Legge 8 marzo 2017, n. 44

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Legge 8 marzo 2017, n. 44

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. (17G00057)

(GU n.81 del 6-4-2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale
immateriale»;
b) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «I siti» sono inserite
le seguenti: «e gli elementi del patrimonio culturale immateriale»;
c) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la scienza e la
cultura (UNESCO),» sono inserite le seguenti: «resa esecutiva dalla
legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre
2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»;
d) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «denominati “siti» sono
inserite le seguenti: «ed elementi»;
e) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
f) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
g) all’articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
h) all’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti»
sono inserite le seguenti: «e agli elementi»;
i) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla
seguente:
«d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli
elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e
alla loro riqualificazione; nell’ambito delle istituzioni
scolastiche, la valorizzazione e’ attuata anche attraverso il
sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita’ culturali delle
scuole»;
l) all’articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
m) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
n) all’articolo 5, comma 1, le parole: «i siti» sono sostituite
dalle seguenti: «ai siti e agli elementi»;
o) nel titolo, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le
seguenti: «e degli elementi».

Art. 2

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e
alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO) nonche’ del patrimonio culturale immateriale, come definito
dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva
dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e’ autorizzata l’ulteriore
spesa di 800.000 euro per l’anno 2016. All’onere di cui al precedente
periodo si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando