Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60

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Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Principi fondamentali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e, in
particolare, l’articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare il comma 181,
lettera g);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e successive modificazioni e in
particolare gli articoli 20 e 21;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni in
materia di personale scolastico e in particolare l’articolo 11;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, che adotta il regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera
a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, sui corsi a
indirizzo musicale nella scuola media – Riconduzione e ordinamento –
Istituzione classe di concorso di «strumento musicale» nella scuola
media;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante
iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica
musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale
e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare
riferimento alla scuola primaria;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, concernente
il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma
dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e
funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per
creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema
di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una societa’ della
conoscenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili
finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, con il Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e
delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita’

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di
riconoscere la centralita’ dell’uomo, affermandone la dignita’, le
esigenze, i diritti e i valori.
2. E’ compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione
promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica
delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonche’, in
riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le
capacita’ analitiche, critiche e metodologiche relative alla
conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.
3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza
storico-critica del patrimonio culturale e l’esperienza diretta delle
sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni
preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono
altresi’ lo sviluppo della creativita’ delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera
estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un’ampia varieta’
di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello
spettacolo, le arti visive, l’artigianato artistico, il design e le
produzioni creative italiane di qualita’, sia nelle forme
tradizionali che in quelle innovative.
4. All’attuazione del presente decreto si provvede, con le
dotazioni previste dall’articolo 17, comma 2, nell’ambito degli
assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali,
nonche’ delle consistenze di organico disponibili a legislazione
vigente.

Art. 2

Promozione dell’arte e della cultura umanistica
nel sistema scolastico

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano
triennale dell’offerta formativa, attivita’ teoriche e pratiche,
anche con modalita’ laboratoriale, di studio, approfondimento,
produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale,
teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico,
linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico,
demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e
internazionale.
2. La progettualita’ delle istituzioni scolastiche, espressa nel
Piano triennale dell’offerta formativa, si realizza mediante percorsi
curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con
specifiche iniziative extrascolastiche, e puo’ essere programmata in
rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e
luoghi della cultura, nonche’ di enti locali e di altri soggetti
pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti
in ambito artistico e musicale.

Art. 3

I «temi della creativita’»

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della
sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove
tecnologie, nonche’ delle esperienze di ricerca e innovazione,
valorizzando le capacita’ intertestuali e il pensiero critico. Essa
si realizza nell’ambito delle componenti del curricolo, anche
verticale, denominate «temi della creativita’», che riguardano le
seguenti aree:
a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica
della musica, la pratica musicale, nella piu’ ampia accezione della
pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione
consapevole delle suddette arti;
b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e
la pratica dell’arte teatrale o cinematografica o di altre forme di
spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole
delle suddette arti;
c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell’arte
e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti
decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse
con l’artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di
qualita’ e tramite la fruizione consapevole delle espressioni
artistiche e visive;
d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle
competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la
pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme
simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici
classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

Capo II
Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della
conoscenza del patrimonio artistico e della creativita’

Art. 4

Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creativita’» nel
sistema nazionale di istruzione e formazione

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo in
collaborazione con l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate
nelle reti di cui all’articolo 7 e nei poli di cui all’articolo 11,
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
le universita’, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, gli
istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
a realizzare un sistema coordinato per la promozione e il
potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della
pratica delle arti.
2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti
pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti
in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti
per l’accreditamento.

Art. 5

Piano delle arti

1. Il «Piano delle arti» e’ adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il
Piano e’ adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte
dei soggetti del sistema di cui all’articolo 4, e’ attuato in
collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio
sulla relativa attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole,
per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo,
quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e
sperimentazione del sapere artistico e dell’espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei
poli a orientamento artistico e performativo, di cui all’articolo 11
del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole
impegnate nella realizzazione dei «temi della creativita’»;
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire
l’apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli
studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di
ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una
didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti
di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di
partenariati con i soggetti di cui all’articolo 4, per la
co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creativita’ e per la
condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali
anche nell’ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’
dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e
delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del
patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere di
ingegno di qualita’ del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche,
relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema,
alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini
e dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche,
archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle
civilta’ e culture dell’antichita’;
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli
alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri
istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti,
spettacoli e performance teatrali e coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e
studenti all’estero e promozione internazionale di giovani talenti,
attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche
italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali,
coreutici e artistici.

