La valutazione della Dirigenza scolastica

La valutazione della Dirigenza scolastica
Lo stato degli atti e le prospettive

di Francesco G. Nuzzaci

 

I. Premesse storico-normative

I.1. Le disposizioni originarie

Il decreto legislativo 59/98, di attuazione della legge delega 59/97 (c.d. Bassanini 1), confluito nell’articolo 25 del D. Lgs. 165/01, statuisce che I dirigenti scolasticirispondono, agli effetti dell’art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa.

A seguire, l’articolo 27 del CCNL 01.03.02, comma 10, richiamato nel vigente CCNL 15.07.10, ad integrazione della norma primaria prevede che La valutazione ha carattere pluriennale legata alla durata dell’incarico conferito. Si articola altresì in fasi annuali in funzione della retribuzione di risultato, privilegiando, in tale fase, l’aspetto auto valutativo. Entrambe le tipologie di valutazione sono espresse in forma descrittiva, in ciò già dandosi mostra di volerle differenziare dal modello in uso per la dirigenza, sia amministrativa che tecnica (infra).

I.2. Delle reiterate, e sterili, sperimentazioni

In ragione di questo principio di specialità, dopo qualche estemporaneo tentativo di corrispondere alle previsioni legali e contrattuali, è stato prodotto dall’INVALSI un primo, organico, Sistema sperimentale di valutazione della dirigenza scolastica, in sigla SIVADIS, sempre a base volontaria e articolato su un triennio (dall’a.s. 2003-04 all’a.s. 2005-06), ma rimasto privo di effettività; per essere poi rilevato dall’asserito meno concettuoso e più maneggevole dispositivo, denominato Guida alla progettazione del servizio scolastico (GPSS): un documento di 21 pagine di tabelle, raggruppate in 5 aree – Offerta formativa, Progettazione, Organizzazione, Controllo dell’erogazione, Valutazione – e sviluppanti ben 229 indicatori, da integrare e comprovare con una corrispondente montagna di carte, da cui estrapolare la valutazione del dirigente scolastico: anch’esso puntualmente naufragato e prima di essere messo alla prova.

Ciò nonostante, ancora sperimentazioni, questa volta sulla scia del D. Lgs. 150/09, improntato alla valutazione della performance e al riconoscimento selettivo del merito. Sono state tre e a più ampio spettro, in parte intersecandosi: la Valutazione per lo sviluppo della qualità delle scuole, in sigla VQS (2010-2013) e la subentrante Valutazione e sviluppo della scuola, in sigla VALeS (2012-2015), con in mezzo l’inglobato Progetto Valorizza.

All’interno di VALeS un capitolo è destinato alla valutazione dell’azione del dirigente scolastico, con un protocollo strutturato in indicatori individuati all’interno di 6 macro-aree (Direzione, coordinamento, valorizzazione delle risorse umane; Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali; Promozione della qualità dei processi interni della comunità professionale; Sviluppo delle innovazioni; Attenzione alle famiglie e alla comunità sociale; Collaborazione con i soggetti istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economici del territorio).

VALeS è il fondamento del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui al D.P.R. 80/13, seguito dalla direttiva del ministro, n. 11 del 18 settembre 2014 e dalla circolare esplicativa n. 47 del 21 ottobre 2014.

Nell’afferente articolo 6, commi 4 e 5, il nuovo congegno si struttura sulla sequenza Autovalutazione, Valutazione esterna (temporalmente ristretta ad un numero predeterminato di istituzioni scolastiche), Azioni di miglioramento, Rendicontazione sociale; ed è altresì preordinato a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibile al dirigente scolastico, al fine della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto già previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 165/01 e CCNL (ante), ma da raccordarsi con i vincoli del citato D. Lgs. 150/09, in particolare nel punto in cui restringe lo spazio della contrattazione collettiva, ora entro gli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nella valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio (art. 55, confluito nell’art. 40, comma 1, D. Lgs. 165/01).

I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente USR, che ne tiene conto ai fini dell’individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione.

 

II. La legge 107/15

Sulla valutazione dei dirigenti scolastici l’ultimo intervento normativo è l’articolo 1, comma 93 della legge 107/15, che indica con maggior dettaglio i criteri generali che devono fondarla:

  1. competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale;
  2. valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale d’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
  3. apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale;
  4. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
  5. direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

Il comma 94 consente poi che il nucleo di valutazione di cui all’art. 25 del D. Lgs. 165/01 possa essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione, in cui è parte attiva e integrante quel nucleo dei dirigenti tecnici ad tempus assunti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6 del D. Lgs. 165, cit.

Sulla scorta di tale canovaccio, entro il 31 dicembre 2014 l’INVALSI avrebbe dovuto definire gli indicatori su cui declinare la valutazione dirigenziale in coerenza con i predetti criteri legali e all’interno di una proposta organica poi oggetto di un confronto con le associazioni sindacali e con le associazioni professionali della dirigenza scolastica.

 

III. Verso la configurazione dell’odierno dispositivo

Illustrata alle associazioni sindacali rappresentative una bozza sulla valutazione dei dirigenti scolastici ed acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la (di lì a breve ex) ministra Giannini ebbe ad emanare la direttiva n. 25, datata 28 giugno 2016, che dopo la sua registrazione da parte della Corte dei conti è diventata la direttiva n. 36 del 18 agosto 2016, nella sostanza invariata rispetto all’originaria versione.

Sono seguite poi le prescritte Linee guida, con decreto direttoriale n. 971 del 21 settembre 2016: un’intelaiatura a maglie larghe, come di seguito sintetizzabile.

III.1. Il processo di valutazione è finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale del dirigente nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico, accompagnato da iniziative di formazione continua.

III.2. La valutazione è effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 93 della legge 107/15 e dell’art. 25 del D. Lgs. 165/01, al fine di contribuire alla trasparenza-efficienza-efficacia dell’azione dirigenziale, tenendosi conto della specificità degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

III.3. Essa è formalizzata dal direttore dell’USR, che si avvale delle risultanze istruttorie del nucleo di valutazione, costituito da un dirigente tecnico o amministrativo o scolastico e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e di valutazione. In ogni caso un nucleo deve avere la presenza di almeno un dirigente scolastico, anche qualora dovesse strutturarsi a diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione, ex comma 94, legge 107.

III.4. Oggetto, ponderato, di valutazione sono il comportamento organizzativo, deducibile dal rispetto delle declaratorie di profilo figuranti nelle diverse fonti normative e compendiate nell’art. 25 del D. Lgs. 165/01, e gli obiettivi definiti(?) nell’atto d’incarico o integranti quello in corso a decorrere dall’1 settembre 2016, costituiti dalla triplice tipologia di obiettivi di miglioramento: obiettivi generali individuati dal Ministero, obiettivi legati alla specificità del territorio individuati dall’USR (che possono essere rinegoziati per variabili sopravvenute), obiettivi specifici dell’istituzione scolastica derivanti dal RAV (idem).

III.4.1. Per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19 gli obiettivi(?) nazionali sono i seguenti:

– assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del PTOF;

– assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo i criteri di efficienza, efficacia e buon andamento del servizio;

– promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

– promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.

III.4.2. Gli obiettivi regionali sono diversificati, per numero e modalità della loro formulazione.

III.4.3. Gli obiettivi d’istituto sono desumibili dal RAV e resi coerenti con gli esiti dello stesso.

III.5. Il Nucleo compilerà la valutazione dei dirigenti, graduata sui quattro livelli del pieno raggiungimento, avanzato raggiungimento, buon raggiungimento, mancato raggiungimento degli obiettivi, riferendoli alle tre macro-aree della dimensione professionale:

Direzione unitaria, promozione della partecipazione, competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, con un peso del 60%;

Valorizzazione delle risorse professionali, dell’impegno e dei meriti del personale, con un peso del 30%;

Apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale, con il residuo 10%

Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione integrativa regionale riserverà:

-al pieno raggiungimento una maggiorazione del compenso compresa tra il 10% e il 30% rispetto al trattamento di risultato riconosciuto a livello di avanzato raggiungimento;

-all’avanzato raggiungimento un compenso maggiorato almeno del 5% rispetto al livello buon raggiungimento.

Per quanto al momento è dato di sapere, tra il massimo e il minimo della retribuzione di risultato (primo-terzo livello) ci sarebbero poco meno di 600 euro annui lordo Stato, all’incirca corrispondenti a un netto mensile di 20 euro!

In caso di mancato raggiungimento non è corrisposta nessuna retribuzione di risultato e trova applicazione l’art. 21 del D. Lgs. 165/01.

L’articolo in parola, fatta salva l’autonoma responsabilità disciplinare, sanziona sia il mancato raggiungimento degli obiettivi che l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, così graduandone le conseguenze: impossibilità di rinnovo dello stesso incarico, revoca dell’incarico e collocamento in disponibilità, recesso dal rapporto di lavoro (quest’ultima residuale, da far valere extrema ratio).

Pur in presenza di una valutazione complessivamente non negativa, la retribuzione di risultato può essere ridotta sino all’80% per colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto del raggiungimento degli standard quali-quantitativi del servizio fissati dall’Amministrazione.

III.6. La valutazione è svolta con cadenza annuale per essere correlata alla retribuzione di risultato, da corrispondere entro agosto.

III.6.1. La retribuzione di risultato annuale è definita sulla base della documentazione in possesso del’USR e di quella prodotta/ordinata dal dirigente scolastico. Al momento:

  1. PTOF
  2. RAV
  3. PdM (oltre al monitoraggio del MIUR)
  4. Relazione del NEV, ove presente
  5. Programma annuale
  6. Relazione al Consiglio d’istituto del 30 giugno
  7. Atto d’indirizzo del DS al Collegio dei docenti per l’elaborazione del PTOF
  8. Piano della formazione del personale
  9. Azioni per l’attuazione del Piano nazionale scuola digitale
  10. Piano di alternanza scuola-lavoro (nella secondaria superiore)
  11. Piano annuale per l’inclusione
  12. Patto educativo di corresponsabilità
  13. Regolamento d’istituto
  14. Piano annuale delle attività
  15. Direttiva al DSGA per l’organizzazione dei servizi
  16. Contrattazione d’istituto
  17. Valorizzazione professionale del personale
  18. Fascicolo personale del dirigente
    ……..
  19. Rendicontazione sociale
  20. Strumenti di percezione del servizio.

La retribuzione non è corrisposta qualora, da un’approfondita analisi della predetta documentazione e visita sulla base di un protocollo definito a livello nazionale, il Nucleo (NEV) riscontri gravi carenze nei processi gestionali e organizzativi.

III.6.2. Se elementi di giudizio che possano sfociare in una valutazione negativa si evidenziano in corso d’anno, il Direttore dell’USR può convocare l’interessato in contraddittorio per un primo confronto.

Se ciò nonostante l’esito finale è non positivo, entro i successivi trenta giorni può parimenti darsi luogo al contraddittorio su richiesta dell’interessato, da concludere entro ulteriori trenta giorni.

Il colloquio può altresì essere richiesto entro quindici giorni dal ricevimento della valutazione positiva.

III.6.3. Infine, l’art. 13 della Direttiva dispone che la valutazione per i dirigenti scolastici cui siano stati conferiti incarichi di natura e posizione giuridica diversi da quelli riferiti alla conduzione di un’istituzione scolastica avvenga in accordo tra i responsabili degli uffici/strutture/organizzazioni presso i quali i predetti dirigenti scolastici sono utilizzati/distaccati e il direttore dell’USR in cui questi sono incardinati.

Il processo di valutazione non si estende agli incarichi di reggenza, che continuano ad essere remunerati secondo la previsione del CCNL.

 

IV. Il dirigente scolastico in azione

IV.1. Con la nota esplicativa n.1, prot. 11706 del 21.10.16, integrante le Linee guida, sono stati forniti agli UU.SS.RR., corredati da un apposito Cronoprogramma, alcune indicazioni e orientamenti comuni, in larga parte attuati ovvero in corso di attuazione (dal primo step, Avviso pubblico per individuazione coordinatori e componenti Nuclei, all’ottavo, Piano informazione e formazione DS).

La susseguente nota esplicativa n. 2, prot. 1340 del 08.02.17, contiene Il Portfolio del dirigente scolastico e preannuncia gli ulteriori strumenti di valutazione con cui concludersi il percorso entro agosto 2017 (rispettivamente: Questionari, Protocollo di visita, Modelli per valutazione finale).

IV.2. Il Portfolio, composto da quattro parti, costituisce lo strumento di riferimento per l’autovalutazione e, al tempo stesso, di supporto e accompagnamento a tutto il procedimento, permettendo una sintesi ed un’organizzazione ordinata tra i vari documenti specifici, alcuni ineludibili e altri proposti dal dirigente scolastico: entrambi a fondamento della sua valutazione.

IV.3. La prima parte – Anagrafe professionale – deve essere obbligatoriamente compilata dal dirigente e resa pubblica. Accoglie tutte le informazioni professionali che possano riguardarlo, è aggiornabile annualmente e vi si può allegare il curriculum vitae integrale in formato europeo.

IV.4. La seconda parte – Autovalutazione e bilancio delle competenze – è facoltativa e riservata. Essa si focalizza sulle azioni che il dirigente scolastico ha realizzato e/o favorito in riferimento alle dimensioni professionali previste dal comma 93 della legge 107.

Si compone di cinque sezioni:

  1. Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione scolastica;
  2. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse professionali;
  3. Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e legami con il contesto;
  4. Gestione delle risorse, gestione amministrativa e adempimenti normativi;
  5. Monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

Il dirigente, secondo la rubrica di riferimento, si assegna un punteggio che va da A (eccellente) a D (aspetto critico), che può anche motivare nell’apposito campo libero per un max di 1.000 battute. Segue in automatico la generazione del diagramma di Kiviat, un grafico radar o a stella che rende di immediata evidenza i punti di forza e di debolezza della sua azione, nell’ottica dello sviluppo e del miglioramento della professionalità.

Potrà, in aggiunta, compilare la sezione Elementi di contesto, altro campo libero in cui descrivere il contesto in cui opera, potendo egli fare riferimento alternativo alla sezione Contesto e Risorse del RAV.

IV.5. La terza parte – Obiettivi e azioni professionali – è obbligatoria e pubblica.

Sulla base delle risultanze del RAV e degli obiettivi inseriti nella lettera d’incarico, il dirigente scolastico dovrà selezionare, indicativamente, non più di due o tre azioni realizzate, con i relativi processi significativi, brevemente descrivendo le une e gli altri nelle corrispondenti colonne del format, con la facoltà di allegare file.

E potrà avvalersi, quale puro e semplice strumento di orientamento professionale, dell’apposito e generoso repertorio (Allegato 3) elencante oltre 150 azioni (!), distribuite in sette Aree di processo con non meno dettagliate suddistinzioni.

Nell’ultima sezione dovrà egli provvedere al caricamento dei documenti non già precaricati in automatico (PTOF, RAV, PdM, eventualmente Monitoraggi e Esiti dei questionari del personale docente e ATA), di cui all’Allegato 1 e che abbiamo elencato al punto III.6.1.

E potrà aggiungerne altri, pochi e significativi che riterrà strettamente necessari, per fornire al Nucleo elementi particolarmente utili per la valutazione relativamente ai criteri generali indicati dalla legge 107.

L’intera procedura deve concludersi entro il 31 maggio 2017.

IV.6. La quarta parte – Documentazione della valutazione – è di obbligatoria competenza del NEV e del direttore dell’USR. Ed è riservata alla sola consultazione da parte degli stessi e del dirigente scolastico valutato.

La valutazione di prima istanza avviene con il supporto dell’apposita Rubrica costituente l’Allegato 2 del Portfolio.

 

V. Criticità e prospettive

V.1. Come ben si vede, la valutazione dei dirigenti scolastici è eminentemente documentale, se non vi siano gravi criticità. Obbligatoria è solo una visita nel corso dell’incarico triennale, peraltro surrogabile con più celeri forme di comunicazione diretta. E può dirsi presidiata da sufficienti garanzie per il soggetto inciso.

Ciò nonostante resta sotto assedio, essendosi realizzata – sia pure con motivazioni opposte – una convergenza tra le associazioni sindacali della scuola, parimenti rappresentate nella nuova area dirigenziale Istruzione e Ricerca, che la vogliono cancellare perché si fonda sull’applicazione del disastro della 107, e l’Associazione sindacale relativamente più rappresentativa della categoria, che la ritiene inutile per lo svuotamento – tutto da verificare – dei poteri dei dirigenti scolastici, susseguente alla sottoscrizione dell’Intesa del 30 novembre 2016 tra la Funzione Pubblica e le confederazioni di CGIL-CISL-UIL, prima, e dell’Accordo del 29 dicembre 2016 tra il MIUR e le stesse sigle di comparto, insieme allo SNALS, poi: con in mezzo associazioni professionali anelanti un modello valutativo in grado di attingere la dimensione educativa di una professione direttiva che non si fondi sulle caratteristiche di managerialità gestionale.

Sotto questo fuoco concentrico l’Amministrazione sembra in procinto di alzare bandiera bianca, essendosi accorta – solo ora? – che la procedura messa a punto dall’INVALSI è troppo complessa ed è stata resa nota troppo tardi per il corrente anno scolastico; che i nuclei di valutazione sarebbero costretti a fare le visite in agosto, dopo gi esami di Stato; che le interviste via skipe non le vuole fare nessuno…

E’ naturale che non lo si possa – per ora, almeno – dirlo apertamente, ma la nota MIUR n. 2182 del 28.02.17 è emblematica. S’intitola Lo sviluppo del sistema nazionale di valutazione per l’a.s. 2016/17 e rappresenta la necessità di armonizzare i processi valutativi in esito alle innovazioni recate dalla legge 107/15, con rendicontazione alla scadenza del triennio (31 agosto 2019).

Pertanto le istituzioni scolastiche autonome dovranno rivedere le analisi del precedente RAV attraverso il questionario scuola e di percezione, con eventuale rimodulazione del Piano di miglioramento, che è il cuore della valutazione del dirigente scolastico. Operazione necessaria laddove vi sia discordanza tra la definizione degli obiettivi interni all’incarico del dirigente scolastico e le priorità del RAV. E, naturalmente, per la definizione dei tempi e delle modalità di utilizzo degli strumenti di analisi, monitoraggio e la rendicontazione del RAV, si rimanda alle note che verranno emanate.

La successiva nota n. 3111 del 21.03.17 conferma che la ridefinizione del RAV per l’anno in corso richiede la piena disponibilità di dati aggiornati. E che per procedere alla loro raccolta deve essere compilato on line il Questionario scuola da parte del dirigente, predisposto da INVALSI e a partire dal 27 marzo 2017, da concludere entro il 10 aprile 2017: termine da ultimo prorogato di ulteriori dieci giorni dalla nota ministeriale n. 3678 del 05.04.17.

Dopodiché l’INVALSI dovrà restituire alle istituzioni scolastiche i dati siccome rielaborati ed integrati con i relativi valori di riferimento (benchmark) all’interno della Piattaforma operativa unitaria in cui sarà redatto il RAV.

V.2. Insomma – adesso è proprio chiaro – per il corrente anno scolastico, sostanzialmente agli sgoccioli, si traccheggerà.

Ma si potrebbe pure, e si dovrebbe, attivare un percorso di sincero dialogo e di ricercata fattiva condivisione con i diversi soggetti istituzionali direttamente interessati, dopo i ripetuti fallimenti di un supponente approccio autoreferenziale e tecnocratico, di esperti estranei al mondo della scuola o che dalle rogne quotidiane della scuola sono scappati per approdare nelle vellutate stanze ministeriali e subito smarrendo la loro memoria.

Di modo che l’ambizioso – o pretenzioso? – schema legale statuito dalla legge 107, lo si vorrebbe interpretato con intelligenza e azionando il buon senso, provando a costruire modelli che funzionino, magari sulla falsariga di quello che, collaudato da due lustri di sua applicazione, valuta regolarmente – e remunera generosamente – la dirigenza amministrativa e tecnica del MIUR; peraltro richiamato da CSPI in sede del parere sullo schema di Direttiva reso il 15 giugno 2016, per significare che gli obiettivi dell’incarico dirigenziale siano specifici, misurabili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali, ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori.

Trattasi di un protocollo codificato nella direttiva MIUR n. 4072 del 12.05.05. e replicato con il D.M. n. 971 del 25.11.13, che si compendia in una sola scheda SOR (Scheda di programmazione degli obiettivi e dei risultati), eventualmente integrabile da una seconda scheda denominata EDE (Elementi di difficoltà evidenziati).

L’intero costrutto è essenziale, chiaro, maneggevole e trasparente: con pochi obiettivi concordati e con un solo valutatore, senza che altri soggetti entrino in scena se non in via eventuale.

Pochi obiettivi prioritari e qualificanti; soprattutto operazionalizzati e assistiti dall’assegnazione di inerenti e specifiche risorse finanziarie, umane e strumentali per poterli conseguire: quindi riassunti in un punteggio complessivamente pari a 100, con ulteriori 10 punti assegnabili dal valutatore per premiare il comportamento organizzativo (esplicitato in tre righi sulla scheda SOR: Analisi e programmazione, Gestione e realizzazione, Relazioni e coordinamento), ovvero per compensare, in una sorta di paracadute, le difficoltà evidenziate dal valutato nella scheda EDE.

Certamente, questo modello andrebbe adattato – ma non stravolto e/o inutilmente appesantito – alla peculiarità delle istituzioni scolastiche, non assimilabili ad un ufficio amministrativo siccome strutturalmente contrassegnato da procedure in larga prevalenza standardizzate per la produzione di atti giuridici esenti dai canonici vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge).

Sono esse piuttosto, e propriamente, organi-enti dotati di autonomia funzionale alla produzione di un servizio tecnico, d’indole immateriale (istruire, educare, formare), mediato da organi collegiali con poteri deliberanti, idonei a esprimere determinazioni volitive finali, ed erogato da soggetti professionali la cui azione, connotata da ampi margini di discrezionalità, va parimenti coordinata e condotta a sistema dal dirigente preposto alla conduzione di queste, molto particolari, strutture organizzative, caratterizzate dai c.d. legami deboli, in cui l’interpretazione prevale sull’ordinata esecuzione, con la conseguenza della non prevedibilità-omogeneità degli esiti, secondo un rigido nesso di causalità meccanica.

Sicché le priorità del modello ministeriale poc’anzi sunteggiato andrebbero invertite, nel senso che il peso predominante non può essere quello dei risultati, attingibili con strumenti quantitativi (valutazione di prodotto), bensì dei comportamenti organizzativi, essenzialmente rilevabili con un sistema di indicatori e descrittori la cui frequenza e la cui intensità siano, convenzionalmente, ritenuti significativi, in termini di causalità adeguata, salvo verifica e loro consequenziale rimessa a punto (valutazione di processo).

Dovrebbe dunque costruirsi – sull’intelaiatura della legge 107 – questo sistema di indicatori e descrittori, con parametri quanti-qualitativi e differenziandoli nei pesi ad essi attribuiti; che siano nella diretta disponibilità del dirigente scolastico.

Ed è lecito pretendere una rigorosa definizione di obiettivi, ovvero formulazioni linguistiche di univoco significato, suscettibili di cadere sotto il dominio dei sensi, vale a dire operazionalizzate; senza inutili e devianti aggettivazioni.

Obiettivi che dovranno poi essere formalizzati in ogni provvedimento d’incarico e/o integrati, e concordati, anche nel corso del rapporto.

Obiettivi, non declaratorie di profilo, giustamente stigmatizzate dagli organi di controllo (cfr., da ultimo, Corte dei conti per la regione Sicilia, 04.03.14), che, fotocopiate, ridondino nei predetti provvedimenti e che delineano – con parossistica reiterazione – semplicemente il perimetro dell’oggetto dell’incarico, per definizione insuscettibili di essere perseguite!