Il ds che sciopera deve nominare un docente che lo sostituisca

da La Tecnica della Scuola

Il ds che sciopera deve nominare un docente che lo sostituisca

Lo sciopero dei dirigenti scolastici indetto dall’Udir il 25 maggio scorso fa tornare d’attualità un argomento poco noto ma non per questo poco rilevante: con quali modalità i dirigenti scolastici possono aderire ad uno sciopero?
Molti pensano che le regole siano le stesse che valgono per i docenti, ma così non è.

La procedura viene accuratamente descritta in diversi siti sindacali.
Questa è la spiegazione che troviamo un “vademecum” pubblicato nel sito della Flc-Cgil

“Il dirigente scolastico (o preside incaricato)
•  comunica al direttore regionale la propria adesione e le modalità di funzionamento del servizio o l’eventuale sua sospensione; 
•  comunica al personale docente e ATA la sua adesione allo sciopero e che, in sua
assenza, le funzioni del dirigente aventi caratteri di essenzialità e di  urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal collaboratore con delega a sostituire il  dirigente scolastico, da un altro collaboratore o dal docente in servizio più anziano di età;
•  richiama, nella stessa  comunicazione di adesione allo sciopero, che la persona che lo sostituisce dovrà farsi carico di inviare, nei tempi indicati dal MIUR, il  numero degli scioperanti”.

In altre parole, il d.s. che intende scioperare ha l’obbligo di individuare il docente che lo sostituisce e deve darne comunicazione all’Ufficio scolastico regionale.
E infatti, sempre nel sito della Flc, troviamo anche un modulo-tipo

“Il sottoscritto dirigente scolastico (preside incaricato) _________________________
comunica la propria adesione allo sciopero generale del ________________.
Comunica che sarà sostituito dal collaboratore delegato
Comunica altresì che il servizio subirà adattamenti di orario delle lezioni (o riduzione; 
oppure sarà sospeso).”

E’ dunque evidente a tutti (non c’è bisogno di aggiungere nessun commento) che le modalità di adesione agli scioperi sono del tutto diverse per i docenti (o per il personale Ata) e per i dirigenti scolastici che sono gli unici ad avere l’obbligo di dare comunicazione preventiva e, soprattutto, di cercarsi un “sostituto”.