Art. 6

Collaborazione con INDIRE

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell’INDIRE per lo
svolgimento delle seguenti attivita’ riguardanti i temi della
creativita’:
1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello
sviluppo dei temi della creativita’;
2) documentazione delle attivita’ inerenti i temi della
creativita’;
3) supporto all’attivazione di laboratori permanenti di didattica
dell’espressione creativa nelle reti di scuole e nei poli a
orientamento artistico e performativo;
4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per
l’attuazione dei temi della creativita’, al fine di diffondere
soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;
5) diffusione delle buone pratiche piu’ efficaci al fine del
conseguimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di
abilita’, conoscenze e competenze relative ai temi della creativita’.

Art. 7

Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per
lo svolgimento delle seguenti attivita’:
a) coordinamento delle progettualita’ relative alla realizzazione
dei temi della creativita’;
b) valorizzazione delle professionalita’ del personale docente,
sia nell’ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e
artigianali, sia nell’ambito dell’utilizzo di metodologie didattiche
innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di
formazione;
c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati
all’articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creativita’;
e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per
far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite
convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;
f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici
culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio
culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali
italiane di qualita’;
g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l’utilizzo delle
tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione
artistica e musicale in coerenza con il Piano nazionale scuola
digitale (PNSD) di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 13
luglio 2015, n. 107.

Art. 8

Sistema formativo delle arti e competenze
del personale docente

1. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creativita’
costituisce una delle priorita’ strategiche del Piano nazionale di
formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del
2015. La formazione di cui al presente articolo e’ parte integrante
del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).
2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti
impegnati nei temi della creativita’ sono realizzati anche in
collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4 del presente
decreto.

Capo III
Promozione dell’arte nel primo ciclo

Art. 9

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

1. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e’ promosso
lo svolgimento di attivita’ dedicate allo sviluppo dei temi della
creativita’ e, in particolare, alla pratica artistica e musicale,
volte anche a favorire le potenzialita’ espressive e comunicative
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono
altresi’ promosse le attivita’ dirette alla conoscenza e alla
fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti
di cui all’articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso
esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio
culturale nazionale.
2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali e’
previsto, in coerenza con quanto disposto all’articolo 1, commi 20 e
85, della legge n. 107 del 2015, l’impiego di docenti, anche di altro
grado scolastico, facenti parte dell’organico dell’autonomia e del
contingente di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai
quali e’ assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano
nazionale di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del
2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di
istruzione di appartenenza.

Art. 10

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola secondaria di primo grado

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attivita’ connesse ai
temi della creativita’ si realizzano in continuita’ con i percorsi di
apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare,
attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline.
2. L’apprendimento della musica e delle arti si consolida
attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche
integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale,
mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in
collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4.
3. Allo sviluppo dei temi della creativita’ e il potenziamento
della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte
dell’organico dell’autonomia e del contingente di cui all’articolo
17, comma 3.

Art. 11

Poli a orientamento artistico e performativo

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del
medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o piu’
sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creativita’,
possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo,
previo riconoscimento da parte dell’Ufficio scolastico regionale.
2. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le
scuole di ogni grado dell’ambito territoriale per realizzare la
progettualita’ relativa al settore musicale e artistico, anche al
fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.
3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e
strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri
ambiti territoriali possono partecipare ai poli.
4. Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca definisce con
proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo:
a) i criteri per la costituzione dei poli;
b) le finalita’ formative;
c) i modelli organizzativi;
d) i criteri per la valutazione delle attivita’ espletate dalle
istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni
metodologiche e curricolari.
5. Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie
di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della
creativita’, previste dal Piano delle arti di cui all’articolo 5, nei
limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 17
del presente decreto.

Art. 12

Scuole secondarie di primo grado
con percorsi a indirizzo musicale

1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado puo’
attivare, nell’ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo
musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in
coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.
2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il
riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente
dei posti attualmente gia’ destinati ai corsi a indirizzo musicale e
l’organico del potenziamento.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti:
a) le indicazioni nazionali per l’inserimento dell’insegnamento
dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative
all’insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto
delle competenze richieste per l’accesso ai licei musicali;
b) gli orari;
c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo
musicale.

