Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64

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Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Sistema della formazione italiana nel mondo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180, 181
lettera h), 182 e 184;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in
particolare l’articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge
11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante
ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 concernete la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione degli apprendimenti non formali e
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751 recante esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica e la
Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione
in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 ottobre
2010 n. 211, concernente Regolamento recante indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le
attivita’ e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti
per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione
all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 16 novembre 2012 n. 254, Regolamento recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
Considerato che l’articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge n.
107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 181,
lettera h), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, il
riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e
iniziative scolastiche italiane all’estero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e
le finalita’ individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, riordina
e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative
scolastiche italiane all’estero attuando un effettivo e sinergico
coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca nella gestione della rete scolastica
e nella promozione della lingua e della cultura italiana all’estero.

Art. 2

Obiettivi del sistema della formazione italiana
nel mondo

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la
centralita’ del modello educativo e formativo della scuola italiana
nella societa’ della conoscenza in contesti multiculturali e
pluralistici, fondato sui valori dell’inclusivita’,
dell’interculturalita’, della democrazia e della non discriminazione.
2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo
fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della
cultura italiana all’estero in un sistema valoriale europeo ed in una
dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi
formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e
formazione in conformita’ con la legge n. 107 del 2015.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 39, commi 1, 2 e 3,
all’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 3

Articolazione e coordinamento del sistema
della formazione italiana nel mondo

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:
a) scuole statali all’estero;
b) scuole paritarie all’estero;
c) altre scuole italiane all’estero;
d) associazione delle scuole italiane all’estero;
e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la
lingua e la cultura italiana all’estero;
f) lettorati.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e del Ministro dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca e’ istituita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia, formata
da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, che assicura, mediante riunioni
periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione
italiana nel mondo.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre all’azione svolta mediante le scuole statali
all’estero, puo’ sostenere le scuole europee di cui all’articolo 35 e
le attivita’ di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o
privati, anche stranieri, inclusi gli enti gestori attivi nella
diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo,
concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o
destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto
legislativo.
4. I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si
raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di
cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella
promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla
base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realta’ locali.

Art. 4

Scuole statali all’estero

1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e sentito il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, possono essere istituite,
trasformate o soppresse scuole statali all’estero.
2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a
quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di
istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, puo’ autorizzare
varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio
conseguiti e’ riconosciuto valore legale.
3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale
dell’offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel
territorio nazionale. Le realta’ istituzionali, culturali, sociali ed
economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano.
Per le finalita’ previste dall’articolo 1, comma 13, della legge n.
107 del 2015 e per assicurare la continuita’ delle relazioni
internazionali e la coerenza dell’azione dell’Italia nel Paese
interessato, il piano e’ trasmesso per il tramite del capo della
rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare al Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca e al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. L’insegnamento della religione cattolica e’ impartito secondo le
disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale puo’ autorizzare
l’insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Art. 5

Gestione delle scuole statali all’estero

1. A ciascuna scuola statale all’estero e’ assegnato un dirigente
scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le
funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal
dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell’ufficio consolare o
della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente e’ esonerato
dall’insegnamento limitatamente al periodo di assenza o impedimento
del dirigente scolastico purche’ sostituito da un docente destinato
al potenziamento dell’offerta formativa e delle attivita’ progettuali
di cui all’articolo 18, comma 1.
2. La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali
all’estero e’ regolata dalle disposizioni applicabili alle
rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette
disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio
all’estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi
generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci
preventivi e consuntivi, nei quali e’ data specifica evidenza delle
gestioni provenienti dalle casse scolastiche, sono inviati
all’ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici
giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 6

Scuole paritarie all’estero

1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca puo’ essere riconosciuta la parita’
scolastica alle scuole italiane all’estero non statali che presentano
requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel
territorio nazionale.
2. Alle scuole paritarie si applica l’articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore
dell’attivita’ didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico
assegnato all’ambasciata o all’ufficio consolare o, in mancanza, con
il capo dell’ufficio consolare.
4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio
del personale di cui all’articolo 24, comma 2, e alla sostituzione
del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

Art. 7

Altre scuole italiane all’estero e sezioni italiane all’estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, tiene un elenco delle scuole
all’estero che, avuto riguardo alle specificita’ locali, presentano
requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel
territorio nazionale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, puo’ riconoscere o istituire
sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali e
ne definisce l’ordinamento.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, puo’ riconoscere scuole a
ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici
locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione
della conoscenza dell’italiano come seconda lingua rilasciata da enti
certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca.

