Sanzioni disciplinari? Lo studente può sempre convertirle in attività educative

da Il Sole 24 Ore

Sanzioni disciplinari? Lo studente può sempre convertirle in attività educative

di Laura Virli

Era il 2007. E alcuni fatti di cronaca tra cui gravi episodi di violenza e bullismo che, in quel periodo, interessarono la scuola, spinsero l’allora ministro Giuseppe Fioroni a emanare il Dpr 235, che fu poi attuato da Mariastella Gelmini, che integrava lo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato nel lontano 1998. Sull’argomento è intervenuto l’Usr dell’Emilia Romagna con una nota descrittiva.

Le caratteristiche della sanzione
Come conseguenza del nuovo comma 5 dell’articolo 4, venne introdotto che «le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica».

La funzione educativa della sanzione disciplinare
Ecco quindi che la sanzione non ha tanto funzione punitiva quanto educativa: la possibile richiesta da parte del ragazzo di convertire la sospensione in attività alternative ha l’evidente obiettivo di favorirne il recupero.
Numerosi gli esempi di attività di natura sociale, culturale a vantaggio della scuola che si possono far svolgere: il volontariato nell’ambito della comunità scolastica, i lavori di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola e altro.
L’irrogazione della sanzione
La procedura di irrogazione di una sanzione a carico di uno studente è un procedimento amministrativo che prevede una serie di passaggi obbligatori.
La competenza spetta al consiglio d’istituto per le sanzioni gravi che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, per tutte le altre interviene il dirigente scolastico o il consiglio di classe secondo quanto previsto da apposito regolamento della scuola.
Quando non si tratta di una semplice ammonizione, il dirigente scolastico notifica l’apertura del procedimento all’alunno e alla sua famiglia tramite una contestazione di addebito scritta; subito dopo provvede a convocare l’organo competente.
Il consiglio di classe, quando si riunisce per problemi disciplinari, opera nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi, pertanto, i rappresentanti degli studenti e dei genitori. Nel corso della seduta lo studente interessato viene invitato ad esporre le proprie ragioni.
La sanzione disciplinare viene irrogata con specifico decreto del dirigente scolastico, inviata alla famiglia, dove sono specificate in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica, utile prevedere uno o più incontri di riflessione con lo studente e la famiglia prima del ritorno a scuola.
Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola.
Il ricorso all’organo di garanzia
Ricorsi avverso le sanzioni irrogate vanno presentate all’organo di Garanzia della scuola che decide in merito.
L’accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia all’eventuale ricorso. L’attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia che l’allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato, di cui il consiglio di classe terrà conto nel momento dell’attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.