Capo IV
Promozione dell’arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi
formativi della filiera artistico-musicale

Art. 13

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola secondaria di secondo grado

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del
Piano triennale dell’offerta formativa, organizzano attivita’
comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture,
dell’antichita’ e del patrimonio culturale, nonche’ la pratica delle
arti e della musica sviluppando uno o piu’ temi della creativita’,
anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove
tecnologie. Le attivita’ sono svolte anche in continuita’ con la
scuola secondaria di primo grado.
2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalita’ definite nel Piano
triennale dell’offerta formativa, individuano appositi spazi
destinati alle studentesse e agli studenti per esporre opere,
realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa
artistica.
3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di
cui all’articolo 7, che hanno nell’organico dell’autonomia posti per
il potenziamento coperti da docenti impegnati nell’ampliamento
dell’offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creativita’,
sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano
delle arti di cui all’articolo 5 nei limiti della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all’articolo 17.
4. Allo sviluppo dei temi della creativita’ e il potenziamento
della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti
parte del contingente di cui all’articolo 17, comma 3.

Art. 14

Licei musicali, coreutici e artistici

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il
monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita’, nel
secondo biennio e nell’ultimo anno, in attuazione dell’articolo 1,
comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni
organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli
studenti la possibilita’ di scelta tra diversi insegnamenti,
prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i
progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.
2. Al fine di pervenire a un’adeguata distribuzione delle
specificita’ strumentali nei licei musicali e’ progressivamente
prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto
insegnamenti di strumento differenti, e di non piu’ di tre
insegnamenti dello stesso strumento, con possibilita’ di derogare a
tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte,
ferma restando la necessita’ di non generare esuberi di personale
nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa
vigente.
3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle
arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le
universita’ possono stipulare accordi con gli enti locali, le
istituzioni culturali e le realta’ produttive, al fine di valorizzare
le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di
potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella
pratica artistica.
4. Le scuole di cui all’articolo 12, i licei musicali e coreutici,
anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e
coreutici e gli istituti di cui all’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare
accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme
di collaborazione.

Art. 15

Armonizzazione dei percorsi formativi
della filiera artistico-musicale

1. La formazione musicale di base e’ assicurata entro gli
ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i
requisiti formativi per l’accesso ai licei musicali e coreutici –
sezione musicale.
3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli
istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e
autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, organizzano corsi propedeutici
nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4,
lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del
2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove
per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.
4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui
al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l’alta
formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso
propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della
studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico
comunque avanzato;
b) le modalita’ di attivazione e la durata massima dei corsi
propedeutici;
c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole
secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per
l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro
studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi
riconoscibili;
d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi
propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati
formativi ottenuti;
e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi
delle abilita’ strumentali e dei repertori specifici, necessari per
accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti
superiori di studi musicali, ferma restando la possibilita’ di
svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attivita’
non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente,
possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3.
Le studentesse e gli studenti, gia’ iscritti ai corsi di formazione
musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2,
comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle
istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all’atto
di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi
propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di
accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attivita’
formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti
minorenni, gia’ in possesso di spiccate attitudini e capacita’
artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione
tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso
ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la
programmazione didattica di queste attivita’ in base alle esigenze
formative dello studente.
7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 16

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo l’articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge 3
maggio 1999, n. 124 e’ abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 12 il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 cessa
di produrre effetti.
3. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione
del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale,
il decreto di cui all’articolo 15, comma 4, in mancanza del parere
del medesimo Consiglio e’ perfetto ed efficace.

Art. 17

Copertura finanziaria e fabbisogno di organico

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per l’attuazione del Piano delle arti, di cui all’articolo 5, e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo
per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico,
della pratica artistica e musicale e della creativita’». Il Fondo, di
cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge n. 107 del 2015.
3. Nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 1,
comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del
contingente dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa e’
destinato alla promozione dei temi della creativita’, senza alcun
esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del
turismo

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando