Nella scuola non si applicano gli obblighi di pubblicazione finalizzati al contrasto della corruzione

Nella scuola non si applicano gli obblighi di pubblicazione finalizzati al contrasto della corruzione. Un ottimo risultato delle nostre proteste

Le Linee guida dell’ANAC chiariscono che il ridotto grado di esposizione alla corruzione delle scuole consente un adattamento degli obblighi di trasparenza.

Hanno prodotto un ottimo risultato le proteste  inviate dai dirigenti scolastici e dalle scuole all’ANAC nel corso della consultazione aperta a dicembre sulla bozza di Linee Guida per l’applicazione delle recenti modifiche  della normativa anticorruzione e la ferma presa di posizione della Struttura Nazionale di Comparto dei dirigenti scolastici della FLC CGIL.

Sugli operatori della scuola (dirigenti scolastici, titolari di funzioni organizzative e membri dei consigli di istituto) stava per cadere l’obbligo di pubblicare il proprio stato patrimoniale e reddituale.

L’ANAC ha stabilito nelle Linee Guida (Delibera n.241/2017) adottate l’8 marzo 2017 che: “In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità …….. ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f).”

Ciò significa che i redditi e le situazioni patrimoniali dei dirigenti scolastici e dei loro coniugi e dei parenti entro il secondo grado non dovranno essere comunicati all’Amministrazione che non dovrà pubblicarli mentre saranno pubblicati dal MIUR, come prima, l’atto di nomina, il curriculum, i compensi connessi alla carica e ad altri eventuali incarichi dati da soggetti pubblici e privati.

Le Linee Guida chiariscono inoltre che i titolari di funzioni organizzative dovranno rendere pubblici solo i loro curriculum vitae mentre i soggetti che svolgono gratuitamente funzioni di partecipazione alla vita della scuola (membri del consiglio di istituto) non dovranno pubblicare nulla.

Si conclude così una vicenda paradossale sulla quale a dicembre si erano rincorse interpretazioni della norma del tutto estranee ai fini della norma stessa che avevano messo in apprensione il mondo della scuola e offeso la dignità di coloro che ad essa dedicano il loro impegno lavorativo e sociale.

Ci sembra che da questa ragionevole interpretazione dell’ANAC si debba prendere esempio per sollevare la scuola dall’applicazione di norme che hanno il solo effetto di aggravarne il lavoro e di distoglierla dalle sue funzioni.