Genitori in conflitto, il giudice può dire sì alla scuola privata

da Il Sole 24 Ore 

Genitori in conflitto, il giudice può dire sì alla scuola privata

di Giuseppe Buffone

Se i genitori separati non si accordano sulla scuola a cui iscrivere i figli la scelta del tribunale può cadere anche su un istituto privato. Infatti, benché in linea generale i giudici debbano preferire l’istruzione pubblica, è anche possibile, in certi casi, decidere per quella privata. Lo hanno chiarito il Tribunale di Milano, con il decreto del 2 febbraio scorso (presidente Cosmai, relatore Muscio), e il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 25 agosto 2016 (estensore Carbonaro). Ma andiamo con ordine.

Separazioni e decisioni sui figli
Quando si separano o divorziano (se sposati) o cessano la convivenza (se coppia di fatto), i genitori di figli minorenni, salvo che non sia diversamente stabilito, continuano a prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli. Tra queste, c’è anche la scelta della scuola a cui iscrivere i figli.
E se i genitori non si accordano? In questi casi il tribunale deve intervenire per salvaguardare l’interesse del bambino coinvolto a non vedere pregiudicato il percorso scolastico. Le strade possibili sono diverse: i giudici possono affidare la scelta a un terzo (ad esempio, ai servizi sociali del Comune), nominare un curatore speciale o, nei casi più gravi, un tutore; oppure il tribunale può comporre direttamente la lite e decidere nell’interesse dei figli, dopo averli ascoltati, se necessario.

Il chiarimento del Tribunale
Così ha fatto il Tribunale di Milano che, con il decreto del 2 febbraio, ha sciolto il conflitto tra il padre, che insisteva per far trasferire il figlio da una scuola privata a una pubblica, e la madre, che invece voleva mantenere l’iscrizione a una scuola privata. Il tribunale ha ribadito il suo orientamento, per cui se non esiste (o non persiste) un’intesa tra i genitori a favore di una scuola privata, la decisione dei giudici – sostitutiva di quella dei genitori – deve essere «a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio». Il tribunale ha, però, chiarito che questa regola può subire eccezioni se, per le peculiarità del caso concreto, emergono «evidenti controindicazioni all’interesse del minore» e, quindi, la soluzione della scuola pubblica possa non essere quella più idonea: ad esempio, in caso di difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore, esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori. Nel caso specifico, i giudici hanno deciso che «la prosecuzione del percorso scolastico superiore in un contesto privato appare (…) la soluzione più tutelante per il percorso di crescita del minore».
Ha preferito un istituto privato anche il Tribunale di Torino con l’ordinanza del 25 agosto 2016. In questo caso, però, i genitori caldeggiavano l’iscrizione a due scuole diverse, ma entrambe private, e il giudice si è pronunciato a favore di una delle due, privilegiando l’ambiente internazionale rispetto alla natura confessionale dell’altra.