PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

LE PROPOSTE EMENDATIVE DI DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.

 

I

Inserire l’art. 5-bis (Modifiche all’articolo 17 e conseguente abrogazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Dopo il comma 1-bis dell’art. 17 aggiungere il seguente comma 2:

Sono fatte salve le speciali disposizioni di legge relative ai dirigenti preposti, quali organi di vertice, alla conduzione di istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, di cui all’art. 1, comma 2. L’articolo 25 è abrogato.

Motivazione

In coerenza con i principi di riordino, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni del Testo Unico, si rende necessario de-specificare una dirigenza – quella delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni educative – dopo che le generali integrazioni apportate dal D. Lgs. 150/09 e quelle particolari recate dalla legge 107/15, sulla c.d. Buona scuola, ne hanno accentuato il suo profilo organizzatorio-gestionale e reso ancor più implausibile la sua, presunta, atipicità, per contro riscontrabile nelle dirigenze professionali, come le dirigenze tecniche e la stessa dirigenza medica (peraltro normata da una speciale fonte esterna al D. Lgs. 165/01, quale il D. Lgs. 29/99), prive di compiti di gestione delle risorse umane e finanziarie, se non in misura marginale ed eventuale.

Del resto, la specificità delle funzioni è menzionata in un fugace passaggio dell’art. 25 del D. Lgs. 165/01( rubricato Dirigenti delle istituzioni scolastiche), dovendosene tener conto solo ed esclusivamente, e in concorso con gli altri comuni parametri dell’antecedente art. 21, agli effetti della valutazione dei risultati, come per tutta la dirigenza pubblica.

A ben vedere, la specificità è un pleonasmo, significando, alla fin fine, che la funzione dirigenziale nelle istituzioni scolastiche incrocia la presenza di soggetti che operano con larga discrezionalità tecnico-professionale (il che caratterizza non soltanto la scuola, ma anche altre amministrazioni pubbliche che erogano servizi alla persona) e l’esistenza di organi collegiali deliberanti (e i cui poteri devono necessariamente essere fatti salvi, sino a quando il Legislatore non riterrà di doverli riconfigurare per renderli maggiormente compatibili con il sopravvenuto assetto autonomistico delle istituzioni scolastiche).

Dunque, trattasi di una dirigenza più complessa, ma sempre di una dirigenza integrante i connotati organizzatori e gestionali della comune dirigenza pubblica. Sicché – secondo una perspicua dottrina (C. MARZUOLI, Commento agli artt. 25 bis, 25 ter, e 28 bis del D. Lgs. 29/93, in Le nuove leggi civili commentate, 5-6, Padova, 1999, pp. 1202-1203) – non sempre il modo più appropriato per affrontare gli elementi di specialità è quello di assecondarne le manifestazioni e gli effetti, nel mentre si dovrebbe tendere in direzione opposta, sia per una ragione di tecnica del diritto (il diritto è un sistema, le specialità tendono a comprometterne l’unità e la comprensibilità: perciò vanno contenute entro l’indispensabile), sia perché è la stessa Costituzione che, se pur promuove le libertà e le autonomie, non sembra poter sopportare forme di ordinamenti pubblici troppo speciali.

E alla luce della proposta salvezza di speciali disposizioni di legge, ben si può espungere l’intero articolo 25, siccome tecnicamente superfluo, non imposto da nessuna esigenza di sistema, sortendo anzi il solo effetto di intorbidarne la coerenza e l’armonia.

 

II

Inserire l’art. 11-bis (Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2015, n. 165)

Dopo il comma 1 dell’art. 42 aggiungere il seguente comma 1-bis:

All’atto della loro certificazione in conseguenza del possesso dei parametri di cui al successivo art. 43, comma 1, le pubbliche amministrazioni inseriscono le nuove organizzazioni sindacali a pieno titolo nel sistema delle relazioni sindacali.

Motivazione

La proposta emendativa è volta – sempre nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni del Testo Unico – al superamento dell’attuale dispositivo di legge e delle defatiganti connesse procedure amministrative, che producono un ragguardevole iato temporale tra la decorrenza del termine a partire dal quale è certificata la raggiunta rappresentatività di nuove associazioni sindacali e quello in cui queste possono in concreto esercitare le loro prerogative pleno iure, vieppiù in presenza di una reiterata moratoria contrattuale – che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/15, ha dichiarato affetta da illegittimità sopravvenuta a far data dal 30 luglio 2015 – e, ciò nonostante, della permanenza delle lungaggini per l’obbligato rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

III

Inserire l’art. 11-ter (Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2015, n. 165)

Dopo il comma 5 dell’art. 43 aggiungere il seguente comma 5-bis:

Hanno comunque titolo a partecipare alla contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali dalla data della loro certificazione, di cui al comma 1.

Motivazione

La modifica si rende necessaria perché i contratti collettivi nazionali di lavoro (in particolare, si vedano art. 7 del CCNL Scuola e art. 7 del CCNL della V area della dirigenza scolastica) delimitano la partecipazione alla contrattazione integrativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Trattasi di un’imposizione da rimuovere in radice ex lege, perché di dubbia costituzionalità per lesione della libertà sindacale di cui all’art. 39 della Carta fondamentale, in quanto costringe i sindacati, dopo aver partecipato alle trattative, a sottoscrivere comunque un contratto nazionale non condiviso per non precludersi la presenza nei vari tavoli territoriali, non solo con riguardo agli istituti della contrattazione in senso stretto, bensì – in forza di un’opinabile interpretazione estensiva dell’Amministrazione – all’intero sistema delle relazioni sindacali.

 

IV

Gli artt. 13-14-15-16-17 ridisegnano la responsabilità disciplinare rispetto all’attuale assetto, normato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., sottraendo ai dirigenti pubblici, responsabili delle strutture organizzative, il potere di sanzionare direttamente il dipendente personale al di là del solo rimprovero verbale, con l’eccezione dei soli dirigenti scolastici, che mantengono – ora in forza di esplicita previsione legale – il potere di sospensione dal servizio e dello stipendio sino a un massimo di dieci giorni.

La richiesta modifica consiste invece nell’attribuire ad ogni dirigente pubblico responsabile della struttura la competenza diretta per tutte le sanzioni disciplinari inferiori al licenziamento: che resta nelle prerogative dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Il predetto Ufficio conserva la competenza sulle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale solo qualora il responsabile della struttura sia privo della qualifica dirigenziale.

Motivazione

Nella preannunciata scelta del Legislatore è arduo rinvenire una minima coerenza tra gli enfatizzati principi di razionalità e di semplificazione, per assicurare una migliore funzionalità alle amministrazioni pubbliche, e il depotenziamento delle prerogative del dirigente, privato di un fondamentale strumento di gestione, per l’appunto la già di per sé dissuasiva leva disciplinare.

Risulta confermato il pregiudizio presente già nella prima bozza di quello che poi sarebbe divenuto il decreto legislativo 116/16: che i dirigenti responsabili della struttura sarebbero restii a comminare sanzioni disciplinari per paura – per il vero del tutto inconferente – di esporre la propria persona a conseguenze risarcitorie, se vittoriosamente impugnate dal ricorrente incolpato, o addirittura – sempre per una sorta di automatismo – penali.

Ed è tutto da dimostrare che organi estranei e lontani dai luoghi di lavoro vogliano o siano effettivamente in grado di sanzionare adeguatamente quei tanti misfatti che quivi si consumerebbero, allorquando è agevole prevedere che i predetti uffici saranno inflazionati dalla pletora di pratiche su di essi riversate, in quanto non beneficiari dell’eccezione riservata ai soli dirigenti delle istituzioni scolastiche: di poter direttamente irrogare a tutto il dipendente personale un crescendo di sanzioni sino alla sospensione dal servizio per un massimo di dieci giorni e correlata perdita della retribuzione.

E’ di tutta evidenza l’inidoneità dello strumento del (solo) rimprovero verbale a perseguire gli elementari mancati doveri di correttezza, le gravi o reiterate negligenze in servizio, la violazione dei segreti d’ufficio e/o il pregiudizio al suo regolare funzionamento, le assenze ingiustificate, l’uso dell’impiego a fini personali et alia.

Da qui la proposta attribuzione al dirigente della struttura della competenza diretta di tutte le sanzioni disciplinari non comportanti il licenziamento, con salvezza delle garanzie di legge per il soggetto inciso.

 

V

Riscrivere il comma 1, lettera a) dell’art. 25 (Abrogazioni) nei termini che seguono:

  1. L’articolo 6-bis, l’articolo 25 e l’articolo 59 sono abrogati.

Motivazione

Trattasi, semplicemente, di riprendere e rinforzare la previsione dell’inerente modificato specifico articolo 5-bis.