Nota 22 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER 1293

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
– Uff. III –
Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – Istruzioni e indicazioni operative –

Com’è noto, con lettera circolare prot. 1603 del 24 febbraio 2011 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 27.11.2007 , ha modificato i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 .
Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati
punti.

1 – Domanda di aggiornamento ( Allegato B2 )
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti  lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
d) non produrre alcuna domanda.
Ai fini di cui alla lettera a), nel caso di conseguimento di un nuovo titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso , e per il quale, eventualmente, si richieda l’aggiornamento del punteggio nessuna valutazione spetta per tale titolo attesa l’impossibilità di procedere alla rideterminazione del punteggio già assegnato in precedente tornata concorsuale. E’ il caso di coloro che, nella fase dell’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, abbiano ottenuto la valutazione di un titolo di studio (diploma di qualifica) , ieri previsto per l’accesso, e che abbiano poi conseguito un titolo di studio superiore che oggi è richiesto per l’accesso (diploma di maturità) e di cui oggi chiede la valutazione in quanto migliorativo rispetto al titolo di studio inferiore (diploma di qualifica) già utilizzato per l’accesso.
Tale criterio non si applica alla valutazione dei titoli di cultura espressamente previsti al punto 2 delle tabelle A/1, A/2, A/3 e A/5 , allegate alla O.M. 23.02.2009, n. 21 – fatto salvo quanto previsto al punto 2 della tabella A/2, ma con particolare riferimento al profilo professionale di “ Infermiere” –
Ai fini di cui alla lettera b), il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
Tali situazioni soggette a scadenza sono :
– titoli di riserva;
– le lettere M, N, O, R ed S dei titoli di preferenza;
– art. 21 della legge 104/92;
– art. 33, comma 6 della legge 104/92;
– art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92 .
Ai fini di cui alla lettera c), gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra quelli indicati all’art. 2, comma 3 , lett. B della citata OM 21/09, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi di “maturità classica”, di “maturità magistrale” e di “ragioniere e perito commerciale” , in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza titolilaboratori, non consentono l’accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, neppure al profilo di assistente tecnico.
Ai fini di cui alla lettera d), i candidati mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.

2 – Domanda di inserimento ( Allegato B 1 )
Il principio dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ai profili professionale di cui all’OM 21/09 fa si che, rispetto alla precedente OM 91/04, l’attuale OM 21/09 non consente l’applicazione del criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso.
Pertanto il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2 , comma 3, lett. A,B,C,D,E e F dell’ O.M. 23.02.2009, n. 21.
Per il profilo professionale , invece, di collaboratore scolastico, ( lett. G ) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo di studio , ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.
Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico o negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere (DM 75/01) o di addetto alle aziende agrarie ( DM 35/04 ) oppure nelle graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59.
In estrema sintesi e per il caso più comune, si riferisce che al candidato che chieda l’inserimento nella graduatoria permanente di collaboratore scolastico viene valutato il titolo di studio oggi previsto per l’accesso, se dichiarato, e non il diploma di licenza della scuola media se altrettanto dichiarato, anche se quest’ultimo titolo abbia consentito l’accesso alle citate graduatorie o elenchi e sia anche migliorativo rispetto alla valutazione del titolo di studio oggi richiesto.
Si richiama all’attenzione che nelle tabelle di valutazione dei titoli, allegate all’O.M. 21/09, con particolare riferimento alle tabelle A/3 ,A/4 e A/5, la dizione – per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 – qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 – va intesa nel senso che tale rapporto determina poi la media dei voti in base alla quale sarà attribuito un punteggio previsto per il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di interesse.
Nel caso specifico un punteggio di 76/100, rappresentativo di una maturità conseguita, rapportato a decimi riprodurrà in diversa scala un punteggio di 7,6 /10 ; una volta conclusa l’operazione così descritta, tale punteggio, cioè 7,6/10, rappresenterà la media dei voti , ovvero media del 7 e ad essa saranno attribuiti punti 2,50 così come espressamente previsto dalle citate tabelle.
E’ superfluo sottolineare che nella media del 9 è compresa anche la media del 10 e, pertanto, a tale media dei voti vanno attribuiti punti 3,5 non essendo in tabella previsti ulteriori punteggi per quest’ultima tipologia di media di voto.
Tali modifiche concernano solo la valutazione del titolo di studio di accesso, nulla innovando nel prosieguo dei titoli culturali, nonchè di servizio.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

A – Diploma di maturità
Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.

B – Diploma di qualifica professionale
I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico 1997/98.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 22.5.1997.

C – Diploma di licenza della scuola media
Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione .
Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata:
– candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità.
-candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media : si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto.
– candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3 della O.M. 30.12.2004, n. 91;
– l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Con particolare riferimento al profilo professionale di “ collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media” , ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.

D – Attestato di qualifica professionale
La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso.
Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all’art. 14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori.
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnicoscientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle citate graduatorie.

E – Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata all’ O.M. 21/09, in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.
Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art. 480 del D.Lvo 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

F – Attestati di addestramento professionale
Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) .
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS
Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass , ICL e PEKIT.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, , che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

3 – Criteri generali di calcolo della durata dei servizi
Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “ as…./…..” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che , già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all’art. 3 punto 2 della O.M. 21/09.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, parttime) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene invece attribuito alcun punteggio in quanto pari o inferiore a giorni 15.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso.

4- Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94.
Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale che si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Inoltre, sono computabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:
– legge 24 novembre 2009, n. 167 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
– DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010;
– Art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del DM 12 ottobre 2011, n. 92 .
Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa sopra citata, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini del computo nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011 , nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012.
Sono, infine, computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

5 – Criteri generali di valutazione del servizio
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007 –
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Inoltre, sono valutabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:
– legge 24 novembre 2009, n. 167, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale , predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
– DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010;
– Art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del DM 12 ottobre 2011, n. 92 .
Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa riferita, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini della valutazione, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011, nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012.
Sono, infine, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

G – Servizi prestati nelle scuole paritarie
Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità scolastica ( legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non costituisce titolo per l’ammissione ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o (legge 124/99) degli Enti locali.

H – Servizi prestati con contratto d’opera –
I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività , sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti .
Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato.” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate alla OM 21/09 .

I – Servizi prestati in qualità di LSU e LPU –
Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato ( legge 124/99 ).
In tale ultimo caso, deve , inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.
Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro ( art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81 ) .
Le prestazioni , pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007 .

L – Servizi prestati EE.LL.
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.
Non sono , pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.
Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socioassistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

M – Servizio Militare di leva
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

N – Servizio Civile
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.
In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.
L’attivita’ , infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro…….(art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

O – Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici – I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato;
Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e telecomunicazioni) , 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) , 13.12.1992 ( Azienda di Stato Servizi Telefonici ) .

P – Conservatori ed accademie
Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato.
Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Q – Riserve
Il punto 4 dell’allegato E alla O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 è integralmente sostituito cone segue :
“ 4 -Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata , congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
A decorrere dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l’art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l’art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:
– volontari in ferma breve 3 o piu’ anni;
– volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
– ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.”

Conclusioni
Nel rammentare che sia l’inserimento che l’aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.
A far data dalla pubblicazione della presente nota nel sito Internet del Ministero Istruzione è soppressa la nota 1603 del 24 febbraio 2011.
Tutti i riferimenti alla nota 1603 del 24 febbraio 2011 sono modificati con riferimento alla presente nota.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta