Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

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Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34,76, 87 e 117 della
Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita’, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita’, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita’»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e
181, lettera c);
Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed
integrazioni all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare
l’articolo 1;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini», convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in
particolare l’articolo 20;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, ed in particolare l’articolo 10;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare
l’articolo 19;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni»;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilita’ grave
prive del sostegno familiare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994
recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unita’ sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;
Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilita’ e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della
sanita’, approvata con risoluzione dell’Assemblea mondiale della
sanita’ il 22 maggio 2001;
Considerato che l’articolo l, commi 180, 181 e 182, della legge n.
107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’articolo l, comma 181,
lettera c), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, anche
il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di inclusione
scolastica conseguente alle innovazioni introdotte dal presente
decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita’

1. L’inclusione scolastica:
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi
e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate
allo sviluppo delle potenzialita’ di ciascuno nel rispetto del
diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella
prospettiva della migliore qualita’ di vita;
b) si realizza nell’identita’ culturale, educativa, progettuale,
nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche,
nonche’ attraverso la definizione e la condivisione del progetto
individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e
privati, operanti sul territorio;
c) e’ impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita’
scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e
responsabilita’, concorrono ad assicurare il successo formativo delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia,
nonche’ delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei
processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia,
alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado con disabilita’ certificata ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e
alla formazione.
2. L’inclusione scolastica e’ attuata attraverso la definizione e
la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale
parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente
decreto.

Capo II
Prestazioni e indicatori di qualita’ dell’inclusione scolastica

Art. 3

Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della
normativa vigente, perseguono l’obiettivo di garantire le prestazioni
per l’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui
all’articolo 2, comma 1.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione
scolastica:
a) all’assegnazione nella scuola statale dei docenti per il
sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e
all’istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all’articolo 2,
comma 1;
b) alla definizione dell’organico del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il
riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e
bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita’
certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale,
fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni;
c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei
collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo
svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo
professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,
nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna
istituzione scolastica;
d) all’assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al
numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti con disabilita’ accolti ed alla
relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita’ per
l’attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche
apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri
di riparto dell’organico del personale ATA.
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformita’ su
tutto il territorio nazionale della definizione dei profili
professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia
e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei
collaboratori scolastici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c),
del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici
percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti
assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della
contrattazione collettiva e nei limiti dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a
legislazione vigente.
5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze
previsto dall’articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile
2014, n. 56, e dall’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse
disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l’assistenza per
l’autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l’assegnazione
del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori
scolastici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del presente
decreto;
b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica, come
garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle
competenze stabilito dall’articolo 26 della medesima legge, nonche’
dall’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
c) l’accessibilita’ e la fruibilita’ degli spazi fisici delle
istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6. Ai sensi dell’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 13, comma 1,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni
e gli Enti locali garantiscono l’accessibilita’ e la fruibilita’ dei
sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari
per l’inclusione scolastica.

Art. 4

Valutazione della qualita’ dell’inclusione scolastica

1. La valutazione della qualita’ dell’inclusione scolastica e’
parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni
scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei
protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di
autovalutazione, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione
scolastica di cui all’articolo 15 del presente decreto, definisce gli
indicatori per la valutazione della qualita’ dell’inclusione
scolastica sulla base dei seguenti criteri:
a) livello di inclusivita’ del Piano triennale dell’offerta
formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica;
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione,
individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione,
istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in
funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti;
c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti
nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei
processi di inclusione;
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione
delle competenze professionali del personale della scuola incluse le
specifiche attivita’ formative;
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento
delle differenti modalita’ di comunicazione;
f) grado di accessibilita’ e di fruibilita’ delle risorse,
attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo
adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Capo III
Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione
scolastica

Art. 5

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. La domanda per l’accertamento della disabilita’ in eta’
evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata
dal presente decreto, e’ presentata all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), che vi da’ riscontro non oltre 30 giorni
dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente
comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1
riguardino persone in eta’ evolutiva, le commissioni mediche di cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico
legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici
specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria
infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute
del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente
specialistico o dall’operatore sociale di cui al comma 1, individuati
dall’ente locale, nonche’ dal medico INPS come previsto dall’articolo
19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.
295 del 1990.»;
b) all’articolo 12, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5.
Successivamente all’accertamento della condizione di disabilita’
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, e’ redatto un
profilo di funzionamento secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilita’ e della Salute (ICF) adottata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (OMS), ai fini della
formulazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche’ per la predisposizione del
Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;
c) all’articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal
presente decreto, e’ redatto dall’unita’ di valutazione
multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 febbraio 1994, composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute
della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di
competenza che ha in carico il soggetto.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente
decreto:
a) e’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione
del Progetto Individuale e del PEI;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per
l’inclusione scolastica;
c) e’ redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o
del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello
studente con disabilita’, nonche’ con la partecipazione di un
rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato
preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
d) e’ aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a
partire dalla scuola dell’infanzia, nonche’ in presenza di nuove e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita’ trasmettono la
certificazione di disabilita’ all’unita’ di valutazione
multidisciplinare, all’ente locale competente e all’istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per
gli affari regionali e le autonomie, sentito l’Osservatorio
permanente per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita’ di redazione della
certificazione di disabilita’ in eta’ evolutiva, secondo la
Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei
Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell’OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita’ di redazione del Profilo
di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell’OMS.

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione

Art. 6

Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e’ redatto dal competente Ente locale
sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita’.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto
individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni
scolastiche.

Art. 7

Piano educativo individualizzato

1. All’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le
seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio
sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo
individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».
2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e’ elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei
soggetti che ne esercitano la responsabilita’, delle figure
professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con
disabilita’ nonche’ con il supporto dell’unita’ di valutazione
multidisciplinare;
b) tiene conto della certificazione di disabilita’ e del Profilo
di funzionamento;
c) individua strumenti, strategie e modalita’ per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell’interazione,
dell’orientamento e delle autonomie;
d) esplicita le modalita’ didattiche e di valutazione in
relazione alla programmazione individualizzata;
e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento
dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalita’ di coordinamento degli interventi ivi
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
g) e’ redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento,
a partire dalla scuola dell’infanzia, ed e’ aggiornato in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento
fra scuole, e’ assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola
di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
h) e’ soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Piano per l’inclusione

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione
del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per
l’inclusione che definisce le modalita’ per l’utilizzo coordinato
delle risorse, compresi il superamento delle barriere e
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche’
per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della
qualita’ dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione e’ attuato nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 9

Gruppi per l’inclusione scolastica

1. L’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi per l’inclusione scolastica). – 1. Presso ogni
Ufficio scolastico regionale (USR) e’ istituito il Gruppo di lavoro
interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione
e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39
e 40 della presente legge, integrati con le finalita’ di cui alla
legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla
continuita’ delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai
percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la
realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della
scuola.
2. Il GLIR e’ presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo
delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 e’ garantita la
partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli
Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita’
maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo
dell’inclusione scolastica.
3. La composizione, l’articolazione, le modalita’ di funzionamento,
la sede, la durata, nonche’ l’assegnazione di ulteriori funzioni per
il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto
previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito
l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito
presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1,
comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ istituito il Gruppo
per l’inclusione territoriale (GIT). Il GIT e’ composto da un
dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti
scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola
dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo
ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di
quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e
formula la relativa proposta all’USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e
programmazione delle attivita’ nonche’ per il coordinamento degli
interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul
territorio, il GIT e’ integrato:
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita’
nel campo dell’inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Le modalita’ di funzionamento, la sede, la durata, nonche’
l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione
scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio
permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e’ istituito il Gruppo di
lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI e’ composto da docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,
nonche’ da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio
di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo e’ nominato e
presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l’inclusione nonche’ i docenti contitolari e i consigli di classe
nell’attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il
GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei
genitori e delle associazioni delle persone con disabilita’
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione
scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il
GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul
territorio.».
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
indica modalita’ di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono
azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la
promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed
uso di strumenti didattici per l’inclusione.

Art. 10

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 4 e 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente
decreto:
a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei
singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo
ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa
la scuola dell’infanzia;
b) il GIT, in qualita’ di organo tecnico, sulla base del Piano
per l’inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi
individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi
dai singoli dirigenti scolastici, nonche’ sentiti questi ultimi in
relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o
studente con disabilita’ certificata, verifica la quantificazione
delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e
formula una proposta all’USR;
c) l’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico
dell’autonomia per i posti di sostegno.

Art. 11

Sezioni per il sostegno didattico

1. Nell’ambito dei ruoli di cui all’articolo 1, comma 66, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di
istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, le sezioni dei docenti
per il sostegno didattico.

Capo V
Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

Art. 12

Corso di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico alle
bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilita’
certificata nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si
consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale
per le attivita’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica:
a) e’ annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi
universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12
crediti formativi universitari;
b) e’ attivato presso le universita’ autorizzate dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nelle quali sono
attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria;
c) e’ programmato a livello nazionale dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca in ragione delle
esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e
formazione;
d) ai fini dell’accesso richiede il superamento di una prova
predisposta dalle universita’.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari
relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli gia’ previsti
nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU,
possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari
eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in
relazione ad insegnamenti nonche’ a crediti formativi universitari
ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di
tesi attinenti al sostegno e all’inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 e’ titolo
per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le
modalita’ attuative e quelle organizzative del corso di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita’
di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonche’ i crediti
formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di
specializzazione.

Capo VI
Ulteriori disposizioni

Art. 13

Formazione in servizio del personale della scuola

1. Nell’ambito del piano nazionale di formazione di cui
all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono
garantite le necessarie attivita’ formative per la piena
realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del
piano di formazione inserito nel Piano triennale dell’offerta
formativa, individuano le attivita’ rivolte ai docenti, in
particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e
bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita’
certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche,
metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli
studi individualizzati.
3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell’ambito delle risorse
disponibili, anche le attivita’ formative per il personale ATA al
fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le
competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e
sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. Il
personale ATA e’ tenuto a partecipare periodicamente alle suddette
iniziative formative.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
definisce le modalita’ della formazione in ingresso e in servizio dei
dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e
gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica.

Art. 14

Continuita’ del progetto educativo e didattico

1. La continuita’ educativa e didattica per le bambine e i bambini,
le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilita’
certificata e’ garantita dal personale della scuola, dal Piano per
l’inclusione e dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena
attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico
propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche
attivita’ di sostegno didattico, purche’ in possesso della
specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1,
commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui
al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse
della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della
studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia,
ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno
didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle
lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico
successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le
operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche’
quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107
del 2015. Le modalita’ attuative del presente comma sono definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni
al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Al fine di garantire la continuita’ didattica durante l’anno
scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 15

Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica

1. E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca l’Osservatorio permanente per
l’inclusione scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita’.
2. L’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica svolge i
seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti con disabilita’ certificata a livello nazionale e
internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del
progetto individuale di inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione
metodologico-didattica e disciplinare;
e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l’inclusione
scolastica.
3. L’Osservatorio di cui al comma 2 e’ presieduto dal Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca o da un suo
delegato, ed e’ composto dai rappresentanti delle Associazioni delle
persone con disabilita’ maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale nel campo dell’inclusione scolastica, da studenti nonche’
da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni
scolastiche, nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinate le modalita’ di
funzionamento, incluse le modalita’ di espressione dei pareri
facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonche’ la durata
dell’Osservatorio di cui al comma 2.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali,
individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle
bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e
agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilita’ della
frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di
lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie
certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso
delle nuove tecnologie.
2. Alle attivita’ di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di
inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le
relative norme di attuazione.

Art. 18

Abrogazioni e coordinamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:
a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si
applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell’articolo
4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.
3. All’articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre
2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura
individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n.
104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche
tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all’entrata in vigore del
regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia
il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 162 del 2016.

Art. 19

Decorrenze e norme transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento
sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5,
all’articolo 6 e all’articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla
medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
delle unita’ sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79,
e’ soppresso e il Profilo di funzionamento e’ redatto dall’unita’ di
valutazione multidisciplinare disciplinata dall’articolo 5, comma 3,
del presente decreto.
3. I Gruppi di lavoro di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del
1992, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto, sono
istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° gennaio 2019.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell’articolo 15
della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del
presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017.
Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell’articolo 15 della
legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del presente
decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo
articolo dall’anno scolastico 2019/2020.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 12 si applicano a decorrere
dall’anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del
medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non
possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico alle
bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli
alunni della scuola primaria con disabilita’ certificata, come
disciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 20

Copertura finanziaria

1. Le attivita’ di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono
svolte dall’organico dell’autonomia esclusivamente nell’ambito
dell’organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui
all’articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le attivita’ di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d)
e comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili.
3. Ai componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica di cui
all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal
presente decreto, nonche’ ai componenti dell’Osservatorio permanente
per l’inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennita’,
gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
Il personale scolastico eventualmente nominato nell’ambito del GLIR e
del GLI non puo’ essere esonerato dall’attivita’ didattica o di
servizio.
4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro
15,11 milioni annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando