Scuola-lavoro, percorsi «protetti»

da Il Sole 24 Ore

Scuola-lavoro, percorsi «protetti»

di Gabriele Taddia

Per la tutela della salute e della sicurezza, lo studente che inizia un percorso di alternanza scuola-lavoro in un’azienda è equiparato in tutto e per tutto a un lavoratore. Le imprese hanno dunque precisi obblighi da rispettare, che è bene ripercorrere prima di accogliere gli studenti per questo tipo di esperienze.

Le regole generali

Il sistema di alternanza scuola- lavoro è stato compiutamente disciplinato dalla legge 107 del 13 luglio 2015 (articolo 1, commi da 33 a 43), per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, intendendosi, per alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente.

Nonostante sia chiaro, in base alla legge 977/1967, che in nessun caso lo studente minorenne in esperienza scuola-lavoro acquista la qualifica giuridica di lavoratore minore, è altrettanto certo che dal momento in cui inizia il suo percorso in azienda, per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è in tutto e per tutto equiparato a un lavoratore. Il Dlgs 81/2008 prevede infatti che debba essere considerato lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento previsti dall’articolo 18 della legge 196/1997, e da specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Gli obblighi dell’azienda

A carico dell’impresa ospitante, si configura dunque la necessità di adempiere ad almeno tre compiti fondamentali prima di inserire lo studente nell’organizzazione aziendale:

la sorveglianza sanitaria, per verificare l’idoneità alla mansione o comunque l’idoneità a essere impiegato in un determinato contesto professionale e ambientale;

la formazione relativa ai rischi generali e specifici dell’azienda;

la consegna dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) necessari e sufficienti per assicurare allo studente la possibilità di svolgere la sua esperienza in assoluta sicurezza (ad esempio casco, guanti eccetera).

La sorveglianza sanitaria

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, le linee guida del ministero dell’Istruzione prevedono che sia possibile stipulare specifici accordi in modo che questi adempimenti si considerino assolti tramite una visita medica preventiva, da affidare al medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale.

Nonostante questo, è evidente che sarebbe più opportuno che fosse il medico competente dell’impresa a compiere una valutazione di idoneità alla mansione, perché maggiormente a conoscenza del contesto in cui lo studente deve operare, essendo peraltro obbligatoria la valutazione del medico aziendale in presenza di rischi specifici rinvenibili nell’ambiente di lavoro sulla base della valutazione del rischio dell’azienda. Deve essere valutata ogni possibile controindicazione alla presenza dello studente lavoratore, si pensi alla presenza nell’ambiente di agenti (polvere, agenti chimici o biologici e così via), ai quali la persona può essere allergica. La valutazione va anche rapportata all’età del soggetto interessato, per sua natura in fase di crescita.

La formazione

Per quanto riguarda la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 1, comma 38, della legge 107/2015 prevede che questaattività sia svolta dalle scuole secondarie di secondo grado, tramite l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza ed effettuati secondo quanto disposto dal Dlgs 81/2008, restando invece a carico dell’azienda l’onere di prevedere ed espletare un percorso formativo adeguato, riguardante i rischi specifici dell’ambiente di lavoro e della mansione cui sarà addetto lo studente.

L’assicurazione

Sarà onere dell’istituzione scolastica curare l’assicurazione presso l’Inail, poiché – come già precisato – lo studente in alternanza scuola-lavoro acquisisce in tutto e per tutto lo status di lavoratore.

Da questo consegue, inevitabilmente, che tutti gli infortuni occorsi nell’ambiente di lavoro risultano indennizzabili.

Quanto all’ultimo aspetto, ovvero il caso in cui allo studente accada un infortunio nell’ambiente di lavoro, se lo studente stesso ne dà notizia al solo soggetto ospitante, quest’ultimo è obbligato a notificare senza ritardi l’evento al dirigente scolastico, per assicurare la possibilità di comunicare immediatamente le assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo così al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla legge.