C’è maggiore chiarezza su cosa e quanto detrarre

C’è maggiore chiarezza su cosa e quanto detrarre

di Cinzia Olivieri

 

Riguardo le nuove ipotesi di detraibilità delle spese scolastiche, previste dalla recente circolare N. 7/E dell’Agenzia delle Entrate, occorrono alcune precisazioni.

La legge n. 40/2007 all’art. 13 comma e lettera a), modificando il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), ha aggiunto all’articolo 15, comma 1 la lettera i-octies) che ha previsto la detraibilità delle “erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”, purché il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997.

A proposito del “contributo volontario” la nota 20 marzo 2012, Prot. n. 0000312 ha quindi disposto che: “Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti. All’atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’ art. 13 della legge n. 40/2007”.

Si è perciò desunto che tale contributo dovesse essere destinato all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta ed all’edilizia scolastica e per l’effetto detratto quale erogazione liberale alle condizioni sopra previste, tanto che la disposizione ministeriale ha invitato le scuole a darne adeguata informazione alle famiglie.

La legge n. 107/2015 ha poi ulteriormente modificato l’art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR, che riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, aggiungendo la nuova lettera e-bis), che disciplina ora la detrazione delle spese per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie (lo scorso anno prevista per un importo annuo non superiore a 400 euro annui per alunno), non cumulabile con quella della suddetta lettera i-octies), mentre la lettera e) contempla solo quella delle spese di istruzione universitaria.

Pertanto, lo scorso anno, a seguito della circolare 3/E in materia di istruzione risultavano detraibili:

  • spese di istruzione universitaria (Art. 15 lettera e));
  • spese per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie (Art. 15 lettera e-bis)) entro i 400 euro non cumulabili con la lettera i-octies, tra le quali: le tasse (di iscrizione e frequenza), i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) comprese le spese per la mensa scolastica;
  • contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti)” (Art. 15 lettera i-octies)), senza limiti di importo.

Se poteva restare ancora qualche dubbio in merito alla detrazione dei contributi volontari ed al senso del participio “deliberati”, quest’anno l’Agenzia delle entrate con la circolare N. 7/E, ha fornito ulteriori precisazioni, elencando tra le Spese di istruzione non universitarie di pagina 84 (Rigo E8/E10, cod. 12 – Art. 15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR), detraibili nei limiti stavolta di € 564,00 per studente, sempre non cumulabili con quelle della lettera i-octies, oltre le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati tra cui:

  • la mensa scolastica (già individuata dalla circolare 3/E)
  • i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza), con allegazione della delibera nel caso in cui il pagamento sia effettuato a soggetti terzi (ad es.: all’agenzia di viaggio).

Pertanto, se la sfera di detraibilità si è ampliata ed è aumentato anche il relativo importo, praticamente ogni spesa scolastica: mensa, gite, ampliamento dell’offerta, assicurazione, quest’ultima spesso versata in uno al contributo volontario, può essere detratta nei limiti di € 564,00 annui per studente. Infatti, come specificato, sebbene si tratti di somme corrisposte volontariamente, sono sempre deliberate dagli organi scolastici e perciò non possono essere assimilate ad una erogazione compiuta per mero spirito di liberalità.

A prescindere dalla necessità di un aggiornamento della circolare sul contributo, si deve evidenziare tuttavia che, specie nel secondo grado di istruzione, la somma delle spese supera anche in misura considerevole l’importo detraibile. Ma comunque si è fatta maggiore chiarezza sul punto.