Decreto Tribunale Roma 15 marzo 2017, n. 5899

Il Tribunale di Roma ha accolto inaudita altera parte, il ricorso per provvedimento d’urgenza proposto col mio ministero, dai genitori di una bambina affetta da sindrome di Down, a cui Roma Capitale aveva ridotto – senza spiegazione o motivo – le ore di A.E.C. da 30 a 19. La situazione della minore in questione è comune a moltissime famiglie in quasi tutti i Municipi.

Avv. Stefano Ricci


Tribunale di Roma
PRIMA SEZIONE
n. cronol. 5899/2017 del 15/03/2017
r.g. 15097 /2017

il gi sciogliendo la riserva sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da XXXXX e XXXXX, quali genitori della minore XXXXX, nata il XXXXX, volto ad ottenere in via urgente un provvedimento che disponga in favore della minore un immediato aumento delle ore di A. E. C. (recentemente ridotte da 30 a 19 settimanali), reputate, in ragione della disabilità grave della bambina, del tutto insufficienti a garantire un adeguato accesso al servizio scolastico, osserva:
In primo luogo va tenuto presente che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 25011 del 2014), i margini della cognizione del giudice ordinario nella materia in esame sono rinvenibili nell’ ipotesi in cui sia stato elaborato per l’interessato il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ai sensi della L.104/1992, ed in concreto non siano state assicurate all’alunno le provvidenze ritenute necessarie in quel piano. In tale ipotesi viene a cessare infatti ogni spazio discrezionale per la pubblica amministrazione “per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo (quindi per ridurre) gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all’istruzione dello studente disabile”, e pertanto l’omissione o le insufficienze nell’apprestamento da parte della amministrazione scolastica di quella attività doverosa si risolvono nella contrazione del diritto del disabile a godere di pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, realizzando pertanto una forma di discriminazione indiretta, ai sensi dell’art. 2 della l. 67 del 2006. Ed sotto questo specifico profilo, precisa la Corte, che la giurisdizione attribuita al giudice ordinario in tema di discriminazione prevale, per così dire, sulla giurisdizione attribuita in via esclusiva a giudice amministrativo, ai sensi dell’ art.1331, lett. C del codice del processo amministrativo. Ora nel caso di specie sono prodotte certificazioni che attestano come la bambina, affetta da Sindrome di Down, versi in una condizione di Handicap grave e necessiti di assistenza continua; il PEI elaborato in riferimento all’alunna in data XXXXX, ha recepito tali indicazioni e precisato che l’alunna necessita oltre che del supporto dell’insegnante di sostegno per 22 ore settimanali, altresì della presenza di un Assistente Educativo Culturale per la durata di 30 ore settimanali, recentemente ridotte tuttavia a 19. Alla richiesta di ripristino del massimo delle ore consentite, l’autorità comunale ha risposto in data 31.1.2017 limitandosi a ribadire la funzione del servizio AEC, e rimarcare che si tratta di una provvidenza destinata a “garantire il diritto allo studio”, e volta a favorire l’effettiva partecipazione dell’alunno con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal POF. Ebbene, deve ribadirsi nella materia in esame, così come osservato dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata, che “ il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità sottolineando peraltro che Il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello europeo ed interno. In tale prospettiva non è quindi dubitabile che il diritto all’istruzione sia da ascrivere tra i diritti fondamentali della persona, e che le persone che presentano disabilità abbiano diritto a che lo Stato attivi misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna. Fra queste misure, come confermato del resto dalla stessa comunicazione dell’autorità comunale, deve senz’altro individuarsi la presenza dell’ AEC, figura che garantisce una continuità nell’assistenza, che – secondo le valutazioni operate nell’ambito del PEI, risulta indispensabile per garantire l’integrazione della minore, e la sua possibilità di usufruire nella misura più ampia possibile dell’intera offerta formativa della scuola. Tale diritto, in quanto riconosciuto dalla stessa istituzione scolastica, pienamente conformato nella sua articolazione concreta (senza che vi sia ancora per la PA spazio discrezionale per modulare da un punto di vista quantitativo (quindi per ridurre) si individua nell’ipotesi in cui la redazione conclusiva da parte dei soggetti pubblici competenti del piano educativo individualizzato contenga l’indicazione delle ore di assistenza necessarie ai fini dell’educazione e dell’istruzione, in presenza di una situazione di handicap particolarmente grave. Una tale ricostruzione riceve conferma ulteriore dalla lettura della sentenza n.80 del 2010, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) che avevano introdotto nell’ordinamento un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed escluso la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, già prevista dalla l n. 449 del 1997, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave. Nel ritenere “irragionevole” la scelta fatta dal legislatore nella finanziaria 2008 il Giudice delle Leggi ha affermato: “Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società ; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano”. Da tale sintetica disamina discende la conclusione che il ricorso cautelare, è assistito dal necessario fumus boni iuris; inoltre la natura dei diritti in esame, e l’età ancora infantile della minore, inducono a ritenere integrato anche il requisito dell’urgenza di provvedere, anche in assenza di contraddittorio, ad assicurare sin d’ora gli effetti della pronuncia di merito, fissando una ulteriore udienza per la conferma o l’eventuale revoca o modifica del provvedimento.

p.q.m.

ordina alle amministrazioni convenute di assicurare per l’alunna XXXXX un apporto di 30 ore settimanali di Assistenza Educativo Culturale, secondo le previsioni del PEI elaborato per l’anno scolastico in corso;

fissa per la conferma revoca o modifica del provvedimento l’udienza del 28 marzo 2017 ore 10.00, con termine fino a 8 giorni prima per la notifica.

Si comunichi

Roma 13.3.2017

il giudice