Arriva la legge contro i «cyberbulli»: ecco come si fermeranno

da Il Sole 24 Ore

Arriva la legge contro i «cyberbulli»: ecco come si fermeranno

di Marisa Marraffino

Bloccare la viralità dei contenuti e prevenire l’azione penale. Sono gli obiettivi del nuovo approccio contro gli atti di cyberbullismo, inaugurato dalle disposizioni contenute nella legge 71 del 2017 che entrerà in vigore domenica 18 giugno. Chiamati a scendere in campo sono direttamente le vittime, alle quali le norme offrono nuovi strumenti di tutela, e i professionisti che le assistono.

L’oscuramento dei contenuti
Anche se i fatti non costituiscono reato, chi ha più di 14 anni potrà inoltrare direttamente una richiesta di cancellazione dei contenuti al sito o alla piattaforma social che avrà l’onere di prenderla in carico entro 24 ore e di intervenire entro le successive 48 ore. Decorsi questi termini, il minorenne, questa volta rappresentato dai genitori o dal tutore, potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che provvederà entro le 48 ore successive.

In realtà la possibilità di ricorrere alla tutela amministrativa non è nuova. Quello che cambia sono i tempi abbreviati stabiliti per la rimozione dei contenuti.

Si tratta di una tutela attivabile anche quando il minore sia vittima di fatti che non costituiscono reato, come avviene per i selfie a contenuto intimo o erotico («sexting») diffusi spontaneamente dal minore e poi sfuggiti al suo controllo. Per la Cassazione la condotta di chi successivamente divulga i video o le fotografie non costituisce reato di cessione di materiale pedopornografico perché la norma sottende l’uso strumentale del minore che nel caso dei selfie sarebbe escluso (Cassazione, sentenza 11675 del 21 marzo 2016).

È però difficile immaginare che i siti internet e i provider recepiscano le nuove norme previste a tutela dei minorenni italiani intervenendo nei tempi indicati. È più prevedibile invece un ricorso massivo al Garante per la protezione dei dati personali che sarà chiamato a potenziare le proprie risorse per far fronte alle elevate richieste, cui dovrà rispondere in tempi strettissimi. Quanto ai professionisti, potranno assistere facoltativamente i minori e le loro famiglie anche in questa prima fase – non semplicissima – ad esempio garantendo la conservazione degli originali dei contenuti e formulando richieste dettagliate.

Contro gli autori
La nuova legge disciplina un nuovo strumento sul fronte delle attività di contrasto agli autori dei fatti illeciti. Si tratta dell’ammonimento del questore, introdotto per la prima volta dalla legge 38/2009 per il reato di atti persecutori, al quale si potrà ricorrere quando il reato sia procedibile a querela ma anche d’ufficio nel caso del delitto di trattamento illecito dei dati personali (articolo 167 del decreto legislativo 196/2003) e minacce gravi (articolo 612, comma 2, Codice penale). L’iter di pubblica sicurezza può essere attivato direttamente su istanza della persona offesa che potrà essere o no assistita da un legale. A differenza dell’ammonimento previsto per i maggiorenni, il nuovo strumento prevede l’obbligatorietà di sentire l’autore dei fatti illeciti, insieme ad almeno uno dei genitori.

Lo scopo è quello di far cessare l’atto di cyberbullismo, interrompendo la diffusione dei contenuti, soprattutto in tutti quei casi in cui siano veicolati da sistemi di messaggistica (come Whatsapp), ma non ancora dai social network.

L’ammonimento è un atto facoltativo e non impedisce la successiva proposizione della querela. È bene precisare che si tratta comunque di un provvedimento di pubblica sicurezza, ma per i minorenni i suoi effetti cessano al compimento della maggiore età. Il provvedimento può essere impugnato al Tar in modo da evitare eventuali abusi dello strumento.

La norma non prevede un’aggravante specifica nel caso in cui il minore, nonostante l’ammonimento, continui a commettere gli atti di cyberbullismo, ma in caso di processo il tribunale per i minorenni potrebbe tenerne conto.

Le scuole
Sul fronte della responsabilità civile delle scuole, la mancata nomina di un referente per ogni istituto, sebbene non sia sanzionata espressamente dalla legge, potrebbe essere posta alla base della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per gli illeciti commessi dagli alunni. Occhi puntati allora sull’intero impianto di progetti educativi e informativi che le scuole saranno chiamate a garantire, in attesa del check-up complessivo previsto dal piano di azione integrato che verrà elaborato dal tavolo tecnico coordinato dal ministero dell’Istruzione.