Art. 8

Associazione delle scuole

1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in
forma associata azioni volte all’attuazione del piano dell’offerta
formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura
italiana e al sostegno della mobilita’ degli studenti in eta’ scolare
da e verso l’Italia.

Art. 9

Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della
formazione italiana nel mondo

1. In conformita’ con il piano triennale dell’offerta formativa, le
scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di
collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti
italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e
promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, puo’ avviare forme di cooperazione
e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento
e la gestione di scuole all’estero.
3. Nell’ambito delle scuole statali all’estero, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il
Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, puo’
organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati
italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto
o locale.

Art. 10

Iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale promuove e attua, anche con modalita’ a distanza, le
seguenti iniziative per l’apprendimento della lingua e cultura
italiana:
a) interventi per favorire il bilinguismo;
b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole
locali, anche avvalendosi dell’attivita’ degli enti gestori di cui
all’articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura
italiana;
c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative
linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con
la collaborazione di universita’ italiane.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale promuove ed attua, altresi’, le seguenti iniziative,
svolte anche con modalita’ a distanza:
a) classi o corsi preparatori per agevolare l’inserimento degli
studenti italiani nei sistemi scolastici locali;
b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche
riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di
studio dell’ordinamento nazionale.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, promuove e attua le iniziative di
cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) programmazione dell’attivita’ su base triennale coerentemente
con il piano Paese di cui all’articolo 3;
b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di
diversificazione dell’offerta formativa;
c) innalzamento della professionalita’ dei docenti locali, anche
mediante l’individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da
parte degli enti gestori;
d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di
sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione
con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

Art. 11

Enti gestori

1. Le iniziative di cui all’articolo 10 possono essere realizzate
da enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e
promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo,
costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla
normativa locale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sostiene le iniziative di cui all’articolo 10 promosse
dagli enti gestori di cui al comma 1.

Art. 12

Lettorati

1. Nell’ambito del contingente di cui all’articolo 18 comma 1,
possono essere inviati lettori presso universita’ e istituzioni
scolastiche straniere, i quali collaborano alle attivita’ di
insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell’ambito
della lingua e della cultura italiana.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo’ incaricare i lettori di svolgere attivita’ di
promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle
di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente
rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti
italiani di cultura. Dette attivita’ possono includere
l’organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e
cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da
rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei
rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di
studio e agli scambi giovanili.
3. Il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca,
sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, puo’ collaborare con universita’ straniere nella
selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare
l’insegnamento della lingua e della cultura italiana.

Art. 13

Gestione, coordinamento e vigilanza

1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione
italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all’estero del
personale di cui all’articolo 18, nonche’ le ulteriori attivita’ di
cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca si avvalgono di dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel
limite complessivo di 35 unita’ per ciascuno dei due ministeri.
2. L’amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il
personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di
destinazione e con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il
servizio prestato ai sensi del presente articolo e’ valido a tutti
gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo
rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza e continua ad
essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all’atto del
collocamento fuori ruolo.

Capo II
Requisiti e formazione del personale da destinare all’estero e
valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo

Art. 14

Requisiti del personale da destinare all’estero

1. Per garantire l’identita’ culturale dei percorsi di istruzione
dell’ordinamento scolastico italiano in una dimensione
internazionale, nonche’ per assicurare la qualita’ del sistema della
formazione italiana nel mondo, il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, con decreto adottato di concerto
con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, i requisiti culturali e
professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e
del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero.

Art. 15

Formazione del personale da destinare all’estero

1. Per garantire la qualita’, l’efficacia e la coerenza del sistema
della formazione italiana nel mondo, con il decreto di cui
all’articolo 14 sono stabilite le modalita’ della formazione
propedeutica alla destinazione all’estero e delle attivita’ di
formazione in servizio del personale da destinare all’estero.
2. Le scuole statali all’estero concorrono al sistema nazionale di
formazione del personale della scuola, ospitando attivita’
propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.

