Spese scolastiche, il bonus cresce. Dalle Entrate le istruzioni per la compilazione del 730

da Il Sole 24 Ore

Spese scolastiche, il bonus cresce. Dalle Entrate le istruzioni per la compilazione del 730

di Mario Cerofolini

Con la circolare congiunta di agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf, arrivano istruzioni precise per la gestione nel modello 730 (rigo E/8-E10 – codice 12) anche delle spese di istruzione non universitarie.

Da quest’anno, con riferimento al periodo d’imposta 2016, queste spese saranno detraibili per chi le ha sostenute (contribuente o familiari a carico) con l’aliquota del 19% per un importo non superiore ad euro 564 (nell’anno 2015 era di € 400,00) per ciascun alunno. Se l’onere riguarda più di uno studente, occorre compilare più righi con l’indicazione della relativa spesa sostenuta con riferimento a ciascun scolaro. Le spese detraibili riguardano quelle sostenute per la frequenza di scuole: dell’infanzia (scuole materne), primarie e secondarie di primo grado (scuole elementari e medie), secondarie di secondo grado (scuola superiore) sia statali che paritarie private e/o degli enti locali.

Gli oneri detraibili

Tra le spese ammesse in detrazione, vi sono le tasse (ad esempio quelle di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, quelli volontari, nonché le erogazioni liberali appositamente deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenute dal contribuente con la specifica finalità legata alla frequenza scolastica. In detrazione vanno anche le spese per la mensa scolastica (circolare 2 marzo 2016 n. 3/E risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre/post scuola (risoluzione 4 agosto 2016, n. 68). Per queste ultime la detrazione viene accordata anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Il beneficio fiscale spetta altresì nell’ipotesi in cui il servizio non è stato appositamente deliberato dagli organi di istituto (circolare 6 maggio 2016 n. 18/E risposta 2.1). Sono ammesse al beneficio della detrazione al 19% anche le spese per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro, ecc…) deliberato dagli organi d’istituto. Quando le spese vengono pagate direttamente alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite dell’istituto, ma sia pagata direttamente a soggetti terzi (ad es. all’agenzia di viaggio). Si ricorda, tuttavia, che la detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici (circolare n. 3/E del 2016 risposta 1.15), nonché per il servizio di trasporto scolastico, (risoluzione n. 68/E del 2016).

I documenti

Le spese sostenute per le tasse scolastiche, nonché i contributi obbligatori possono essere documentati dalle ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016. Quelle per la mensa scolastica vanno comprovate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e devono riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento (es. Comune) o direttamente dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno con i dati dello studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. Per l’anno 2015, se la documentazione risultava incompleta, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola potevano essere annotati dal contribuente sul documento di spesa (circolare 6 maggio 2016 n. 18/E risposta 2.1). Tale possibilità è, invece, esclusa con riferimento alle spese sostenute nel 2016.