Direttiva 19 aprile 2017, AOOUFGAB 232

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MlUR

Direttiva 19 aprile 2017, AOOUFGAB 232

Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA l’ordinanza ministeriale 23 marzo 2005, n. 40, registrata alla Corte dei Conti il 5 maggio 2005, Reg. 2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare l’articolo 1-sexies;

VISTO il decreto-legge 13 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il quadriennio 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data Il aprile 2006, ed in particolare l’articolo 19;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Scuola, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 23 gennaio 2009;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010;

VISTA la direttiva 13 aprile 2011, n. 30, prot. n. AOODGPER. 3260, registrata alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, Reg. n. 6, fgl. n. 4, con la quale sono state definite le modalità e i termini per l’attuazione dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per la conferma degli incarichi conferiti nell’anno scolastico 2005-2006;

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato articolo 1-sexies “a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti”;

RITENUTA pertanto, la necessità di emanare una direttiva per dare attuazione al predetto articolo 1-sexies per la conferma degli incarichi conferiti nell’anno scolastico 2016-2017;

EMANA

la seguente direttiva per l’applicazione dell’ articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. In applicazione dell’articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

2. La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata, per l’anno scolastico 2017-2018, dalle disposizioni della presente direttiva.

3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti territoriali provinciali mediante pubblicazione all’ Albo on line a far data dal 26 aprile 2017 e diramate a mezzo delle reti internet e intranet.

Art. 2
(Conferma degli incarichi di presidenza)

1. Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati, a domanda, sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all’accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio per il raggiungi mento del minimo contributivo o in applicazione dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Qualora si verifichi una riduzione dei posti disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2016-2017, gli stessi possono essere assegnati ad altra scuola o istituto nell’ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo articolo 3, comma 2.

Art. 3
(Procedura di assegnazione degli incarichi di presidenza)

1. Il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale o loro delegati forniscono alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.

2. Gli aspiranti alla conferma dell’incarico devono presentare domanda, in carta semplice, all’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 26 aprile al 26 maggio 2017. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all’anno scolastico 2005-2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti chiedono di essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede, di cui all’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 40 del 2005.

3. Deve, altresì, essere espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell’anno scolastico 2016-2017, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati presso istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell’ ordine, le province nell’ambito delle quali gli stessi chiedono di essere assegnati.

4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l’incarico di presidenza nell’anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell’anno scolastico 2005-2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per garantire la continuità di direzione.

5. Successivamente si procede all’assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili – secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all’articolo 3, comma 4, della citata ordinanza ministeriale n. 40 del 2005 – sia per coloro la cui attuale sede d’incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.

6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale o loro delegati, acquisiscono i nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2016-2017 e che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all’anno scolastico 2005-2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.

7. Il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale o loro delegati, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province della Regione, convocano i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’ anno scolastico 2016-2017 e li invitano a scegliere, seguendo l’ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.

8. Gli interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale o al Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all’anno scolastico 2005-2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza, le province nell’ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell’incarico.

9. La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 è conseguente a quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell’anno scolastico 2016-2017.

10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all’articolo 325, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

IL MINISTRO
Valeria Fedeli