Art. 16

Sistema di valutazione

1. E’ istituito un sistema di valutazione delle attivita’ svolte in
applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con
riguardo a:
a) qualita’ dell’offerta formativa;
b) impatto degli interventi;
c) qualita’ dell’insegnamento offerto dai docenti inviati
all’estero a norma del capo III;
d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti
scolastici inviati all’estero a norma del capo III.
2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l’efficacia
e l’efficienza delle attivita’ svolte in applicazione del presente
decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalita’
della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto
dei contesti locali.
3. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della
ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce
modalita’, criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al
presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di
valutazione esterna, nonche’ le azioni di miglioramento e di
rendicontazione sociale.

Art. 17

Pubblicita’ del sistema della formazione italiana
nel mondo

1. Nell’ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui
all’articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, e’ istituita,
a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al
sistema della formazione italiana nel mondo.
2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze
di sicurezza e di continuita’ delle relazioni internazionali, sono
pubblicati:
a) i piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche
statali e di quelle paritarie;
b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le
istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente
decreto legislativo;
c) i bilanci delle scuole;
d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;
e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all’estero;
f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare
l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione del sistema
scolastico all’estero;
g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero
realizzate nell’ambito del sistema della formazione italiana nel
mondo;
h) gli esiti della valutazione di cui all’articolo 16, comma 1,
lettere a) e b).

Capo III
Personale inviato all’estero
Sezione I
Stato giuridico

Art. 18

Categorie e contingenti di personale

1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della
scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e
destinati alle attivita’ previste dal presente articolo entro il
limite complessivo di 674 unita’, comprensivo delle unita’ destinate
al sostegno degli alunni con disabilita’ e delle unita’ destinate al
potenziamento dell’offerta formativa e delle attivita’ progettuali di
cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con
particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50
posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate
con il decreto di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio
2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all’articolo
35. I contingenti delle categorie di personale da destinare
all’estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto
adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e
con il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca,
sentite le autorita’ diplomatiche e consolari. Con le medesime
modalita’ possono essere apportate variazioni annuali nel corso del
triennio.
2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali
all’estero, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti
scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e
coordinano le attivita’ scolastiche di cui al capo I, nell’area
geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del
titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo
con gli istituti italiani di cultura.
3. I docenti possono essere assegnati ad una o piu’ attivita’
scolastiche all’estero per svolgere attivita’ didattica, promuovere
la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti
dal piano triennale dell’offerta formativa, finalizzati al
miglioramento dell’offerta formativa, all’innalzamento del successo
scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I
docenti non assegnati a scuole statali all’estero sono coordinati dal
dirigente scolastico assegnato all’ambasciata o all’ufficio consolare
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell’ufficio
consolare.
4. Il personale amministrativo puo’ essere destinato a scuole
statali all’estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici
consolari per l’organizzazione delle attivita’ scolastiche
all’estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza.
L’attivita’ del personale amministrativo in servizio presso
rappresentanze diplomatiche o uffici consolari e’ organizzata dal
dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo
dell’ufficio consolare.

Art. 19

Selezione

1. Il personale da destinare all’estero ai sensi del presente capo
e’ scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che,
dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni
di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da
svolgere all’estero.
2. Il personale e’ selezionato dal Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca sulla base di un bando emanato
sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Il bando disciplina:
a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la
selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui
all’articolo 14, in modo da garantire la massima pubblicita’ e
trasparenza in ogni fase della selezione;
b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi
livelli di certificazione;
c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili,
pertinenti alle funzioni da svolgere all’estero. Sono valutati, quali
titoli di preferenza, i titoli rilasciati da universita’ o da altri
istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia
stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un
corso che contempli almeno 60 crediti formativi universitari ovvero
almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell’ambito delle
discipline dell’interculturalita’ e dell’insegnamento dell’italiano
come lingua seconda o lingua straniera;
d) le modalita’ di svolgimento, eventualmente anche telematiche e
comunque al di fuori dell’orario delle lezioni, di un colloquio
obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui
al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennita’ di presenza
ne’ rimborsi spese comunque denominati.
4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni sei
anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca. Per posti le cui
graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione
possono essere indette prima della scadenza sessennale. Il personale
docente inserito in graduatoria permane nell’ambito territoriale di
riferimento di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del
2015.

Art. 20

Destinazione all’estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale comunica annualmente al Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca i posti nell’ambito del contingente
di cui all’articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell’anno
scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti
aggiornamenti nel corso dell’anno scolastico per esigenze
sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito
istituzionale del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della
ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca destina sui posti di
cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile
nelle graduatorie di cui all’articolo 19 comma 4.

Art. 21

Durata del servizio all’estero

1. La permanenza all’estero non puo’ essere superiore, nell’arco
dell’intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni
scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva
assunzione in servizio all’estero. I due periodi sono separati da
almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio
nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo puo’ essere destinato
all’estero se assicura una permanenza in servizio all’estero per sei
anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del
sessennio in applicazione dell’articolo 26 comma 2, oppure a seguito
di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non
sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte
terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
3. La destinazione da una ad altra sede all’estero e’ consentita
solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili.

Art. 22

Articolazione del tempo di lavoro

1. L’orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato
all’estero corrisponde a quello in Italia.
2. L’orario puo’ essere articolato in maniera flessibile, anche su
base plurisettimanale.
3. Per i docenti e per i lettori, le unita’ orarie sono di sessanta
minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall’utilizzo di
unita’ didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e’ recuperato
con attivita’ di insegnamento. I lettori possono effettuare il
recupero anche con altre attivita’ previste delle istituzioni
straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza
diplomatica o dall’ufficio consolare competente.
4. Si applica l’articolo 143 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 23

Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale
inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti
temporaneamente assenti

1. Nelle scuole statali all’estero gli insegnamenti obbligatori che
non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra
i docenti gia’ in servizio con abilitazione specifica od affine o con
titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, anche in
considerazione del percorso formativo e dell’acquisizione di
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali
all’estero sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione
delle relative ore di insegnamento fra i docenti gia’ in servizio nel
medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla
sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di
cui all’articolo 10.

Art. 24

Assegnazioni temporanee e invio in missione

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, puo’ inviare, per esigenze di
servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione
temporanea presso scuole statali all’estero ed altre iniziative
disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata di un
anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il
personale di cui al presente comma e’ individuato sulla base delle
graduatorie di cui all’articolo 19 comma 4. Il personale e’ collocato
fuori ruolo e conserva, per l’intera durata della missione, la sede
occupata nel territorio nazionale.
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e
del secondo ciclo d’istruzione, il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, invia in missione o
in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle
relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel
territorio nazionale.

Art. 25

Sanzioni disciplinari

1. Il personale di cui al presente capo e’ soggetto alle sanzioni
disciplinari previste per la categoria di appartenenza.
2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non e’ di competenza
dell’ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all’articolo
55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il procedimento
disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al
capo del consolato o consolato generale di prima categoria
territorialmente competente o, in mancanza, al capo della
rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del
decreto istitutivo di cui all’articolo 4, comma 1.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari
spettano all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 26

Rientro in Italia

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo’ far cessare in qualsiasi momento il servizio
all’estero per ragioni di servizio o per incompatibilita’ di
permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle
esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della
valutazione di cui all’articolo 16 comma 1, lettere c) e d), la
cessazione e’ disposta dal Ministero dell’istruzione dell’universita’
e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. L’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci
giorni comporta l’immediata cessazione dal servizio all’estero.
3. Al rientro in Italia, il personale docente e’ riassegnato
all’ambito territoriale che ricomprende l’istituzione scolastica di
ultima titolarita’.
4. Al rientro in Italia il personale amministrativo e’ riassegnato
alla scuola di ultima titolarita’ o, in subordine, ad altra scuola
della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilita’
della categoria.
5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico e’
riassegnato alla scuola di ultima titolarita’ o, in subordine, ad
altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al
relativo ufficio scolastico regionale.

Art. 27

Foro competente

1. Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente
capo e’ competente il foro di Roma.

