Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Diritto allo studio e potenziamento
della Carta dello Studente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 34, 76 e 117, secondo comma , lettere m) ed
n) della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 180, 181, lettera f) e 184 della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonche’ riordino
dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria, come integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita’

1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale
l’effettivita’ del diritto allo studio delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso
di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto
individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili, le modalita’ delle prestazioni
in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nel rispetto delle
competenze e dell’autonomia di programmazione. Il presente decreto
definisce, altresi’, le modalita’ per l’individuazione dei requisiti
di eleggibilita’ per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul
territorio nazionale e individua i principi generali per il
potenziamento della Carta dello studente.

Art. 2

Servizi

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilita’
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al
fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti
servizi:
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilita’;
b) servizi di mensa;
c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici
indispensabili negli specifici corsi di studi;
d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli
studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione,
nonche’ per l’istruzione domiciliare.

Art. 3

Beneficiari

1. I servizi di cui all’articolo 2 sono erogati in forma gratuita
ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali
individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce
tariffarie in considerazione del valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma
restando la gratuita’ totale qualora gia’ prevista a legislazione
vigente.

Art. 4

Tasse scolastiche

1. Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno
dell’istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE
determinate con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, adottato previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina il valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale
le tasse scolastiche non sono dovute, in tutto o in parte, nel limite
massimo di una prevista minore entrata pari ad euro 20 milioni. Il
beneficio di cui al periodo precedente e’ riconosciuto ad istanza di
parte nella quale e’ indicato il valore dell’ISEE riferito all’anno
solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto
l’esonero.
3. La disposizione di cui al comma precedente si applica a
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti
alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a
decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti
alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 7
milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.

Art. 5

Servizi di trasporto e forme di agevolazione
della mobilita’

1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di
agevolazione della mobilita’, per le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilita’
sostenibile in coerenza con quanto previsto dall’articolo 5 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle
scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della
piu’ vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio
e’ assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di
partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti
territoriali interessati.
3. Tale servizio e’ assicurato nei limiti dell’organico disponibile
e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Art. 6

Servizi di mensa

1. Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno,
dall’articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e
agli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalita’ di cui
all’articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli
interessati.
2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati
nei limiti dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri
per gli enti pubblici interessati.

Art. 7

Libri di testo e strumenti didattici

1. A favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie sono
forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti
didattici, ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di studi
secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto gia’
garantito dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in
materia di diritto d’autore, possono promuovere servizi di comodato
d’uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di dispositivi
digitali per le studentesse e gli studenti, stipulando specifiche
convenzioni in accordo con gli enti locali.
3. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni,
studentesse e studenti con abilita’ diversa, certificata ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al maggiore onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi
o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo
e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di
istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione scolastica, la dotazione finanziaria del fondo di cui
all’articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208, e’
incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 8

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

1. Per garantire il diritto all’istruzione delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in
case di cura e riabilitazione e il diritto all’istruzione domiciliare
e’ assicurata l’erogazione dei servizi e degli strumenti didattici
necessari, anche digitali e in modalita’ telematica, nel limite della
maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2017.
Con provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto
delle risorse destinate a tali interventi.
2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti
dell’organico dell’autonomia, come determinato dall’articolo 1, comma
64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori
oneri derivanti dall’assunzione di personale a tempo determinato,
ulteriore rispetto al contingente previsto dall’articolo 1, comma 69,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 9

Borse di studio

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello
studente e per il diritto allo studio, per l’erogazione di borse di
studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, per l’acquisto di libri di testo, per la
mobilita’ e il trasporto, nonche’ per l’accesso a beni e servizi di
natura culturale.
2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro
per l’anno 2017, 33,4 milioni di euro per l’anno 2018 e 39,7 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione
fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui
all’articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui
all’articolo 10.
4. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e’ determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili
per la singola borsa di studio, le modalita’ per la richiesta del
beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonche’ il valore
dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio.
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 10

Potenziamento della Carta dello Studente

1. «IoStudio – La Carta dello Studente -», di seguito denominata
Carta, e’ una tessera nominativa cui sono associate funzionalita’
volte ad agevolare l’accesso degli studenti a beni e servizi di
natura culturale, servizi per la mobilita’ nazionale e
internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo
studio e per l’acquisto di materiale scolastico, allo scopo di
garantire e supportare il diritto allo studio.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
attribuisce la Carta agli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale
degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di
primo e secondo grado. La Carta e’ attribuita, a richiesta, agli
studenti frequentanti le Universita’, gli Istituti per l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per
la formazione professionale. L’attribuzione della Carta non comporta
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado puo’ essere associato un
borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da
chi ne esercita la responsabilita’ genitoriale.
4. Per consentire agli studenti l’accesso ai servizi per i quali e’
richiesta l’identificazione digitale come studente, il profilo e le
credenziali d’accesso dello studente sul portale IoStudio sono
sviluppate in identita’ digitale, uniformandosi agli standard del
Sistema pubblico di identita’ digitale (SPID) e con funzionalita’
assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita’ per
l’istituzione di un sistema nazionale per l’erogazione di voucher,
anche in forma virtuale, per l’erogazione dei benefici di cui al
presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i
criteri e le modalita’ per la realizzazione e la distribuzione della
Carta, le funzionalita’ di pagamento, nonche’ le informazioni
relative al curriculum dello studente come previsto dall’articolo 1,
comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Governance e accordi territoriali

Art. 11

Conferenza nazionale per il diritto allo studio

1. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di
seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, un
rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un
rappresentante dell’ANCI, uno dell’UPI, un rappresentante delle
associazioni dei genitori e un rappresentante delle associazioni
degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti
componente dell’Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante
del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e’ costituita la Conferenza e sono
disciplinate le modalita’ di organizzazione della medesima.
3. La Conferenza e’ convocata dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca almeno una volta l’anno. La
partecipazione alla Conferenza non da’ titolo a gettoni di presenza,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 12

Compiti della Conferenza nazionale
per il diritto allo studio

1. I compiti della Conferenza sono:
a) monitorare l’attuazione del presente decreto, anche attraverso
gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine,
idonee forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;
b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto,
ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e
l’integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle
singole regioni.

Art. 13

Accordi territoriali

1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e
favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d’intesa con il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, possono
stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l’erogazione di
ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di
cui al comma 1, nonche’ le ulteriori agevolazioni previste
nell’ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo
studio, possono essere erogati anche attraverso l’uso della Carta
dello studente.

Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli
articoli 4, 7, commi 3 e 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando