Liceo scientifico, ok alle calcolatrici grafiche purchè non dotate di capacità di calcolo simbolico

da Il Sole 24 Ore

Liceo scientifico, ok alle calcolatrici grafiche purchè non dotate di capacità di calcolo simbolico

di Laura Virli

In attesa che il Dlgs attuativo del comma 181 della legge 107/2015 esplichi i suoi effetti dal 2018-2019 sugli esami di Stato, gettiamo uno sguardo sull’annuale ordinanza ministeriale che regolerà, anche per questo anno scolastico, gli esami conclusivi del secondo ciclo secondo quanto previsto dalla legge 425/1997.
Dalla lettura attenta dell’ordinanza emergono pochissime novità. Vediamo quali.
Le prove d’esame
Rispetto allo scorso anno sono presenti due precisazioni riguardanti la seconda prova scritta. La prima riguarda i licei musicali: per lo svolgimento della seconda prova il candidato dovrà potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati.
La seconda riguarda i licei scientifici e l’utilizzo delle calcolatrici: sarà consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (Cas), ossia non devono svolgere i passaggi algebrici, come ad esempio il calcolo di una derivata o di un limite, al posto degli studenti. Inoltre, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice dovranno consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta per gli appositi controlli. È, infine, vietato l’uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano la connessione alla rete elettrica.
Per i candidati provenienti dai percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti del nuovo ordinamento (Dpr 263/2012) viene posto l’accento sull’obbligo di accertamento delle competenze in esito del profilo professionale (comma 6 articolo 20 dell’Om).
Esami dei candidati con disabilità, Dsa e Bes
Viene specificato che, nel caso in cui gli alunni disabili non svolgano una o più prove scritte, essi saranno ammessi alla prova orale con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, ma sempre rapportati in quarantacinquesimi.
Altra precisazione di quest’anno su un aspetto importante: per i candidati con Dsa e Bes che hanno seguito un percorso didattico ordinario e hanno superato l’esame di Stato con l’ausilio di idonei strumenti dispensativi e compensativi, sarà in ogni caso rilasciato il diploma.
Esabac
Nell’ordinanza di quest’anno una novità: ci sarà un doppio controllo circa i dati dei candidati che superano l’esame Esabac (doppio diploma italiano e francese). Il primo controllo da parte del presidente della commissione: sarà lui a verificare la correttezza dei dati degli alunni in “Commissione web”, rilasciando alla scuola sede di esame apposita attestazione di avvenuto controllo. I dirigenti scolastici, per parte loro, verificheranno successivamente ed ulteriormente i dati immessi in “piattaforma”. Questo per evitare che l’inserimento di dati non corretti pregiudichi il rilascio dei diplomi di Baccalaureato da parte francese.
Supplemento Europass al Certificato
Tra le novità dello scorso anno c’era il rilascio per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma e alla Certificazione, del “Supplemento Europass”, un documento standard, diffuso e riconosciuto nell’Unione europea, riferito a ciascun indirizzo di studio, contenente informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma.
Nell’ordinanza di quest’anno viene precisato che esso costituisce un complemento del diploma finale e del certificato conclusivo del diplomato, che non rappresenta una certificazione delle competenze acquisite dal singolo studente, e che si aggiunge agli altri documenti del portafoglio Europass (Curriculum vitae, Europass mobilità, Passaporto delle lingue, Supplemento al diploma) previsti dall’Unione europea per facilitare l’inserimento nel lavoro e la mobilità in generale anche al di fuori del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.
Tale “Supplemento”, elaborato per l’Italia dal Miur e dal Centro nazionale Europass, e distinto per gli indirizzi di studio dell’istruzione liceale, tecnica e professionale, è reso disponibile alle scuole nell’apposita area Sidi. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati della scuola e del diplomato con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento.
Pertanto, considerata la sua natura di documento standard, le scuole non dovranno apportare alcuna modifica, ma solamente stampare il certificato e consegnarlo allo studente diplomato.