Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2016

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 relativo all’attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
VISTO, in particolare, l’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede per il medico in formazione specialistica la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
VISTO, inoltre, l’articolo 39, del decreto legislativo n. 368/1999, come sostituito e modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128, che, al comma 1, prevede la corresponsione al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, di un trattamento economico annuo onnicomprensivo e il cui comma 3 dispone che il trattamento economico per i medici specializzandi, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, sia determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni;
VISTO, altresì l’articolo 39, comma 4 bis del citato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTO l’articolo 40, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 368/1999, i quali dispongono che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione. Durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 229 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;
VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 111878 del 31 dicembre 2012 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e Finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;
VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;
VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2012, n. 247, recante “Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 2011/2012”, che all’articolo 1 determina in 8.170 unità il fabbisogno dei medici specialisti da formare nell’anno accademico 2012/2013;
VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’11 febbraio 2016 (registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016, foglio n. 1266 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99) che, per l’anno accademico 2012/2013, conferma il numero globale dei medici specialisti da formare come definito dal citato decreto ministeriale 23 maggio 2012 e determina in 4.500 il numero di contratti di formazione specialistica a carico dello Stato, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
VISTI i decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 aprile 2013, n. 333 e 16 maggio 2013, n. 393, con i  quali  sono stati assegnati i contratti alle scuole di specializzazione di medicina per l’anno accademico 2012/2013;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2015 (registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2015, foglio n. 3088) con il quale è stato definito il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici per l’anno accademico 2012/2013;
VISTA la nota prot. n. 16743 del 29 luglio 2013, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiesto alle Università di conoscere il numero dei medici in formazione specialistica iscritti alle scuole di specializzazione, distinti per anno di corso, nell’anno accademico 2012/2013 e l’entità della somma assegnata ma comunque non utilizzata per il pagamento dei contratti di formazione specialistica fino all’anno accademico 2011-2012;
VISTA la nota prot. n. 16746 del 29 luglio 2013, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiesto alle Università i riepiloghi delle sospensioni dall’attività formativa dei medici in formazione relativamente all’anno accademico 2011/2012;
VISTI i riscontri forniti dalle Università alle istanze del Ministero;
VISTA la nota prot. n. 3073 del 13 febbraio 2014, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiesto il preliminare concerto al Ministero dell’Economia e Finanze e al Ministero della Salute sul presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 39, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/1999;
VISTO l’assenso espresso dal Ministero dell’Economia e Finanze, con nota prot. 22925 del 17 marzo 2014, e dal Ministero della Salute, con nota prot. 31971 dell’11 giugno 2014, sul presente decreto recante “ripartizione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico 2012/2013”;
SU PROPOSTA del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute,

D E C R E T A :
ART. 1

Per l’anno accademico 2012/2013, il fabbisogno finanziario relativo ai contratti di formazione specialistica dei medici  è ripartito e assegnato alle Università secondo quanto indicato nelle tabelle allegate, facenti parte integrante del presente provvedimento, e precisamente:
Tabella A:

  • – nella colonna 1 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per i medici in formazione che frequentano il VI anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2007/2008 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 22 novembre 2007), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 2 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per i medici in formazione che frequentano il V anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2008/2009 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 31 marzo 2009 e successive modifiche e/o integrazioni del 6 aprile 2009), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 3 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per i medici in formazione che frequentano il IV anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2009/2010 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 5 febbraio 2010), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 4 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per i medici in formazione che frequentano il III anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2010/2011 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 31 marzo 2011 e successive modifiche e/o integrazioni dell’11 novembre 2011), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 5 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per medici in formazione che frequentano il II anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2011/2012 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 10 aprile 2012 e successive modifiche e/o integrazioni dell’11 aprile 2012 e del 9 maggio 2012), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 6 è indicato il totale degli importi da assegnare a ciascun Ateneo per la formazione in corso dal II al VI anno.

Tabella B:

  • – nella colonna 1 sono indicati, da un lato, il numero di contratti per medici in formazione che frequentano il I anno di corso nell’anno accademico 2012/2013 (ammessi nell’anno accademico 2012/2013 a seguito del decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica del 24 aprile 2013 e successive modifiche e/o integrazioni del 16 maggio 2013), dall’altro l’importo relativo da assegnare all’Ateneo;
  • – nella colonna 2 viene riportato il riepilogo totale della Tabella A;
  • – nella colonna 3 è indicata la somma totale da assegnare alle Università;
  • – nella colonna 4 sono indicate le economie di spesa realizzate dalle Università nell’anno accademico 2011/2012.

Tabella C/1 e C/2:
Vengono indicate le sospensioni dei medici in formazione specialistica effettuate nell’anno accademico 2011/2012, specificando in particolare:
Tabella C/1:

  • – nella colonna 1 sono indicati il numero di medici iscritti al VI anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2006/2007) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 2 sono indicati il numero dei medici iscritti al V anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2007/2008) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 3 sono indicati il numero dei medici iscritti al IV anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2008/2009) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 4 sono indicati il numero dei medici iscritti al III anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2009/2010) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 5 sono indicati il numero dei medici iscritti al II anno di corso (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2010/2011) che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 6 è indicato il totale degli importi per i periodi di sospensione per i medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2010/2011 di cui alle precedenti colonne;

Tabella C/2:

  • – nella colonna 1 sono indicati il numero dei medici iscritti al I anno (ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2011/2012), che hanno sospeso il proprio percorso formativo, i giorni di sospensione e il relativo importo retributivo;
  • – nella colonna 2 viene riportato il riepilogo totale della Tabella C/1;
  • – nella colonna 3 è indicata la somma totale per i periodi di sospensione per i medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2011/2012.

Al riguardo, si precisa che in alcuni casi i giorni di assenza indicati sono inferiori ai 40 giorni previsti perché la sospensione è avvenuta tra due anni accademici.

Roma, 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

f.to: MATTEO RENZI

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

f.to: STEFANIA GIANNINI

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

f.to: BEATRICE LORENZIN

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

f.to: PIER CARLO PADOAN


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