Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74

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Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00088)

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto
2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta
del 6 aprile 2017;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «secondo modalita’ conformi alle
direttive impartite dalla Commissione di cui all’articolo 13» sono
sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita’ indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114»;
b) al comma 5 le parole: «legati al merito ed alla performance»
sono sostituite dalle seguenti: «e componenti del trattamento
retributivo legati alla performance e rileva ai fini del
riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di
incarichi di responsabilita’ al personale, nonche’ del conferimento
degli incarichi dirigenziali.»;
c) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. La
valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di
misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini
dell’accertamento della responsabilita’ dirigenziale e ai fini
dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi
dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto.».

Art. 2

Modifiche all’articolo 4
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla
performance di cui all’articolo 10»;
b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite
le seguenti: «di controllo interni ed».

Art. 3

Modifiche all’articolo 5
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e’ inserito il seguente: «01. Gli obiettivi
si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le
priorita’ delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del
programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita’ strategiche
delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita’ e ai
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione
di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualita’ dei
servizi da garantire ai cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione,
individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel
Piano della performance di cui all’articolo 10.»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi di
cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee
guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui
al primo periodo e’ adottato previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in
coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti,
prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a
loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita’
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli
obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui
alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e
il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more
dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi
generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l’adozione del Piano
di cui all’articolo 10, salvo procedere successivamente al loro
aggiornamento.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di
gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base
volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell’articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi
all’espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del
bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere
comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita’
dell’azione amministrativa.».

Art. 4

Modifiche all’articolo 6
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Gli organi di indirizzo
politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi indipendenti di
valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo
strategico e di gestione presenti nell’amministrazione» e le parole
da: «di cui all’articolo 5» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «programmati durante il periodo di riferimento e
segnalano la necessita’ o l’opportunita’ di interventi correttivi in
corso di esercizio all’organo di indirizzo politico-amministrativo,
anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da
alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse a disposizione
dell’amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante
l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla
performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione di
cui all’articolo 14, comma 4, lettera c).»;
b) il comma 2 e’ abrogato.

Art. 5

Modifiche all’articolo 7
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, con apposito provvedimento» sono
sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente, previo parere
vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione,»;
b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «b) dai dirigenti di ciascuna
amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla
qualita’ dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla
valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione,
secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.»;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, e’
adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso
sono previste, altresi’, le procedure di conciliazione, a garanzia
dei valutati, relative all’applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance e le modalita’ di raccordo e
integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 8
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a)
l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati
ai bisogni e alle esigenze della collettivita’;»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le
valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla
base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione
pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte
da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del
confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la
valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto
emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del
2014, con particolare riguardo all’ambito di cui alla lettera g) del
comma 1.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 9
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilita’» sono inserite
le seguenti: «, secondo le modalita’ indicate nel sistema di cui
all’articolo 7,»;
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ai quali e’ attribuito un peso prevalente nella
valutazione complessiva»;
c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche’ ai comportamenti organizzativi richiesti per il
piu’ efficace svolgimento delle funzioni assegnate»;
d) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La
misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti
titolari degli incarichi di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ collegata altresi’ al
raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale
per l’azione amministrativa e la gestione e nel Piano della
performance, nonche’ di quelli specifici definiti nel contratto
individuale.».

Art. 8

Modifiche all’articolo 10
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, secondo quanto stabilito
dall’articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente» sono
sostituite dalle seguenti: «redigono e pubblicano sul sito
istituzionale ogni anno»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano della
performance, documento programmatico triennale, che e’ definito
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione
con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti
dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b),»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «un documento, da adottare
entro il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla performance”» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione annuale
sulla performance, che e’ approvata dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai
sensi dell’articolo 14 e»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli enti
locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 169, comma
3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione
sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo’ essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del
citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e’
predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento
di economia e finanza, di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Piano delle performance e’ adottato non oltre il
termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note
integrative al bilancio di previsione di cui all’articolo 21 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei
casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo
di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’erogazione dei
trattamenti e delle premialita’ di cui al Titolo III e’ fonte di
responsabilita’ amministrativa del titolare dell’organo che ne ha
dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano,
ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell’adozione del
Piano o della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica
tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al
Dipartimento della funzione pubblica.».

Art. 9

Modifiche all’articolo 12
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del
2009, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) il Dipartimento
della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione,
indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del
decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del
decreto-legge n. 90 del 2014;».

