Note a margine di una sentenza epocale

Note a margine di una sentenza epocale

di Domenico Ciccone

 

La Sentenza 28623/17 depositata dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione, in data 8 giugno, pone una nuova e significativa pietra miliare nella lotta al fenomeno del bullismo e del cyberbulismo. La Suprema Corte lancia un segnale forte e risoluto che intende porsi con una strategia netta e decisa nei confronti dell’odioso comportamento assunto, sempre più spesso, da giovani e ragazzi, spesso poco più che bambini, che animati dallo spirito del branco, rendono infernale la vita delle loro vittime compiendo ogni genere di abusi e di sopraffazioni nei loro confronti. L’attualità e la gravità del fenomeno hanno indotto la Cassazione ad assumere un comportamento durissimo e inequivocabile. La conferma di condanne inflitte nei gradi precedenti di giudizio, a carico di quattro minorenni che avevano posto in essere numerosi e sistematici episodi di bullismo e di vero e proprio stalking nei confronti di una vittima indifesa e succube, segna un nuovo punto di riferimento giurisprudenziale per affrontare i continui e reiterati episodi di bullismo di cui le scuole sono traboccanti.

Il bullismo è un fenomeno attualissimo e che va combattuto addirittura al costo di portare conseguenze esemplari per i ragazzi, anche giovani e minorenni, che perpetrano tali comportamenti.

Dal punto di vista tecnico occorre sottolineare come la Suprema Corte si sia pronunciata positivamente rispetto all’applicazione dell’articolo 612 bis cp ( stalking ) da parte dei giudici della Corte di Appello di Napoli .

Per la Cassazione, infatti, è applicabile il reato di “stalking” anche per coloro che, con aggressioni fisiche e psicologiche, costringono un compagno di classe a cambiare scuola in seguito ad ogni genere di sopraffazione e di rassegnazione passiva verso i loro comportamento.

Nei precedenti gradi di giudizio i quattro giovani erano stati infatti condannati per atti persecutori di cui al art 612 bis del codice penale proponendo, a tal proposito, ricorso agli “Ermellini”. Quella che appariva una storia di bullismo quasi abituale aveva in realtà provocato una reazione nella vittima di una tale gravità da ritenersi inaccettabile e quindi sfociata in denuncie alle autorità competenti.

Quante storie di ordinaria sopraffazione vengono coperte da una sorta di omertà consapevole che induce ad accettarle come un normale, anche se sgradito, incidente tra ragazzi e, il più delle volte, nemmeno denunciato?

Quando il gruppo di bulli, in un Istituto Professionale del casertano, prese di mira la propria vittima, questi venne sistematicamente denigrato e deriso, per qualsiasi suo comportamento, subendo aggressioni fisiche e botte anche, ad esempio, per aver tagliato i capelli in un certo modo oppure per aver avuto un comportamento sgradito al branco.

I filmati acquisiti agli atti come prova hanno dimostrato che gli episodi di bullismo venivano perpetrati senza cause apparenti ma soltanto per ridicolizzare, sottomettere, aggredire e calunniare il malcapitato.

I reati sono stati compiuti in una situazione di forte degrado sociale, di connivenza diffusa o addirittura di insipienza che, secondo i giudici, caratterizzavano, a quel tempo, l’istituto scolastico frequentato dai giovani. Dalla sentenza emerge anche una sorta di accusa implicita alla scuola per la responsabilità in capo a coloro che non hanno vigilato e non hanno denunciato i fatti accaduti.

La condanna definitiva per stalking è stata confermata, in particolare, alla luce dei comportamenti reiterati dei bulli, sebbene il collegio difensivo abbia affermato con forza la tesi dei comportamenti isolati e sporadici. Le condotte, proprio perchè replicate, provocarono nel ragazzo una crescente e incontrollabile ansia che lo condussero a comportamenti estremi di paura, di timore e di vero e proprio terrore generando un malessere inaccettabile.

