente  che  non
effettua la comunicazione dovuta ai sensi dell'art. 14,  comma  1-ter
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica,  nonche'  nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei predetti dati. 
  Alla luce di quanto  sopra,  assume  particolare  rilievo  chiarire
all'interno della sezione dedicata alla trasparenza nei  PTPCT  quali
sono i dirigenti/soggetti responsabili della pubblicazione  dei  dati
in questione e indicare un termine congruo per la  comunicazione  dei
dati, tenuto conto delle scadenze fissate per la pubblicazione o  per
l'aggiornamento, secondo quanto previsto dalle norme o  dallo  stesso
PTPCT, per ogni singolo dato. 
  Nel caso di violazione degli obblighi sanzionati ai sensi dell'art.
47 del  decreto  legislativo  33/2013  si  rinvia,  per  gli  aspetti
procedurali, al «regolamento  in  materia  di  esercizio  del  potere
sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2016,
n. 97» adottato dall'Autorita'  in  data  16.11.2016  quale  soggetto
competente all'irrogazione delle sanzioni,  ai  sensi  dell'art.  47,
comma 3. 
6. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione 
  In via generale, si rammenta che le amministrazioni,  con  riguardo
ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza
dell'art. 14, pubblicano i dati indicati al comma 1, entro  tre  mesi
dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento  dell'incarico  (art.
14, comma 2), ivi incluse  le  dichiarazioni  reddituali  disponibili
entro il suddetto  termine,  e,  annualmente,  entro  un  mese  dalla
scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della   stessa
dichiarazione (art. 14, comma 2 e art. 3, legge 441/1982). 
  Con riguardo alla disposizione transitoria contenuta  nel  comma  1
dell'art.  42  del  decreto  legislativo  97/2016,  secondo  cui  gli
adeguamenti alla nuova disciplina avvengono entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore, ovvero il 23 dicembre 2016, l'Autorita' ritiene
opportuno  fornire   le   seguenti   precisazioni   con   riferimento
all'applicazione dell'art. 14. 
  Come  visto  sopra,  la  norma  ha  ora  un  ambito  soggettivo  di
applicazione molto piu' vasto  di  prima.  Per  alcune  categorie  di
soggetti gli obblighi di  pubblicazione  sono  rimasti  immutati.  Si
considerino i titolari di incarichi politici, di amministrazione,  di
direzione o di governo, gia' ricompresi nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 14 ai sensi del testo previgente e alla  luce  della  linea
interpretativa dell'Autorita' contenuta nella delibera n. 144/2014. 
  Per questi soggetti, quindi, e' ragionevole  che  la  pubblicazione
continui a essere effettuata secondo le  scadenze  gia'  previste  in
precedenza. Gli adeguamenti in questi casi riguardano i  titolari  di
incarichi di amministrazione, di direzione o di governo che  svolgono
le funzioni a titolo gratuito. Per tali  soggetti,  dal  23  dicembre
2016, non e' piu' richiesta la pubblicazione dei dati in questione. 
  Altri soggetti e altre amministrazioni/enti, invece, sono  ora  per
la prima volta tenuti all'ostensione dei dati ai sensi del  novellato
art. 14. Si tratta,  come  gia'  evidenziato,  dei  dirigenti  e  dei
titolari  di  posizioni  organizzative   con   deleghe   o   funzioni
dirigenziali. La  norma  si  riferisce,  come  visto  sopra,  sia  ai
titolari in carica che a quelli cessati. 
  In assenza di una chiara indicazione  normativa,  in  questa  prima
fase di attuazione, ad avviso dell'Autorita', e' necessario,  da  una
parte, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla individuazione dei
soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione, al fine di  evitare
disparita' di trattamento  nell'applicazione  della  norma,  valutate
anche  le  conseguenze  sanzionatorie  che  il  mancato  assolvimento
dell'obbligo comporta; dall'altra, agevolare le amministrazioni negli
oneri di pubblicazione in questione vista  l'applicazione  massiva  e
l'impatto organizzativo ad essi connesso. 
  A questo fine, si precisa che per i soggetti per i quali  la  norma
si applica per la prima volta si terra' conto di quelli in carica al,
o  cessati  dal,  1°  gennaio  2017.  Considerato  che   il   decreto
legislativo 97/2016 e' entrato in vigore il 23 giugno 2016, per  tali
soggetti sono pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 entro il  30
aprile  2017,  ivi  compresa  la  prima  dichiarazione  dei   redditi
disponibile a seguito dell'entrata in vigore del decreto  legislativo
97/2016, ovvero quella dell'anno 2016 relativa ai redditi 2015. 
  Si fa presente che negli anni che seguono  la  prima  presentazione
delle dichiarazioni previste dall'art. 14,  comma  1,  lettera  f)  i
soggetti tenuti a tale obbligo  forniscono  annualmente  copia  della
dichiarazione  dei  redditi  e  una  dichiarazione   riguardante   le
variazioni  patrimoniali   intervenute   rispetto   alla   situazione
dichiarata  nell'anno  precedente  (art.  3,  legge  441/1982).   Per
agevolare  l'attivita'  di  vigilanza  dell'Autorita',  entrambe   le
dichiarazioni devono necessariamente risultare pubblicate  per  tutti
non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
  L'obbligo  della  presentazione   delle   dichiarazioni   e   delle
attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale  del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo  grado,  ove  gli
stessi vi acconsentano, e' posto in capo ai titolari di  incarichi  o
cariche  destinatari  degli  obblighi  dell'art.  14.  Questi  ultimi
dichiarano, altresi', i casi di mancato consenso del  coniuge  e  dei
parenti entro il secondo grado, di cui  l'amministrazione  deve  dare
evidenza sul proprio sito istituzionale. 
  Nel caso in cui  i  titolari  di  incarico  dichiarino  il  mancato
consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle  dichiarazioni
di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), del decreto  legislativo  n.
33/2013, del coniuge non separato e  dei  parenti  entro  il  secondo
grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo  di  indicare
il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma  non  quello
di  identificazione  personale  del  coniuge  e  dei  parenti.   Sono
considerati parenti entro il secondo grado i  nonni,  i  genitori,  i
figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli),  i  fratelli  e  le
sorelle. 
  La dichiarazione dei redditi e' trasmessa  da  parte  del  soggetto
tenuto alla  comunicazione  dei  dati  previo  oscuramento  dei  dati
personali non pertinenti o sensibili. 
  In  ragione  dell'estensione  introdotta  dal  decreto  legislativo
97/2016 della misura di trasparenza in questione ad un elevato numero
di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che  l'attuazione
della stessa comporta, l'obbligo puo' ritenersi assolto anche con  la
pubblicazione  del  quadro  riepilogativo  della  dichiarazione   dei
redditi. Tale  modalita'  semplificata  tiene  conto  delle  proposte
formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche  coerente
con l'art. 9 della legge 441/1982 che  si  riferisce  a  tale  quadro
riepilogativo ai fini della conoscibilita' dei dati reddituali. 
  Al fine di facilitare la comunicazione e la pubblicazione dei  dati
di cui all'art. 14,  in  allegato  sono  resi  disponibili,  pur  non
essendo vincolanti, modelli di dichiarazione, per i soggetti titolari
di carica o  di  incarico,  della  situazione  patrimoniale  e  della
variazione della situazione patrimoniale (Allegati n. 3 e n.  4).  E'
reso altresi'  disponibile,  come  sopra  anticipato  (cfr.§  4),  un
modello per la comunicazione e pubblicazione dei  dati  dei  soggetti
cessati dalla carica o dall'incarico (Allegato n. 2). 
7. Disposizioni finali 
  Le presenti Linee guida  sostituiscono  integralmente  la  delibera
numero 144 del 7 ottobre 2014 «Obblighi di pubblicazione  concernenti
gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni»  ed
entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. 
    Roma, 8 marzo 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
  Depositata presso la segreteria del Consiglio il 15 marzo 2017 
Il Segretario: Esposito