Dall’ammissione all’esito finale come cambierà la maturità

da Il Sole 24 Ore

Dall’ammissione all’esito finale come cambierà la maturità

di Laura Virli

In dirittura d’arrivo l’approvazione del decreto legislativo per la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado a partire dall’anno scolastico 2017-2018, come previsto dal comma 181 lettera I 2) della legge 107.
Proviamo a sintetizzare le differenze tra la procedura odierna e quella di questo atteso nuovo decreto la cui lettura attenta evidenzia modifiche tali da operare un restyling profondo al disegno di legge introdotto nel lontano 1997 dalla legge 425.
Ammissione agli esami
Ancora per questo anno scolastico, sono necessarie due sole condizioni:
1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore previsto dal curricolo di studi;
2. almeno “sei” in tutte le discipline e nel comportamento.
Allo stato attuale, per i candidati esterni l’ammissione all’esame è subordinata al solo superamento dell’esame preliminare.
Secondo il nuovo decreto legislativo, le condizioni saranno almeno quattro:
1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore previsto dal curricolo di studi;
2. almeno “sei” in tutte le discipline e nel comportamento; nel caso di votazione inferiore a “sei”, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame;
3. partecipazione, nel corso del quinto anno, alle prove predisposte dall’Invalsi volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in tre materie: italiano, matematica e inglese (quest’ultime, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori);
4. svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro (200 ore nei licei e 400 nei tecnici e professionali da svolgere nel triennio).
Per i candidati esterni l’ammissione all’esame sarà subordinata, oltre che al superamento dell’esame preliminare, anche alla partecipazione alle prove Invalsi presso la scuola dove sosterranno l’esame, nonché allo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro.

Casi di attenzione per le prove Invalsi
Per gli studenti risultati assenti alle prove Invalsi per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, sarà prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
Gli studenti con disabilità e Dsa parteciperanno alle prove standardizzate pur con i necessari adattamenti alle prove predisposti dal consiglio di classe.
Le modalità di partecipazione nella provincia autonoma di Bolzano saranno stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l’Invalsi.
Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena le prove Invalsi potranno essere tradotte o elaborate in lingua slovena.
Saranno invece ammessi, senza l’espletamento delle prove Invalsi, gli studenti frequentanti le scuole italiane all’estero.

Il credito scolastico
Ancora per questo anno scolastico, il credito scolastico attribuito nell’ultimo triennio di studi vale fino a 25 punti.
Secondo il nuovo decreto legislativo, il percorso formativo dello studente acquisterà più peso in quanto il credito scolastico varrà fino a 40 punti, 12 al terzo anno, 13 al quarto e 15 al quinto anno. E, di conseguenza, come vedremo più avanti, peserà meno la fase dell’esame.
In fase di regime transitorio, per i candidati che svolgeranno l’esame negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 sarà necessario effettuare una conversione dei punteggi già attribuiti secondo la tabella allegata al decreto (Allegato A).
La commissione
Non cambierà la composizione della commissione che attualmente è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composta da tre membri esterni e da tre membri interni. Nel nuovo decreto è precisato che, in ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta e che ad ogni classe saranno assegnati non più di trentacinque candidati.
Le prove scritte
Ancora per questo anno scolastico, il candidato deve affrontare tre prove scritte e un colloquio. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle tre prove scritte. Per ciascuna prova scritta è attribuito fino a 15 punti.
Secondo il nuovo decreto legislativo, tre saranno le novità importanti:
1.introduzione di griglie con punteggi per la correzione al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame;
2.obbligo di superare due sole prove scritte a carattere nazionale (italiano e prova di indirizzo);
3.punteggio massimo totale di 40 punti per le due prove scritte (ognuna delle due prove scritte massimo 20 punti).
Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova avrà carattere pratico e sarà tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova sarà predisposta dalla commissione in coerenza con le specificità del Ptof.
Il colloquio
Ancora per questo anno scolastico, per la valutazione del colloquio sono assegnati 30 punti che inizia con l’esposizione della cosiddetta “tesina” preparata dallo studente; terminata questa prima fase, la commissione interviene con altre domande volte all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato e discute i risultati delle tre prove scritte.
Secondo il nuovo decreto legislativo, sarà la commissione a scegliere, e non lo studente a decidere, come iniziare il colloquio che avrà un punteggio massimo pari a 20. Infatti, questa fase sarà volta ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente e la sua capacità argomentativa e critica a partire da un testo o da un documento scelto tra alcune proposte elaborate dalla commissione.
Nell’ambito del colloquio il candidato esporrà anche l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale.
Altra novità, dovranno essere valutate anche le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» (previste dalla Legge 169/2008), di cui si dovrà fare menzione nel Documento del 15 maggio.
Esito dell’esame
Anche nel nuovo decreto, l’esito finale sarà espresso in centesimi e sarà il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione alle due prove scritte e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico; il punteggio minimo da conseguire per superare l’esame sarà sempre di 60/100.
Cambia, invece, l’attribuzione del bonus e della lode. Nella procedura attuale il bonus di 5 punti può essere attribuito ai candidati in possesso di almeno 15 punti di credito scolastico e 70 tra prove scritte e colloquio orale.
Con il nuovo decreto sarà possibile attribuire il bonus soltanto a coloro che abbiano ottenuto almeno 30 punti di credito e 50 punti nelle prove d’esame.
Inoltre, la lode, attualmente viene attribuita a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti, senza fruire del bonus, ma solo se motivata e se in possesso di alcuni prerequisiti di ammissione, ossia che
1.abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
2.abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame, all’unanimità;
3.nell’ultimo triennio del ciclo di studi non abbiano mai avuto in nessuna disciplina un voto inferiore a 8, ivi compresa la valutazione del comportamento.
Con il nuovo decreto, sarà più facile avere la lode perché dovranno essere soddisfatti solo i primi due punti, non è più necessario ottenere almeno 8 in tutte le discipline nell’ultimo triennio del ciclo di studi.
Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente
Al diploma finale che attesterà l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui saranno riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse, le competenze, le conoscenze e le abilità acquisite, le attività svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.
In una specifica sezione saranno, altresì, indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.