La giovane vittima era arrivata al punto di accettare, come un male necessario, le condotte persecutorie e i continui atti di sopraffazione per evitare botte e pestaggi che sarebbero arrivati in caso di ribellione, come già accaduto in qualche timido tentativo. Questo prezzo inaccettabile ha consentito alla vittima di continuare a frequentare la scuola per un periodo nel quale le persecuzioni sono continuate. La conseguenza finale è stata l’abbandono della scuola ed il trasferimento dell’intera famiglia in un’altra città, per evitare definitivamente la soggezione psicologica che rendeva impossibile la vita della vittima.

A margine di una decisione storica che gli “Ermellini” hanno decretato con la sentenza citata, appare indispensabile compiere delle riflessioni che vadano oltre le consuete posizioni in merito. È pur vero che è stata appena approvata una legge sul bullismo e cyberbulismo e che, come sempre, il Palazzaccio detta sentenze che appaiono spesso regole di comportamento e riferimenti per la vita quotidiana delle persone; tuttavia ritengo che la mobilitazione di forze contro il bullismo ed il cyberbullismo sia ancora estremamente debole rispetto alla gravità ed all’entità del fenomeno.

Il generale Luciano Garofalo, del quale nutro profonda stima e rispetto, intitolando un suo mirabile lavoro, ha recentemente definito “Prepotenza invisibile” il bullismo e le sue pericolose derivazioni digitali. E difatti, proprio di questo si tratta, di una insidiosa e inafferrabile prepotenza che si perpetra ai danni di moltissimi giovani, che messi improvvisamente di fronte a tanta ingiustificata violenza, a cattiverie inaccettabili ed a soprusi inspiegabili, gettano le loro famiglie nella disperazione più totale. I genitori, molte volte, non interpretano i comportamenti dei figli in maniera corretta pensando a problematiche di altro genere e sviando anche le tutele che potrebbero dargli in caso di corretta interpretazione. Peraltro, spesso le vittime cadono nella rete della sopraffazione e della violenza subendo un effetto talmente dirompente da diventare gradualmente e, consapevolmente, quasi complici dei loro stessi carnefici.

La scuola ha fatto molto contro questo nemico invisibile ma pensare che una certa parte di studenti, ogni mattina, varchi la porta della propria aula con il cuore in gola, non sapendo cosa gli riserverà la giornata scolastica, in termini di sopraffazione e di violenza, non è certamente un buon risultato.

La prima e più efficace strategia per combattere un fenomeno è quella di conoscerlo profondamente. Intanto occorre rompere i pregiudizi che ritengono i bulli come dei ragazzi provenienti da situazioni sociali disagiate e/o violente. Il fenomeno è purtroppo trasversale ed il bullo non ha un’identità certa, potrebbe appartenere a qualsiasi fascia sociale e, non poche volte, proviene da famiglie agiate e senza problemi di sorta. Questa trasversalità sociale aiuta a comprendere come non siano nè la volontà di riscatto e di vendetta sociale nè la reazione ad ambienti violenti vissuti nell’ambito familiare ad animare gli odiosi comportamenti dei bulli. I quattro condannati dalla Cassazione oggi sono adulti ed hanno intrapreso varie strade lavorative: contadino, artigiano, commerciante. Nessuno di loro avrebbe mai pensato che quelle bravate sarebbero arrivate al vaglio della Cassazione e che la loro vita sarebbe stata marchiata definitivamente da una condanna infamante ed insopportabile benché solo simbolica, in quanto non eseguita.

Credo che l’attenzione debba essere però spostata verso la loro vittima, persona pesantemente condizionata nelle sue scelte, nelle sue emozioni, nei suoi sentimenti. Non avrà mai trovato una spiegazione in quello che gli è successo e non credo che oggi la “giustizia fatta” lo soddisfi e lo acquieti. Probabilmente è una persona difficile, che non ha ancora ritrovato la fiducia negli altri e non vive in maniera serena la propria vita di relazione. L’unica convinzione che gli sarà rimasta è la certezza assoluta della infinita stupidità dei suoi carnefici.