Nota 28 marzo 2017, AOODGOSV 3355

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Segreteria Direttore

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado
LORO SEDI
e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministro
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi

Con la presente nota si trasmettono gli ultimi Chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza.
Nell’auspicio che i suddetti Chiarimenti possano facilitare la progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi attivati da codeste istituzioni scolastiche, si richiamano di seguito alcuni principi di riferimento utili per individuare le soluzioni relative ai casi concreti:
a) i percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti;
b) la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione;
c) l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;
d) per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007;
e) rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente;
f) gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo


Chiarimenti interpretativi ASL