Art. 10

Modifiche all’articolo 13
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Autorita’ nazionale
anticorruzione»;
b) le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque
ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«l’Autorita’» e «dell’Autorita’»;
c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell’articolo 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e’ istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione”, che»
sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione istituita in
attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo
2009, n. 15, e ridenominata Autorita’ nazionale anticorruzione ai
sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,» e le
parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilita’ e la visibilita’ degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di
Governo sull’attivita’ svolta» sono soppresse;
d) al comma 2, la parola «5,» e’ soppressa;
e) al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e
misurazione della performance, nonche’ di gestione e valutazione del
personale» sono soppresse;
f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo e terzo periodo, le parole «e determina,
altresi’, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite
massimo di 30 unita’. Alla copertura dei posti si provvede
esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in
posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale
con contratto a tempo determinato» sono soppresse;
2) al quarto periodo, le parole «della misurazione e della
valutazione della performance e» sono soppresse;
3) il quinto periodo e’ soppresso;
g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e) le parole «all’articolo 11, comma 8, lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 10, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
2) le lettere m) e p) sono soppresse;
h) il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. Il sistema di
valutazione delle attivita’ amministrative delle universita’ e degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, e’ svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del
presente decreto.».

Art. 11

Modifiche all’articolo 14
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione
e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L’Organismo
indipendente di valutazione della performance e’ costituito, di
norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della
funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le
amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in
cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu’ pubbliche
amministrazioni.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici
amministrativi»;
2) alla lettera b) le parole «, all’Ispettorato per la funzione
pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13» sono sostituite
dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»;
3) alla lettera c), dopo le parole «all’articolo 10» sono
inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e
agli altri utenti finali»;
4) alla lettera d), dopo le parole «misurazione e valutazione»
sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera d)»;
5) alla lettera f) le parole «dalla Commissione di cui
all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento
della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014»;
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Gli
Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al
comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione
sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli
altri utenti finali per le attivita’ e i servizi rivolti, nonche’,
ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle
agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti
appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle
amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle
elaborazioni forniti dall’amministrazione, secondo le modalita’
indicate nel sistema di cui all’articolo 7.
4-ter. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l’Organismo
indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti
in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali. Tale accesso e’ garantito senza ritardo. L’Organismo
ha altresi’ accesso diretto a tutti i sistemi informativi
dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di
gestione, e puo’ accedere a tutti i luoghi all’interno
dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie
all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in
collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita’
amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel caso di
riscontro di gravi irregolarita’, l’Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.»;
d) al comma 8, dopo le parole «essere nominati» sono inserite le
seguenti: «tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o».
2. Dopo l’articolo 14 e’ inserito il seguente: «Art. 14-bis
(Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). – 1. Il
Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione,
secondo le modalita’ indicate nel decreto adottato ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione e’
effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli
iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva
pubblica.
3. La durata dell’incarico di componente dell’Organismo
indipendente di valutazione e’ di tre anni, rinnovabile una sola
volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva
pubblica.
4. L’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi
che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel
rispetto di requisiti generali, di integrita’ e di competenza
individuati ai sensi del comma 1.
5. Con le modalita’ di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi
di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico
degli iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle
modalita’ e dei requisiti stabiliti dall’articolo 14 e dal presente
articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle
amministrazioni interessate l’inosservanza delle predette
disposizioni.».

Art. 12

Modifiche all’articolo 16
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ abrogato;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,
comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al
presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede
di Conferenza unificata.»;
c) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 13

Modifiche all’articolo 19
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e’
sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri per la differenziazione
delle valutazioni). – 1. Il contratto collettivo nazionale,
nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance ai sensi dell’articolo 40,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare,
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e
fissa criteri idonei a garantire che alla significativa
differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
d), corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti
economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al
comma 1 e’ applicato con riferimento alla retribuzione di
risultato.».
2. Dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente: «Art. 19-bis
(Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali). – 1. I
cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di
misurazione delle performance organizzative, anche comunicando
direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio
grado di soddisfazione per le attivita’ e per i servizi erogati,
secondo le modalita’ stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado
di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle
attivita’ e ai servizi erogati, favorendo ogni piu’ ampia forma di
partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo
quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo
di misurazione delle performance organizzative in relazione ai
servizi strumentali e di supporto secondo le modalita’ individuate
dall’Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei
soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza
annuale, sul sito dell’amministrazione.
5. L’organismo indipendente di valutazione verifica l’effettiva
adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la
pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne
tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa
dell’amministrazione e in particolare, ai fini della validazione
della Relazione sulla performance di cui all’articolo 14, comma 4,
lettera c).».

Art. 14

Modifiche all’articolo 21
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione
pubblica, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bis
dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo’
attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale,
dirigenziale e non, cui e’ attribuita una valutazione di eccellenza.»
.

Art. 15

Modifiche all’articolo 23
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall’articolo 62 del
presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 16

Modifiche all’articolo 24
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall’articolo 62 del
presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 17

Modifiche all’articolo 31
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «18,» e’ inserita la seguente:
«19,»;
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in
carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i
quali non e’ ancora cessato l’incarico e comunque non oltre tre anni
dalla nomina.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto,
entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Nelle
more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il
termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni
previste nel presente decreto fino all’emanazione della disciplina
regionale e locale.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando