Le consulte dei genitori di Bolzano

Le consulte dei genitori di Bolzano, modello unico di partecipazione da tutelare

di Cinzia Olivieri

 

Sarà davvero una riforma condivisa?

Sin dall’annunzio della imminente riforma degli organi collegiali a Bolzano si è parlato di un processo ampiamente condiviso, anche con la costituzione di gruppi di lavoro.

Ed in effetti la circostanza che sia stata per ora resa nota solo una “bozza” di disegno di legge riguardante le Norme per la Partecipazione nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole e per il consiglio del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale lascia sperare in una modifica del testo, che per la verità impoverisce la rappresentanza, dopo che la LP 20/95 aveva decisamente perfezionato ed integrato l’impianto partecipativo del Dlgs 297/94.

Nella L.P. 20/95 infatti i rappresentanti di classe costituiscono il comitato (art. 10) che elegge nel suo seno il presidente ed il rappresentante nel comitato (consulta) provinciale e concorre nell’organizzazione dell’elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i quali a loro volta partecipano all’attività del comitato.

A prescindere dagli specifici compiti riconosciuti dalla legge a tali organi, (art. 6) i presidenti dei comitati dei genitori e degli studenti ed i rappresentanti della scuola nelle consulte dei genitori e degli studenti partecipano a titolo consultivo alle sedute del consiglio di circolo o d’istituto. Inoltre il presidente del consiglio di circolo o di istituto e il presidente del comitato dei genitori e degli studenti possono essere invitati a partecipare alle sedute del collegio dei docenti, senza diritto di voto (art. 4).

Le consulte, disciplinate al Capo V della L.P. 20/95 (art. 26), collegano poi la rappresentanza dei genitori e degli studenti delle scuole al consiglio scolastico provinciale della LP 24/1996

Praticamente però nulla resta di tutto questo nella bozza di disegno di legge , che abroga tanto la L.P. 20/95 quanto gli articoli da 1 a 8 della LP 24/1996, che disciplinano il consiglio scolastico provinciale.

Non solo non vi è più il comitato genitori ma in realtà neanche il rappresentante di classe.

Le consulte (trasversali ai gruppi linguistici) non sono più comprese tra gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica ma, all’interno del solo sistema partecipativo a livello provinciale, sono semplicemente formate dalle rappresentanze dei genitori nonché delle alunne e degli alunni nel consiglio del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (cui è dedicato un unico articolo) con funzioni propositive.

 

Perché tutelare comitati e consulte

Le consulte provinciali dei genitori di Bolzano vanno tutelate e protette perché sono uniche e tale è anche l’attuale sistema partecipativo di questa provincia autonoma.

Infatti la LP Trento 5/06 prevede (artt. 28 e 29), solo a livello di istituzione scolastica, le consulte dei genitori e degli studenti (non incluse negli organi collegiali della scuola elencati dall’art. 21), che possono essere assimilate ai comitati del Dlgs 297/94 con la differenza che esse sono normalmente istituite presso ogni scuola e sono composte oltre che dai rappresentanti di classe anche da quelli nel consiglio della istituzione e delle associazioni riconosciute che ne facciano richiesta.

Tuttavia, come disposto in ambito nazionale dal DPR 567/96 (e poi dal DPR 301/05), a livello territoriale sono contemplate le sole consulte provinciali degli studenti (con il coordinamento regionale ed il consiglio nazionale).

La rappresentanza dei genitori della scuola quindi non è territorialmente collegata (specie dopo che non sono più stati istituiti i consigli scolastici locali e regionali del Dlgs 233/99 e gli organi collegiali territoriali del Dlgs 297/94 non sono più stati rinnovati).

Il ruolo di interlocuzione, sia a livello ministeriale che presso gli uffici regionali, è riconosciuto solo ai Forum (nazionale e regionali ove istituiti e funzionanti) delle associazioni riconosciute, nell’ambito del sistema di partecipazione creato con il DPR 567/96 modificato dal DPR 301/05.

Sebbene la nota del 20 marzo del 2006 abbia ben chiarito che possono essere designati nei Forum “genitori di alunni frequentanti istituti statali o paritari”, dal momento che solo un genitore con figli a scuola può adeguatamente rappresentare le esigenze di tale realtà dinamica, la successiva Nota 27 aprile 2016, AOODGSlP 3554, avente ad oggetto: “Rappresentanza e Partecipazione. Implementazione FORAGS”, ha precisato che “Le designazioni dei rappresentanti in seno ai FoRAGS non sono soggette ad alcun vincolo e/o criterio di esclusione legato all’avere figli frequentanti ed inseriti nel sistema scolastico, in quanto non previsto dal comma 2 dell’art.3 della sopra citata norma (DPR 301/05) che precisa: Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l’interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione. Il suddetto requisito, quindi, è connotante ed imprescindibile rispetto alle finalità statutarie delle Associazioni ma non è attribuibile ai legali rappresentanti delle Associazioni medesime”.

Il DPR 301/05, salvo che per l’espressione “genitori di alunni” (che pure non lascia margini di dubbio come ha esplicato la nota del 20 marzo del 2006), ha stabilito poi per l’accreditamento al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS) l’accertamento del possesso di almeno tre dei seguenti criteri che però prescindono dal requisito della frequenza dei figli:

  1. presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;
  2. costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;
  3. numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;
  4. adesione all’Associazione europea dei genitori (EPA).

Pertanto, mancando le consulte dei genitori, come previsto invece per gli studenti, la rappresentanza di tale componente si ferma alla singola scuola e non è collegata.

Ecco perché un sistema tanto integrato e partecipato a tutti i livelli come quello di Bolzano (di cui forse neanche i genitori sono consapevoli) deve essere assolutamente salvaguardato e costituire un modello.

Si spera quindi che tale risultato possa essere raggiunto attraverso l’ascolto ed il dialogo con i gruppi di lavoro coinvolti nella discussione della riforma.