Scuola-lavoro obbligatoria per l’ammissione alla prova

da Il Sole 24 Ore 

Scuola-lavoro obbligatoria per l’ammissione alla prova

di Laura Virli

Il Dlgs attuativo del comma 181 della legge 107/2015 cambierà, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, la valutazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado.

Queste, in sintesi, le numerose modifiche introdotte che hanno operato un restyling profondo al disegno dell’esame di Stato nato nel lontano 1997 in forza della legge 425.

Ammissione agli esami

Per i candidati interni, i requisiti di ammissione agli esami passeranno dai due attuali a quattro: oltre alla frequenza per almeno tre quarti delle lezioni e minimo sei in tutte le discipline e nel comportamento, saranno necessari lo svolgimento di almeno 200 ore nei licei e 400 nei tecnici e professionali di alternanza scuola lavoro, e la partecipazione ai test Invalsi in italiano, matematica e inglese. In ogni caso, previa deliberazione motivata del consiglio di classe, potranno essere ammessi anche coloro che riporteranno meno di 6 in una disciplina.

Per i candidati esterni, l’ammissione all’esame sarà subordinata, oltre che al superamento dell’esame preliminare, anche alla partecipazione alle prove Invalsi presso la scuola dove sosterranno l’esame, nonché allo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro.

Il credito scolastico

Si darà più peso al percorso scolastico che all’esame. Il credito scolastico massimo, infatti, passerà dagli attuali 25 punti a 40, così distribuiti: 12 al terzo, 13 al quarto e 15 al quinto anno. In fase di regime transitorio, per i candidati che svolgeranno l’esame negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, sarà necessario effettuare una conversione dei punteggi già attribuiti secondo la tabella allegata al decreto (allegato A).

La commissione

La composizione delle commissioni rimarrà invariata: un presidente proveniente da un’altra scuola, tre commissari esterni e tre interni per ciascuna delle due classi. Rimarrà la regola di assegnare ad ogni classe non più di trentacinque candidati.

Le prove scritte

Eliminata la terza prova, il cosiddetto “quizzone”, pertanto le prove scritte scenderanno a due (italiano e prova di indirizzo); ognuna delle due prove scritte varrà fino a 20 punti (non più 15) per un totale massimo di 40 punti; saranno utilizzate griglie comuni per la correzione delle prove al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni.

Il colloquio

La commissione potrà assegnare al colloquio fino a 20 punti (non più 30). Questa fase sarà volta ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente e la sua capacità argomentativa e critica a partire da un testo o da un documento scelto tra alcune proposte elaborate dalla commissione; quindi, non sarà più lo studente a scegliere l’argomento (l’esposizione della cosiddetta “tesina”) con cui iniziare l’orale.

Durante il colloquio il candidato presenterà anche l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel triennio, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale. Tra le novità anche la valutazione delle conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” (previste dalla legge 169/2008), di cui si dovrà fare menzione nel Documento del 15 maggio (documento elaborato dal consiglio di classe entro il 15 maggio, contenente indicazioni significative per la commissione d’esame riguardo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso).

Esito dell’esame

Anche nel nuovo decreto, l’esito finale sarà espresso in centesimi e il punteggio minimo da conseguire per superare l’esame sarà sempre di 60/100. Cambierà, invece, l’attribuzione del bonus di 5 punti. Con il nuovo Dlgs sarà possibile attribuire il bonus a coloro che abbiano ottenuto almeno 30 punti di credito (non più 15) e 50 punti nelle prove d’esame (non più 70).

Inoltre, sarà più facile avere la lode perché, rispetto alla norma attuale, non sarà necessario ottenere almeno otto in tutte le discipline e nel comportamento nell’ultimo triennio; per tutti coloro che otterranno il punteggio massimo di 100 punti senza aver fruito del bonus, sarà sufficiente aver conseguito all’unanimità sia il credito scolastico che il punteggio massimo nelle tre prove d’esame.

Diploma finale

Al diploma finale, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, sarà allegato il curriculum della studentessa e dello studente. In esso saranno riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi, le attività svolte in ambito extra scolastico, le attività di alternanza scuola-lavoro e i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi, compresa la certificazione della lingua inglese secondo il Qcre per le lingue (Quadro comune di riferimento europeo).