Sezione II
Trattamento economico

Art. 28

Retribuzione

1. Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in
Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico
dell’amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto
dagli uffici che vi provvedevano all’atto del collocamento fuori
ruolo.

Art. 29

Trattamento economico all’estero

1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di
cui all’articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere
fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che
per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di
assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno
speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. Tale assegno
e’ costituito:
a) dall’assegno base di cui al comma 3;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate
secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la commissione di cui
all’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e
delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati
avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei
dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea,
con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si
applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio
stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.
3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a),
sono cosi’ determinati:
a) dirigente scolastico: euro 800;
b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;
c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;
d) insegnante di scuola primaria o dell’infanzia: euro 570;
e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;
f) assistente amministrativo: euro 490.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 5, comma
1, secondo periodo, o all’articolo 12 comma 2, spetta una
maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo
in misura pari a un dodicesimo dell’assegno di sede di cui al comma
1.
5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l’orario obbligatorio
prestata ai sensi dell’articolo 23 spetta una maggiorazione del
trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un
quindicesimo dell’assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il
docente puo’ fruire, nei periodi di sospensione dell’attivita’
didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni
quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.
6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 28, per la durata
delle missioni di cui all’articolo 24 comma 1, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il
trattamento economico di cui l’articolo 170, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si
applica il comma 5.
7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano
i titoli I e II della parte III, nonche’ gli articoli 84, 205, 207,
208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi
prevista per l’indennita’ di servizio all’estero si applica
all’assegno di sede di cui al comma 1.

Art. 30

Servizio in residenze disagiate

1. Si applica l’articolo 144 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, nonche’ l’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Capo IV
Situazioni particolari
Sezione I
Personale locale nelle scuole statali all’estero

Art. 31

Docenti a contratto locale

1. Nelle scuole statali all’estero possono essere affidati a
personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da
almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle
disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla
normativa locale e non previsti nell’ordinamento scolastico italiano,
nonche’ le attivita’ di potenziamento dell’offerta formativa che non
possano essere coperte con docenti di cui all’articolo 18, comma 1.
2. Nelle scuole statali all’estero un numero limitato di
insegnamenti obbligatori nell’ordinamento italiano puo’ essere
affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese
ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua
italiana con finalita’ didattiche a livello avanzato secondo il
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione dell’universita’
e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificita’
dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi
indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si
applicano le disposizioni del presente comma, nonche’ i criteri e le
procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.
3. Se non e’ possibile procedere ai sensi dell’articolo 23 e per la
sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente
assente, le scuole statali all’estero possono stipulare contratti
conformemente al presente articolo. Se non si puo’ provvedere
diversamente, puo’ prescindersi dal periodo minimo di residenza nel
paese ospitante. Le scuole statali all’estero non possono stipulare
contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento
disponibili per meno di dieci giorni.
4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente
necessaria ad assicurare l’attivita’ didattica.
5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio
effettivamente prestate, e’ pari alla retribuzione dell’analogo
personale delle scuole locali, o, se piu’ favorevole, ai tre quarti
della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle
scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al
personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante,
compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe piu’
economica.

Art. 32

Personale non docente assunto localmente

1. Le scuole statali all’estero possono assumere, previa
autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
personale non docente permanentemente residente da almeno due anni
nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua
italiana adeguata ai rispettivi compiti.

Art. 33

Legge regolatrice dei contratti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti
di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla normativa
locale, nonche’ dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell’articolo 160 e,
limitatamente al personale docente, dell’articolo 157.
2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non puo’
superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale
per la forma contrattuale prescelta o, se piu’ restrittivi, dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni,
nonche’ dall’articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali
all’estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale.
3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si
conformano a principi di imparzialita’, pubblicita’ e trasparenza e
mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso
delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalita’
delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Ai componenti
delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni
o indennita’ di presenza ne’ rimborsi spese comunque denominati.
4. E’ in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di
cui alla presente sezione.

Sezione II
Altre situazioni particolari

Art. 34

Servizio civile e tirocini

1. Il servizio civile all’estero puo’ essere prestato nell’ambito
del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la
vigente normativa in materia.
2. Per le finalita’ di cui al presente decreto legislativo, il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o
il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca possono
cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore
degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi
da universita’ o da altri istituti di formazione superiore equiparati
abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un
rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima
complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo’ essere
corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici
non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di
almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di
attivita’.

