Il dirigente può assegnare qualunque docente alle ore di potenziamento

Il dirigente può assegnare qualunque docente alle ore di potenziamento

di Cinzia Olivieri

 

Sussiste, a seguito della riforma attuata con la legge 107/2015, il potere del Dirigente Scolastico di assegnare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, un insegnante già “curriculare” a cattedra di potenziamento, in coerenza con il PTOF, definito anche in base alle priorità delineate nel RAV ed agli obiettivi indicati nel piano di Miglioramento.

È quanto sostanzialmente ha riconosciuto il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro con decreto emesso nell’ambito di un procedimento cautelare, promosso avverso la decisione del dirigente di un istituto di affidare le 18 ore della cattedra di potenziamento ad un unico docente che aveva iniziato a prestare servizio in qualità, nel caso di specie, di titolare della cattedra di educazione artistica a settembre 2013, per effetto di trasferimento disposto dall’USR Campania su una cattedra oraria esterna (cd. COE), prima di 10 ore e poi di 12 con completamento presso altra scuola.

Quanto ai fatti di causa, nell’anno scolastico 2016-2017 l’Ufficio Scolastico ha stabilito che nell’organico dell’autonomia della scuola interessata fossero incluse per la classe di concorso in questione, oltre le preesistenti tre cattedre di 18 ore e la Cattedra Oraria Esterna (COE) di dodici con completamento, anche una cattedra di potenziamento di 18 ore. Per effetto della conseguente riorganizzazione, essendosi resa disponibile la cattedra interna, in seguito ad assegnazione del potenziamento, la ricorrente ha avuto la possibilità di completare il suo insegnamento presso l’istituto.

Il Dirigente, che ai sensi del comma 18 dell’art. 1 della legge 107/2015,”individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia”, in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha deciso quindi, nell’ambito delle sue competenze, come utilizzare i docenti sui posti comuni, di sostegno e di potenziamento e di non frazionare le ore di potenziamento tra due o più docenti, ritenendo tale scelta più funzionale al migliore risultato, assegnando la ricorrente interamente su tale cattedra.

Sono state ritenute significative dal Tribunale di Napoli le norme contenute nei commi 5, 64, 68 dell’art. 1 della legge 107/2015, che disciplinano il cd. “Organico dell’autonomia”.

In particolare il comma 5 prevede: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.

Ha rilevato pertanto il Giudicante: “Risulta già dalla lettura delle norme che l’organico dell’autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curriculari di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione. Nella prospettiva delineata dal comma 5 per cui l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare in modo effettivo l’offerta formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e dunque possono essere destinati – fermo il possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze – ad attività varie di insegnamento, potenziamento o, se docenti di staff, ad attività di coordinamento e organizzazione. Quanto previsto dal legislatore è stato oggetto di ulteriore specificazione nelle circolari emanate dal MIUR in fase di prima applicazione della normativa di riforma, richiamate dalla difesa della scuola. In particolare la circolare n. 2582 del 5.09.2016 ha ribadito che “tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa” e che “non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, legge 107/2015, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa”. Dunque l’organico dell’autonomia, nell’inglobare unitariamente tutti i docenti dovrebbe consentire, per un verso, il definitivo superamento della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto che per molti anni ha improntato la gestione del personale docente e, per altro verso, rappresentare un precipuo strumento di flessibilità didattica e organizzativa, per consentire alla scuola di ideare ed attuare obiettivi di lungo periodo ed azioni virtuose di miglioramento (cf su questo la circolare n. 2805 dell’11.12.2015)”.

Per l’effetto il Tribunale di Napoli, rigettando il ricorso, ha ritenuto pienamente legittima l’assegnazione operata dal dirigente, in grado di “garantire agli studenti il potenziamento delle conoscenze” anche in quanto coerente “con le esigenze didattiche della scuola, scaturite dalle priorità delineate nel RAV e dagli obiettivi indicati nel piano di Miglioramento”.

Se ne desume quindi che non esiste una minore autorevolezza del docente di potenziamento ovvero una sorta di “debolezza” della cattedra relativa né appare assumere rilievo il consenso del docente nella decisione del dirigente.