Art. 35

Personale in servizio nelle scuole europee

1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le
disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.
2. Con le modalita’ di cui all’articolo 18 comma 1, e’ stabilito il
contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri
non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, individua i candidati
italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola
europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalita’ e
criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si
applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle
scuole europee, gli articoli 14 e 19.
3. La durata del servizio nelle scuole europee e’ regolata
dall’articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche
disposizioni delle scuole europee. Il personale gia’ in servizio
presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a
direttore aggiunto di una scuola europea, puo’ svolgere, nella nuova
funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e
al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni
delle scuole europee.
4. Il periodo di servizio nelle scuole europee e’ computato come
servizio all’estero agli effetti di cui all’articolo 21. La
permanenza all’estero ai sensi dell’articolo 21 e’ computata agli
effetti di cui al comma 2.

Capo V
Innovazione digitale

Art. 36

Piano per l’innovazione digitale

1. Le scuole statali all’estero concorrono all’attuazione delle
misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale. A tal
fine, e’ autorizzata la spesa di 520.000 euro per l’anno 2017 per la
realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi.
2. Le scuole paritarie all’estero possono concorrere all’attuazione
delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se
in rete con una scuola statale all’estero o con una scuola statale
del territorio nazionale senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 37

Disposizioni transitorie

1. Alle scuole gia’ istituite ai sensi dell’articolo 627 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la
disciplina prevista dal presente decreto per le scuole statali
all’estero.
2. Restano fermi i riconoscimenti della parita’ e le iscrizioni
nell’elenco delle scuole non paritarie gia’ disposti nei confronti di
scuole all’estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il
presente decreto.
3. L’articolo 5, comma 2, si applica dall’esercizio finanziario
successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Con la
medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i relativi
rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della
scuola.
4. Il capo II si applica a decorrere dall’anno scolastico 2018/19.
5. L’articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l’articolo 20 si applicano a
decorrere dall’anno scolastico 2018/19.
6. Per l’anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all’articolo
18, comma 1, resta fissato in 624 unita’, con esclusione del
personale destinato alle scuole europee.
7. L’articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato
all’estero dopo l’entrata in vigore del presente decreto, ancorche’
incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.
8. Il personale gia’ destinato all’estero alla data di entrata in
vigore del presente decreto puo’ permanervi fino a nove anni
scolastici nell’arco dell’intera carriera. Il personale interessato
cessa di diritto dal servizio all’estero, secondo quanto previsto
dall’articolo 26 a decorrere dall’anno scolastico successivo al
compimento di detto periodo.
9. L’articolo 29 si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.
Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui
all’articolo 29, comma 2, primo periodo.
10. Per i contratti stipulati precedentemente, l’articolo 31, comma
5, e l’articolo 33 si applicano a decorrere dall’anno scolastico che
ha inizio nell’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
11. All’articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
dopo le parole: «alla parte V del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono
sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo attuativo
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio
2015, n. 107».

Art. 38

Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni

1. A decorrere dal primo giorno dell’anno scolastico successivo
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, all’articolo
1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo la
parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonche’ dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati
fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attivita’
scolastiche fuori dal territorio nazionale».
2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali
vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.
215;
c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della
pubblica istruzione del 20 luglio 1969;
d) legge 26 maggio 1975, n. 327;
e) legge 22 dicembre 1980, n. 924;
f) legge 10 giugno 1985, n. 285;
g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62;
l) articolo 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;
m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10;
n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.

Art. 39

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 15 e 16, pari
rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere
dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.
2. All’onere derivante dall’articolo 18, comma 1, si provvede,
quanto al trattamento economico di cui all’articolo 29, pari ad euro
2.724.490 nell’anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorrere dall’anno
2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Al maggior onere derivante dall’articolo 29, pari a euro
10.068.324 per l’anno 2017, euro 10.086.385 per l’anno 2018 ed euro
10.068.052 a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 36, comma 1, pari a euro
520.000 per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
5. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando